Scassellati Sforzolini Franco

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In esito al pubblico odierno dibattimento svoltosi in presenza dell’imputato Scassellati Sforzolini Franco in contraddittorio dello imputato Sandonnini Andrea e i rispettivi difensori, sentiti i testi, il P.M. la difesa e l’imputato Sandonnini che primo ed ultimo ebbe la parola.

In fatto e in diritto:

Come risulta del capo d’imputazione, Scassellati Sforzolini Franco era rinviato a giudizio di questa Corte per avere, posteriormente all’8 settembre 1943, quale capo della provincia di Ancona, prima, e di Como poi, collaborato col tedesco invasore e prestato allo stesso assistenza ed aiuto, diretti anche a favorirne le operazioni militari ed a nuocere alle operazioni delle forze italiane della resistenza, eseguendo  nella carica predetta più gravi responsabilità (art.1 terzo comma n.3 o quarto comma D.L. 22.4.45, n.142, in relazione all’art.51 c.p.m.g); Sandonnini Andrea per avere a sua volta in Como, sempre posteriormente all’8.9.43, quale segretario particolare dello Scassellati, cooperato con questi in alcuni dei fatti allo stesso attribuiti e costituenti più gravi responsabilità, e seguendo e trasmettendo per l’esecuzione le disposizioni e gli ordini dal medesimo emanati. Occorre riguardare distintamente la posizione dei due imputati. Lo Scassellati deve rispondere di collaborazione presunta. La posizione giuridica del disposto contenuto nell’art.1, comma terzo e quarto, del citato D.L.L 22 aprile 1945 n,142, è stata ripetuta volte fissata dalla Corte Suprema. Col dire che si considera “in ogni caso” che abbiamo collaborato col tedesco invasore o che gli abbiamo prestato assistenza ad aiuto coloro che hanno rivestito determinate cariche o svolto date attività, fra cui quella di capi di Provincia, dopo l’instaurazione della così detta repubblica sociale italiana, La corte ha stabilito in modo espresso e inequivoco il principio che coloro, i quali hanno rivestito quelle cariche o svolto quella attività di natura politica, giudiziaria, amministrativa, giornalistica o militare nelle condizioni in essa indicate, per il solo fatto di avere ricoperto quelle pubbliche funzioni e svolte quelle attività rispondono di collaborazionismo, indipendentemente da qualsiasi altra prova dell’elemento morale e materiale del reato. Ma stabilito cioè la sussistenza di un rapporto diretto necessario fra quelle forme di vita pubblica e la responsabilità penale per detto reato. Trattandosi quindi di una presunzione iuris et de iure a carico delle persone indicate nella disposizione in esame, che investe anche l’elemento morale del reato, non ammette prova contraria né applicazione di cause di non punibilità (art.51 – 54 c.p., 40 c.p.m,g.).

Del resto codesta presunzione legale risponde alla realtà dei fatti in regime repubblicano fascista, che non comportava un’attività diversa dal collaborazionismo per chi, sotto il suo impero, si era adattato a ricoprire determinate cariche o a svolgere talune attività, quali quelle elencate nella norma in parola.

Non è qui il caso di attardarvi sulle critiche mosse dalla dottrina alla presunzione stabilita dalla legge speciale; basterà osservare che i principi di cui tale legge ha fatto applicazione trovano comunque riscontro nell’art. 57 c.p., dove si prevede una responsabilità obiettiva per il direttore o redattore responsabili di giornali periodici quanto a reati commessi col mezzo della stampa.

Però, se per le cariche direttive di maggiore importanza, di qui ai numeri 1 e 2 del detto terzo comma dell’art,1 D.L.L 22 aprile 1945, la legge presume anche le più gravi responsabilità; che importano l’applicazione delle pene degli art.51 e 54 c.p.m.g – invece per lo svolgimento delle altre attività di cui nello stesso comma terzo (quale quello di cui ai capi di provincia) è prevista di regola l’applicazione delle gravi sanzioni dell’art. 58 c.p.m.g salva la prova concreta dell’assunzione delle più gravi responsabilità (comma quarto dell’art. menzionato).

