Questo progetto intende fornire agli studiosi alcune fonti riguardanti i processi svoltisi nell’immediato dopoguerra contro quegli italiani che, in varie forme, hanno collaborato con i nazisti nella persecuzione dei loro concittadini definiti “di razza ebraica”. Si tratta delle sentenze complete, o estratti, delle Corti di Assise Straordinarie e di altri collegi che si occuparono della punizione dei delitti fascisti. E’ stato uno degli aspetti dell’epurazione, avvenuta nel nostro paese in forma molto parziale, ma che ha comunque coinvolto decine di migliaia di ex fascisti accusati di aver collaborato con i tedeschi durante l’occupazione. E’ una fonte particolarmente importante per lo studio della persecuzione antiebraica avvenuta durante l’occupazione tedesca, in quanto permette di capire non soltanto i metodi e le procedure utilizzate dai nazisti e dai loro collaboratori, ma anche di avere degli squarci sulla vita quotidiana degli ebrei italiani (ma anche di ebrei stranieri rifugiati in Italia) durante la persecuzione.

Per rendere più completa la vicenda delle vittime, il sito stato aggiornato con la sezione “percorsi”. Si tratta delle liste di trasferimento dai campi di concentramento provinciali e dalle carceri ai campi di transito (Verona, Bolzano, Fossoli e Trieste), che rendono ancora più chiara l’intero processo di delazione, arresto e deportazione delle vittime della Shoah italiana.
Sui “Percorsi della Shoah: Luoghi, storie e sentenze della deportazione in Italia“

L’occupazione tedesca dell’Italia 1943-1945 ha prolungato la seconda guerra mondiale combattuta su suolo italiano e ha acceso la guerra civile tra i fascisti della neonata Repubblica Sociale e gli antifascisti rappresentati dai Comitati di liberazione nazionale. L’implementazione della politica di sterminio nazionalsocialista in Italia ha causato la morte di migliaia di ebrei italiani e stranieri che avevano trovato un rifugio precario nella penisola. Secondo le ricerche del CDEC sono 7354 gli ebrei presenti in Italia nel biennio 1943/44 e morti nella Shoah, di cui 5199 nati in Italia. Tra il numero complessivo ci sono anche gli ebrei di Rodi, all'epoca sotto dominazione italiana, e deportati verso i campi di sterminio dalle forze armate tedesche presenti sull’isola.

Gli arresti dei perseguitati potevano avvenire grazie anche all’atteggiamento di chi collaborava con le forze di occupazione e denunciava degli ebrei. Con la fine della guerra, i membri dell’apparato di occupazione nazista scomparirono dall’Italia, e solo in piccolissima parte finirono davanti ai tribunali degli Alleati. In entrambe le neo-nate Repubbliche tedesche, nonostante una serie notevole di istruttorie effettuate e nonostante l’immediata denuncia pubblica dei crimini, p.es. tramite il cinema (“Die Mörder sind unter uns“, Wolfgang Staudte, DEFA 1946), la giustizia fu clemente con i militari della Wehrmacht e delle SS perpetratori di stragi contro civili stranieri.

