F. Maurizio

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l’imputato F. Maurizio detto Mauro, il 12 dicembre 1944, trovandosi presso la posta centrale, si avvicinò con altri due agenti delle SS tedesche della Casa dello Studente alla quale egli pure era associato come informatore, alla signorina Moscato Anna, israelita, che egli soltanto conosceva di vista, perché abitavano entrambi nella stessa via, e le fece chiedere, a mezzo di uno dei suoi compagni non identificato, per non darle l’impressione di essere egli la causa del suo fermo, se fosse cugina di un certo Sdraffa, pure israelita, che era stato in precedenza catturato dalle SS e che in seguito era riuscito a evadere. La Moscato, che stava per imbucare una lettera, era in compagnia della sua amica T. Alla risposta affermativa avuta, entrambe, ad opera dei tre agenti, furono accompagnate alla Casa dello Studente, e precisamente alla camera n. 120 ossia al reparto persecuzione razziale comandato dal maresciallo tedesco Janich.

In assenza dello stesso, l’imputato interrogò la Moscato per sapere dove si fosse rifugiato suo padre. Essa diede risposte evasive, e fu quindi trattenuta mentre la sua compagna T., pur non avendo voluto rispondere affermativamente alla stessa domanda, fu tosto rilasciata, o accompagnata a casa dallo stesso imputato e da un altro suo compagno. Rientrato poco dopo il maresciallo, questi si adirò perché la T. era stata subito rilasciata, e mandò la sera stessa due agenti a riprenderla. Non fu appurato se tra costoro fosse anche l’imputato, ma la circostanza non ha alcun rilievo. La T. non resistette alle minacce del maresciallo, e finì per rivelare, suo malgrado, il rifugio del Moscato. Questi fu quindi catturato, e in seguito a sevizie infieritegli, decedette.

La Moscato invece, fu in seguito rilasciata.

La madre della T., che alla sera aveva accompagnato la figlia alla Casa dello Studente, ebbe occasione ivi di parlare dapprima col sedicente Gino, altro agente delle SS, e allo stesso tempo esternò le proprie rimostranze per l’accanimento col quale si perseguitavano gli ebrei, al che il Gino rispose che per ogni ebreo catturato gli agenti percepivano 50.000 lire, e 20.000 lire per ogni ebrea, soggiungendo che se essa avesse contribuito alla cattura del Moscato, avrebbe pure avuto un congruo compenso. Essa rifiutò sdegnata la proposta, senza che al suo rifiuto avesse contribuito il sospetto che l’ammontare dei compensi esposti fosse stato esagerato.

La stessa T., poco dopo, [ill.] del vero movente della progettata cattura, lo palesò all’imputato, il quale le rispose, sorridendo, come fosse venuta a conoscenza di certi particolari d’indole riservata, e che “se gli avesse dato l’indirizzo richiesto, gli avrebbe permesso di incassare una bella sommetta.”.

Le T. furono pure rilasciate. La Moscato depose inoltre che l’imputato fu pure l’autore della delazione e responsabile della cattura del suo cugino Sdraffa, aveva ciò saputo dallo stesso Sdraffa il quale l’aveva avvertita di cautelarsi, coi suoi famigliari, dall’imputato. Anche la T. ebbe la confidenza dal Gino che la cattura era avvenuta ad opera sua e dei suoi compagni. La stessa Moscato depose infine che altro suo cugino, certo Servi, si era salvato, con la fuga, quando l’imputato ed un altro agente, si erano recati alla di lui abitazione per catturarlo, ciò avendo arguito dalla circostanza rivelata in seguito dallo stesso Servi, e cioè che questi aveva inteso, nell’occasione, l’altro agente, dire in dialetto genovese all’imputato: “Vieni, Mauro, che ci sono”! L’imputato si mantenne negativo. Ammise soltanto di essersi trovato casualmente con degli agenti presso la porta centrale, e di aver accompagnato alla Casa dello Studente le Moscato e T. ma di non averle neppure interrogate, né di aver avuto il surriferito colloquio compromettendo con la T. madre.

Motivi:

L’imputato, pur essendo stato addetto quale aggiustatore meccanico allo stabilimento S. Giorgio, fece domanda di esonero per miglioramento economico, sotto la data del dicembre 1943, poiché era già d’accordo con le SS tedesche per arruolarsi al loro servizio, sebbene non avesse sin allora alcun obbligo militare e non corresse alcun pericolo di rastrellamento, come risulta da un foglio di viaggio in data 15 stesso mese con il quale gli si faceva obbligo di presentarsi ad un ufficio tedesco in Roma entro il 28 successivo, al fine di assolvere una missione di informazioni militari, oltre le linee alleate. In seguito a ciò, la S. Giorgio ebbe a considerarlo come dimissionario, e non richiamato.

A Roma si trattenne circa due mesi, percependo un compenso di £ 2000 settimanali, secondo la sua primitiva versione, e di £ 600 mensili secondo la successiva, che alla fine del 1943 rappresentava un lucro non indifferente. Ma, allarmatosi per i rischi ai quali sarebbe stato esposto, preferì ritornare a Genova e porsi al servizio delle SS tedesche dalle quali fu destinato alla persecuzione razziale. Esiste in atti la documentazione relativa, e del resto le sue parziali ammissioni a riguardo, non lasciano luogo a dubbi sui suoi precedenti politici, e soprattutto sulla sua spontanea collaborazione, sebbene abbia cercato di far credere che, al suo ritorno da Roma, fu a contatto della Casa dello Studente soltanto dal dicembre 1944, e per due o tre volte, allo scopo di farsi rilasciare documenti di viaggio, che comunque non sarebbero stati rilasciati, e tanto meno a titolo di favore, a persone sconosciute che con i comandi delle SS non avessero mai avuto alcun contatto.

