Allers Dietrich

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I cinque ufficiai erano, rispettivamente, i due comandanti in ordine successivo di tempo, del reparto R, operante a Trieste, Udine e Fiume, cioè lo Sturmbannfuhrer Christian Wirth, nel periodo autunno ’43 – 26 maggio 1944, e l’Obersturmbannfuhrer Dietrich Allers, nel periodo giugno ’44 – aprile ’45: i due comandanti in ordine successivo nel tempo, della sezione R1 operante a Trieste San Sabba, cioè l’Hauptstrumfuhrer Gottlieb Hering, nel periodo autunno ’43 – aprile ’45 e l’Untersturmfuhrer, poi Obersturmfuhrer, Jospeh Oberhauser, nel periodo agosto ’44 – 29 aprile ’45. Infine il comandante della sezione R3, operante a Udine, Hauptsturmfuhrer Franz Stangl.

[…]

Nei confronti dell’Oberhauser sono state formulate varie imputazioni, dettagliatamente descritte in rubrica.

In sintesi, si addebita all’Oberhauser, in concorso con gli altri ufficiali sopra menzionati, oggi defunti, e con i sottufficiali e subalterni mai esattamente identificati, la soppressione, nel Polizei – Lager di San Sabba, campo di detenzione, di smistamento e di annientamento, di un primo gruppo di ebrei malati di mente, prelevati nell’ospedale psichiatrico di Trieste; di un secondo gruppo di ebrei malati, prelevati da un ospedale di Venezia; di un terzo gruppo di cinque ebrei uccisi a causa del ritrovamento, da parte dei tedeschi, di altrettante monete d’oro, che erano state nascoste da detenuti rimasti non identificati, in una latrina del campo, nonché lo sterminio di due decine di prigionieri avvenuta per la fuga di alcuni altri, avvenuta durante il bombardamento del 10 giungo 1944, e il massacro di due famiglie, Rugena e Slusar, composte di adolescenti e vegliardi; infine l’uccisione di Giuseppe Robasti, reo di non essersi presentato al servizio del lavoro; e di altre quattro persone: il vecchio ebreo Abramo Bemporath, i coniugi Grini, delatori, e Gianna Bordignoni Sereni, la quale aveva osato chiedere, all’atto della sua dimissione dal lager, la restituzione della somma di lire 30.000, sequestrate al momento dell’arresto.

Uccisioni avvenute tutte, secondo il capo d’imputazione, mediante gasazione o per impiccagione o a colpi di mazza.

I corpi sarebbero stati cremati in un rudimentale forno, alimentato a legna e dotato di una graticola, che veniva fatto funzionare, sfruttando il forte risucchio di una ciminiera altissima, già esistente nello stabilimento dell’ex pilatura del riso. […]

 

Ma il giudice istruttore, pur lasciando aperto, nel preambolo della rubrica, lo spiraglio del numero indeterminato di omicidi comuni, riferibili, come si è accennato, ad altri casi sicuramente estranei alla legge di guerra, ha esplicitamente escluso dal capo d'accusa, come chiaramente risultata dalla motivazione dell'ordinanza, tutte le uccisioni di resistenti e di persone considerate avversari politici del Reich (resistenti militari e politici), verificatesi in gran numero nella Risiera, ritenendole conformi alla legge di guerra, perché avvenute in esecuzione di ordini impartiti all'Einsatzkommando da corti marziali o da organi di giustizia campale.

Come si vedrà in altro punto della motivazione, per altri motivi la corte non ritiene, pur nel profondo rispetto dovuto alla vasta e meritoria opera svolta dal giudice istruttore, di aderire a questa opinione, espressa nell'ordinanza di rinvio a giudizio.

Invero, il problema della qualificazione giuridica dei fatti di soppressione dei resistenti e dissidenti politici nella Risiera dovrà essere affrontato, sia pure in via incidentale, secondo criteri diversi, non coincidenti non solo con quelli adottati dal giudice istruttore ma, in larga misura, neppure con quelli proposti dalle parti civili.

Occorre, tuttavia, porre preliminarmente in chiara evidenza che la suddetta limitazione del capo d'accusa fa sorgere il problema, di stretto diritto processuale, della legittimazione attiva in questo giudizio delle parti civili.

Alcune di esse, invero, si sono regolarmente costruite in causa in relazione ai fatti contestati; molte altre, invece, si sono costituite proprio in nome di partigiani soppressi nella Risiera, cioè di vittime escluse, come si è detto, dal capo di imputazione.

La costituzione di queste ultime parti civili è avvenuta per mezzo di un atto generico, redatto secondo uno schema uniforme, contenente la sola indicazione dell'uccisione della vittima nello stabilimento della ex pilatura del riso.

Ma nel corso del dibattimento, attraverso la deposizione giurata degli stessi interessati, appositamente ammessa dalla corte, le singole posizioni sono state processualmente chiarite, nel senso che è emerso il fatto dell'appartenenza della maggior parte delle vittime alla categoria esclusa dal capo di imputazione.

Ora, sul piano del diritto processuale, la corte non può esercitare sindacato alcuno in ordine ai limiti oggettivi e soggettivi dell'imputazione.

Nel merito, si ripete, si tratterà incidentalmente di questo problema.

Ma, in via pregiudizionale, dare ingresso alla domanda delle parti civili per fatti non contestati nel capo di imputazione, o comunque non inquadrabili nel preambolo della rubrica, significherebbe rendere all'imputato il prezioso servigio della pronuncia di una sentenza radicalmente nulla, anche in relazione ai fatti regolarmente contestati.

Il rigore di una seria valutazione processuale della posizione assunta in questo processo dalle parti civili deve, perciò, prevalere sulle proposte di soluzione dettate da considerazioni non giuridiche.

Ne consegue che, non essendo stata, di fatto, promossa, per la soppressione dei resistenti e dissidenti politici nella Risiera, un'azione penale, a cui dovrebbero ricollegarsi le azioni civili risarcitorie, i congiunti delle vittime non hanno titolo per costituirsi parte civile in questo processo. E la mancanza di titolo risulta proprio, giova ripetere, dalla loro deposizione giurata, che ha integrato e superato lo stereotipo modulo dell'atto iniziale di costituzione di causa, offrendo alla corte i concreti elementi storici dell'appartenenza delle vittime alla categoria esclusa dal capo di imputazione.

È necessario pertanto, ai sensi dell'art. 100, 2 comma, cod. proc. pen., richiamato, fin dall'inizio del dibattimento, nella prima ordinanza emessa da questa corte all'udienza del 16 febbraio 1976, dichiarare non proponibili le dette azioni civili risarcitorie, in difetto di connessione con l'azione penale, intesa quest'ultima nella sua effettiva portata ed estensione, quale risulta dall'interpretazione del capo di imputazione, alla luce della motivazione dell'ordinanza di rinvio a giudizio, per le precise limitazioni in essa contenute.