Istruttorie per crimini di guerra venivano portati avanti anche dalle autorità italiane, regie prima e repubblicane poi, ma la stragrande maggioranza dei fascicoli aperti rimase senza esito. Pochi furono i processi contro tedeschi celebrati davanti ai giudici italiani, tra i quali è da annoverare soprattutto quello contro Herbert Kappler per il massacro delle Fosse Ardeatine, e quello contro il generale Wagener e il suo gruppo per la strage commessa sull’isola di Rodi. Più attiva fu la giustizia italiana nei confronti di civili italiani che avevano collaborato con l’occupante tedesco. Le autorità italiane avevano dovuto decidere sin dall’8 settembre in che modo fare i conti con il passato fascista. All’Alta Corte di Giustizia, istituita nel luglio 1944, spettava il compito di punire i maggiori responsabili del regime fascista, ma si dimostrò uno strumento poco incisivo. Da un lato con la scissione tra coloro che avevano sostenuto il regime di Mussolini soltanto prima e quelli che lo avevano appoggiato dopo l’8 settembre 1943 e dall’altro lato con la lotta politica e militare contro il nazi-fascismo della Repubblica Sociale Italiana, l’epurazione si concentrò su chi aveva mostrato fedeltà a Mussolini fino alla fine della guerra. Pochi giorni prima della capitolazione tedesca, un decreto legislativo luogotenenziale istituì le Corti di Assise Straordinarie (CAS) per i reati di collaborazione con il nemico tedesco. In questo modo i processi contro i debellati fautori della RSI avrebbero dovuto svolgersi in maniera regolata, non lasciando l’epurazione ad una resa dei conti spontanea (che avvenne ciononostante), e permettevano di poter scegliere dei giudici non compromessi con il regime fascista. Il numero dei processi effettuati dalle CAS coinvolse decine di migliaia di imputati, prima che l’amnistia politica concessa dalla nascente Repubblica Italiana cancellasse la maggior parte dei reati commessi dai fascisti, tranne gli omicidi, le “sevizie particolarmente efferate“ e i reati commessi a scopo di lucro, però spesso depennati anch’essi dai successivi interventi della Corte di cassazione.

Come si comportarono i giudici delle CAS di fronte alla Shoah, di fronte allo sterminio degli ebrei europei? Anche dall’Italia furono deportati migliaia di ebrei dagli occupanti nazisti dopo l’8 settembre 1943. L’implementazione del programma di sterminio su suolo italiano fu facilitato dalle leggi “razziali“ italiane che avevano espulso gli ebrei dal corpo della nazione italiana. Il censimento degli ebrei effettuati precedentemente accelerò la loro individuazione e deportazione da parte degli occupanti i quali furono anche coadiuvati dall’apparato delle questure della Repubblica Sociale e dai collaborazionisti italiani che denunciarono ebrei nascostisi. Il sito “Percorsi della Shoah“ presenta le sentenze di quei processi che hanno visto sul banco degli imputati quegli italiani che in varie forme avevano collaborato con la potenza occupante tedesca nella persecuzione di persone definite “di razza ebraica“. Sono state condotte ricerche negli archivi di 14 città italiane per trovare i relativi processi celebrati davanti alle Corti di Assise Straordinarie.

Il testo sentenze, al momento circa settanta, trascritto o interamente o parzialmente, presenta un quadro impressionante e dettagliato della persecuzione antiebraica, degli arresti, delle delazioni, delle estorsioni di denaro e di beni. Permette anche di percepire qualche flash sulla vita dei perseguitati prima dell’arresto, sulla loro rete di contatti sociali, sui eventuali aiuti, sui loro legami famigliari. Attorno all’importante fondo documentale delle sentenze, il sito costruisce un elenco degli imputati e un elenco delle vittime che si intersecano tra di loro. Attraverso le vittime l’osservatore rileva i loro perseguitori, attraverso i nomi dei perpetratori si evincono i nomi delle loro vittime. Il sito permette all’osservatore di individuare sulla mappa geografica il luogo di arresto (carcere, campo di concentramento o altro) dei perseguitati, ma anche il luogo dove si è svolto il processo e il nome del presidente della rispettiva CAS.

Che i fascisti della RSI venissero condannati per la loro partecipazione nella persecuzione degli ebrei era tutt’altro che scontato, anzi: In nessun caso finora individuato, ci fa sapere il gruppo di lavoro della Fondazione Museo della Shoah, “l’aver collaborato nella deportazione degli ebrei veniva considerato un atto di complicità in omicidio“. Con gli strumenti giuridici tradizionali non era facile punire la partecipazione alla Shoah. Sappiamo che anche il Tribunale militare internazionale di Norimberga contro i maggiori rappresentanti del regime nazista ancora in vita, non contemplò lo sterminio degli ebrei europei come un capo d’accusa a parte, ma lo fece valere all’interno del terzo dei tre complessi accusatori individuati per punire i nazisti: crimini contro la pace, crimini di guerra e crimini contro l’umanità. E il procuratore generale Fritz Bauer nel grande processo nella Germania federale contro alcuni dei perpetratori del campo di sterminio di Auschwitz, celebrato a Francoforte tra il 1963 e il 1965, usò come capo d’accusa il tradizionale reato di omicidio secondo art. 211 del codice penale tedesco, in vigore anche durante il nazismo, per evitare la critica di non avere osservato il principio nullum crimen sine lege. Soltanto dal processo Demjanjuk in poi, la giustizia tedesca è arrivata alla conclusione che già la mera presenza tra il personale tedesco nei campi di sterminio è sufficiente per una condanna dell’imputato.

