B. Mio

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Sul ricorso imposto da

  1. B. Mio di […], nato a Milano il 1913 - avverso la sentenza 14 dicembre 1945 della Corte di Assise Straordinaria di Milano; che lo condannava ad anni 25 di reclusione , L.15 mila di multa per i delitti di collaborazionismo politico, con il tedesco invasore e di furto pluriaggravato (art.58 C.P.M. ) in relazione all’art. I D.L.L. I2/4/45 N.142 e 625 N.3 e 5 C.P.).
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso.

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Maiorano.

Udito il difensore Avv.Rocco; il quale chiede l’accoglimento dei motivi del ricorso;

Udito il pubblico Ministero in Persona del Sostituto Procuratore Generale Comm. Dott. Fornari che ha concluso per annullarsi con rinvio per l’accertamento di fine di lucro.

  1. B. Mio, iscrittosi al P.N.F. posteriormente al settembre 1943 e arruolatasi nella legione Muti, a Milano, ebbe dai suoi superiori l’incarico di accertare, nel marzo 1944, se la signorina Luisa Pini, abitante in via Leopardi N.12, figlia di un ricco medico socialista, facesse passare in Svizzera dalle persone. E assolvette l’incarico con grande astuzia e malanimo; perchè si recò dalla Pini insieme con una donna apparentemente incinta, dicendola sua moglie, e qualificandosi entrambi per i coniugi Segre di razza ebraica, desiderosi di porsi in salvo; vinse egli le diffidenze della Pini medesima, dicendosi amico di una persona intima di lei e facendo insieme con la compagna, il nome di altri ebrei e ne ottenne così la promessa di interessamento per l’espatrio, a mezzo di un capitano, cui la signorina si rivolse subito per telefono. Si stabilì di rivedersi nel pomeriggio, ma poco dopo, invece. Il B. tornò insieme con la squadra Muti, e procedere all’arresto di tutte le persone che erano in casa, tra cui la signora Fano e sua figlia, e il Dott. Enzo Gatta, che, deportati in Germania, furono ivi trucidati
Fu arrestata anche la Pini, che subì, poi, pure deportazione in Germania; mentre il B., con gli altri militi, saccheggiò completamente la casa.

Avvenuta la liberazione, costui fu denunziato da un parente della Fano; e imputato del delitto di cui all’art.5.D.LL. 27/7/44 N.159 in relazione all’art. 54 C.P.M.G. per avere, con l’azione suddetta, favorito l’invasore tedesco nella persecuzione degli israeliti, considerati dal medesimo come suoi nemici di guerra, e del delitto di rapina aggravata (art.628 n.6 C.P.)

Arrestato, il B. non negò il fatto; ma spiegò che, di sentimenti tutt'altro che fascisti, aveva dovuto mostrare di iscriversi al partito e compiere quell’unica operazione perchè gli era stata promessa, in premio la liberazione del padre, detenuto a Torino per motivi politici appunto; liberazione che aveva poi ottenuta solo con denaro.

La Corte non ritenne tale giustificazione valevole seppure a concedere le attenuanti generiche; mutò la rubrica del delitto di intelligenza con il nemico nell’altro di collaborazionismo politico, infliggendo all’imputato il massimo della pena - e mutò la rubrica del delitto di rapina aggravata nell’altro di furto commesso da più persone palesemente armate (Art.625 B.3 e 5 C.P.) infliggendogli la reclusione per anni 5 e la multa per L.15mila; tutto ciò, oltre la condanna alla confisca dei beni.

Avverso questa sentenza, il B. ha interposto ricorso per Cassazione deducendo

1°) Violazione dell’art.5 D.L.L. 27/7/1944 N.159 - 1 D.L.L. 22/4/45 N. 142 e 43 p.c. C.P. in relazione all’art. 475 N.3 C.P.P. per mancata motivazione sull’elemento del dolo, non avendo egli avuto l’intenzione di collaborare con il nemico; ma di aiutare il padre.

2°) Violazione degli art. 415 e 457 C.P.P. per avere la Corte di merito respinto la richiesta di sentire un testimone con comparto;

3°) Violazione degli art. 475 N.3 C.P.P. in relazione all’art. 625 N.3 e 5 C.P. per mancanza di motivazione sull’affermata responsabilità di esso B. nel delitto di furto pluriaggravato;

4°) Violazione dell’art. 133 C.P. della determinazione della pena;

5°) Violazione dell’art. 62 bis C.P. in relazione all’art.7 del D.L.L. 27/7/1944 N.159 per la mancata concessione delle attenuanti generiche.

Con note in difesa, si è insistito nei motivi suddetti di gravame - e si è in subordine richiesta l’applicazione dell’amnistia.

Osserva il C.S. che l’imputato non ha dichiarato di impugnare anche l’ordinanza, con cui la Corte di merito ha ritenuto non utile né necessaria l’audizione dei testi a discarico non comparsi, Bernabò e Mucucci - e non può quindi la lamentata mancanza di motivazione di tale ordinanza essere presa in considerazione con le sue conseguenze.