Tale difetto di connessione è rilevabile con la presente sentenza, in quanto, secondo la migliore dottrina, citata anche dal p. m., l'originaria ordinanza dibattimentale, ammissiva della costituzione di parte civile, appartiene alla categoria dei giudizi di natura sommaria, con funzione di accertamento provvisorio, destinato ad essere assorbito e sostituito dall'accertamento definitivo sull'effettiva esistenza delle condizioni soggettive e oggettive dell'azione civile risarcitoria.

Sulla base di tali premesse, non possono, dunque, trovare accoglimento, per difetto di legittimazione attiva, derivante dai limiti stabiliti nell'ordinanza di rinvio a giudizio, le domande proposte dalle seguenti parti civili, in nome di congiunti uccisi nella Risiera, perché resistenti militari, o politici (categorie escluse, appunto, dal giudice istruttore): 1) Vekoslava Slavec ved. Ribarich, per la sorella Salvi (Slavec) Maria, 2) Luciano Frausin per il fratello Giorgio, 3) Pierina Lucach ved. Frausin, per il marito Luigi Frausin, 4) Libero Marassi, per il fratello Giulio, 5) Maria Veluschek, per il fratello Antonio, 6) Carmela Velussi, per il fratello Antonio, 7) Wilma Tambarin, per il padre Augusto, 8) Albino Orel, per la moglie Cirilla, 9) Marino Larice, per il fratello Mario, 10) Mario Karis, per il fratello Ezio, 11) Maria Concetta Gigante, per il padre Antonio, 12) Wanda Fonti, per il marito Gigante Antonio, 13) Maria Lorenzo ved. Neri, per il marito Ernesto, 14) Assunta Tonelli, per la sorella Virginia, 15) Patrizia Facchin in Ricci, per il marito Luigi, 16) Franica Tul in Cepar, per il padre Francesco, 17) Clara Petaros in Sulli, per Pettirosso Daniele

[...]

 

Le parti civili hanno sostenuto che si sarebbe sempre trattato non di reato contro le leggi e gli usi di guerra ma di reato comune. Ritiene, invece, la corte che la distinzione sia necessaria in funzione della possibilità obiettiva di un collegamento della situazione di fatto con la legge di guerra,

Per stabilire quando tale possibilità sussista, occorre rifarsi alla diversa natura dei compiti dell'E.K., e quindi, nell'AKOZ, del reparto R della sezione Rt. e Invero, IEK, oltre all'opera di persecuzione razziale, che non è in questo momento, in discussione, svolgeva compiti sia di polizia politica sia di antiguerriglia, per la repressione armata del movimento partigiano.

Orbene, un collegamento obiettivo con la legge di guerra si può stabilire solo con riferimento a quest'ultima attività, per crimini commessi dall'EK nelle operazioni di antiguerriglia contro franchi tiratori catturati sul campo o sabotatori e spie colti in flagranza, poi tradotti alla Risiera, uccisi, senza osservare quel complesso di regole, costituenti, appunto, le leggi e gli usi di guerra, che disciplinano, nei conflitti armati, l'esercizio della violenza bellica anche nel confronti dei combattenti irregolari (e sono tali i combattenti non dotati di distintivi visi mo bili a distanza) quel complesso di regole, che stabilisce anche, in modo preciso e inderogabile, quali debbano essere le modalità d'esecuzione della pena capitale, nei confronti del combattenti irregolari passibili di tale sanzione. Al di fuori di queste ipotesi non esiste una obiettiva possibilità di collegamento della situazione di fatto con la legge di uerra e quindi la possibilità di configurare il crimine come reato di guerra. Rientrano, pertanto, nella categoria del reato comune i delitti commessi dell'E K. nelle inchieste di polizia contro persone sospette o indiziate di appartenere al movimento partigiano armato o a determinati partiti o gruppi politici, che venivano eliminate secondo le prescrizioni dell'ordinanza "Nacht und Nebel"

Nel primo caso, infatti (sospetto dell'appartenenza dell'inquisito al movimento partigiano armato) si potrà parlare soltanto di un collegamento dell' inchiesta con la guerra allora in corso, non certamente di un collegamento dell'uccisione dell'inquisito con la legge di guerra: nel secondo caso sospetto di appartenenza dell'inquisito a partiti e gruppi politici determinati) è ben chiaro che, in pace come in guerra, l' uccisione, da parte della polizia di persone accusate di essere ostili al regime realizza sempre e soltanto tra breve analiticamente svolte. Ma con precedenza assoluta, bisogna esaminare un'altra questione, sollevata dalle parti civili.

Queste hanno ritenuto di poter risolvere a monte il problema e di poter escludere in ogni caso, a priori, la possibilità stessa di un collegamento con la legge di guerra, considerandola non applicabile all'E.K.. che, operando fuori di essa, non avrebbe potuto né attuarla con atti di guerra, né violarla, commettendo reati da essa previsti.

E chiaro che l'accoglimento di questa tesi renderebbe superflua ogni ulteriore indagine e consentirebbe di qualificare, senza distinzione, come reati comuni, tutti gli episodi di soppressione di resistenti, politici o militari nella Risiera.

Donde, come si è detto. la necessità di un esame di tale problema con precedenza rispetto ad ogni altro.

Per dare la dimostrazione del proprio assunto, le parti civili hanno rilevato che gli uomini dell'E.K. erano specialisti dello sterminio, secondo i compiti istituzionali del corpo cui appartenevano, inquadrato nell'apparato di repressione del partito nazista, con preciso incarico di genocidio o licenza di uccidere: espressione di una dittatura priva di leggi, essendo rappresentate le uniche leggi dalle menzionate ordinanze degli ufficiali superiori delle SS, conformi ai dettami di sterminio di Hitler.

Pertanto, dall'ultimo gregario dell'E.K. ai preposti al vertice della gerarchia, si sarebbe trattato di un'associazione per delinquere, a cui non sarebbe stata in alcun modo applicabile la legge di guerra. Talune delle parti civili hanno ritenuto di poter includere nell'associazione a delinquere anche la Wehrmacht. Altre. prudentemente, l'hanno limitato AT- all'organizzazione SS. con qualche temperamento per le Waffen SS. Altre ancora hanno ritenuto associazione a delinquere singolo nucleo dell'E K., come milizia di partito (non statale) e come associazione segreta: e su quest'ultima tesi sembra essersi orientata, nella memoria depositata i 26 aprile, la comune opinione dei patroni di parte civile

Secondo la corte, questo ondeggiare fra soluzioni diverse rispecchia in realtà, una diversa problematica, a seconda dei vari angoli visuali sotto cui la questione viene posta.