Anche le sentenze pubblicate sul sito “Percorsi della Shoah“ dimostrano questa difficoltà di fare i conti con lo Zivilisationsbruch, per usare un’espressione di Dan Diner, ossia con la “frattura di civiltà“ costituita dallo sterminio nazista degli ebrei. Le sentenze pubblicate rappresentano però un’importante ampliamento delle fonti che abbiamo a disposizione per la ricostruzione della storia della Shoah in Italia, ed un’integrazione utilissima delle altre risorse documentali: in primis il database “I nomi della Shoah italiana“ elaborato dal Centro di Documentazione ebraico-contemporanea, il database con i nomi delle vittime romane elaborato dall’Archivio storico della Comunità ebraica di Roma, ma anche il database ViBiA sulle vittime, tra cui 77 ebrei, del massacro nazista delle Fosse Ardeatine.

Troviamo nei “Percorsi della Shoah“ tanti squarci sulla drammatica vita vissuta dagli ebrei in clandestinità e sotto la minaccia della deportazione. Alcuni venivano uccisi direttamente su suolo italiano, come avvenne al Lago Maggiore, ma anche nelle Fosse Ardeatine: in quei casi i nazisti rompevano la distinzione tra le politiche di occupazione in Occidente e in Oriente. In Occidente gli ebrei venivano arrestati e deportati verso l’Est europeo, in modo a non far vedere lo sterminio in atto nell’Est europeo, prima attraverso le uccisioni dirette da parte delle Einsatzgruppen e dei Battaglioni di polizia, e poi nelle camere a gas. Troviamo ne “I Percorsi della Shoah“ le vittime Marco Efrati, Anselmo Moscati e Raffaele Fornari, sorpresi in un negozio a Roma il 20 marzo 1944 e fucilati alle Fosse Ardeatine pochi giorni dopo, ma troviamo anche chi li aveva traditi - condannati dalla CAS soltanto per il reato di furto aggravato. In molti casi i delatori furono attenti di non essere presenti nel momento dell’arresto, come nel caso del Leonardi che provocò l’arresto della famiglia Di Consiglio, e 7 famigliari maschi tra 16 e 74 anni furono uccisi nelle Fosse Ardeatine. Pertanto, le sentenze pubblicate nel sito servono a noi oggi per capire gli stratagemmi escogitati dai delatori-perpetratori per evitare una futura accusa. Rendere noto l’andamento dei fatti e le azioni di persecuzione attraverso la trascrizione delle carte dei tribunali ha un alto significito civile, equivale ad emettere un’altra sentenza, cioè quella del giudizio della storia, che non ha bisogno della certezza giuridica della colpevolezza individuale per poter condannare le azioni riportate alla luce.

Nelle sentenze, qualche volta possiamo percepire anche la consapevolezza del tribunale che la partecipazione all’implementazioe della Shoah fosse un reato inaudito, atto a costituire un’aggravante di una condanna che giuridicamente si basava su capi d’accusa più tradizionali, come l’omicidio. Questa consapevolezza dei giudici traspare p.es. nella sentenza contro Felice Ischio, un milite della RSI responsabile non soltanto dell’uccisione con bomba a mano di un partigiano, ma anche della delazione di un intero gruppo di ebrei, di Rachele Lindenbaum, della sua figlia Sara Plessner, del marito di Sara, Joseph Ziegler, e di due fratelli di Joseph. Quest’ultimo sarà l’unico a tornare vivo dai campi di sterminio nazisti. La Corte di Assise Straordinaria di Torino valutò la delazione come una prova per sottolineare il collaborazionismo dell’imputato, anche se condannandolo prevalentemente per aver commesso l’omicidio del partigiano: “Una riprova dello spirito collaborazionista che animava gli atti dell’Ischio si ha nella denunzia alle S.S. tedesche degli appartenenti alla razza ebraica.“

In altri casi invece, come nel caso della condanna di Pietro C. per la partecipazione alla strage commessa dalle SS tedesche nell’area di Marzabotto/Monte Sole, la sua azione a danni di due ebrei sembra aver avuto il ruolo di un capo d’accusa piuttosto accessorio, di fronte all’accusa di omicidio. Comunque, il Tribunale di Bologna decise di infliggere la pena di morte all’imputato.

