Battaglino Pietro

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La corte in seguito all’odierno, pubblico dibattimento, ritiene in fatto in diritto: l’imputato Battaglino Pietro, quarantaduenne, incensurato, iscritto tra i primi nel PFR. Dopo la morte del figlio quattordicenne appartenente al gruppo giovanile repubblicano, ucciso dai partigiani in Caselle, nell’autunno 1944, frequentò il gruppo stesso, legandosi con rapporti di amicizia con il suo comandante De Chiffre fino alla vigilia della liberazione.

Egli è incolpato del delitto di collaborazionismo in base ai seguenti fatti specifici:

1) in occasione dell’arresto dell’israelita Tedeschi Gino, procedette al primo interrogatorio dell’arrestato nella palestra del gruppo, dicendogli che, se non parlava (e cioè se non indicava i nomi degli appartenenti al CLN) “avrebbe fatto una brutta fine”.

Assistette poi, seduto col, mitra in mano, al successivo lungo interrogatorio fatto dal De Chiffre ed alle torture che questi infliggeva all’arrestato: apposizione di cerchio di fune al collo e dalla tempia con contorsione progressiva, calci, pugni, pestoni con le scarpe chiodate. accompagnò infine col De Chiffre l’arrestato all’albergo nazionale per la consegna ai tedeschi, che lo trasportarono in campo di concentramento a Bolzano.

2) Intervenne, forse occasionalmente, il 18 aprile 1945 all’interrogatorio dell’arrestato per motivi politici Amati Amadeo, cercando con le buone maniere di fargli dire la verità e respinse le preghiere dell’Amati, che conosceva, per far avvertire sua moglie di venire a ritirare la sua roba ed il danaro, irridendolo con le seguenti frasi: “Che, cosa vuoi supplicare; ora toccherà a te, domani a me; ho avuto un figlio morto e se tu devi andare al muro, ci andrai; verrà la passionaria  a metterti un fiore rosso e la vedova a ritirare la roba”.

3) Procedette al primo interrogatorio dell’arrestato Ricolfi Pietro e lo accompagno col De Chiffre al nazionale.

4) Procedette, armato di mitra, col De Chiffre e con i suoi militi, all’arresto dei fratelli Ruzzati, in una spedizione fatta a Carignano e li tradusse al nazionale, donde furono poi inviati in campo di concentramento in Polonia ed alla madre piangente ed implorante disse: “stia tranquilla, signora, li portiamo solo a lavorare in Germania”.

5) Durante lo sciopero preinsurrezionale un tram della linea 18 guidato imprudentemente da un repubblicano si rovesciava in via [ill.] e la folla indignata voleva percuotere il guidatore: Battaglino dalla finestra della sua abitazione sparava due colpi in aria e telefonava (il fatto della telefonata e plausibile, ma non rigorosamente accertato) al De Chiffre. Certo è che il De Chiffre interveniva con i suoi militi, si recava in casa del Battaglino, il quale scendeva poi con lui, armato di pistola, per disperdere la folla.

Ritiene la corte che i fatti suddetti, rigorosamente accertati al dibattimento, integrino gli estremi, materiale e morale, del delitto di collaborazionismo all’imputato ascritto.

Oggettivamente infatti costituiscono atti di collaborazione col nemico interno fascista repubblicano (ad ogni effetto assimilabile al nemico esterno tedesco) per favorire i disegni politici della lotta antipartigiana e antiebraica; e soggettivamente rivelano l’intenzione del Battaglino di voler combattere quale fascista per favorirne dei disegni politici.

La pena pel reato commesso si ravvisa congrua in anni 12 di reclusione. Ritiene però la corte che le circostanze dolorose per un padre, quali la morte del giovanissimo figlio, che furono incentivo allo svolgimento della sua attività collaborazionista, nonché certe benemerenze acquistatesi a favore di partigiani e perseguitati, consigliano l’applicazione delle attenuanti generiche. Cosicché la pena può ridursi di un terzo.

Non ritiene però la corte di applicare altresì le attenuanti degli articoli 114 c.p.c. e 102 CPM pace, perché i fatti, con le dolorose conseguenze degli internati in campi di concentramento, non sono affatto di lieve entità , Né la partecipazione del Battaglino può ritenersi di minima importanza. Non si comprende infine perché la difesa nelle conclusioni scritte abbia chiesto ancora le diminuenti degli articoli 62 numero sei e 89 CP Quando non ne ha fatto cenno nella discussione orale e quando comunque manca ogni substrato di fatto per poterle ancora soltanto porre in discussione.

Pm ritiene colpevole Battaglino Pietro del delitto narratogli con le attenuanti generiche. V.Art.58,29 32,62 bis, CP 453,488 CPF

 

Imputato del delitto p.e.p. dall’art.5 d.l.i. 27.7.944 n. 159 in rel. all’art.58 C.P.M.G. e art. 1 D.L.L. 22/4/945 N’142 Per avere collaborato col nemico invasore arruolandosi come milite la brigata nera: partecipando in tale qualità ad azioni di rastrellamento e di polizia, affiancando l’opera delittuosa di Tillio de Chiffre dirigente del “GRUPPO D’AZIONE GIOVANILE” nelle sue azioni antipartigiane rapinatrici, nonché cooperando ad interrogatori, sevizie e torture contro arrestati fra i quali il Dottor Gino tedeschi per favorire i disegni politici del nemico ed ostacolare la lotta di liberazione.

In Torino= novembre 1944= Maggio 1945

Condanna Battaglino Pietro alla pena della reclusione per anni otto, all’interdizione perpetua dai pubblici uffici, all’interdizione legale durante la pena ed al pagamento delle spese processuali

ANNO:

1946

TRIBUNALE:

Corte Straordinaria di Assise di Torino

PRESIDENTE:

Enrico Livio

TIPOLOGIA DI ACCUSA:

Arresto,

ACCUSATI:

Battaglino Pietro

VITTIME:

Tedeschi Gino

COLLOCAZIONE:

Archivio di Stato di Torino

BIBLIOGRAFIA:

Nicola Adduci, Gli altri. Fascismo repubblicano e comunità nel Torinese (1943-1945), Angeli, Milano, 2014