V. Mario

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In seguito a varie denunzie sporte a carico di V. Mario ed A. Serafino, entrambi già Podestà del comune di Conegliano durante il periodo dell'occupazione tedesca, veniva iniziato procedimento penale a carico dei due suddetti, quali colpevoli del delitto di collaborazionismo col tedesco invasore. Altro processo per simile reato veniva in pari tempo iniziato a carico del Capo della Guardia Municipale di Conegliano V. Pasquale e dell'impiegato comunale D. P.  Carlo, per avere il primo, dietro ordine del Podestà A. (trasmessogli a mezzo del D. P.) provocato l'arresto dell'israelita Böhm che, internata dai tedeschi, non dette più notizia di sè). In esito a sommaria istruzione, i quattro prevenuti innanzi indicati erano con due distinti decreti di citazione tratti a giudizio dinanzi questa Corte per rispondere del delitto loro ascritto come in epigrafe. All'udienza del 6 novembre 1945, la Corte, per concorde richiesta del P.M. e dei difensori, disponeva l'unione del processo V.  e D. P.  all’altro a carico dell’A.  e del V.  quindi, dopo alcuni rinvii, il dibattimento veniva celebrato nelle udienze del 29 gennaio, 8 e 9 febbraio 1946. Per quanto riguarda l'addebito mosso al V. e al D. P., la Corte rileva che risulta dalle deposizioni dei testimoni escussi (suor Linardi, Buogo ed altri), ed è del resto pacifico in processo, che nei primi di novembre 1944 il capo guardia municipale V., recatosi alla Casa di Ricovero di Conegliano, ove la vecchia signora Böhm, israelita, si trovava nascosta sotto il nome di Boni, invitava costei a recarsi in Municipio per conferire con il Podestà, che - a dire di esso V.  - aveva delle comunicazioni da farle. Il 5 novembre, giorno festivo, all'ora fissata (nel pomeriggio), la Böhm, accompagnata dall'infermiera Buogo Elisabetta, si recava presso la sede municipale fermandosi ad attendere nell'ufficio dei Vigili Urbani. Era da tempo in attesa, quando si presentò nel detto ufficio il V., che invitò le donne ad aspettare ancora un poco fino all'arrivo del Podestà e, nel caso che questi non si fosse fatto vedere, a ritornare alla Casa di Ricovero. Poco dopo però, il vigile di piantone Barel invitò l'infermiera Buogo a tornarsene sola ed a lasciare in ufficio la Böhm: quest'ultima venne quindi rilevata da tali Aiello e Bella (appartenenti alle BB.NN.) e condotta in carcere, ove fu trattenuta una sola notte; indi fu avviata altrove e di lei non si è saputo più nulla. Il V. ha ammesso le circostanze anzidette, sostenendo di essersi limitato, per puro dovere di ufficio e senza indagare le ragioni e lo scopo dell'ordine avuto, ad invitare la Böhm a recarsi in Municipio a conferire col Podestà A.: l'ordine sarebbe stato dato ad esso V. per mezzo dell'impiegato comunale D. P. Carlo. Questo ultimo ha recisamente escluso sia di aver ricevuto dall’A.  e sia di avere trasmesso al V.  un ordine o un invito del genere. Ora, la sola asserzione del V., non corroborata da alcun elemento o circostanza, non è, ad avviso dei giudicanti, sufficiente a far ritenere come vera l'iniziativa che l’imputato V. vorrebbe attribuire all’A.  e al D. P. Tale asserzione appare, anzi, inattendibile per le seguenti considerazioni. Anzitutto il D. P., se realmente avesse ricevuto e trasmesso l'ordine in questione lo avrebbe presumibilmente ammesso, dato che essendo egli - per le sue modeste mansioni di impiegato d'ordine - tenuto ad eseguire gli ordini ricevuti senza indagarne le ragioni, non dovrebbe avere timore di incorrere per tal fatto in responsabilità penali, e non dovrebbe perciò aver alcun ragionevole motivo per nascondere la verità; se egli, pertanto, insiste nello smentire il V., può essere creduto, tenendo anche conto della recisa negativa dell’A. Vero è che potrebbe pure farsi l'ipotesi di una personale, quasi diabolica iniziativa presa dal detto D. P.  su sollecitazione e previ accordi con la polizia tedesca e con egli elementi delle BB.NN., ma nessuna circostanza del fatto in questione autorizza una ipotesi siffatta: il D. P. invero, non appare in nessun modo nello svolgimento del fatto e l'imputazione nei suoi confronti poggia unicamente sull'asserzione del V.