Significativo, per capire il ragionamento del tribunale (in questo caso la Corte d’assise di Novara), è l’argomentazione utilizzata per assolvere l’interprete dei tedeschi, Felice Ferri, dall’accusa di aver partecipato all’omicidio di Ettore Ovazza e due suoi parenti. Prima delle leggi razziali, Ovazza fu convinto fascista. La sua uccisione non poteva basarsi perciò che su un antisemitismo di tipo nazista. I testi dell’accusa riportarono come affermazione del Ferri “che egli aveva vendicato un suo fratello ucciso dagli inglesi, i quali erano sovvenzionati dagli ebrei“. Secondo il tribunale, “tale frase non costituisce per altro una confessione perché il Ferri poteva rallegrarsi del fatto degli ebrei, anche senza aver avuto parte nell’ eccidio. Quanto alla parola ‚vendicato’ in mancanza di altre indicazioni specifiche ed i fatti positivi, si può benissimo interpretarla quale l’espressione di un senso di soddisfazione per aver fatto da interprete ai tedeschi, facilitando così il loro compito.“ Pertanto, il tribunale lo assolse “dall’imputazione di collaborazionismo col tedesco invasore per non aver commesso il fatto“.

Dalle sentenze emerge quindi non soltanto il quadro dei delatori e dei perpretratori da un lato e delle vittime dall’altro, ma si può cogliere anche una serie di elementi che gettano una luce sull’atteggiamento delle corti di assise e sulla presenza della società civile attraverso le testimonianze dei testi.

Attraverso l’indicazione della collocazione archivistica e della bibliografia specializzata atta ad approfondire i casi oggetto delle sentenze, il sito permette sia allo specialista che al pubblico generale di verificare le sentenze riprodotte negli archivi di stato e di accedere alla contestualizzazione dei fatti attraverso la storiografia specialistica.
Il primo strumento complessivo di cui il Regno d’Italia si era dotato per colpire i crimini del fascismo era stato emanato subito dopo la liberazione di Roma. Si trattava del Regio decreto legge luogotenenziale 27 luglio 1944, n.159, il cui secondo articolo istituiva una Alta Corte di giustizia, che aveva il compito di giudicare i maggiori responsabili del regime “colpevoli di aver annullate le garanzie costituzionali, distrutte le libertà popolari, creato il regime fascista, compromesse e tradite le sorti del Paese condotto alla attuale catastrofe”, da punirsi con l’ergastolo o con la pena di morte.
Chi, invece, aveva collaborato col “tedesco invasore” dopo l’otto settembre, doveva essere giudicato dalle corti di assise ordinarie. Degli undici processi, con 31 imputati, istruiti dall’Alta Corte, fino ad ottobre 1945, 27 si conclusero con la condanna, delle quali 4 a morte. Tra i condannati a morte vi fu Pietro Caruso, il questore di Roma complice del massacro delle Fosse Ardeatine.

Il 22 aprile 1945, in previsione della fine dell’occupazione tedesca e della conclusione della guerra, venne emanato il Decreto Legislativo Luogotenenziale n.142, intitolato “Istituzione di Corti straordinarie di Assise per i reati di collaborazione con i tedeschi”. Questi tribunali straordinari avevano il compito specifico di giudicare coloro che, dopo l’otto settembre, avevano “collaborato con il tedesco invasore”, cioè praticamente chiunque avesse aderito alla Repubblica Sociale Italiana. La necessità di queste corti era dovuta al fatto, più che evidente, di non poter lasciare ai tribunali ordinari il compito di giudicare i fascisti, dato che giudici e personale dei tribunali avevano collaborato loro stessi con il fascismo per oltre venti anni. Si doveva quindi creare un istituto ad hoc, espressione anche dei Comitati di Liberazione Nazionale che dovevano presentare una lista di cittadini “di illibata condotta morale e politica” tra cui scegliere i giudici popolari da inserire nelle Corti. L’istituzione delle CAS era stata necessaria, inoltre, per evitare “l’epurazione spontanea”, ovvero le vendette politiche e private che si prevedevano una volta conclusa la guerra civile. Si trattava insomma di uno strumento che da una parte doveva fare giustizia, e dall’altra doveva evitare il massacro generalizzato dei fascisti.