 

I tre profili sopra accennati, invero, importano, rispettivamente, una contestazione di legittimità dell'attività bellica dello Stato germanico, considerata nel suo complesso: una contestazione di legittimità della

struttura e funzione di una serie di organi dello Stato stesso, quale, appunto, l'organizzazione della SS (pur circoscritto alle Allgemeine SS): una contestazione di legittimità della struttura e funzione di organi determinati, quali i singoli nuclei degli Elsatzkommando,

I tre problemi se pongono, quindi, in una dimensione diversa, e devono essere separatamente esaminati

Incominciando dal primo, cioè della tesi, secondo la quale anche per a la Wehrmacht dovrebbe essere esclusa l'operatività della legge di guerra. test già sostenute dal Tribunale militare di Lubiana, con la sentenza del 19 luglio 1947, contro Rainer ed altri, allegata agli atti, osserva la corte che [...]

 

Secondo le tesi di queste il super-stato delle SS, retto nel vuoto delle leggi e senza un controllo di giudici, dalle ordinanze di Hitler non avrebbe potuto avere ingresso nei legittimi rapporti internazionali di guerra.

Senonchè, nel diritto internazionale, quel che conta è l’investitura dell’organo, da parte dello Stato, che fa parte della comunità internazionale.

Tale investitura, per il diritto internazionale di guerra, conferisce all’organo la qualità di legittimo belligerante.

Sicchè, mentre, per i corpi volontari formatisi al di fuori del controllo e dell’investitura statale l’osservanza della legge di guerra rappresenta ai sensi del 1° comma, n. 4, art. 1, del regolamento annesso alla convenzione dell’Aja del 1907 una delle quattro condizioni a priori per l’acquisto della qualità di legittimo belligerante, viceversa, per i reparti di volontari formatisi sotto il controllo e l’investitura statale, come tali facenti arte dell’armèe, di cui alla prima e alla ultima parte dello stesso art. 1 del regolamento, la detta qualità di legittimo belligerante incondizionatamente segue all’investitura stessa, e l’osservanza della legge di guerra non rappresenta se non il contenuto degli obblighi internazionali che da essa a posteriori derivano.

L’osservanza della legge di guerra è quindi condizione-presupposto dell’acquisto della qualità di legittimo belligerante per i corpi volontari privi di investitura statale; rappresenta, invece, il contenuto di un’obbligazione ex lege di diritto internazionale per i corpi volontari che già posseggano la qualità di legittimo belligerante, come organi statali, per investitura statale.

Nel caso militare, organi militari del Reich, legittimi belligeranti per investitura statale, nel quado unitario, sopra delineato, dello Stato-partito, erano, indubbiamente, i reparti SS, in tutte le loro forme, configurazioni e strutture.

Essi, pertanto, rientrano nella previsione dell’ultimo comma dell’art. 1 sopracitato, secondo cui “dans les pays où les miliciens ou des corps de volontaires constituent l’armèe ou en font partie, ils sont comprissous la dènomination d’armèe”. Con la conseguente incondizionata operatività, nei loro confronti, della prima parte dello stesso articolo, secondo cui “s’appliquent à l’armèe” “ les lois, ls droits et les devoirs de la guerre”.

In questa veste, pertanto, deve essere valutato, fino al vertice della gerarchia, il comportamento bellico do chi fece parte dell’organizzazione SS.

E i misfatti compiuti in guerra dalle SS ricadono sotto le sanzioni della legge di guerra, che persegue non i fini ma le attività degli organi belligeranti.

Non è, quindi, vuoto formalismo ma frutto di una corretta esegesi dell’art.1 del regolamento annesso alla convenzione dell’Aja del 1907, ricordare che a questi principi di diritto internazionale bellico è inspirato l’ordinamento giuridico italiano, vigente, già al temo dei fatti, nell’AKOZ, secondo cui sono legittimi belligeranti, ai sensi dell’art. 25 legge di guerra r. d. 8 luglio 1938 n. 1415, coloro che appartengono alle forze armate dello Stato, ivi comprese le milizie e i corpi volontari, che le costituiscono o ne fanno parte.

Onde non può essere obliato il disposto, strettamente connesso all’art.25 legge 1938 n. 1415, dell’art. 7 cod. pen. mil. Guerra che, sotto la denominazione di “militari” comprende “le persone appartenenti a corpi o reparti volontari autorizzati a prender parte alla guerra”.

Con la precisazione che la inapplicabilità di quest’ultima disposizione, a decorrere dal 25 luglio 1943, alla soppressa M.V.S.N. non ne pregiudica, ovviamente, l’operatività in relazione ad altri possibili corpi volontari; né, tantomeno, pregiudica l’esistenza, negli ordinamenti stranieri, di corpi volontari equiparati alle truppe, in conformità al suddetto principio di diritto internazionale bellico, di cui l’art. 7 è testuale espressione.

Non si vede, pertanto, come, sotto profilo giuridico internazionalistico, si potrebbe negare la qualifica di organo militar del Reich all’appartenente corpo volontario SS, con conseguente applicabilità della legge di guerra, anche e soprattutto da un punto di vista sanzionatorio, alle attività svolte dal corpo stesso.

Né si sarebbe potuto enunciare, con riferimento al singolo fatto di guerra, un criterio diverso, in base alle dichiarazioni del Tribunale di Norimberga sulla natura criminale dell’organizzazione SS, se è vero, come è vero, che “le Tribunal n’a imposè aux membres d’…une de ces organisation de responsabiltè colective fondèe sur …. seule affiliation” (“Le Staut… ecc., cit., pag 85) e, anzi, ha preteso per dimostrazione di una responsabiltà personale, la prova della commissione, in concreto, da parte del singolo “des actes ètablissant sa complicitè dans les-dites activitès” (op. loc. cit.). Il che appare perfettamente coerente con la premessa, da cui il Tribunale di Norimberga ha preso le mosse, dell’applicabilità anche alla guerra d’aggressione della legge di guerra.

Riceva, pertanto, risposta affermativa il secondo quesito sull’applicabilità della legge di guerra per le operazioni belliche svolte, con violazione continua, appunto, della legge di guerra, dai corpi volontari SS, di varia estrazione, composizione e natura di cui si è parlato.

Bisogna ora esaminare il problema sotto il terzo, ed ultimo, ancora più circoscritto, profilo illustrato dalle parti civili nella memoria depositata all’udienza il 26 aprile, secondo cui legge di guerra non sarebbe, in particolare, applicabile ai nuclei E.K., in quanto organi di milizia di partito non statali, da considerare, per costante giurisprudenza dei tribunali militari tedeschi (ed anche francesi ed inglesi) associazioni militari segrete (“Geheimbundelei”, “conspiracy”, “association de malfaiteurs”).

 

[...]

 

Ma come si è detto, gli E.K. erano anche impegnati in operazioni campali di antiguerriglia. Soprattutto nell’AKOZ dove, secondo un’attendibile ipotesi, l’asprezza della lotta partigiana poté giustificare l’invio dal governatorato polacco di “reparti particolarmente agguerriti e duri”. facenti parte dell'EK. Reinhard, e già addetti alla sorveglianza dei disciolti lager dell'Est europeo.