D'altra parte, contro costui stanno varie circostanze e coincidenze piuttosto strane.
Anzitutto l'appuntamento alla Böhm in Municipio venne fissato - come è pacifico in processo - per il pomeriggio di un giorno festivo, quando gli uffici comunali erano chiusi ed il Podestà presumibilmente non doveva trovarsi nella sede municipale. Ora se il giorno e l’ora di comparizione della Böhm fossero stati fissati dal D. P. nel trasmettere il preteso ordine, il V.  (ex maresciallo dei Carabinieri e persona quindi di sicura esperienza) avrebbe dovuto rilevare l'anormalità dell'appuntamento e mettersi sull'avviso, giacché egli ben sapeva che la Böhm era un'israelita e d'altra parte, non poteva ignorare – e non ignorava di certo - che precisamente in quel periodo di tempo la campagna razziale promossa dal nazismo tedesco era nel suo pieno criminoso sviluppo. E tanto più doveva il V.  preoccuparsi, in quanto la Böhm viveva nascosta sotto altro nome e l'imputato doveva eseguire delle ricerche per rintracciarla. Quindi in ogni caso la responsabilità del detto imputato non sarebbe affatto esclusa. Ma è assurdo pensare che l'appuntamento potesse essere stato fissato dal D. P. (sempre ammesso per pura ipotesi che costui abbia comunicato al V. il preteso ordine di cui si tratta), perché il V. stesso non sapeva dove la Böhm si trovasse, e a lui occorsero dei giorni per rintracciarla. Sicché il giorno e l’ora della comparizione furono sicuramente fissati da esso V., di sua iniziativa, e non si comprende davvero la ragione per la quale costui - se agiva in buona fede, com'egli vorrebbe sostenere - scelse proprio il pomeriggio di un giorno festivo, quando ripetesi, gli uffici comunali erano chiusi; tale strano appuntamento sembra appositamente voluto per rendere più agevole ai tedeschi e all’Aiello e Bella l'arresto della vecchia signora. Costoro probabilmente non conoscevano la Böhm, quindi la ricerca di costei non era per essi un compito così facile come poteva esserlo per il V., che la Böhm di già conosceva. E depongono contro il detto imputato per l’appunto l'eccessivo impegno e l'insistenza con cui egli si diede a siffatta ricerca; dopo essere stato inutilmente a casa della Böhm, e, dopo aver assunto informazioni, esso V.  si recò infatti alla Casa di Ricovero per ben tre o quattro volte (teste Lunardi), poiché non riusciva a scovare la ricercata che era registrata sotto altro cognome: poté poi finalmente trovarla ed identificarla quando la vide di persona. Ove poi si consideri: 1) che l’Aiello e il Bella si presentarono alla Casa di Ricovero proprio quando la Böhm ne usciva, il che fa supporre che fossero informati dell'appuntamento che il V. aveva fissato alla detta Böhm); 2) che i medesimi si presentarono successivamente al corpo di guardia municipale poco dopo la fugace apparizione colà fatta dal V. quando costui disse alla Böhm di attendere ancora per poco l'arrivo del Podestà e di andar via se questi per una data ora non fosse venuto; 3) che il vigile di piantone Barel adottò - subito dopo l’allontanamento del V.  - un contegno piuttosto equivoco allorché insistette perché l'infermiera Buogo fosse andata via, ed arrivò perfino quasi a scacciare la Buogo che non voleva lasciar sola in quale luogo la Böhm; ove dunque si considerino tali circostanze, non si può non essere indotti a ritenere che il tutto fu, per così dire, un armeggio, un piano adottato dal V., in combutta con i due figuri su nominati, per arrivare facilmente all'arresto della vecchia e possibilmente non esporre esso V. Non ha rilevanza l'ipotesi avanzata dalla Difesa di costui circa la possibilità che un ordine per rintracciare la Böhm fosse stato al V. impartito dai tedeschi o dalle Brigate Nere: in ogni caso la responsabilità dell'imputato non verrebbe né eliminata, né attenuata, perché trattavasi di un servizio che esorbitava dai normali compiti della polizia urbana e che il V.  poteva anche rifiutarsi di eseguire e, comunque, avrebbe potuto facilmente eludere date le difficoltà della ricerca. Senza bisogno, quindi, di dar peso alle affermazioni fatte dal teste Casellato (attuale capo guardia in sostituzione del V.), che pare non sia mai stato in buoni rapporti con l'imputato, la responsabilità di questo ultimo, alla stregua dei rilievi e delle considerazioni di cui sopra, può ritenersi sufficientemente dimostrata: il fatto integra l'elemento materiale del delitto di cui in rubrica, non essendovi una collaborazione col tedesco più spiccata e tipica di quella della ricerca e dell'arresto degli ebrei, contro i quali si accaniva la politica nazista; evidente è poi il concorso dell'elemento intenzionale che si desume da tutte le circostanze e considerazioni dianzi esposte. Al V.  - tenuto conto della sua attività limitata ad un solo arresto - la Corte ritiene di irrogare nella misura minima la pena fissata dall'art. 58 C.P.M.G., con la diminuzione di un terzo per le attenuanti generiche (art. 62 bis - 65 C.P.) che la Corte medesima stima di giustizia concedere all'imputato in considerazione delle circostanze tutte del fatto e delle condizioni di tempo e di luogo in cui il fatto stesso avvenne.

