S. Guglielmo

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Vista la richiesta del P.M. per l’applicazione dell’amnistia di cui appresso nei riguardi del S. e perché dichiarasi non doversi procedere contro E. G. perché rimasta sconosciuta. Poiché il reato suddetto è compreso fra quelli per i quali è stata col decreto stesso concessa l’amnistia;

Visto il decreto di amnistia del 22 giugno 1946, n.4;

perché il reato suddetto è compreso fra quelli per i quali è stata col decreto stesso concessa l’amnistia ed ai termini dell’art.11 del decreto medesimo, all’applicazione di esso non ostano i precedenti penali degli imputati, né ostano altre cause. Poiché è [ill.] ignota la E. G., non meglio identificata.

Poiché non ricorre l’ipotesi prevista dall’art.152, capov. Cod. Proc. Pen.

Imputati di aver collaborato col tedesco invasore favorendo l’arresto dell’ebreo Coen Saverio poi trucidato alle Fosse Ardeatine (art.5 D.L.L. 27.7.1944 n.159 n.158 Cod. Proc.) in Roma nel febbraio 1944

Per questi motivi

Visti gli art. 5 D.L.L. 27.7.1944 n.159; 3, 4, 11, Dl. 22 giu. 1946 n.4 […]

Dichiara non doversi procedere perché estinto il reato di cui sopra per effetto del su mentovato decreto di amnistia. […]

ANNO:

1947

TRIBUNALE:

Corte di Appello di Roma, Sezione istruttoria

PRESIDENTE:

Curemi Roberto

TIPOLOGIA DI ACCUSA:

Altro,

ACCUSATI:

S. Guglielmo

VITTIME:

Coen Saverio

COLLOCAZIONE:

Archivio di Stato di Roma, Corte di Assise di Appello, fasc. 198.