Grandi Brenno

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Grandi Brenno, già ufficiale del gruppo “Aquila” sul fronte greco, passava dopo l’8 Sett. 43 ai tedeschi, nonostante il grosso del suo reparto fosse rimasto fedele al governo nazionale che aveva disposto l’armistizio.

Rientrato in Italia, il Grandi nel febbraio 1944 è a capo di un ufficio reclutamento dove, oltre lo stipendio, era stabilita la corresponsione di £ 50 – per ogni individuo che volontariamente avesse aderito ad essere incorporato nelle fila delle brigate nere.

Non risulta che la propaganda dell’imputato abbia avuto un gran successo, sì da scuotere pavidi e tiepidi e quindi non è dato stabilire neanche sommariamente l’ammontare dei premi, poco importa se effettivamente pagati o meno.

In seguito il Grandi passava ad una più ristretta collaborazione con le S.S. tedesche assumendo il comando di un battaglione cooperante col nemico invasore alla lotta antipartigiana ed alla persecuzione degli ebrei, in virtù della ben nota legge razziale.

E’ appunto in questo periodo che uomini del suo reparto parteciparono a diversi rastrellamenti, tra i quali Varzi , Torriglia, [ill.] Serra Riccò, nell’ultimo dei quali è atto del verbale dei carabinieri che si verificarono fatti di saccheggio, oltre la distruzione di alcuni fienili, mentre a Varzi si ebbe la uccisione di un partigiano ad opera della brigata nera Gallini, e in tutti si ebbero arresti di persone avverse al nazifascismo.

E’ altresì in tale periodo che vengono arrestati gli ebrei Bajona, in numero di quattro, Sonnino in numero di sette, dei quali, tutti inviati nei campi di concentramento di Germania, la maggior parte non risulta ancora ritornata in Italia.

Furono perquisite le case di costoro, nonché di certa Milano, della famiglia Polacco e di certo Repetto, questo non ebreo, con l’asportazione di tutta la roba di maggior valore, indumenti, merci varie generi alimentari e preziosi per ingenti somme.

Lire 41.000 asportate ai Bajona furono consegnate al Grandi e da questo versate quali fondi di Battaglione, ed in parte poi erogate in spese di restauro della caserma, ed altre £ 105.000, dal Sonnino consegnate a titolo di custodia a certo [ill.] dovettero essere da costui consegnate alla bb.nn. Ferraguti ed altro che si erano fatti a richiederle sotto pretesto che, essendo venuti i tedeschi a conoscere la sussistenza di tale somma, avrebbero costoro dovuto trovarla nella perquisizione che sarebbero venuti ad eseguire il giorno appresso.

Pare che di tale gherminella sia venuto a conoscenza il Grandi il quale avrebbe rilevata la somma che risulta in modo certo versata all’Istituto S. Paolo dal Grandi stesso o dal superiore comando al quale fatto rimessa il Grandi.

Parte della merce e degli oggetti di compendio delle sopraindicate requisizioni, andò in mano ai tedeschi, come ha detto la teste Polacco, e parte andò suddivisa fra gli uomini del battaglione comandato dal Grandi o attraverso il sorteggio, o attraverso una parvenza di asta.

Non risulta dal fascicolo di causa se e in quale misura abbia il Grandi partecipato alla divisione del bottino.

L’imputato, nei sui interrogatori, ha protestato la propria innocenza assumendo in ordine ai rastrellamenti, di non aver mai partecipato, in quanto l’opera sua si era limitata sempre a mettere a disposizione del superiore comando di brigata il numero di uomini dallo stesso richiesto senza conoscerne l’impiego che degli stessi si sarebbe fatto, e, quanto agli arresti degli ebrei e dei sequestri a loro danno, che di tutto furono autori gli uomini dei distaccamenti, che – se pure da esso Grandi dipendenti – operavano ed agivano con piena autonomia.

Negava di essersi appropriato di alcunché della detta roba pervenuta nella caserma, dove aveva sede il comando, e che era stata decisa fra i dipendenti nel modo sopra cennato.

Ha sempre ammesso di aver diretto l’ufficio di reclutamento, affermando però che il premio fu, è vero, promesso, ma mai corrisposto, e che il numero dei reclutati fu di trenta.

I testi escussi, fra cui un membro della famiglia Bajona, certa Milano – congiunta dei Sonnino – Polacco, Marinelli Flora e [ill.] nel confermare tutto questo sopra esposto in sede di narrativa, non hanno potuto verificare quale parte avesse avuto il Grandi nei fatti, solo essendosi limitati a dire, per la maggior parte, che a compierli furono bb.nn. del distaccamento della “Doria” dipendente del Grandi.