Consegue per lo Scassellati, già capo della provincia di Ancona, in un primo tempo, e di Como, in un secondo, si deve ritenersi sussistente la responsabilità per collaborazionismo per il solo fatto di avere assunto tale carica ed esercitate le funzioni e l’attività ad essa inerenti, indipendentemente da qualsiasi altra prova dell’elemento materiale e morale del reato, tuttavia occorre dimostrare in concreto - quanto all’applicazione della più grave sanzione imputata di cui all’articolo .51 c.p.m.g. - che egli in effetti assunse nell’esercizio delle sue funzioni più gravi responsabilità. E la prova è nella specie piena, categorica, inoppugnabile, scaturisce da un imponente mole di documenti acquisiti agli atti (vol. I f.7 -8-19-20-21-34-58; vol.II f.3- 8; particolarmente volumi allegati), oltre che dalle varie deposizioni testimoniali. Squadrista e fanatico fascista, lo Scassellati iniziò la sua carriera politica, alle dipendenze del ministero degli Esteri e venne dapprima inviato in Albania come alto commissario (pare che sia richiesto dal governo Jugoslavo quale criminale di guerra - come criminale di guerra fu ripetutamente designato da Radio Londra durante il periodo della Repubblichetta di Salò) - Successivamente fu trasferito come capo della provincia di Cattaro, dove lascio di sé ben triste ricordo, tanto vero che non appena salito al potere il governo Badoglio e sostituito lo Scassellati (il quale già si era allontanato da Cattaro nel giugno 1943), due inchieste si resero necessarie sul suo conto, fra l’altro si lamentava che alla sua partenza da Cattaro per Ancona lo precedessero 80 colli contenenti cuoio, pelli varie, arazzi, oggetti d’arte antica, collezioni d’armi, generi alimentari e così via. Caduto il governo Badoglio lo Scassellati fu per breve tempo a capo della prefettura di Ancona e quindi destinato a Como. Durante la mancanza ad Ancona fece asportare dal Panfilo reale Savoia, ancorato in quel porto, tutti gli oggetti di valore, che, chiusi in casse furono caricate su numerosi autocarri requisisti a quella prefettura e avviati a Como. Si dice che ciò egli abbia fatto per evitare che gli oggetti di cui sopra cadessero nelle mani dei tedeschi, e, comunque, risulta che gli oggetti stessi assieme a tutte le altre preziose suppellettili e argenterie, vasi, collezioni ecc. del Duca di Bergamo rintracciate poi in quel di Como, vennero numerati in un locale della prefettura di Como, dove sono stati rinvenuti, con altri beni appartenenti ad ebrei, dopo la liberazione. Pare ancora che lo Scassellati (che mai si è riuscito a catturare) sia stato anche principale collaboratore del famigerato Francesco Giunta, tristemente noto tra l’altro come governatore della Croazia, e lo stesso è anche ricercato dalla questura di Ancona perché imputato di furto, concorso in sequestro di persone e altri reati. Ma è soltanto a Como che la nefasta attività dello Scassellati risulta in tutta la sua pienezza

Egli è la chiave di volta, l’esponente, l’animatore, il suscitatore di quel tremendo periodo di terrore che si abbatte su queste terre sorrise da tanta bellezza, su queste fiere e patriottiche popolazioni del comando. Affiancato da altri criminali quali, Porta, Pozzoli e Saletta per non parlare che dei maggiori, già giustiziati o travolti dalla tempesta insurrezionale, servilmente devoto ai tedeschi, feroce e fazioso per temperamento, accentratore di tutti i poteri, livido di odio verso tutto quanto significasse italianità, libertà, indipendenza e dignità umana, teso nello sforzo più disperato e senza scrupoli di contrastare, debellare e distruggere ogni tentativo di resistenza e d’insurrezione contro il regime nazi fascista, egli fu forse uno delle più caratteristiche espressioni del breve e per tanto spaventoso cielo della repubblica sociale mussoliniana. Arresti innumerevoli, arbitri inauditi, persecuzioni senza pietà e discriminazione, deportazione, servilismo vergognoso verso l’oppressore tedesco, torture e sevizie, giudizi sommari, plotoni di esecuzione, rastrellamenti crudeli e persistenti, sentenze di morte preordinate, uccisione di ostaggi, viltà, turpitudini di ogni genere, sono gli episodi che si sgranano in tremenda e continua successione durante il governo di questo tristissimo tra i più tristi figuri di quell’epoca spaventosa (cfr. verbale questura di Como -17.10.45 vol. I f.1).