Ipotesi che, secondo questa corte, trova piena conferma in tutte le risultanze processuali, che dimostrano come a Trieste l'E.K.R., divenuto reparto R, sia stato impiegato, in collegamento con i comandi militari, anche in operazioni campali contro le formazioni partigiane.

In particolare. è stato accertato che, per la protezione della strada Trieste-Fiume dagli attacchi dei partigiani, era di stanza a Castelnuovo un apposito nucleo dell'E.K., che riceveva direttamente gli ordini dal comando di Trieste, cui erano preposti Wirth e Allers, l'uno e l'altro personalmente impegnati nell'antiguerriglia.

Esisteva, addirittura, a Trieste uno stato maggiore per la lotta anti-partigiana, composto da elementi della polizia di sicurezza e della polizia d'ordine ed anche da reparti della Wehrmacht. Esso corrispondeva, a un dipresso, ai comandi appositamente istituiti nel resto d'Italia, facenti capo al generale SS Wolf e, su piano regionale, affidati, per competenza territoriale, ai vari SS und Polizeiführer, mentre a Trieste operava il generale Globocnik, quale comandante supremo della polizia di sicurezza dell'AKOZ, agli ordini diretti di Himmler.

In realtà, in tutta Italia, reparti SS combattevano inquadrati nei comandi della lotta anti-partigiana, secondo le prescrizioni generali dell’“istruzione” n. 46 di Hitler d. d. 18 agosto 1942, che disponeva l'impiego di reparti di polizia e SS «in prima linea nella lotta attiva contro le bande».

Nel novero di tali reparti rientravano, sia pure con prevalenti mansioni d'altra natura, gli E.K., che dagli stessi accordi istitutivi, intercorsi fra l'RSHA (ufficio centrale per la sicurezza del Reich). l'OK.H. (Alto comando dell'esercito) e l’OK.W. (Alto comando della Wehrmacht), derivavano anche il potere di chiedere l'appoggio di unità della Wehrmacht e di disporne sul campo, in conformità alla regola, sancita nella detta «istruzione» 46. dell'obbligo dei comandanti della Wehrmacht di assistere il Reichsführer SS, unico responsabile dell'antiguerriglia, nello svolgimento dei suoi compiti, e di mettere le proprie forze, in caso di necessità, a disposizione dei comandanti superiori delle SS e della polizia.

Così pure il reparto R era stabilmente inquadrato, per questi fini, nelle forze di polizia combattenti nell'AKOZ.

Il che rispondeva a quelli che erano i compiti degli E.K. di repressione delle tendenze ostili al Reich e nella misura in cui non fossero integrate nelle forze armate nemiche» (progetto d'ordine del- l'O.K.H. d. d. 26 marzo 1941); vale a dire, anche delle tendenze ostili che, al di qua della linea del fronte, si manifestassero, nei territori occupati, nelle forme di resistenza amata, tipiche della guerriglia. Entro questo circoscritto settore, i componenti dell’E.K. svolgevano un'attività bellica, nel possesso della qualifica formale anzidetta di organi militari dello Stato germanico: un'attività che si esplicava in base ad accordi intervenuti con gli altri organi delle forze armate del Reich. Tali accordi, com'e ovvio, non si identificavano giuridicamente con i patti segreti di genocidio razziale, a cui erano vincolati gli E.K., ma costituivano soltanto la premessa e la base per lo svolgimento della detta attività bellica, concentrata fra le varie forze del Reich.

Di fatto, è ben chiaro che la scelta degli EK. per le operazioni di antiguerriglia era motivata proprio dalla considerazione che si trattava di specialisti del genocidio.

E sarà stato anche questo il motivo, o uno dei motivi, per cui reparti delle SS Totenkopfverbände, normalmente addetti alla guardia del lager, furono inquadrati nella III divisione delle Waffen SS, il cui comandante trovò la morte sul fronte russo.

Ma il motivo della scelta per tali operazioni campali non può giuridicamente influire, ai fini della risoluzione del quesito che qui interessa, se non nel senso di riproporre, ancora una volta, nei termini generali già esaminati, il problema della rilevanza giuridica internazionalistica della volontà genocida nelle azioni di guerra.

Problema che questa corte ha ritenuto di poter risolvere, in base ai principi generali del diritto internazionale, nel senso che alla condotta delle ostilità si applichi sempre la legge di guerra, pur trattandosi di una guerra d'aggressione, scatenata con finalità di sterminio. Onde, i misfatti commessi nell'antiguerriglia dall'E.K. devono considerarsi reati di guerra, perseguibili secondo la legge di guerra.

Ricevono, pertanto, contestuale risposta i due ultimi sottoproblemi sopra enunciati, nel senso che gli appartenenti agli E.K., e, nell'AKOZ, al reparto R, nei limiti del loro impiego nella lotta antipartigiana, operavano come organi militari e, di conseguenza, soggiacevano alle prescrizioni ed alle sanzioni (molto più pesanti di quelle comuni) della legge di guerra. Soluzione, questa, che, come si è visto, rimane immutata, sotto qualunque aspetto si voglia esaminare il problema: da quello, più ampio, adottato dal Tribunale militare di Lubiana, che, nella sentenza del 19 luglio 1947, pose sullo stesso piano la Wehrmacht, le SS e gli E.K., a quello, intermedio, della configurabilità del corpo SS come organizzazione globalmente sottratta alla legge di guerra, a quello, infine, più circoscritto della non applicabilità della legge stessa ai nuclei degli EK.

Sicché, in definitiva, ritiene la corte, dissentendo dal- l'opinione espressa dalle parti civili, di non poter risolvere a monte il problema della qualificazione giuridica del reato di soppressione di resistenti nella Risiera, in base ad una supposta assoluta inapplicabilità della legge di guerra all'EK. Al contrario, una volta dimostrato che, nei limiti dell'esercizio di un'attività militare di antiguerriglia, anche l'EK. era soggetto alla legge di guerra, il problema si ripropone in funzione della diversa natura, bellica o di persecuzione politica e razziale, dei compiti svolti dall’E.K., e della possibilità, quindi, di stabilire, di volta in volta, un collegamento obiettivo tra il fatto ascrivibile agli imputati e la legge di guerra, per la qualificazione giuridica dell’illecito come reato di guerra o come reato comune.

[...]

 

La prevalenza numerica dei casi di reato comune e la necessità di propendere, nel dubbio, per questa soluzione attenuano di molto, come si è già accennato, la portata pratica del problema, agli effetti della prescrizione del reato. Ma, si ripete, una distinzione concettuale sembra necessaria, come canone direttivo, ad ogni eventuale futuro effetto di legge.

