T. Angiolina

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In seguito al pubblico odierno dibattimento. Sentiti nelle loro conclusioni il P.M. e la difesa nonché l’imputato il quale per ultimo ebbe la parola.

Intesa lettura degli atti processuali si osserva in fatto e in diritto.

Angiolina T. è stata, salvo breve interruzione, per 16 anni a [ill.] servizio di domestica presso la famiglia di Lovy Arturo, godendo la fiducia tanto che, quando i Lovy, l’8 settembre 1943, furono costretti a fuggire da Celle Ligure per evitare di essere catturati dai tedeschi quali ebrei, essi affidarono la casa e la mobilia alla T., e successivamente si servivano della stessa per nascondere i mobili in casa di Sebastiano [T.].

Nel marzo 1944 (15 giorni prima della Pasqua) la T. denunciava al Comando Tedesco di Savona, la condizione di ebrei dei Lovy e comunicava che i mobili di loro proprietà si trovavano nascosti presso il [T.]; accompagnava poi i militari tedeschi incaricati di procedere all’asportazione dei mobili ed agli stessi dava indicazione della località dove i Lovy potevano essersi rifugiati; riusciva in tal modo ad ottenere che una parte dei mobili del Lovy venisse a lei consegnata a compenso della delazione.

Questi i fatti in base ai quali la T. veniva denunciata ed era rinviata a giudizio da questa corte per rispondere del reato ascrittogli.

Diritto

La T. è confessa; del resto i fatti addebitategli hanno trovato nelle deposizioni testimoniali ampia e non equivoca dimostrazione.

Essa si difende assumendo d’aver agito per ritorsione dei maltrattamenti subiti nel lungo periodo in cui aveva prestato servizio alle dipendenze del Lovy, ma la difesa, oltre a non essere efficace, non è nemmeno consistente, trattasi invero di semplici affermazioni, non consolidate da alcuna prova, e contraddette anzi da tutto il comportamento precedente della T. che con la sua lunga permanenza alle dipendenze dei Lovy dimostra che il trattamento da loro avuto non poteva essere stato cattivo.

Il motivo quindi della delazione va quindi [ill.] nell’intenzione di colpire i Lovy, per la loro condizione di ebrei; nell’intenzione quindi di favorire i disegni politici del nemico che voleva colpire ed annientare gli elementi di razza ebraica.

Il reato ascritto alla T. [ill.] elementi oggettivi e soggettivi e la stessa va quindi condannata alla pena che si ravvisa congrua in anni dieci di reclusione [ill.]

Imputata del delitto di cui agli art. 1 D.L.L. 23.41945 n.142, n.5 D.L.L. 27.7.1944 n.159 in relazione all’art. 58 per avere in Savona dopo l’8 settembre 1943 favorito il disegno politico del tedesco invasore nella sua [ill.] campagna razzistica ed antiebraica denunciando i beni e le proprietà della famiglia Lovy di Celle Ligure.

P.Q.M.

La corte dichiara T. Angiolina colpevole del reato scrittogli e visto l’art. 485 C.P.P. la condanna alla pena di anni dieci di reclusione e alle spese processuali.

ANNO:

1945

TRIBUNALE:

Corte di Assise Straordinaria di Savona

PRESIDENTE:

Arta Salvatore

TIPOLOGIA DI ACCUSA:

Altro, Saccheggio,

ACCUSATI:

T. Angiolina

VITTIME:

Lovy Arturo

COLLOCAZIONE:

Archivio di Stato di Genova, CAS Savona, Sentenze 1945, vol.319