E valga il vero

Con nota riservata 30.11.43) lo Scassellati segnalava al capitano Voetterl, comandante il reparto di assalto SS di Cernobbio, la situazione della provincia, e in modo particolare, dei comuni di Erba, Canzo, Caslino, nel cui territorio gli risultava che si trovavano in gran numero militari, sbandati e prigionieri di guerra delle nazioni nemiche (!) - Le informazioni precise e dettagliate specificano la consistenza, l’armamento e il dislocamento dei singoli reparti della resistenza in tutti i diversi centri, anche i più piccoli, i loro movimenti, i comandanti, ecc. La segnalazione infine avvertiva “che tutti i gruppi di partigiani e prigionieri sono ben organizzati e armati, aiutati in tutti i modi dalle popolazioni del luogo, specie per quanto riguarda il servizio informativo, il vettovagliamento ecc.” e concludeva che si rendeva necessaria “una vasta e ben congegnata operazione di rastrellamento da effettuare  con una congrua contingente di forza” pregando di essere informato non appena essa fosse decisa, onde dare eventualmente ulteriori notizie nel frattempo pervenutegli e far concorre alla azione medesima reparti della guardia nazionale repubblicana e di polizia - seguono altri rapporti in merito sempre al comando germanico e di Cernobbio. […]

In precedenza una nota “riservatissima” del 7 novembre 1943 era a tutti diretta dallo Scassellati sempre al detto comando germanico di Cernobbio. “Tragico episodio occorso qualche giorno fa in provincia di Varese -essa diceva - per cui un sotto ufficiale perse la vita ed altro venne gravemente ferito, impressiono vivamente quanti come sentono preciso il dovere di offrire ogni energia alle fedeli truppe tedesche (!!!) - Diramane istruzioni precise e categoriche addormenti fidati per concorrere segretamente alla scoperta degli autori del criminale episodio e raccogliere, elementi adatti per facilitare l’identificazione e, la cattura, mi affretto a segnalare i risultati dell’azione svolta, di cui il console Marcello M. è stato tra i più sollecitati, intelligenti e fedeli collaboratori. Le notizie raccolte da un elemento che ha convissuto per diversi giorni con un nucleo di ribellioni che attualmente trovasi nei pressi di San Martino in Culmine (Varese), sono le seguenti.

Seguono le indicazioni della forma dei ribelli (ufficiali superiori e inferiori, sotto ufficiali, truppe, prigionieri di guerra inglesi, americani, russi, francesi, greci)

Dell’armamento, dei viveri posseduti, del servizio idrico, del servizio sanitario, degli automezzi, del carburante della dislocazione in diversi capisaldi, dei compiti assegnati e svolti dal detto nucleo dei ribelli.-termina la nota. Fra i componenti della banda pare vi sia l’uccisore del sottoufficiale tedesco, fatto avvenuto nei pressi di Messana, […] sempre secondo le informazioni avute, l’assassino sarebbe un tenente aviatore, il quale ha anche il compito di dirigere le spedizioni di rapina e di sospetti. L’elemento informatore si trova presentemente sotto la vigilanza del Comando II legione militare confinaria di Como e può essere utilizzato come guida per ogni eventuale azione che codesto comando ritenesse di preordinare”. Seguono ulteriori segnalazioni dallo Scassellati al comando piazza di Como e al Capitano Voetterl, già ricordato, in data 29 novembre 1943 a proposito di una ventina di partigiani avvistati sui monti di Tramezzo, riforniti da Ortorei Franco, abitante nella frazione Viano di Tramezzo. Si consiglia una sorpresa verso mezzanotte al Monte Isonzo, sopra Aviano, ove sono rifugiati i partigiani, i quali, non essendo stati mai disturbati, non hanno disposto alcuna guardia all’accampamento (ved. Allegati f. 61-62-63). Da notarsi che nel citato foglio 63 vi è appunto una denuncia anonima rimossa in merito a questo nucleo di partigiani allo Scassellati, e a margine di essa, di pugno dello Scassellati stesso, è scritto “Urgente: segnalazione a Cemobbio e al Comando Piazza Como”. –