La Milano si è dilungata nella elencazione delle merci e oggetti sequestrati a lei e ai suoi parenti Sonnino, ma nessuna luce fu portata in merito alla responsabilità del Grandi.

La teste Martinelli Flora ha precisato che la roba sequestrata in casa sua fu portata alla caserma - sede del comando del Grandi - e che essendosi ella fatta chiedere conto ad alcuni militi, questi - alle proteste della teste - la consigliarono a parlare col Grandi, il quale la invitava a presentare un dettagliato elenco.

Ritornata essa fa i militi, di costoro e precisamente certo S., ebbe a dirle che il Grandi non è c’entrava affatto, e che invece di cercare la sua roba, la teste avrebbe fatto meglio ad essere contenta, tanto lei come suo padre, prima in stato di arresto, di essersela cavata abbastanza a buon mercato, intendendo che la cosa valeva bene la libertà.

Il Grandi ha confermato la parte da lui dovuta nella faccenda delle Lire 105.000 di pertinenza dei Sonnino, assicurando che la stessa trovasi attualmente deposita presso la Banca sopra menzionata, ad opera o comunque a disposizione del Grandi.

Nessun teste ha potuto precisare alcunché nei riguardi dell’imputato per quanto concerne la partecipazione o meno di costui ai rastrellamenti; mentre i testi a difesa B. e M., ex furieri del battaglione comandato dal giudicabile, hanno confermato che le Lire 41.000 - furono dal Grandi effettivamente versate quali fondi del battaglione, e che l’opera dell’imputato, per quanto attiene ai rastrellamenti, si limitò all’invio degli uomini di volta in volta richiamati dal comando di brigata, senza conoscerne impiego e destinazione.

Diritto:

L’attività collaborazionista del Grandi può essere perseguibile e perciò il suo autore passibile di sanzione penale, soltanto a patto che sia dato [ill.]  la concomitanza, nei fatti allo stesso attribuiti di taluna delle circostanze previste dal decreto di amnistia 22-6-46 n.4 siccome causa di esclusione del beneficio con lo stesso elargito.

E più specificatamente occorre che possa essere fatta risalire al Grandi la responsabilità per l’uccisione del partigiano compiuta in uno dei rastrellamenti, oppure per i saccheggi che si [ill.] posti in essere nei rastrellamenti sopra elencati, o infine che possa essere accertato avere lo scopo di lucro presieduto il tutto o talune delle imputate manifestazioni del collaborazionismo ascritto all’imputato

Premesso che non risulta avere il Grandi mai partecipato di persona ad alcuno dei rastrellamenti o delle persecuzioni e sequestri, né operato alcun arresto, si è creduto poter derivare la di lui responsabilità, in ordine all’uccisione ed ai saccheggi, dal combinato disposto degli art. 110 e 116 C.P., ma la corte ritiene di non poter accedere a tale tesi.

Non potendosi in tal caso infatti attribuire al Grandi altra figura che quella del mandante, è necessario, al voluto fine, accertare se l’evento fosse ricollegarsi al fatto proprio dell’imputato col rapporto di accusa ad effetto in guisa da [ill.] una conseguenza, sia forse mediata, sua diretta.

Per il reato diverso posto in essere da terzi, in altri termini, l’azione del Grandi, perché possa questi rispondere, deve risultare se non la causa prima o immediata, almeno la causa della causa immediata con questa direttamente ricollegatasi.

Ora, per addivenire a tale accertamento, è necessaria premessa la conoscenza la parte dei giudicati dei termini del mandato o dell’accordo conseguente al [ill.] concerto fra i diversi complici, mentre nella fattispecie neppure un ordine, sia pure generico, è dato ritenere come per certo proveniente dal Grandi, in quanto i testi B. e M., non contraddetti da un qualsiasi elemento di [ill.],  hanno concordemente affermato che il Grandi si limitò ogni volta ad inviare uomini del suo reparto al richiedente superiore comando senza consenso destinazione e impiego.

Ma vi è di più.

Nulla è dato conoscere circa le modalità dell’uccisione per poter stabilire se è fino e qual presunto la stessa [ill.] possa essere posta in relazione con un generico ordine del Grandi, si da poter essere a detto ordine riferita come una conseguenza dello stesso.

Né si obbietti che il Grandi, ultimata la operazione, seppe, per rapporto dei propri dipendenti, quanto l’accaduto, giusta la postuma conoscenza non può certamente ritenersi idonea a creare “ex post” il ricercato vincolo che accomuni tutti i partecipi nella responsabilità nascente da una comune azione.

In ordine poi ai saccheggi, devesi ritenere come in concreto manchi una qualsiasi giustificazione e precisazione dei fatti che si dicano costituiti di tale reato, di guisa che questa Corte non è nemmeno in grado di stabilire se in realtà [ill.] fatti idonei ad integrarlo, e ciò a prescindere che i rastrellamenti in cui fa più grave il danno alle cose, risultano comandati da noti criminali di guerra accennati nel verbale dei carabinieri a p.31.