Infondato è poi il I° motivo del ricorso. Qualunque sia stato, in vero, il movente della condotta del B., non può disconoscersi (e la sentenza impugnata nè ha dato ampia motivazione) che egli coadiuvò, con gli atti commessi, il tedesco invasore nella persecuzione degli ebrei; favorendo i suoi disegni politici; -che ciò fece con piena coscienza della odiosità di questi atti non solo, ma con piena volontà anche di portare all’opera del nemico il suo contributo, pur nella convinzione di averne il premio sperato. La Corte di merito ha, in proposito, posto in rilievo tutti i subdoli mezzi, di cui egli fece uso, per poter ingannare la buona fede della povera signora Pini; sino ad accertarne con prove sicure l’attività nel procurare l’espatrio degli ebrei perseguitati - ed ha posto in rilievo altresì la crudele soddisfazione di lui, che - riuscito nella disonorevole impresa e lo svaligiamento della casa - esclamò verso la Pini medesima; “Signorina, questa volta l’ho giocata!”. Dire, dopo ciò, che la sentenza in esame non ha dato la dimostrazione dell’elemento morale del delitto affermato (art.58 C.P.M.G.) significa soltanto confondere il dolo con il movente del reato.

Infondato è anche il 3° motivo del ricorso in esame, circa la mancanza di motivazioni della responsabilità del B. nello svaligiamento, su accennato, della casa della Pini, con l’asportazione di generi diversi per un valore di circa 200 mila lire, che la Corte di merito ha ritenuto costituire il delitto di furto pluriaggravato, anziché quello contestato di rapina. Giacché la Corte stessa ha richiamato - di fronte all’affermazione del ricorrente di non essersi di nulla appropriato - la precisa deposizione della teste Negri Antonietta, la quale lo vide “prendere per suo conto molta roba e insaccarla in una valigia”.

Contro questa deposizione nulla è emerso per porla in dubbio; e la censura, quindi, non ha sussistenza di sorta.

Fondati; invece, sono evidentemente il 4° e il 5° motivo, che si riferiscono alla determinazione della pena e alla negata concessione delle attenuanti generiche.

Se, infatti, non è dubbio come superiormente si è rilevato - che i motivi a delinquere non possono far escludere il resto, non è neppure dubbio che essi debbono, per espressa disposizione del legislatore (art. 133 C.P.), essere tenuti in conto per la valutazione di tale reato, agli effetti, appunto, della pena. Ora in tutti gli interrogatori resi, ha sempre il B. tenuto a dichiarare di essersi indotto a servire il nemico, attraverso i nazifascisti perché costoro gli avevano assicurato un valido aiuto per far liberare il padre, detenuto a Torino - di essersi da loro allontanato quando la promessa non fu mantenuta. Senonchè la Corte di Milano, in vista dell’esosità dell’azione del B. commessa verso la Pini e gli ebrei trovati nella sua casa, non ha affatto preso in esame tali motivi, come se bastasse la sola gravità del reato a guidare il giudice, nell’esercizio del potere discrezionale di cui trattasi; ed è perciò necessario che altra Corte, dopo averli accertati, ne stabilisca l’influenza sulla valutazione in parola, nonché sulla concessione o meno delle attenuanti generiche.

Ma altri e ancor più importanti accertamenti debbono alla Corte di rinvio essere addimandati, avendo l’imputato chiesto l’applicazione dell’amnistia elargita posteriormente alla sentenza in esame, con il D.P. 22/6/46 N.4. E’ da osservare in proposito che - l’art.3 del decreto - non da questo beneficio esclusi, fra l’altro, i delitti di collaborazionismo “compiuti a scopo di lucro” e si sa che uno scopo siffatto è tutt’altro che estraneo agli atti di persecuzione contro gli ebrei. Nella specie, quindi, in cui si è visto che la casa della Pini fu svaligiata, con l'asportazione di oggetti di non lieve valore, è necessario ricercare se il B. ebbe pure tale scopo, nel compiere l’operazione collaborazionista imputategli. Ma la Corte di Milano, che ancora non si trovava dinanzi al Decreto accennato, e non sentiva quindi il bisogno di questa specifica ricerca, nulla ha detto di preciso, che permettesse in questa sede di emettere un giudizio al riguardo, pur avendo essa qualificato il fatto come “crudelissimo fra i crudeli episodi della guerra civile, che ha funestato e ricoperto di sangue e di fango il nostro Paese”. Sarà, pertanto la Corte di rinvio a compiere, nell’accurato riesame dei fatti, la ricerca che occorre, e a stabilire se sussiste la causa ostativa del beneficio.

 

P.Q. M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Visto l’art. 543 C.P.P

Annulla la sentenza il 14 dicembre 1945 della Corte di Assise Straordinaria di Milano, per difetto di motivazione sul fine di lucro, nel delitto di collaborazione politico affermato contro il ricorrente B. Mio, ed eventualmente nella parte che riguarda la determinazione della pena e la negazione delle attenuanti generiche.

Rinvia all’uopo  il giudizio innanzi alla Sez. Spec. della Corte Assise di Como.

Così deciso a Roma, il 6 febbraio 1947.

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ANNO:

1947

TRIBUNALE:

Corte suprema di Cassazione. Sezione 2° penale

PRESIDENTE:

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TIPOLOGIA DI ACCUSA:

Arresto,

ACCUSATI:

B. Mio

VITTIME:

Fano Maria
Fano Vittoria
Gatta Enzo
Non ebrea
Pini Luisa

COLLOCAZIONE:

Archivio di Stato di Milano