L’ebreo Morpurgo Oscar veniva arrestato per ordine dello Scassellati, assieme ad altri ebrei, e dopo essere stato detenuto per cinquantasette giorni nelle carceri di Como, era denunciato alle SS tedesche e da queste inviato in Polonia – del disgraziato non si sono avute più notizie e si ignora la sorte. – Furono esportati ingenti valori dell’abitazione, depositati poi alla banca d’Italia e per la restituzione dei quali la moglie ha ora avviato le pratiche, ma non si sa se corrispondono a tutti quelli sequestrati. Anche i mobili suppellettili, quadri, tappeti, ecc. furono posti sotto sequestro, nominandosi un sequestratario che per fortuna li ha riconsegnati all’avente diritto. Lo Scassellati ordinò pure la requisizione per esigenze di pubblico interesse di un’automobile Fiat 1100 di proprietà del Morpurgo. L’automezzo non è stato più recuperato (vol.I f. 7) Che arresto del Morpurgo e conseguenti requisizioni, sequestri ecc. Siano stati personalmente disposte dallo Scassellati, risulta, oltre che dalle dichiarazioni della moglie del Morpurgo, Levi Kolia (Vol. I f. 6-18), da una nota diretta del questore Consoli al comando SS di Cernobbio riflettente il Morpurgo (Vol. I f. 19) e particolarmente dal rapporto 2.12.1943 del Gullotta e del Saletta appunto allo Scassellati, dove è detto: “noi sottoscritti funzionari di P.S. abbiamo il pregio di riferire alla E.V. che questa notte, giusto gli ordini impartiti da V.E. , ci siamo recati a Cassina Rizzardi (frazione di Pino Mornasco) dove abbiamo rintracciato Morpurgo Oscar di Benedetto, Guarianti Enrico fu armando e il cav. Rossi Enrico fu Pietro . . . . .” – Il rapporto procede poi specificando la perquisizione e le altre operazioni effettuate, nonché l’arresto del Morpurgo e degli altri eseguito (vol. 1 f. 21). –

E in data 6 dicembre 1943 lo Scassellati, su uno dei tanti foglietti gialli intestati “il capo della Provincia” scrive di suo pugno firmando con la sua caratteristica sigla: “E”)  Mai Dreifus in Clerici – ebrea – con un figlio, Alberto, risiede a Moltrasio, presso Albergo Imperiale – Agire” (vol. Alligati f.16). –

Mediante quei foglietti lo Scassellati emanava i suoi ordini che dovevano essere immediatamente eseguiti dai suoi dipendenti. –

Il gruppo dei carabinieri di Como il 4 novembre 1943 segnalava allo Scassellati la suddita americana Sorzano Francesca ebrea, artista cinematografica, proveniente da Milano, dal gennaio 1922 residente a Cernobbio, all’albergo “Tero Grotto”, quale sospetta di spionaggio. Lo Scassellati annotava in calce: “In quanto la stessa svolge attività sospetta di spionaggio e di collegamento con elementi nemici, se ne propone l’immediato arresto” (vol. alligati f.3 bis). Ed il 6.11.43 egli rimetteva al cap. Voetterl del comando SS di Cernobbio, una nota in cui proponeva l’immediato arresto della detta ebrea Sorzano Francesca, sospetta di attività spionistica a favore dei nemici (alligati f.3). –

