B. Francesco Pietro

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In seguito all’odierno dibattimento sentiti il P.M., la difesa e l’imputato.
Fatto
[…]
In precedenza, e cioè il 26 luglio 1943, era stato distrutto il negozio di [ill.] del suddetto B., in via Larga 17, ed il B., dopo l’instaurazione della pseudo repubblica, il 29 novembre 1943, aveva arrestato quale colpevole di detta distruzione, Ajò Settimio il quale, arrestato da elementi fascisti, dopo stringenti interrogatori e sevizie, era stato tradotto nelle camere di sicurezza del Commissariato di P.S. [ill.], donde, il 6 dicembre successivo, era riuscito ad evadere ed a riparare all’estero.
Uno dei seviziatori dell’Ajò era stato T. Ambrogio.
Istruitosi, quindi, procedimento penale nei confronti del B. e del T., questi a seguito di citazione diretta, comparivano nell’odierna udienza per rispondere delle imputazioni rispettivamente loro ascritte.
Diritto
Osserva la Corte che l’art. 1 del Decreto Presidenziale 22 giugno 1946 n.4 esclude dal beneficio dell’amnistia i reati di collaborazione quando in occasione di essi siano stati raggiunti, fra gli altri, fatti di saccheggio; e [ill.] tale ipotesi è addebitata al B., non è a parlarsi nei confronti di quest’ultimo, di amnistia.
[ill.], in seguito all’esame del merito del B. stesso deve essere assolto per insufficienza di prove.
Esistono, infatti, due categorie di testi: alcuni affermano decisamente che il B. concorresse, insieme con altri, la notte dal 28 al 29 novembre 1946 [sic], ad effettuare il saccheggio dell’appartamento e dell’albergo dei fratelli Mamoli; altri, con altrettanta sicurezza, pongono in essere che, quella notte stessa, il [ill.] B. si trovava a Valera [ill.], circondando di minuti particolari il ricordo che essi hanno della permanenza del prevenuto nel suddetto comune.
Non rimane, quindi, che assolverlo con la formula dubitativa.
Il T., poi, avrebbe usato sevizie nei confronti dell’Ajò – ma tali sevizie non furono particolarmente efferati, come lo stesso Ajò ha posto in essere.
I reati, quindi, a carico del T., nonché del B., per quanto in riferimento alla lettera b) devono essere dichiarati estinti per amnistia.
 

Imputati di collaborazionismo col tedesco invasore ai sensi dell’art. 5 D.L.L. 27 luglio 1944 n.159 per avere:
il B.: a) con altri armati fascisti non identificati saccheggiato e devastato la sera del 28.11.44 l’appartamento e l’albergo dei fratelli Mamoli in Milano, via Adua 16, asportando tutto quanto vi era nello albergo.
b) denunziato Ajò Settimio, accusandolo di aver partecipato alla distruzione del negozio di esso B. in via Adua 17, avvenuta il 26 luglio 1943, col conseguente arresto dell’Ajò da parte dei militi della Muti non identificati, avvenuto il 29 novembre 1944 [1943], e il saccheggio della di lui abitazione, dove fu distrutto tutto ciò che non poté essere asportato.
Condotto alla sede della federazione di Piazza S. Sepolcro, l’Ajò fu seviziato confessasse, indi tradotto al commissariato di Via di S. Vittore al Teatro, da dove riuscì ad evadere il 6.12.44.
Il T.: seviziato brutalmente a più riprese, il 29 novembre 1943, l’Ajò nella sede della Federazione di Piazza S. Sepolcro, insultandolo e minacciandolo di fucilazione. Reati punibili ai sensi dell’art. 58 C.P.M.G.
 

Per tali motivi
Visto l’art. 479 C.P.P. assolve B. Francesco dall’imputazione di cui alla lettera a) della rubrica, per insufficienza di prove.
Dichiara, poi, di non doversi procedere in ordine all’altra imputazione ascrittagli, e nei confronti del T. Ambrogio per il reato a lui ascritto in rubrica perché estinti per amnistia.
Ordina che gli stessi B. e T. vengano scarcerati qualora non debbano rimanere detenuti per altra causa.
 

ANNO:

1946

TRIBUNALE:

Corte di assise del circolo di Milano

PRESIDENTE:

Zezza Ortilio

TIPOLOGIA DI ACCUSA:

Arresto,

ACCUSATI:

B. Francesco Pietro
T. Ambrogio

VITTIME:

Ajò Settimio

COLLOCAZIONE:

Archivio di Stato di Milano, Sentenze della Corte di Assise Straordinaria, 1946, b.7