Non esiste una statistica precisa per tutta l’Italia del numero di processi istruiti dalle CAS. Uno studio locale sul Piemonte fornisce questi dati: in tutta la regione furono istituite undici CAS, che istruirono 2.400 procedimenti contro 3.600 persone; 203 furono i condannati a morte, 23 i condannati all’ergastolo, 319 i condannati a più di 20 anni di carcere, 853 i condannati a una pena compresa tra i 5 e i 20 anni di carcere. Secondo i dati riportati da Mirco Dondi, in Italia, fino a novembre 1945, complessivamente furono rinviate a giudizio circa 21.454 persone, delle quali il 27,6% circa furono condannate. Le condanne a morte furono tra le 500 e le 550, delle quali 91 eseguite.
Con decreto 5 ottobre 1945, n.625, le CAS furono soppresse e il compito di giudicare i fascisti fu affidato alle sezioni speciali delle Corti di Assise e ai tribunali militari. Il funzionamento delle Sezioni speciali venne sostanzialmente ridotto con l’amnistia del 22 giugno 1946, che cancellò praticamente tutti i reati politici commessi durante la guerra. Rimasero esclusi dal provvedimento soltanto le stragi, gli omicidi e le “sevizie particolarmente efferate” nonché i reati commessi a scopo di lucro. Secondo Mirco Dondi, grazie all’amnistia e ai successivi provvedimenti di clemenza, “sono rarissimi i collaborazionisti che rimangono in carcere oltre il 1952”.

Le CAS, comunque, continuarono ad operare fino al 1947, giudicando quei fascisti che si erano macchiati di delitti non coperti dall’amnistia. Tuttavia, grazie soprattutto all’opera della Suprema Corte di Cassazione, che cancellò moltissime delle condanne o le ridusse a pene molto inferiori, il pericolo di finire in carcere, anche per i fascisti più compromessi, era praticamente nullo.
Nonostante l’alta percentuale di ebrei traditi, arrestati o deportati dai fascisti,1 i tribunali del dopoguerra non ebbero una attenzione particolare nei confronti della persecuzione antiebraica. In nessuno dei casi finora esaminati l’aver collaborato nella deportazione degli ebrei veniva considerato un atto di complicità in omicidio. In generale, le corti non consideravano l’aver denunciato delle persone “per motivi razziali” un’aggravante, anche se nel testo della sentenza si faceva specificatamente riferimento alla sorte di coloro che erano stati traditi e arrestati. In sintesi, l’aver contribuito alla morte in un campo di sterminio di una persona non era considerato un reato particolarmente grave. Ovviamente vi furono dei casi clamorosi, come il processo alla “Banda Cialli Mezzaroma”, un gruppo di collaborazionisti romani specializzati nell’arresto degli ebrei, i cui principali esponenti furono condannati a pene piuttosto severe, oppure come il caso di L. L., un delatore che da solo fece arrestare un’intera famiglia uccisa in parte alla Fosse Ardeatine, e in parte nei campi di sterminio. Leonardi, processato nel febbraio del 1947, fu condannato a 20 anni di reclusione, una pena non blanda, anche se si considera che furono 11 le vittime decedute a causa sua.