Il 5.12.1943 su uno dei consueti foglietti gialli intestati, qui si è fatto cenno, lo Scassellati scriveva “all’ufficio trasporti della direzione Snia Viscosa è presente certo Sig. Orefici, ebreo – Provvedere al fermo, sequestro beni – valori, depositi 15/12”. (vol. Alligati f. 14 bis) E in data del giorno successivo rimetteva analogo ordine al questore Pozzoli (v. allig.f.14)/ Pure in data 15.12.43 lo Scassellati scriveva su di uno dei soliti foglietti gialli intestati: “Procedere al fermo di certa Sig.na Bice Romanin, ebrea, segretaria particolare del Gr.Uff. Marinotti della Snia Viscosa. Sequestrare eventuali beni, preziosi e depositati della Romanin 15.12” (ved. Alligati f.15).

Seguiva, in data del giorno successivo, l’analogo ordine al Questore Pozzoli, riguardante la Romanin (alligati f.15 bis.)

Altra segnalazione lo Scassellati rivolgeva alle SS di Cernobbio riguardante certo Dr. Mara Angelo, coniugato con tale Sppira Anita, nata a Bucarest, ebrea, trasferitosi a Blevio, frazione Girola. –  Anzi di tale segnalazione è redatta in calce la debita produzione in tedesco (vol. alligati f.43). –

In data 4-11-43 lo Scassellati trasmetteva al comandante Voetterl delle SS germaniche di Cernobbio un elenco degli internati politici stranieri, per lo più di razza ebraica, residenti nella provincia, facendo presente che la sorveglianza di tali elementi da parte dei carabinieri non offriva sicure garanzie che non vi fosse qualche fuga, e quindi consigliando il Comando anzidetto di procedere all’immediato fermo di quelli internati e al passaggio di essi a disposizione esclusiva del comando medesimo. “Si tratta di nemici – conclude la nota – e come tali ritengo debbano essere severamente trattati”. (vol.alligati f.56). –

[…]

Si sono esposti i fatti risultanti dai documenti della causa e delle prove orali assunte. Essi rappresentano la minima parte di quanto lo Scassellati compì nel tragico periodo della sua permanenza a Como. Infiniti altri episodi avrebbero potuto acclamarsi se l’istruttoria avesse avuto tempo di estendere le indagini. Può dirsi che in quasi tutti i processi svoltisi dinnanzi questa Corte la sinistra figura dello Scassellati si delinea in primo piano nello sfondo delle vicende. Ma ciò che si è detto è dimostrato è più che sufficiente. La Cassazione ha più volte ritenuto che “le più grandi responsabilità” delle quali è cenno nell’art.1, terzo capoverso del S.L.L. 22 aprile 1945, n.142, debbano ravvisarsi assunte sempre che una persona, compresa in qualcuna delle categorie indicate nei numeri 3. 4. 5. del secondo capoverso dell’articolo stesso, abbia commesso fatti che per la loro natura rientrerebbero sotto il disposto dell’art.51 o 54 c.p.m.g. (cfr. Cor. sent. n.170, 1 settembre 1945; Radiciani e altro.)

E se così è, nessuno può negare che i fatti, gli episodi, le circostanze sopra elencati, integrino per la loro natura il reato di collaborazionismo militare (art.51 c.p.m.g.) essendo diretti a favorire il nemico nelle sue operazioni militari su territorio invaso e a nuocere sulle operazioni delle forze armate italiane e alleate. Donde consegue che, provate in modo assoluto le “più gravi responsabilità” assunte dallo Scassellati nella sua carica e nelle sue funzioni di capo della provincia di Como, l’applicabilità nei suoi confronti dell’art.51 c.p.m.g. e a termini del 3° capov. del citato art.1 D.L.L. 32 aprile 1945;

incontestabile E consegue ancora che dato che i fatti di cui sopra rientrano per loro natura sotto il disposto dell’art.51, potrebbe nel caso in esame farsi anche a meno di ricordare alla presunzione juris ed te jure stabilita per i capi di provenienza al n.3 del secondo capoverso del ricordato art.1 D.L.L. 22 aprile 1945 la quante volte la conclusione sarebbe sempre la stessa responsabilità dell’imputato per collaborazionismo sul piano militare a sensi del medesimo art.51 c.p.m.g.-