In base a questo organico inquadramento, ben poco spazio rimane, nel presente giudizio, all'operatività delle norme dello statuto del Tribunale di Norimberga.

Invero, non potendo avere efficacia nel nostro ordinamento giuridico interno la norma dell'art. 6, lett. c), sui crimini contro l'umanità, se non attraverso la citata legge nazionale irretroattiva n. 962 del 1967 sul reato di genocidio, gli episodi di soppressione di ebrei, descritti nel capo di imputazione, ricadono sotto la previsione della legge comune, precisamente dell'art. 575 cod. pen., richiamato nella rubrica.

Per quanto riguarda, invece, la norma sui crimini di guerra dell'art. 6, lett. b), dello statuto di Norimberga, essa, se riferibile a fatti collegati alle leggi e agli usi di guerra, trova nel nostro ordinamento interno le corrispondenti disposizioni sanzionatorie, ispirate ai principi della convenzione dell'Aja del 1907 e della convenzione di Ginevra del 1929. Se riferibile, invece, a fatti per cui non si possa riconoscere un collegamento con la legge e gli usi di guerra, trova nelle norme del codice penale la corrispondente disciplina del reato comune.

Ogni altra disposizione dello statuto del Tribunale di Norimberga riflette responsabilità per atti di Governo, che esulano completamente dalla materia del presente giudizio.

E’ superfluo aggiungere che, contrariamente all'assunto delle parti civili, né il richiamo alle deliberazioni dell'O.N.U., né la citazione dell'art. 45 del trattato di pace di Parigi (invocato senza un preciso coordinamento con il sistema del diritto interno italiano), né l'affermazione (che, in se stessa, si potrebbe anche condividere) dell'operatività, già nello Statuto del Regno, del principio dell'adeguamento automatico del diritto interno al diritto internazionale, possono considerarsi argomenti concretamente dimostrativi della vigenza delle regole dello statuto di Norimberga al tempo dei fatti indicati nel capo di imputazione.

Un’ultima osservazione: il collegamento (nei casi in cui è ammissibile) con la legge di guerra non conferisce, contrariamente all'opinione espressa dalle parti civili, alcuna patina di rispettabilità al reato commesso in violazione della legge stessa e degli usi di guerra.

Anzi, si può senz'altro affermare che non c'è nulla di piú abietto di tale reato (per cui, appunto, sopravvive nel nostro ordinamento giuridico la pena di morte). Perpetrato spesso in danno di inermi popolazioni da chi si trova in possesso di micidiali mezzi di distruzione: reato soggetto ad una particolare vicenda estintiva (prescrizione, amnistia, ecc.) solo per ragioni di pratica opportunità nei rapporti fra gli Stati ex belligeranti.

Considerazioni, queste, che dimostrano il disvalore semantico della pur suggestiva argomentazione contraria delle parti civili. Un unico principio, in realtà, domina la materia: mentre le norme penali comuni puniscono chi violi il puro e semplice divieto di ledere o di uccidere, le norme sanzionatrici di diritto bellico perseguono la violenza, in ogni sua forma (v. art. 43 cod. pen. mil. pace), secondo la regola generale l'art. 22 del regolamento annesso alla convenzione dell'Aja del 1907, vera e propria disposizione di chiusura del sistema, che vieta al belligerante una scelta illimitata dei mezzi d'offesa; donde la fallacia del ricorso, al di fuori di tale sistema, alle norme penali comuni, per la repressione dei comportamenti difformi dall'anzidetto principio. Sarà opportuno, infine, tener presente che riconoscere nel partigiano ucciso nella Risiera la vittima di un reato di guerra significa non sminuirne ma valorizzarne l'opera di antagonista armato di una potenza sopraffattrice.

  1. E’ necessario ora passare all'esame dei reati comuni espressamente contemplati nella rubrica o inquadrabili nel suo preambolo.
Naturalmente, le prove acquisite si riferiscono all'intera attività criminosa dell'Einsatzkommando, consistente sia in esecuzioni in massa, sia in uccisioni individuali, protrattesi dall'autunno 1943 all'aprile 1945, e comprendenti ebrei, partigiani, politici, ostaggi, ecc. Sarà necessario, pertanto, esaminare dapprima nel suo complesso questa attività criminosa, per poi enuclearne gli episodi compresi nel capo d'imputazione.

Un dato processualmente certo è l'esistenza del forno crematorio nel lager di San Sabba. Ne fa fede la dichiarazione di quasi tutti gli appartenenti all'E.K., sentiti in altri procedimenti dai giudici tedeschi.

Il Gley ne ha fornito questa particolareggiata descrizione: «Sapevo che nella Risiera di Trieste esisteva un impianto di cremazione. Questo impianto è stato costruito da Lambert, come la maggior parte degli altri dello stesso genere nei campi di sterminio e negli istituti per l'eutanasia. Quale camino era stata adoperata una ciminiera già esistente nella Risiera. Degli altri particolari tecnici dell'impianto ho solo una vaga idea. Ai piedi del camino c'era un forno aperto di mattoni, della grandezza di circa m. 2 x 2, che aveva una grande graticola di acciaio. Secondo una mia valutazione, di volta in volta potevano esser messe nel forno 8-12 salme. Il forno e il camino erano aperti. Non c'era una porta di ferro. Era un impianto molto primitivo, che adempiva al suo scopo grazie all'alto camino. C'era un forte risucchio. Questa ciminiera si trovava in un capannone nella parete di fronte. Nel capannone c'era anche Wirth quando le salme venivano composte. Io stesso ha visto l’impianto di cremazione e più ho anche preparato la salma di Wirth per il seppellimento” […]

 

Per completare il quadro delle risultanze concernenti le esecuzioni collettive, è necessario, ora, prendere in considerazione testimoniali.

Ad esempio quella di Carlo Grini, anch’egli artigiano, adibito, nel lager, a lavori di sartoria, da cui risulta che le esecuzioni in massa erano molto frequenti, sempre accompagnate dal rombo di motori di automobili. Si trattava, secondo il teste, di gruppi di anche centinaia di persone.

Magda Rupena, delle cui dichiarazioni istruttorie è stata data lettura al dibattimento, perché deceduta, ha parlato di esecuzioni collettive, di frequenza almeno settimanale, accompagnate da urla, rumori e tonfi.

Anche la figlia Alessandra ha confermato al dibattimento di esser sempre riuscita a rendersi conto, dallo scalpiccio dei passi, dell’accompagnamento all’autorimessa di numerose persone.

Talvolta, secondo la teste, si era trattato anche di una cinquantina di persone.

La notte si percepivano i segni inconfondibili delle esecuzioni e il giorno dopo quelle persone non si trovavano più dove erano state recluse.

Molte e molte altre deposizioni confermano la pratica di queste esecuzioni di massa.