Il denunciare, o arrestare, ebrei paradossalmente ebbe un effetto positivo per gli imputati, in quanto veniva considerato un delitto politico, e quindi rientrava nei casi previsti dall’amnistia Togliatti. Anche per questo motivo, quindi, molti dei giudizi insistettero particolarmente sui delitti collegati, ovvero il saccheggio, il sequestro di persona o l’estorsione, reati comuni che non erano “coperti” dall’amnistia. In questi casi, i tribunali riuscirono a strappare alcune condanne non troppo miti, anche se poi, con i successivi indulti, anche queste furono ridotte in termini sostanziali.
Può essere quindi sorprendente, alcune volte, leggere pagine e pagine di sentenze relative al furto di pochi mobili, quando il reato più importante era in realtà l’arresto di una intera famiglia, ma evidentemente la corte volle giungere comunque ad un risultato imputando un delitto che, seppure molto meno grave, portava ad una condanna. Sempre nella sentenza contro Leonardo Leonardi, ad esempio, i capi di imputazione sono i seguenti:
“a) Imputato del delitto di cui agli art.5 D.L.L. 27.7.1944 n.159 rel. art. 51 e 58 c.p.m.g. per avere in Roma, dopo l’8.9.1943, collaborato col tedesco invasore favorendone le operazioni militari ed i disegni politici, quale membro di un centro di spionaggio militare tedesco denominato “Kommando 152” che reclutava giovani italiani da inviare in zona liberata dalle truppe alleate con il compito di raccogliervi notizie da trasmettere, a mezzo radio, ai comandi tedeschi, e col fornire inoltre indicazioni che portarono alla cattura dei membri della famiglia Di Consiglio ebrea, sei dei quali furono trucidati alle Fosse Ardeatine due giorni dopo l’arresto e tutto ciò a fini di lucro, essendo stato compensato dai tedeschi con somme di denaro imprecisate.

b) Del delitto di cui all’art. 149 c.p. per avere nelle medesime circostanze di tempo e di luogo di cui alla lettera a) saccheggiato l’appartamento della famiglia ebrea Di Consiglio.”

Un altro esempio si trova nella sentenza della Sezione istruttoria della Corte di Appello di Roma, chiamata a giudicare, nel 1946, un gruppo di fascisti che, dopo aver arrestato degli ebrei, ne avevano saccheggiato il negozio. Si trattava di Marco Efrati, Anselmo Moscati e Raffaele Fornari, sorpresi Il 20 marzo 1944 all’interno di un negozio dove si erano nascosti. Consegnati probabilmente ai tedeschi, quattro giorni dopo furono uccisi alle Fosse Ardeatine. Ebbene gli indiziati furono quasi tutti rinviati a giudizio, ma soltanto per il reato di furto aggravato.3 Nicola Taglialatela, un commissario di polizia che fino a luglio 1944 aveva comandato il “Campo vecchio” di Fossoli, cioè la sezione italiana del campo di concentramento, venne giudicato nel 1947 dalla Corte di Assise Speciale di Modena. Il reato di collaborazione fu considerato cancellato dall’amnistia, e fu condannato unicamente per aver estorto denaro ad un prigioniero.