Le osservazioni suesposte servono a stabilire l’infondatezza della richiesta avanzata dalla difesa, perché sia esclusa nella specie la sussistenza delle più gravi responsabilità, posto che non sono risultate accertate le circostanze vicini alla lettera g del decreto di citazione. Ma lo Scassellati non è provato si sia impossessato degli oggetti del panfilo “Savoia” e del Duca di Bergamo, si è giàdetto, ma non si comprende come la sussistenza di tale fatto possa comunque evitare di ritornare pienamente provati tutti gli altri fatti -in precedenza specificati, i quali indubbiamente concretizzano, come si è osservato, le “più gravi responsabilità” previste dal 3° capoverso dell’art.1 D.L.L. 22 aprile 1945.-

La difesa inoltre ha chiesto la concessione delle circostanze attenuanti generiche, e ciò per diverse ragioni. Lo Scassellati venne insignito di medaglie di bronzo al valore militare in dipendenza di azione bellica nella guerra italo-greca.

Lo stesso quale prefetto di Ancona, ottenne che numerosi soldati e ufficiali dell’esercito italiano, sorpresi dall’armistizio e caduti nelle mani dei tedeschi, fossero liberati, impegnando in proposito la propria responsabilità quale garante di fronte ai tedeschi.

Infine lo Scassellati si adoperò per la liberazione del Dr. Luzzani, notaio di Como, arrestato dai tedeschi, pur conoscendo dallo stesso le convinzioni contrarie al regime, riuscì a salvare il tenente aviatore Borletti, dedito a notoria attività clandestino, ferito e arrestato dai tedeschi mentre rimpatriava di nascosto dalla Svizzera, ottenne anche la liberazione del senatore Umberto Locatelli, pure arrestato dai tedeschi per i suoi sentimenti antifascisti.

Le circostanze menzionate sono state accertate da alcuni testi di discarico, e la concessione della medaglia di bronzo risulta dal diploma dimesso in atti.

Senonché non ravvisa la Corte che gli elementi anzidetti siano tali da [ill.] sostanzialmente nella valutazione assolutamente negativa che deve farsi dalla personalità dell’imputato.

Quanto alla medaglia è sufficiente rilevare che essa è stata concessa (il brevetto porta la firma propria di Mussolini) per azione di guerra in quella campagna italo-greca, prototipo di brutale guerra di aggressione. Nessun serio valore morale può quindi essa significare, specie se si consideri la prodigalità con cui il dittatore largiva ai suoi fidi gerarchi distinzioni del genere, che infatti costellavano il petto di tanti che viceversa in ben diversi campi da quello militare avevano dimostrato il proprio coraggio.

Riguardo poi all’episodio dei soldati e ufficiali caduti nelle mani dei tedeschi e liberati su garanzia dello Scassellati, non vi è chi non conferma che il gesto aveva manifestamente portata di convenzione politica, senza impegnare i sentimenti d’italianità dell’imputato, che si devono presumere, - in base alle schiaccianti risultanze processuali.- del tutto inesistenti in un criminale o traditore del suo stampo. La convenienza politica era di guadagnare alla causa della repubblica Mussoliniana l’animo di quei soldati e ufficiali, onde poi potersene servire in prosieguo per la ricostituzione di un esercito da lanciare contro i fratelli che combattevano con gli alleati.