Non ricorrono, peraltro, nel caso in esame le altre attenuanti domandate dalla Difesa del V.; non quelle di cui all'art. 114 p. e u.p. C.P., perché il V.  agì al di fuori dell’ambito delle sue specifiche mansioni di capo della polizia urbana e quindi in una sfera di autonomia; d'altra parte la sua opera nell'arresto della Böhm fu più che importante, perché senza di essa opera la detta Böhm non sarebbe stata rintracciata e, del resto, anche da un punto di vista più generale l'opera stessa fu di un certo rilievo in quanto si esplicò nel campo della polizia politica tedesca.

Non ricorre l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 C.P., giacché non risulta sicuramente accertato che il V.  abbia svolto opera di riparazione successivamente al fatto. E' appena il caso poi di osservare come non possa nella specie parlarsi di fini onorevoli: a prescindere dalla considerazione che nessuno scopo potrebbe attenuare la portata di un'azione così riprovevole sotto ogni aspetto, sta in fatto che il V.  - che come egli sostiene non era iscritto al P.F.R. - non risulta avesse idealità nazionalistiche o perseguisse nella sua opera di collaborazione altri fini di particolare valore morale. Ad ogni persona ben nata, da qualsiasi idealità mossa, sarebbe del resto ripugnato consegnare una povera vecchia signora nelle mani degli aguzzini tedeschi. Non ricorre pertanto l'ipotesi di cui all'art. 62 n. 1 C.P.

Per tutte le ragioni innanzi dette, l'arresto della Böhm non può essere messo a carico né dell’A.  né del D. P., mancando al riguardo ogni prova nei confronti di costoro.

In applicazione quindi dell'art.479 capoverso C.P.P., il D. P.  (al quale non si addebitano altri fatti di collaborazione) va prosciolto per non avere commesso il fatto.