E’ risultato in particolare, dalla testimonianza del Gionechetti, che, secondo confidenze fattegli da un militare ucraino addetto al forno, gli infelici, che venivano introdotti nel locale dell’autorimessa, erano lì storditi a colpi di mazza e poi sgozzati; i loro corpi venivano cosparsi di nafta e bruciati.

Levi Nerina Zaira ha dichiarato di aver appreso, mentre era detenuta alla Risiera, che nel campo avvenivano esecuzioni di massa. Levi in Viviani Ilde Norsi ha parlato di esecuzioni notturne sempre accompagnate da rumore di motori di autocarri e latrati di cani aizzati

[…]

 

Il I luglio 1944, secondo la deposizione Wachsberger furono soppressi altri cinque ebrei, precisamente Neuman, Cohn, Levi Sida, Mustakl, Israel, a causa della scoperta di cinque monete d'oro, nascoste in una latrina del campo da altri reclusi, rimasti ignoti.  Indizi dell'esecuzione furono, anche stavolta, l'attivazione del forno, l'arrivo di un autofurgone, l'avviamento di motori, la sistemazione successiva degli indumenti, riferita dalle donne addette al magazzino.

Lo stesso Wachsberger ha narrato della soppressione di alcuni detenuti, avvenuta a causa della fuga di due altri, in occasione del bombardamento del 10 giugno 1944.

In tale occasione, le donne della pulizia gli confidarono di aver sistemato, fra l'altro, nel magazzino, il vestito di una donna che portava il lutto, da lui conosciuto (e vista nel lager), come cameriera di un albergo di Abbazia.

L'esecuzione avvenne nell'autorimessa e i detenuti furono prelevati dalle celle.

Sempre secondo la deposizione Wachsberger, due ragazzi e un vecchio, obbligati, per un certo tempo, a portar legna, furono poi soppressi e i loro vestiti vennero sistemati nel magazzino.

Si tratta dello stesso episodio di esecuzione individuale di cui ha parlato le teste Majda Rupena, a proposito dell'uccisione di un giovanetto, prelevato con un familiare novantenne dal suo paese sull'altopiano, dato alle fiamme dai tedeschi.

Molto preciso è stato il testo Wachsberger anche nel riferire la morte di Giovanna Bordignoni Sereni, arrestata a Venezia e tradotta a San Sabba, pur essendo cattolica, col marito ebreo e con i figli, poi deportati in Germania: la Bordignoni, nel gennaio 1945, era stata rilasciata, ma, avendo incautamente richiesto la restituzione della somma di lire 30.000, prelevatale all'ingresso nel lager, venne di nuovo imprigionata e fu uccisa.  Le donne addette al magazzino riferirono al Wachsberger di aver visto i suoi indumenti e lo stesso Wachsberger poté vedere nel magazzino il suo tailleur.

Sempre il teste Wachsberger, nonché i testi Sereni hanno deposto anche su un altro trasporto di ebrei da Venezia, avvenuto il 12 ottobre 1944.

Si trattava di infermi, prelevati dagli ospedali della città, come mostra la documentazione allegata.

Giunti a San Sabba, fu chiesto loro se fossero in grado di sopportare il viaggio per la deportazione in Germania.  Alcuni ebbero l'ingenuità di rispondere negativamente, e furono soppressi la sera stessa.

Il teste Sereni ha indicato, fra essi, Jarach Anna, Krebs Giuseppe, Trieste Celina e Mieli Giulia.  Il Wachsberger ha precisato di aver potuto scorgere attraverso alcuni buchi praticati, in forma di cuore, sulla porta di ferro della stanza dov'era rinchiuso, i fratelli Sereni, agli ordini dei tedeschi, trasportare giú per le scale i poveretti, i cui indumenti erano poi raccolti e riposti dalle donne nel magazzino.

Il teste Guglielmo Canarutto, nipote di Anna Jarach, capolista degli ebrei catturati a Venezia, ha confermato la circostanza della morte della zia alla Risiera.

Sempre in materia di esecuzioni individuali, anche Frankel in Grini Lidia ha parlato della soppressione di due uomini, fra cui un ebreo, il cui vestito trovo, il giorno dopo, nel magazzino.

A sua volta, Alessandra Rupena ha parlato di una donna ebrea, i cui abiti furono recuperati dalle addette ai lavori, Sida e Clara.

Branka Maric assistette, alla Risiera, allo scempio di un'anziana signora, vedova di un alto ufficiale dell'ex impero  austro-ungarico, che fu trascinata dagli sgherri su una coperta, lungo le scale, e in tal modo uccisa,

Come risulta dalla deposizione di Slosar Joze, l'intera famiglia Slosar, fra cui un vegliardo ed un giovanetto, fu distrutta alla  Risiera, dopo qualche giorno di detenzione.

La famiglia era composta da Antonio Slosar, ottantottenne, vecchio nazionalista sloveno, dal figlio Antonio e dal nipote Antonio, dal pronipote quattordicenne Mariano e da due donne, entrambe di nome Maria, rispettivamente, madre e sorella del teste, non d'altro olpevoli che dei loro sentimenti antinazisti.

Ancora, dell'uccisione di Mauro Grini, delatore e collaboratore delle SS, ha segnalato il teste Geng.

Dell'uccisione di Felice Mustachi ha scritto la teste Mustachi Matilde in Nacson.

Della fine di Pino Robusti hanno parlato la fidanzata Laura Muili, e i genitori.

Il Robusti, come risulta da tali deposizioni e dalle lettere pervenute alla fidanzata dal carcere del Coroneo, era stato arrestato perché renitente al servizio del lavoro.  La sua giacca, trovata fra le macerie del forno crematorio, fu riconosciuta dalla madre.

Esiste, infine, ampia documentazione del prelevamento all'ospedale psichiatrico di Trieste, da parte delle SS, di ebrei malati di mente, alcuni dei quali non uscirono vivi dalla Risiera, perché non in grado di compiere il viaggio di deportazione.

Dall'elenco risulta anche la morte alla Risiera dell'ebreo Bemporath Abramo.

Traendo, quindi, le fila dal complesso delle risultanze dibattimentali e istruttorie, si possono ritenere provati nell'ampio quadro delle esecuzioni collettive e individuali, descritto dai testi, i singoli episodi, menzionati nel capo di imputazione, di soppressione di persone determinate minate, come, appunto, i tre gruppi di ebrei di cui ai capi a), c), e), della rubrica; i prigionieri uccisi per la fuga di alcuni altri, di cui al capo b);  i componenti la famiglia Slosar, di cui al capo 1) e i due ragazzi e il vecchio, provenienti dall'altopiano dei Ciei, di cui al capo d): e ancora i menzionati Robusti, Grini, Bemporath, Bordignoni Sereni di cui ai  capi H), G), I), ed F) dell'imputazione, uccisi per vari motivi, non collegabili con la resistenza e con la persecuzione di resistenti, militari e politici, per cui il giudice istruttore ha ritenuto di poter disporre il rinvio a giudizio degli imputati. [...]