Circa infine le ottenute liberazioni del Dr. Luzzani, dell’aviatore Borletti e del sen. Locatelli, si tratta di gesti sporadici, verosimilmente compiuti a seguito di sollecitazioni di persone delle quali conveniva allo Scassellati guadagnarsi la gratitudine per motivi contingenti, e che comunque non valgono né di per se stessi né per i sentimenti che si ispirarono ad attenuare la lecita fosche e ripugnanti del quadro che tutte le prove raccolte ed elencate [ill.] disegnano attorno alla figura dello Scassellati durante il lungo periodo dell’esercito delle sue funzioni. È invece a questo quadro che occorre avere fino lo sguardo per valutare la vera, tristissima personalità dell’imputato, priva di ogni luce umana torva e bieca nel suo inestinguibile odio contro ogni senso di italianità faziosa e crudele, inflessibilità nella lotta più spietata per soffocare con tutti i mezzi qualunque lievito di indipendenza, di libertà, di amor patrio. Criminale di guerra gli venne definito nelle trasmissioni di radio Londra, [ill.] è detto, e invero riguardando in sintesi tutti gli elementi accertati nel processo, si ha la sicurezza che di un criminale della peggiore specie di tratti di un criminale che [ill.] una tipica espressione di quell’orrendo e nefando periodo della dominazione nazifascista.

La questa è la personalità vera dell’imputato di nessun beneficio egli appare meritevole. [ill.] basta rievocare per un momento soltanto l’episodio del processo di Erba.

La corte ritiene doversi applicare, a termine dell’art.51 c.p.m.g. quella capitale. Si deve inoltre ordinare la confisca dei beni del condannato in favore dello Stato (art.9 D.L.L 27 luglio 1944 n.159). A termine della deposizione citata, la confisca può essere disposta quando sia provato che il colpevole si mise spontaneamente e attivamente al servizio del nemico, ed è risaputo che con l’espressione [ill.]  si è inteso accennare non già ad un rapporto di dipendenza, bensì ad una particolare attività collaborazionistica. Del pari spontaneamente deve intendersi che abbia collaborato chiunque a prestare le sue opere non sia stato costretto in virtù di ordini cui non poteva sottrarsi a prescindere da uno stato di soggiogazione al quale di sua spontanea volontà si fosse sottoposto. Attivamente infine, vuol dire collaborazione che abbia avuto una relativa continuità. Tali i concetti fissato dalla cassazione ripetute volte in tema di confisca di beni del condannato per collaborazionismo. E non sembra necessario dilungarsi a dimostrare come, alla stregua dei fatti avanti specificati, i concetti precitati si attaglino perfettamente allo Scassellati.

Nei riguardi del Sandonnini sono sufficienti pochissime osservazioni. Tutte le risultanze del processo scritto e orale sono concordi nell’escludere che lo stesso abbia in un modo qualsiasi (illeggibile) sue strette funzioni di impiegato, addetto al Gabinetto dello Scassellati in funzione di segretario particolare. Non una sola iniziativa da parte sua, non un atto che [ill.]  dai suoi doveri. Aveva le sue attribuzioni amministrative (fondo beneficenza, corrispondenza ecc.) e inoltre era quel che si suol dire un passacarte: smistava ai diversi uffici le molteplici pratiche e quant’altro gli proveniva dallo Scassellati. Certo per le se mani dovettero passare parecchi dei documenti in precedenza ricordati, postillati e annotati dal suo capo e contenenti i suoi ordini e le sue disposizioni. Ma non era evidentemente nelle facoltà del Sandonnini evitare in un modo qualunque che ordini e disposizioni andassero a finire là dove gli organi esecutivi erano incaricati di attuarli.

Non una sola denuncia esiste a carico del Sandonnini, anzi a suo favore hanno deposto parecchi e insospettabili testi a discarico.

Ciò posto, la sua assoluzione va dichiarata per non costituire reato il fatto [ill.], conformemente alle conclusioni del rappresentante del P.M.

 

Del delitto di cui all’art.5 D.L.L 27.7.44 n.159 in relazione all’art.1 D.L.L. 22.4.45 n.142 n.3 cap. n.3 e 4 cap.  a 3 D.L.L. 5.10.45 n.625 e dall’art. 51 c.p.m.g per avere posteriormente all’8.9.1943 quale capo delle provincie di Ancona e di Como poi, collaborato attivamente col tedesco invasore e prestato ad esso aiuto ed assistenza, diretto anche a favorire le operazioni militari ed nuocere alle operazioni delle forze della resistenza, assumendo nella sua carica più gravi responsabilità per avere fra l’altro:

  1. Ordinato arbitrariamente in Erba a scopo di rappresaglie per l’uccisione di alcuni fascisti la convocazione di uno pseudo tribunale militare straordinario - illegale nella costituzione e nel funzionamento - per giudicare nove patrioti del movimento della resistenza, ordinando ai giudici di pronunciare la condanna a morte per alcuni di essi limitando poi la pena ospitale, in seguito ad insistenze di altri e  nel timore di ripercussioni gravi, nell’ordine pubblico, al solo patriota Giancarlo Puecher del quale disponeva l’immediata esecuzione.
  2. Fornito con rapporti 22.10.43, 30.11.43 e 8.1.44 al cap. Voetterl, comandante del reparto tedesco di Cernobbio, dettagliate informazioni sulla consistenza, armamento, e dislocamento delle forze della resistenza nella provincia di Como e specialmente nei territori dei comuni di Erba Assi, Canzi, Gaslino, incitando l’ufficiale germanico ad una vasta e ben congegnata operazione di rastrellamento ed offrendo la partecipazione di reparti della G.N.R. e della polizia;
  3. Condotto nella provincia di Como accanita lotta contro gli ebrei, segnalandoli alle autorità tedesche e disponendo l’arresto di molti;
  4. Ordinato l’arresto e la operazione in Germania di molti cittadini antifascisti e partecipanti alla lotta clandestina della resistenza, fra i quali otto lavoratori della tintoria Comense (6.3.44), di cui tre deceduti nei campi di concentramento in Germania, trentatrè della S.A. Bonaiti di Lecco, di cui 15 deceduti in Germania, 4 della ditta Castagna (di cui tre deceduti in Germania;
  5. Perseguitato vari funzionari dello Stato antifascisti dei quali alcuni subirono gravi conseguenze.
  6. Perseguitato giovani patrioti renitenti e loro genitori, ordinando fra l’altro l’arresto di nove familiari di renitenti a Zelbio Veloso;
  7. Asportato tutti gli oggetti di valore dal Panfilo di casa Savoia ancorato ad Ancona, e sequestrato i beni del Duca di Bergamo.
 

2°) Il Sandonnini

Del delitto di cui all’art. 5 D.L.L. 27.7.44 n.159 in relazione agli art. 1 D.L.L. 22.4.45 n.142 e 3 D.L.L. 5.10.45 n.625 e 51 C.P.M.G. e 110 C.P. per avere in Como posteriormente all’8.9.43, quale segretario particolare dello Scassellati, operato col medesimo in fatti di cui ai capi b) c) d) f), eseguendo e trasmettendo per l’esecuzione le disposizioni e gli ordini di costui emanati.

P.Q.M.

Visti e applicati gli art.5 D.L.L 27 luglio 1944 n.159; 1° capov. 2° n.3 capov.3°, D.L.L 22 aprile 1945, n.142, 51 c.p.m.s.i 9 D.L.L 27 luglio 1944 n. 159; 483 c.p.p

DICHIARA

In sua latitanza Scassellati Sforzolini Franco, colpevole del delitto ascrittogli e come tale lo condanna alla pena di morte mediante fucilazione alla schiena.

Ordina la confisca dei suoi beni in favore dello Stato

Visto e applicato poi l’art.479 c.p.p.

DICHIARA

Sandonnini Andrea assolto per non costituire reato il fatto ascrittogli e ne ordina la scarcerazione se non detenuto per altra causa.

Fatto ricorso in cassazione oggi 18 maggio 1946

Il Cancelliere

F.to Galliani

 

ANNO:

1946

TRIBUNALE:

La Corte di Assise sezione speciale di Como. Sezione I

PRESIDENTE:

Giudice Console Raffaele

TIPOLOGIA DI ACCUSA:

Altro,

ACCUSATI:

Sandonnini Andrea
Scassellati Sforzolini Franco

VITTIME:

Mai Dreifus Alberto
Mai Dreifus in Clerici
Morpurgo Oscar
Orefici (signore)
Romanin Bice
Sorzano Francesca
Spira Anita

COLLOCAZIONE:

Archivio di Stato di Como, Corte di Assise Speciale, b.3