Nei riguardi dell’A.  si muovono invece anche i seguenti addebiti: 1) di avere con manifesti murali rivolto pubblicamente il saluto della cittadinanza di Conegliano agli alpini del Centro Raccolta di detto Comune, ai militi delle X Mas ed ai soldati germanici; 2) di avere in data 3 gennaio 1945 fatto affiggere altro manifesto di saluto alla memoria di tre neofascisti uccisi, a quanto sembrerebbe, dai partigiani; 3) di avere, in occasione di un corteo, schiaffeggiato l'antifascista Baldovin Marco che non aveva salutato al passaggio il gagliardetto fascista;
4) di aver fatto arrestare l'antifascista Sangalli Arnaldo che non aveva salutato romanamente il corteo funebre del fascista De Nardi; 5) di aver minacciato di arresto l'ing. Domenico Stival. Relativamente al manifesto di cui al n. 1) è rimasto dimostrato - attraverso il deposto del teste Dolfato Gianni - che il manifesto stesso non fu opera dell’A., che non l'approvò, né volle firmarlo; esso fu invece voluto e fatto affiggere dal capitano Pillon, comandante degli alpini e della piazza militare di Conegliano. Circa l'arresto di Sangalli (n. 4), è dubbio che esso sia stato voluto od ordinato proprio dall’A., giacché manca una prova precisa e sicura in tal senso. Il Sangalli ha sostenuto che l'ordine non poté essere dato che dall’A., perché fu necessario il nullaosta di costui per la scarcerazione di esso Sangalli. Senonché risulta per lo stesso deposto di quest’ultimo, che l’A. si meravigliò della richiesta del nullaosta e si indusse a concederlo solo per non ritardare la scarcerazione di esso Sangalli medesimo. Sull'arresto minacciato all'ing. Stival (n. 5), va rilevato che verosimile appare la giustificazione dell’A., il quale ha spiegato che si trattò di uno scherzo. Risulta infatti, anche per ammissione dello Stival, che fra costui e l'imputato vi erano rapporti di amicizia; che inoltre lo Stival era desiderato in Prefettura per appianare in senso a lui favorevole una questione di sequestro di beni; che l’A., pressato, com’egli dice, dal Prefetto, aveva più volte chiesto dello Stival per invitarlo a recarsi dal Capo della Provincia, ma non aveva potuto eseguire la comunicazione perché lo Stival era quasi sempre assente; che, ad ogni modo, lo Stival non solo non fu mai arrestato, ma poté soddisfacentemente sistemare in Prefettura la pratica che lo riguardava e che era rimasta in sospeso proprio per la sua prolungata assenza. Tutto ciò induce ad escludere la serietà della minaccia di arresto, senza dire che, in ogni caso, non risulterebbe chiara la natura collaborazionistica della minaccia stessa, dato che non è provato che lo Stival fosse elemento perturbatore della situazione politica determinata dai tedeschi nell'Italia occupata. Riguardo all'altro manifesto di cui al n.2), osservasi che l’A. ha ammesso che esso fu redatto, firmato e fatto affiggere proprio da lui. In tale manifesto si legge fra l'altro quanto segue:

"Mentre persisteva ancora in noi il dolore per le vittime della ferocia anglo-americana e l'anima si raccoglieva in un senso di pietà, alcuni figli degeneri della nostra medesima terra, nemici della Patria, colpivano e uccidevano a tradimento tre dei nostri migliori Militi dell'onore: Armellin Orlando, Urdich Luciano, Liessi Alfonso. La cittadinanza di Conegliano china la fronte dinnanzi al Vostro Sacrificio, o Martiri della più pura italianità, e Vi promette che sempre si scalderà alla vostra fiamma. Oggi la Patria Vi accoglie nella schiera dei Suoi Eroi; Vi accolga Iddio nella schiera degli Eletti".

E' evidente nelle frasi qui riportate il motivo propagandistico nazifascista nell'intenzione di far apparire alla cittadinanza di Conegliano come volgari assassini e nemici della Patria coloro che erano invece soltanto nemici del nazifascismo e che, proprio nell'interesse della Patria, attivavano il movimento resistenziale contro la dominazione tedesca in Italia. Ora il delitto di collaborazione con il nemico ai sensi dell'art. 58 C.P.M.G. si consuma anche con la propaganda quando questa, come nella specie, è diretta a fare opera di penetrazione anche semplicemente morale fra la popolazione: convincere quest'ultima della bontà della causa nazifascista, voleva dire consolidare sotto un certo aspetto la situazione politica creata in Italia dal tedesco, secondare cioè i disegni politici di quest’ultimo.