Per quanto concerne lo scopo di lucro, si rileva che lo stesso dovrebbe desumersi dal pattuito premio di L.50 per ogni persona reclutata, e dalla parte di bottino che potrebbe aver presa il Grandi nelle cose sequestrate agli ebrei.

Se non ché, considerando che l’imputato, prima ancora della scissione degli italiani, già faceva parte della milizia fascista, e con reparti della stessa fu combattente sul fronte greco, devesi concludere come lo scopo politico lo abbia determinato al suo arruolamento, anche se nel contempo ricava dalle sue prestazioni i mezzi del suo sostentamento mediante uno stipendio mensile di l.8000.

[…]

Imputato dei delitti di cui agli art.5 D.L.L. 27/7/44 n.159-1 D.L.L. 22/4/45 n.145 in relazione agli art. 51-58 C.P.M.G. per avere, posteriormente all’8 Set.43, collaborato col nemico invasore favorendone le operazioni militari ed i disegni politici coi i seguenti fatti:

1) Per essere passato nel settembre 1943, mentre era comandante interinale del gruppo camicie nere “Aquila”, allora di stanza in Grecia, alle truppe tedesche, contravvenendo, fra l’altro, ad un ordine esplicito del comando di divisione;

2) Per avere, in qualità di ufficiale delle SS italiane, prima al Centro di Cremona, poi a quelli di Biella e di Genova, giovandosi di ogni forma di propaganda, provocato arruolamenti nelle cosiddette Legioni Volontarie Italiane.

Tale incarico, oltre a fruttare uno stipendio mensile di L. 8.000 – comportava un premio di L. 50 – per ogni individuo arruolato.

3) Per avere, nella sua qualità di comandante il II° Btg. Camicie Nere di Genova, fatto partecipare elementi del suo reparto a vari rastrellamenti Varzi, Torriglia, Serra Riccò, nei quali si commisero uccisioni saccheggi, incendi, rapine, arresti e violenze contro partigiani.

4) Per avere, sempre nella sua qualità di Comandante il II° Btg. BB. NN. fatto eseguire arresti di patrioti e partigiani, per perquisizioni, svaligiamenti di appartamenti di cittadini di razza ebraica, fra i quali:

a) Quello della famiglia Bajona Isacco, il cui padre venne arrestato e deportato in Germania, donde non fece ritorno, e che avendo tentato dopo il suo arresto la fuga, venne fatto segno da parte delle bb. nn. a numerosi colpi di arma da fuoco e ferito ad un piede e dalla cui abitazione vennero asportate L. 41.000 ed un orologio d’oro di proprietà del padre di Bajona e L. 500 del Bajona Isacco ed oggetti vari ed indumenti di proprietà di Marinelli Flora, che poi vennero suddivisi fra le bb.nn. del Btg., compreso il Grandi, a mezzo di una lotteria.

b) Quello della famiglia di Sonnino Ettore, i cui componenti vennero tutti arrestati dalle bb.nn. del Grandi ed inviati in Germania donde non fecero più ritorno e la cui casa fu svaligiata dalle bb.nn. che poi ne divisero con lotteria il bottino nel quale si trovavano pure oggetti e mobilio di Milani Anna.

c) Quello della famiglia di Polacco Athos, di cui furono arrestati tutti i componenti, deportati in Germania ed ivi scomparsi e svaligiata la casa.

d) quello di Repetto Giacomo, cui fu svaligiata la casa, e di Perre Attilio cui furono asportate varie casse di bottiglie di liquori; ed avendo, fra i vari arresti, fatto eseguire quello di Bianchi Stefano.

L’articolo 479 C.P.P - D.P. 22/6/46 n°4 dichiara non doversi procedere nei confronti di Grandi Brenno per essere rimasto estinto il reato per amnistia.

Ove ordina la scarcerazione se non determinata per altra causa.

ANNO:

1947

TRIBUNALE:

Corte d’Assise di Genova

PRESIDENTE:

Risso Leonida

TIPOLOGIA DI ACCUSA:

Arresto,

ACCUSATI:

Grandi Brenno

VITTIME:

Bayona Davide
Donetti Amalia
Milani Giorgina
Polacco Athos
Polacco Iride Frida
Sonnino Bice
Sonnino Ettore
Sonnino Giorgio
Sonnino Maria Luisa
Sonnino Paolo
Sonnino Piera

COLLOCAZIONE:

Archivio di Stato di Genova, CAS, b.

BIBLIOGRAFIA:

Andrea Casazza, La beffa dei vinti, Il Melangolo, Genova, 2010