Questa scarsa attenzione nei confronti dei delitti contro gli ebrei trova conferma anche nelle centinaia di fascicoli processuali conservati nell’Archivio Centrale dello Stato, nel fondo Ministero di Grazia e Giustizia, Grazie, Collaborazionisti. In questa raccolta sono conservate le domande di grazia dei fascisti condannati a lunghe pene detentive. Tra tutti questi procedimenti vi sono solo 16 fascicoli che si possono riferire anche a delitti contro gli ebrei: 2 da Torino, 2 da Como, due da Bolzano (guardie del Lager di Gries), 4 da Roma, 1 da Milano, 2 da Novara, 1 da Cuneo e 1 da Firenze. Quelli più clamorosi sono quelli contro Renato Fracchia, un delatore che aveva denunciato decine di ebrei a Torino; Mauro Grini, “collega” del primo attivo a Trieste e Venezia; L. (a Roma), e C., responsabile della strage di cinque ebrei in fuga dal carcere di Cuneo avvenuta il 29 aprile 1945. In altri processi particolarmente importanti, quello contro Pietro Caruso e contro Pietro Koch, responsabili dell’arresto e della deportazione di centinaia di ebrei e della morte di decine di loro alle Fosse Ardeatine, non si parlò mai della questione come una aggravante oppure come un fatto specifico.
Anche negli archivi di Stato locali, dove sono conservate tutti i processi delle CAS, i procedimenti contro i delatori degli ebrei sono una piccolissima minoranza e comunque, salvo casi particolarmente clamorosi, il delitto di delazione o di arresto rimane quasi sempre sullo sfondo di altri considerati, evidentemente, più gravi dai tribunali. Queste fonti rimangono però molto importanti. Le sentenze permettono di avere uno squarcio significativo in quella zona oscura della società italiana che ha collaborato con i nazisti, principalmente a scopo di lucro. Il quadro complessivo che emerge da questi processi è quello di una comunità che non è più tale, e dove vige la legge del tutti contro tutti. I delatori, i collaborazionisti, i componenti delle varie “bande” vengono dipinti come la schiuma della società dell’epoca, che trova nel caos istituzionale e nell’appoggio dei nazisti un modo per arricchirsi e avere un minimo di potere. Criminali comuni, ex informatori della polizia politica fascista, sbandati, tossicodipendenti, sono le categorie che più spesso si trovano all’interno di queste carte processuali. Non solo, ma si tratta spessissimo di persone che avevano avuto rapporti personali con le vittime, cioè vicini di casa, ex colleghi, coinquilini, perfino ex fidanzati. Tutto un mondo di personaggi che, privi di alcuna remora, non ebbero problemi a mandare a morte persone che conoscevano di persona.

Basti leggere questo brano della sentenza contro Mauro Grini, per capire di che cosa si trattasse:
“Certo è che tutti i testimoni sentiti hanno fatto cenno, quasi unanimemente, a diverse altre centinaia di persone di razza ebraica, colpite dalla attività indicatrice e spionistica del Grini, che alla Corte è apparsa più unica che rara. Basti dire che egli non ha risparmiato né gli ammalati negli ospedali né i ricoverati nei manicomi, né i compagni di scuola né i benefattori. E sebbene in generale facesse procedere agli arresti dai militari tedeschi, non pochi sono i casi nei quali ha agito personalmente. Infine non si risparmiava dal presenziare agli interrogatori delle vittime, anche quando i sistemi delle domande non erano scevri dalle violenze anche gravi.”
Queste fonti permettono anche di avere informazioni sui principali finanziatori di questi delatori, ovvero i nazisti e in particolare sugli uffici preposti alla caccia agli ebrei. Si hanno così informazioni su come funzionavano i comandi locali della polizia e delle SS (in tedesco Aussenkommandos, Comandi avanzati), su chi erano gli ufficiali che si occupavano degli ebrei e, in generale, su come funzionava la collaborazione tra nazisti e fascisti.
Nelle sentenze sono infine riportati stralci delle testimonianze delle vittime (se sopravvissute) e dei parenti dei deportati nei campi di sterminio. Anche in questo caso la fonte permette di avere informazioni su come vivevano gli ebrei in clandestinità, su quali fossero le loro strategie di sopravvivenza, oppure come tentassero di difendersi dalle tantissime polizie che davano loro la caccia.

Ad esempio nella sentenza contro Leonardi si legge: “Il Leonardi usò invece un suo particolare stratagemma per mettersi in contatto con il vecchio Mosè e per farlo nel contempo conoscere ai tedeschi E la Ester narra con precisione come si svolsero i fatti. A seguito di bombardamenti, costei si era rifugiata in casa della sorella in via Madonna dei Monti: e in una prossima casa della stessa via abitava pure il padre. Nell’appartamento di costui appunto la Ester si trovava nelle ore pomeridiane del 21 marzo 1944, quando si presentò il Leonardi assieme ad altre due persone – che di poi, riflettendo, le sembrarono tedeschi – e propose a lui la vendita di 22 anelli di oro: anelli dei quali si parlò, senza che peraltro fossero portati. L’affare fu rimandato per la conclusione nella sera stessa, per una qualche ora dopo l’avemaria, e fu dato corrispondente appuntamento.”
Ovviamente non tutti i processi si conclusero con la condanna. Alcune di queste sentenze di assoluzione sono state comunque riprodotte, in quanto rappresentano una fonte importante anche per capire i criteri adottati dai giudici per assolvere gli inquisiti, e comunque sono altrettanto rivelatrici della vita dell’epoca e, talvolta, anche del clima di sospetto che si respirava nelle città da poco liberate dall’occupazione.
Come criterio generale sono state scelte tutte le sentenze che, in varie forme, vedono degli ebrei vittime della persecuzione, in tutte le sue forme. Per quanto riguardo il metodo di inserimento dei dati, le sentenze sono state suddivise nei seguenti campi:
Luogo e data
Tribunale
Presidente
Accusati
Vittime
Capo di accusa
Testo della sentenza
Condanna
Collocazione
Bibliografia
Altre fonti