Anche a questo consolidamento miravano senza dubbio tutti gli atti di intimidazione commessi contro gli elementi della popolazione stessa; ragione per cui anche lo schiaffo dato all'antifascista Baldovin per l'omesso saluto al gagliardetto fascista - schiaffo provato attraverso la deposizione dello stesso Baldovin e la confessione dell'imputato - integra l'elemento materiale del delitto in esame.

Pertanto, non essendo dubbio, sia per la natura stessa degli atti sopra specificati e sia per il livello intellettuale dell'imputato (che non poteva non avere consapevolezza del carattere collaborazionistico degli atti stessi), il concorso dell'elemento intenzionale, e deve quindi essere affermata la responsabilità penale dell’A.  in ordine al reato ascrittogli, tenuto anche conto che le azioni da lui commesse avvennero per sua spontanea iniziativa e non rientravano fra quegli atti costituenti la normale e passiva esplicazione delle funzioni di Podestà, carica da esso A.  ricoperta nel Comune di Conegliano.

In considerazione della relativa tenuità dei fatti innanzi esposti, stimasi di giustizia irrogare all'imputato la reclusione per anni 10, da diminuirsi di un terzo per le attenuanti generiche (art. 62 bis - 65 C.P.), che possono essere concesse all'A.  nel quadro generale della collaborazione data agli elementi neofascisti; opina la Corte che possa concedersi a detto imputato anche l'attenuante di cui all'art. 114 C.P., cui può aggiungersi infine l'attenuante prevista dall'art. 62 n. 6 C.P., per effetto della complessa opera svolta dall’A.  in favore della popolazione di Conegliano in opposizione, alle volte, anche con gli ordini e le direttive nazifasciste, opera sulla quale ha quasi plebiscitariamente deposto il testimoniale escusso. La pena può pertanto ridursi di un altro terzo e quindi di un altro terzo ancora.

Per ciò che riguarda l'imputato V., va rilevato che la maggior parte delle accuse a lui mosse si sono dimostrate di dubbia consistenza, determinate, com’esse sono, da rancori personali o da beghe e pettegolezzi locali. Così, ad esempio: le pretese persecuzioni lamentate dal professor Vallomy, al quale del resto nulla consta di scienza propria sull'attività del V.  contro di lui; le accuse del professor Manzoni, il quale poi ha finito per ammettere di essere stato scarcerato per l'intervento in suo favore del V. ; le accuse piuttosto vaghe e generiche formulate da Gava Francesco, che in sostanza nulla afferma di propria sicura scienza; le accuse dell'avvocato Gera, originate da un litigio puramente personale e per le quali è in ogni caso da escludere nell'imputato la volontà ed il fine di collaborare con i tedeschi; le accuse delle sorelle Gattolin, che esse hanno ritrattato dopo aver saputo in Questura che altri e non il V.  le aveva denunciate; infine la vaga accusa del dottor Rustia che, invitato a precisare se ed in qual modo il V.  lo avesse minacciato di deportazione, ha spiegato di aver saputo da altri che, in caso di mancato giuramento da parte di esso Rustia alla R.S.I., il V.  lo avrebbe fatto deportare in Germania. E' appena il caso poi di notare come si sia rivelata del tutto infondata l'inverosimile accusa del Dassiè circa la partecipazione del V.  al Tribunale Militare o per lo meno circa l'influenza che esso V. avrebbe esercitato su detto Tribunale per far condannare a morte dei patrioti.
Sfrondato, pertanto, il processo di tutto ciò che è prodotto, ripetesi, di beghe, di pettegolezzi e di impressioni, non rimane a carico dell'imputato se non la sua partecipazione all'assemblea tenutasi presso il Fascio per designare le persone antifasciste da arrestarsi per rappresaglia in conseguenza dell'uccisione del colonnello Perico.

Il testimone Comacchio Ivone che, nella sua qualità di iscritto al P.F.R., partecipò a quella seduta, ha precisato che nella seduta stessa il V.  avrebbe preso la parola per chiedere che si fosse agito sollecitamente per "arrestare, giudicare e vendicare", ed ha precisato pure che il Guerra - uno dei gerarchi neofascisti della zona di Conegliano - dopo aver confabulato con il Podestà V.  e con il Segretario del Fascio capitano Cacciatori, avrebbe messo fuori di tasca una lista di persone da arrestare come ostaggi.

