S. Enzo

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Sentenza sul ricorso interposto da S.  Enzo commerciante in pelliccerie residente a Milano. Scarcerato.

Avverso la sentenza 15/12/1945 della Corte di Assise Speciale di Milano che dalla imputazione di collaborazionismo col nemico l’assolveva per insufficienza di prove.

Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso.

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere Dr. Bindi Cesare.

Udito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Traina che ha concluso per l’annullamento senza rinvio, con l’assoluzione dello S.  per non aver commesso il fatto.

Ritenuto in fatto:

  1. Enzo, commerciante in pelliccerie a Milano, non iscritto al P.F. rep. Veniva a seguito di denuncia sporta il 13/6/1945 dell'ebreo polacco Aron Windvvehe residente in Milano chiamato a rispondere di collaborazionismo politico col nemico invasore (art. 5 D.L.L. 27/7/1944 n. 159 e 68 C.P.M.G.) per avere in Milano, dopo l’8 settembre 1943, favorito i disegni politici del tedesco provocando l'arresto di Rath Giorgio Salomone, perché ebreo, di poi, nell'agosto 1944 barbaramente trucidato nelle carceri di S.Vittore dal famigerato Franz.
L'imputato negava l’addebito, protestando che nessun motivo egli poteva avere di denunciare il Rath col quale era in buoni rapporti di affari, procurandogli il medesimo la clientela in acquisti di pelliccerie. La Corte di Assise di Milano Sez. Spec. Con sentenza 15/12/45; premesso che lo S.  dopo accettato l'appuntamento, per telefono, del Rath (il quale si recava da lui coi clienti coniugi Rerione) non si era fatto trovare a casa sopravvenendo pochi minuti dopo del loro arrivo, e rilevato inoltre, che nell'uscire, a pochi metri dalla caserma della Muti esso Rath era stato da due agenti della medesima, fermato ed arrestato come ebreo sorgendo pertanto, il sospetto che, dopo la telefonata, lo S.  si fosse recato alla vicina “Muti” ed ivi avesse denunciato il povero Rath, affermava che per altro tale sospetto, manifestato, a costui in Questura, dopo l'arresto al suo connazionale Windwer (adoperatosi per salvarlo)  non si era, all'udienza tramutata in certezza, che, anzi, non si era riuscito ad appurare, presso il commissario di P.S. Pepe istruttore, della pratica, se fosse partita una denuncia dallo S. , ed era rimasto incomprensibile il motivo che avrebbe spinto costui alla delazione, dati buoni rapporti esistenti nel Rath pur rilevando la diceria che ogni denuncia contro ebrei fosse pagata in L. 20.000.

Conseguentemente, assolve lo S.  dell'imputazione ha scritto gli per insufficienza di prove, ordinando la scarcerazione.

Avverso tale sentenza depositata in cancelleria il 20 dicembre 1945, tempestivamente ricorreva in Cassazione, il 18 stesto, l'imputato con dedurre il seguente motivo: “violazioni dell'art 479, in rapporto all'art. 475 N.3 C.P.P. per avere la Corte di merito, dando corpo alle ombre pronunciato la sentenza di assoluzione con formula dubitativa; mentre si imponeva la assoluzione per non aver commesso il fatto data la mancanza di qualsiasi elemento di prova, come dava atto la sentenza stessa, con inadeguata motivazione.

In diritto

Preliminarmente alla applicabilità della amnistia, concessa con D.P. 22/6/46 n.4 la quale, mancando cause ostative, competerebbe allo S., va esaminato il merito, in riferimento all'articolo 152 cap. C.P.P. chiedendosi dal ricorrente l’assoluzione per non avere commesso il fatto, il luogo della pronunciata assolutoria per insufficienza di prove. Il ricorso è fondato. Di vero, l’assolutoria dubitativa presuppone che elementi di prova, sia pure insufficienti, siano stati accertati a carico dell'imputato non bastano semplici indizi e sospetti; svalutati dallo stesso giudice come fonti di prova. Nella specie, la Corte di Assise, di Milano, dopo aver parlato di indizi e sospetti per la delazione del Rath, a carico dello S., ha motivato che il sospetto, lungi dall’essersi, all'udienza tramutata incertezza, stato contraddetto che altri elementi quali la mancanza di ogni traccia di denuncia, da parte dello S., nel competente ufficio e la incomprensibilità del motivo, da parte del medesimo, a denunciare, come ebreo, esatte che aveva interesse a conservarsi, quale procuratore di affari. Dopo tale motivazione la Corte - venuta nell’ assoluzione per insufficienza di prove, laddove era evidente il caso di mancanza di concreta prova effettiva, la quale importava l'assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto; giusta il disposto dell'articolo 479 I.C.P.P. Data la violazione di tale articolo la sentenza va annullata senza rinvio rettificandosi il detto senso il dispositivo contrastante con la premessa motivazione. visti gli articoli 139 N. 479 capoverso I. C. P. P. Annulla, senza rinvio, la impugnata sentenza, assolvendo lo S.  Enzo per non avere commesso il fatto.

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ANNO:

1947

TRIBUNALE:

Corte suprema di Cassazione. Sezione II penale.

PRESIDENTE:

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TIPOLOGIA DI ACCUSA:

Altro,

ACCUSATI:

S. Enzo

VITTIME:

Rath Salomon

COLLOCAZIONE:

Archivio di Stato di Milano