In pratica, si è scelto di fare una riproduzione il più possibile fedele del testo originale. I campi che non sono presenti nelle sentenze sono: Vittime; Collocazione; Bibliografia; Altre fonti.
Nel campo Vittime si è tentato, quando possibile, di inserire tutti gli elementi biografici degli ebrei citati nelle sentenze come vittime, dato che spesso il testo si limita a citare nomi e cognomi (a volte anche sbagliati), con il risultato che data l’alta percentuale di omonimie tra gli ebrei italiani è facile fare confusione. In alcuni casi nelle sentenze non sono citate le vittime o solo parte di esse. Quando è stato possibile, come nelle sentenze Magrini e Leonardi, si è scelto di inserire anche i nomi delle vittime che, da altre fonti, risultavano essere coinvolte nel caso in questione.

Il campo Collocazione serve, come è ovvio, a permettere la ricerca dei documenti originali a studiosi o a parenti delle vittime, che in questo modo possono anche risalire ai fascicoli processuali presenti negli archivi di Stato locali. La Bibliografia è limitata ai titoli che trattano strettamente dei carnefici o delle vittime presenti nel testo della sentenza. Nel campo Altre fonti, infine, si sono inseriti alcuni documenti che possono aiutare a ricostruire il contesto della vicenda in esame.
Nel Testo della Sentenza originale spesso si trovano episodi di violenza o di crimini commessi anche contro non ebrei, ad esempio antifascisti, partigiani o semplici cittadini. In questi casi si è scelto di non riportare episodi che non hanno una diretta connessione con la persecuzione degli ebrei in Italia, a meno che non siano necessari per capire le procedure o la personalità degli accusati.
Per quanto riguarda la scelta di pubblicare, o non pubblicare, i nomi degli accusati e i dati anagrafici completi si è scelto di non riportare i dati biografici per esteso nel caso dei minorenni.

Per la ricostruzione dei dati biografici delle vittime, le fonti principali utilizzate sono Il libro della memoria, edizione 2002, di Liliana Picciotto, il database “I nomi della Shoah Italiana”, del Centro documentazione ebraica contemporanea, il database con i nomi delle vittime romane della persecuzione antiebraica dell’Archivio storico della Comunità ebraica romana ed infine il database delle Vittime del massacro delle Fosse Ardeatine curato dall’ANFIM.
L’intero sito ha come scopo quello di fornire fonti dirette ed informazioni sulla sorte di migliaia di ebrei, italiani e stranieri, arrestati e deportati dal territorio sottoposto all’occupazione tedesca e alla Repubblica Sociale Italiana. A questo scopo, alle sentenze contro i collaborazionisti, è stata aggiunta la sezione “percorsi”, che contiene le liste di trasferimento degli ebrei arrestati dai campi di concentramento provinciali e dalle carceri ai campi di transito, anticamere di Auschwitz. In questo modo gli utenti possono ricostruire l’intera vicenda delle vittime, dall’arresto alla deportazione nel campo di sterminio di Birkenau. Nella sezione “vittime”, quindi, si hanno i nomi sia contenuti nelle sentenze che nelle liste di deportazione.

Le fonti utilizzate provengono in massima parte dai fondi del Ministero dell’Interno della RSI conservati nell’Archivio Centrale dello Stato, I nomi dei deportati sono stati verificati con il sito “I Nomi della Shoah Italiana”, del Centro di documentazione ebraica contemporanea”, e con il sito con i nomi degli ebrei stranieri presenti in Italia creato da Anna Pizzuti.