Il teste a discarico Botteon, già maggiore della G.N.R. incaricato di eseguire gli arresti delle dette persone, ha affermato che alla riunione parteciparono ufficiali degli alpini e fascisti, ma V. non c'era. Senonché proprio l'imputato V.  - pur negando in parte le circostanze asserite da Comacchio - ha ammesso di aver partecipato alla riunione, ma solo come semplice osservatore, per incarico del Prefetto che gli aveva raccomandato di adoperarsi per indurre gli adunati alla calma. Il contrasto tra le due deposizioni di Comacchio e Botteon, non può trovare altra spiegazione se non nel fatto che la riunione presso la sede del Fascio fu per così dire preliminare, e servì a dare le indicazioni necessarie (che solo elementi del luogo, come gli iscritti al Fascio, potevano dare con sufficiente esattezza), mentre la designazione definitiva fu fatta in un secondo tempo, presso il Centro Raccolta Alpini di Conegliano.

Il Comacchio e il V. presumibilmente parteciparono soltanto alla prima riunione, mentre il Botteon partecipò alla seconda, che fu quella conclusiva. La parte presa dal V. sarebbe stata, a dire del teste Comacchio, ben lungi dall'essere intonata alla serenità ed alla calma o comunque semplicemente passiva; sempre secondo il detto teste, l'imputato, in accordo con i gerarchi Guerra e Cacciatori, avrebbe addirittura fatto assieme a Guerra la designazione degli arrestandi. Sebbene il Comacchio abbia avuto, a quanto sembra, qualche motivo d'urto in passato col V., pur tuttavia appare ai giudicanti veritiero, dal momento che V. stesso, ammettendo la sua partecipazione alla riunione, ha in parte avvalorato la deposizione del teste; di guisa che è da supporre che costui, se ha detto il vero per una parte, l'abbia detta presumibilmente per l'intero. Ritenuta pertanto dimostrata la partecipazione attiva di esso V. alla designazione degli antifascisti da arrestare come ostaggi, deve ritenersi provata anche la sua responsabilità penale in ordine al delitto di cui in rubrica. Nella designazione in parola riscontrasi, invero, l'elemento materiale del delitto sopra indicato, dal momento che identificare - ai fini della eventuale eliminazione anche solo temporanea mediante arresto e detenzione - gli elementi perturbatori della situazione politica creata dai tedeschi in Italia, ed in ogni caso, determinare con l'arresto di tali elementi uno stato di intimidazione nella popolazione, vuol dire assecondare i disegni politici del nemico; d'altro canto è chiaro il concorso dell'elemento intenzionale che si desume dalle circostanze stesse del fatto e dal livello intellettuale del professor V., il quale non poteva non avere consapevolezza della natura di collaborazione della designazione di cui sopra.

In considerazione della consistenza dell'opera di collaborazione prestata dal detto imputato, limitata ad un solo fatto, stimasi di giustizia irrogare al V.  la pena nel minimo fissato dall'art. 58 C.P.M.G. Ad esso V.  ritiensi giusto concedere le stesse attenuanti concesse all’A.  e cioè: le circostanze attenuanti generiche, tenuto conto delle non gravi conseguenze del fatto (tutti gli arrestati vennero scarcerati dopo qualche tempo); le attenuanti di cui all'art.114 p.p. C.P. per la minima importanza dell'opera dell'imputato, dato che nella designazione degli ostaggi ebbero parte preponderante il Guerra e gli ufficiali degli alpini; l'attenuante infine di cui all'art.62 n.6 C.P. per avere l'imputato anzidetto fatto liberare il professor Manzoni ed altri, per essere intervenuto beneficamente in favore di alcuni giustiziandi, par aver sottratto del carbone sequestrato dai tedeschi ed averlo dato all'Ospedale Civile di Conegliano (vedi testi a discarico). Ragione per cui alla pena fissata vanno apportate, come per A., la diminuzione di un terzo, seguita da un altro terzo e da un ultimo terzo ancora.