Tali mesi precedenti, e soprattutto le circostanze in cui avvenne il fermo delle Moscato e T., non possono che confermare la sua responsabilità per aver preso la iniziativa, nel caso specifico, del fermo stesso, al fine di riuscire nella cattura, di poi conseguita, con tale mezzo, dal Moscato.

Il solo imputato, ripetesi, conosciuta la figlia di costui, a quando essa, appunto per tale conoscenza, si era raccomandata lui per essere lasciata libera, dopo aver dichiarato che per sapere quale sorte poteva esserle riservata, qualora fosse stata tradotta alla Casa dello Studente, egli le rispose “che non conosceva nessuno, e che doveva obbedire agli ordini.” La risposta scalfisce la sua volontaria determinazione a lavorare efficacemente allo scopo delittuoso che si era prefisso. Mendace e poi la sua negativa di non aver proceduto allo interrogatorio della Moscato e di non aver accompagnato a casa la T., in assenza del maresciallo tedesco. La Moscato precisò che l’imputato, non riuscendo a strappare la notizia richiesta, erasi espresso nei seguenti termini: “Non capisco come una persona intelligente possa credere di prendere in giro i tedeschi! La faranno parlare loro!”

La decisa e circostanziata definizione della stessa Moscato dimostra altrettanto certa la responsabilità dell’imputato nella cattura della Sdraffa e nella tentata cattura del Servi.

Tale nefasta attività sarebbe tuttavia amnistiata, se non concorresse lo scopo di lucro ai sensi dell’art. 3 D.P 22.6.946 n 4.

Ora, la cognizione più superficiale e notoria dei sistemi e dei mezzi adoperati dalle SS tedesche per raggiungere i loro fini, nel territorio [ill.], pone come assiomatico questo dato di fatto: che quasi tutti coloro che si ponevano spontaneamente ai loro servizi, furono a ciò spinti, non da un ideale di Patria, ma da un interesse personale, e che quando fini fossero adoperati a favorirne i disegni, e  tanto più ne avevano tratto profitto.

Nel caso specifico poi, delle risultanze si è tratta la conferma che lo scopo di lucro fu il movente unico, attivamente perseguito dall’imputato, della sua libera determinazione di collaborare col tedesco invasore.

La deposizione della T. madre ha posto ciò poi nel più significativo rilievo, dapprima con aver riferito all’imputato la confidenza fattale dal Gino, nell’ammontare, sia pure ritenuto esagerato, dei compensi inequivocabile conferma dell’imputato stesso.

Del resto il vero scopo delle dimissioni della S. Giorgio, fu da esso stesso modificato col miglioramento economico. Il lucro a cui allude il legislatore implica un concetto di disonestà e di illeicità che si desume non tanto da suo ammontare, quanto dalla intenzione dell’agente, della fonte della sua derivazione del mezzo e dalle modalità poste in essere per conseguirlo, nonché dello scopo perseguito.

Sotto il profilo di tali criteri etici e giuridici, se si potrà indulgere a coloro che hanno ceduto a necessità impellenti e improrogabili di sussistenza, e non hanno trovato di meglio, a tal fine, da porsi al servizio del tedesco invasore per avere un mensile appena adeguato alle necessità stesse, d’altra parte sarà agevole dedurre, alla stregua delle risultanze, che in tali condizioni non si affatto a trovare l’imputato, e che egli ebbe come norma costante di condotta l’intensificare la sua collaborazione per trarne sempre maggior lucro. Tali essendo le risultanze, devesi concludere che [ill.] agì con coscienza e volontà al fine di favorire i disegni politici del tedesco invasore, che [ill.] tutti gli estremi del reato ascrittogli.

La pena si ravvisa congrua nel minimo di 10 anni di reclusione.

Le attenuanti generiche non furono richieste dalla difesa neanche in subordine. Comunque, le risultanze non hanno posto in essere alcuna circostanza idonea ad attenuare la responsabilità dell’imputato sia per la volontà inflessibile e costante di persecuzione impiegata, ne sia per le gravi conseguenze alcune da esso prevedute, che ne derivarono, specie nei confronti del Moscato. Gli stessi criteri della spontaneità e della [ill.] concorrono a far ritenere obbligatoria la confisca di beni dell’imputato a vantaggi dello stato, nella ritenuta congrua della giusta meta ai sensi dell’art. 9 del D.L.L 27.7.44 n 159.

Imputato di collaborazionismo col tedesco invasore per avere, in Genova, dicembre 1944, facendo parte del servizio tedesco di informazioni, a scopo di lucro, denunciato allo stesso e contribuito ad arrestare cittadini di razza ebraica, fra cui Moscato Anna, che furono incarcerati dai nazisti.

P.Q.M

v. gli art, 483,488 C.P.P dichiara F. colpevole del reato ascrittogli oltre i citati art. 5.9 D.L.L 27.7.44 n 159 , 58 C.P:N:S, lo condanno ad anni 10 di reclusione e alle spese procedurali e alla confisca di metà dei beni v. l’art. 4 lettera c P:L 21.6.946n 4 dichiara condonati 5 anni della pena suddetta.

ANNO:

1947

TRIBUNALE:

Corte Straordinaria D’Assise di Genova

PRESIDENTE:

Leonida Risso

TIPOLOGIA DI ACCUSA:

Delazione,

ACCUSATI:

F. Maurizio

VITTIME:

Moscato Anna
Moscato Paolo
Sdraffa

COLLOCAZIONE:

Archivio di Stato di Genova