 

Deve ritenersi, altresì, dimostrata, attraverso la deposizione dei congiunti e la documentazione da questi allegata, la soppressione alla Risiera delle persone indicate, rientranti nell'« imprecisato ma rilevante numero di altre vittime dell'Einsatzkommando: tutti episodi che, per le ragioni esposte nella parte della motivazione dedicata all'esame della proponibilità delle corrispondenti azioni civili risarcitorie, si allineano sullo stesso piano di quelli menzionati nella rubrica, in un'unica, omogenea serie di fatti delittuosi, della cui cognizione la corte è stata concretamente investita.

E opportuno, infine, rilevare come l'eliminazione immediata a San Sabba di ebrei vecchi o malati trovi una razionale collocazione nel quadro criminoso più ampio delle deportazioni in massa verso i lager della Germania, di cui l'autorità giudiziaria tedesca ha fornito il seguente approssimativo elenco:

  1. A) Periodo in cui il Wirth fu al comando del reparto R: I) 20 gennaio 1944: deportazione, per destinazione ignota, di 70 vecchi, prelevati dall'ospizio ebraico di Trieste; 11) 28 marzo 1944: deportazione al campo di Auschwitz di un numero indeterminato di persone. Contemporaneamente, per destinazione ignota, deportazione di 25 ebrei de menti; III) 25 aprile 1944: deportazione al campo di Auschwitz di 160 persone; IV) maggio 1944: deportazione, per destinazione ignota, di 120 ebrei.
  2. B) Periodo in cui l'Allers fu al comando del reparto R: 1) metà luglio 1944: deportazione al campo di Auschwitz di un numero imprecisato di ebrei; II) primi di settembre 1944: deportazione al campo. di Auschwitz di 120 ebrei; III) primi di ottobre del 1944: deportazione di ebrei per un totale di 15 vagoni, uno dei quali al campo di Auschwitz; IV) 12 ottobre 1944: deportazione degli ebrei reclusi al terzo piano della Risiera, per destinazione ignota; V) 5 gennaio 1945: deportazione di 40 persone per Ravensbrück.
Appare evidente, pertanto, che il lager di San Sabba fu, per le vittime della persecuzione razziale, prevalentemente un campo di transito, mentre per le vittime della persecuzione politica o di crimini com messi in violazione delle leggi e degli usi di guerra rappresentò un carcere, un braccio della morte senza processi né giudici.
  1. Ciò premesso in fatto, è agevole comprendere, sol che si ponga mente all'organico e alla natura del compiti del reparto R e della sezione R1, inquadrati, con la stessa sigla dell'E.K. Reinhard, nella polizia di sicurezza dell'AKOZ, quali siano state, nella determinazione degli eccidi, le responsabilità di ciascuno degli imputati; in particolare, la responsabilità di Joseph Oberhauser, unico imputato superstite.
Come si è accennato nella parte della motivazione dedicata all'esposizione dell'antefatto ed allo svolgimento del processo, è provata la partecipazione degli imputati a due, almeno, delle tre operazioni T4, Reinhard e A.K., nel corso delle quali un pugno di uomini insanguino le retrovie dell'Europa.

L'Obersturmbahnführer Dietrich Allers, reduce dall'operazione T4, fu inviato, nella Pasqua del 1944, a Trieste, dove, poco tempo dopo, sostituì al comando del reparto R lo Sturmbahnführer Christian Wirth, ucciso dai partigiani il 26 maggio 1944.

Dal canto suo, Christian Wirth aveva partecipato sia all'operazione T4, sia all'operazione Reinhard, in qualità di ispettore dei tre campi di Belzec, Sobibor e Treblinka. L'Untersturmführer Oberhauser era sicuramente al suo fianco nell'operazione Reinhard, provenendo dall'operazione T4. Poi, a Trieste, fu ancora nello stato maggiore di Wirth, finché subentrò a Hering, al comando della sezione R1. L'Hauptsturmführer Gottlieb Hering, provenendo dall'operazione T4,fu preposto al campo di sterminio di Belzec nell'operazione Reinhard. A Trieste diresse, poi, la sezione R1 di San Sabba, finché, nell'ago sto del 1944, fu allontanato dall'Allers e sostituito dall'Oberhauser. L'Hauptsturmführer Franz Stangl, già attivamente partecipe dell'operazione T4, fu preposto al campo di sterminio di Treblinka nell'operazione Reinhard (nel dopoguerra, come si è detto, fu condannato all'ergastolo dalla Corte d'assise di Düsseldorf e in carcere morì, mentre stava scontando la pena). Ebbe a Trieste il comando della sezione R3, operante a Udine, ed estese la propria attività fino a Venezia, dove dispose il prelevamento dall'ospedale degli ebrei ammalati, che furono trasportati a San Sabba, e li, in parte, uccisi (per l'attitudine a svolgere imprese come questa, era chiamato il capitano volante»).

Nell'AKOZ furono introdotti gli stessi metodi e, quel che maggior mente colpisce, gli stessi ordinamenti gerarchici, entro i quali avevano operato nell'Est gli uomini dell'E.K.

Infatti, i preposti ai campi di Belzec, Sobibor e Treblinka, Hering, Reichlatner e Stangl, che li avevano agito agli ordini di Wirth, ispettore di tre campi, diressero poi, nell'AKOZ, le sezioni R1, R2 e R3 di Trieste, Fiume e Udine, agli ordini dello stesso Wirth, comandante del reparto R e ispettore delle tre sezioni.

Come si è detto, i comandanti delle tre sezioni ed anche Oberhauser, che sarebbe poi succeduto a Hering nella direzione della sezione R1, erano stati promossi, per meriti speciali acquisiti nei campi di annientamento polacchi, al grado superiore delle SS (organizzazione a cui Oberhauser apparteneva fin dal 1935).

Con loro, molti altri elementi dell'operazione Reinhard risultano trasferiti dalla Polonia al litorale adriatico. Ne fanno fede, come si è già accennato, i documenti messi a disposizione del giudice istruttore dall'Istituto per la Storia del movimento di liberazione del Friuli-Venezia Giulia.

A Trieste, come in Polonia, gli imputati furono sempre agli ordini del generale Globocnik, il quale, nel chiudere l'operazione Reinhard, per iniziare la nuova impresa, fece pervenire da Trieste a Himmler, suo diretto superiore, un dettagliato rapporto intorno all'opera svolta nei campi dell'Est. [...]Dietrich Allers

La sentenza è così motivata:

 

  1. Negli anni 1966-1971, il giudice istruttore presso il tribunale di Trieste provvide all’esecuzione di varie rogatorie, provenienti dall’autorità giudiziaria di Francoforte.
Si procedeva in quella città contro Dietrich Allers e altri, per reati commessi sia in territorio tedesco, sia, per quanto riguardava Allers, in territorio italiano (Trieste, Udine e Fiume), facente parte dell’area geografica corrispondente, nel periodo 1943-1945, all’Adiartisches Kustenland Operations Zone (AKOZ).