Non può essere applicata nella specie, né per l’A. né per il V. l'attenuante prevista dall'art. 114 ultima parte C.P., giacché detti imputati nella perpetrazione dei fatti di cui sopra agirono al di fuori delle attribuzioni podestarili e quindi non nell'ambito della direzione e della vigilanza altrui, ma in una sfera di piena autonomia. Ai medesimi non ritiene la Corte di poter accordare nemmeno l'attenuante di cui all'art. 62 n. 1 C.P., giacché non riconosce alcun particolare valore morale negli ideali politici perseguiti dagli imputati, considerati in special modo - tali ideali - in rapporto alle contingenze in cui la Patria versava nel periodo in cui i reati vennero commessi.

Il V., il D.P. e l’A. sono tenuti tutti e tre in solido alle spese.

Imputati

Il V.: a) del delitto p.p. dagli art. 1 D.L.L. 22.4.1945 n. 142 in relazione all'art. 58 C.P.M.G., per avere posteriormente all'8 settembre 1943 quale iscritto al P.F.R., Commissario Prefettizio di quel Comune e direttore della Sezione Sperimentale di Enologia, collaborato col tedesco invasore nei suoi disegni politici sul territorio nazionale, svolgendo opera con atti e con propaganda in favore delle forze armate nazifasciste. Inoltre per avere influito, quale maggiore autorità della città, sulle decisioni di rappresaglia contro patrioti e cittadini, alcuni soltanto incarcerati, altri mandati a morte con sommarie esecuzioni. L’A.: di eguale delitto al V.  imputato, per avere nella sua qualità di iscritto al P.F.R. di cui fu il primo Triumviro ed organizzatore, vice-Podestà e successivamente Commissario Prefettizio del Comune, in epoca posteriore all'8.9.1943 prestato aiuto ed assistenza al tedesco invasore, collaborando con atti e propaganda nei disegni militari e politici del nemico sul territorio nazionale.

Il V. e il D. P.: del delitto di che agli art.1 D.L.L. 22.4.1945 n. 142 in relazione all'art. 58 C.P.M.G., per avere, posteriormente all'8.9.1943, il V., nella sua qualità di Capo della Guardia Municipale, e il D. P. di impiegato al Comune, su ordine dell’A. allora Commissario Prefettizio, disposto ed eseguito il prelevamento della Signora Böhm in Conegliano, la quale, successivamente arrestata, veniva consegnata alle autorità nazifasciste collaborando in tal modo con le stesse.

In esito all'odierno pubblico dibattimento, sentiti il P.M., gli imputati e la Difesa, si osserva.

P.Q.M. la Corte, viste le disposizioni citate in rubrica e gli artt. 62 n.6 - 114 p.p. - 62 bis - 65 - 133 C.P.; 483 - 488 C.P.P., dichiara V.  Mario, A. Serafino e V.  Pasquale colpevoli del reato di collaborazione con il tedesco ai sensi della rubrica, in concorso per tutti e tre delle attenuanti generiche ed in concorso altresì, per i soli V. ed A., delle attenuanti di cui agli artt. 62 n. 6 e 114 p.p. C.P., pertanto condanna: il V. e l’A.  ciascuno ad anni 2, mesi 11 e giorni 16 di reclusione; il V.  ad anni 6 e mesi 8 di reclusione; tutti e tre in solido al pagamento delle spese processuali. Visto l'art.479 C.P., assolve D. P.  Carlo dalla imputazione ascrittagli per non avere commesso il fatto.

La Corte Suprema con sentenza in data 6.12.1946 dichiara estinto il reato per amnistia.

ANNO:

1946

TRIBUNALE:

Corte di Assise Straordinaria di Treviso

PRESIDENTE:

L’Erario Mauro

TIPOLOGIA DI ACCUSA:

Arresto,

ACCUSATI:

A. Serafino
D. P. Carlo
V. Mario
V. Pasquale

VITTIME:

Rosenthal Maria Sara

COLLOCAZIONE:

Istituto di Storia della Resistenza e di Storia Contemporanea (ISTRESCO) di Treviso