Per gli stessi reati commessi dall’Allers in Italia era in corso, presso la Procura di Stato di Francoforte, un procedimento commesso a carico di Joseph Oberhauser.

Si contestava in particolare all’Allers, nella sua qualità di ex Obersturmbannfuhrer delle SS, comandante il reparto R che, nel periodo autunno ’43 – aprile ’45, aveva operato a Trieste, Udine e Fiume, suddiviso nelle sezioni R1, R2, R3, la deportazione in Germania di quattro contingenti di ebrei malati, provenienti da un ospedale di Venezia, e di cinque donne.

Nel procedimento connesso, si contestava a Joseph Oberhauser nella sua qualità di Obesrturmbannfuhrer della sezione R1 di Treiste San Sabba, la partecipazione ai medesimi atti di deportazione e uccisione. […]

  1. - Si tratta ora di trarre brevemente le conclusioni dalle premesse già esaminate.
Alcuni degli episodi di omicidio comune configurati nel capo di imputazione sono perseguibili ai sensi degli art. 110, 575, 576, n. 1, cod. pen., in relazione all'art. 61, n. 2, dello stesso codice: precisamente, l'uccisione di Gianna Sereni Bordignoni, avvenuta per assicurarsi il profitto di un altro reato, consistente nell'appropriazione della somma di lire 30.000, sequestrata al momento del suo ingresso nel lager di San Sabba; e l'uccisione del delatore Mauro Grinl, soppresso dai nazisti per eliminare una persona troppo scomoda.

Gli altri reati, come, d'altronde, quelli stessi testé esaminati, sono tutti aggravati dalle circostanze di cui agli art. 577, nn. 2, 3 e 4, per essere stati commessi col mezzo di sostanze venefiche (gas), o comunque, con sevizie e crudeltà, e sempre con premeditazione.

Dagli stessi art. 575 e 576 cod. pen. è prevista per tali delitti la pena dell'ergastolo. Pertanto a questa pena, la piú grave tra quelle contemplate dall'ordinamento giuridico italiano, deve essere condannato, in espiazione dei suoi misfatti, l'imputato Joseph Oberhauser.

Al medesimo deve essere inoltre inflitta, per il concorso di reati che importano la pena dell'ergastolo, la sanzione dell'isolamento diurno, per la durata di tre anni (art. 72 cod. penale).

Nei confronti dell'imputato Dietrich Allers va pronunciata, invece, sentenza di non doversi procedere, essendo i reati a lui ascritti estinti per morte dell'imputato stesso, avvenuta a Monaco, il 22 marzo 1975. Le domande di risarcimento del danno, proposte dalle parti civili, devono essere integralmente accolte, nei termini specificati nel dispositivo.

Per le ragioni esposte, devono essere, invece, respinte le domande proposte da tutte le altre parti civili.

Alla pronuncia della sentenza consegue, a carico del condannato, ogni ulteriore effetto di legge, nonché l'obbligo al pagamento delle spese processuali.

La sentenza stessa sarà pubblicata, a spese del condannato, nelle forme stabilite nel dispositivo.

Per questi motivi, visti gli art. 483, 488, 489 cod, proc. pen., 36 e 72 cod. pen., dichiara, l'imputato Oberhauser Joseph colpevole del reato ascrittogli e lo condanna alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per tre anni ed al pagamento delle spese processuali.

Condanna, altresí, lo stesso imputato al risarcimento dei danni nella misura di lire 1.000.000 (un milione) per ciascuna, in favore delle seguenti parti civili: Paolo Sereni, Josef Slosar, Annamaria Slosar, Giuseppe Zancolich, Francesca Ferletti ved. Misigoi, Bartolomeo Misigoi, Franjo Slosar, Michele Peciarich, Emma Pahor in Marussic, Ida Samez in Ciacchi, dott. Sergio Piperno Beer nella sua qualità di rappresentante della Comunità Israelitica, Maria Visintin in Robusti, Franceskin Josef, Attilio Cattaruzzi, Sen. Pietro Caleffi quale presidente dell'Associazione nazionale ex deportati, Felicita Adami, Maria Leghissa, Igor De Kleva, Franc Ferfolja, Emilia Ferfolja in Marussic, Aloisia Ferfolja, Anna Ferfolja in Semolic, Giuseppina Bencina ved. Cattaruzzi, Tardivo Mario.

Respinge, perché improponibili in questo giudizio, le domande di risarcimento di: Vekoslova Slavec ved. Ribarich, Luciano Frausin, Pierina Luca ved. Frausin, Libero Marassi, Maria Veluscek, Carmela Velussi, Wilma Tambarin, Albino Orel, Marino Larice, Mario Karis, Maria Concetta Gigante, Wanda Fonti, Maria Lorenzi ved. Neri, Assunta Tonelli, Patrizia Facchin in Ricci, Franica Tul in Cepar, Clara Petaros in Sulli, Stojan Pettirosso, Arrigo Zanetti, Guerrini Miot, Felice Colja, Alessandro Antonic, Marta Ribaric in Sebernic, Sonia Spangher, Stefania Facchin ved. Colarich, Giulia Jullien ved. Fonda, Daniela Marzolini in Colotto, Luisa Deganutti in De Roja, Nedda Miot in Sossi, Luigia Zupancic ved. Miot, Vida Semenic ved. Ribaric, Marija Tul in Smolnikar, Ema Franceskin ved. Perdec, Ercole Stoini, Aldo Zaccaria, Lidia Ferfolja, Stanislava Furlan ved. Sanic. Ordina la pubblicazione della presente sentenza mediante affissione nell'albo pretorio del comune di Trieste e in quello in cui il condannato ha avuto l'ultima residenza, nonché, a spese del condannato, per estratto e per una sola volta nei seguenti giornali: Il Piccolo, di Trieste; 11 Meridiano, di Trieste; Il Corriere della Sera, di Milano.

Visto l'art. 479 cod. proc. pen., dichiara non doversi procedere contro Allers August Ernst Dietrich per estinzione del reato ascrittogli, per morte dell'imputato.

ANNO:

1976

TRIBUNALE:

Corte di assise di Trieste

PRESIDENTE:

Maltese

TIPOLOGIA DI ACCUSA:

Omicidio,

ACCUSATI:

Dietrich Allers
Joseph Oberhauser

VITTIME:

Bemporath Abramo
Bordignoni Sereni Gianna
Grini Samuele
Luzzatto Cornelia

COLLOCAZIONE:

“Il Foro Italiano”, volume IC, Parte 11-21, pp.314