G. G.
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Il più pericoloso e grave attacco alla personalità umana fu attuato dal nazi-fascismo con quelle norme raziali che ponendo a base della selezione sociale non più i principi dell’onestà e del valore ma la legge dei bruti, la legge cioè della jungla nella più bassa e violenta concezione, aprirono anche nuove vie allo scatenarsi della delinquenza.
In tutti i paesi dominati dal nazifascismo si videro infatti migliaia di israeliti fuggire disperatamente per ogni dove, braccati come selvaggina; e vi fu appunto chi non esitò a sfruttare queste terribili contingenze a fine di lucro, unendo poi talora, alla speculazione, il tradimento colla volontaria consegna degli ebrei, dopo averli privati dei beni, ai loro feroci inseguitori fascisti e nazisti.
In questo gruppo di uomini spietati vanno sicuramente annoverati anzitutto il F. e il C. Il primo poneva gli ebrei, anelanti al passaggio in Svizzera, via Luino, in contatto con la guida. C., che dopo esatto il compenso pattuito (qualche migliaio di lire per capite) faceva cadere i poveretti nelle mani dei nazi-fascisti. Caso tipico è quello dell’avv. S., questi fu dal F. affidato al C. per il passaggio in Svizzera, ma subito notò il fare sospetto del C. che, dopo breve percorso, quando il confine era ancora lontano, mentre egli asseriva, mentendo, che era già raggiunto, invitò il S. a dirigersi da solo verso una certa località dichiarandogli che là si sarebbe trovato in Svizzera. Il S. difronte alla grossolanità del tranello, rifiutò e ritornò da solo a Luino, mentre il C. proseguì da solo la strada in direzione del punto indicato al S. Questi, giunto a Luino si fermò in un’osteria, nella quale si affacciava poco dopo il F. subito ritraendosi, mentre entravano invece i militi confinari che arrestavano tosto il S. Lo stesso C. dovette poi confessare di essere andato lui a chiamare le guardie confinarie e di aver loro indicato il F., come colui che conosceva il S. Il brigadiere R. della Confinaria che procedette all’arresto del S., precisò che quando si recò a chiamare il F. affinchè lo accompagnasse alla cattura del S., il F., non oppose alcuna resistenza e lo seguì come se si trattasse di affare già da lui noto. L’episodio del S. pone in chiara luce l’intesa esistente tra il F. e il C. e la milizia confinaria per la cattura degli ebrei fuggenti. Il C. ha cercato di scolparsi circa l’avviso dato alle guardie del tentativo di espatrio del S., dicendo che le guardie lo avevano visto ed egli, per salvarsi aveva dovuto fare la spia.
Ma l’avv. S. ha escluso nel modo più assoluto che quando ha deciso di troncare il viaggio verso il confine, vi fossero le guardie in vista: dunque le guardie erano nascoste e furono avvertite volontariamente dal C. cui il rifiuto inaspettato del S. a proseguire, aveva creato una situazione nuova, che rendeva necessaria l’aperta delazione. In condizioni analoghe a quelle esposte dal S. il C. fece cadere nel tranello il D., la famiglia J. P., Z. K., A. A. I due fratelli P. Q. e C. ed il giovane B. R. agirono pure di concerto per far sorprendere dai nazi-fascisti gli ebrei fuggenti, fra i quali quelli indicati nella lettera e) dell’imputazione. Tra le specifiche circostanze emerse a carico va tenuta presente quella relativa allo orologio d’oro del Rabb. Z. portato al polso da uno dei fratelli P. Costoro avevano cercato di accreditare la versione che l’orologio fosse stato donato dal Rabbino; questi per contro parlando in carcere con certo A. testé udito in udienza, gli precisò che uno dei P. si era fatto consegnare momentaneamente l’orologio con la scusa di guardar l’ora mentre poi era fuggito trattenendoselo. L’ebreo A. ha narrato come il R. lo fece cadere in mano ai tedeschi. Ad un certo punto della strada, accese un fiammifero e si mise a fuggire. In quella saltarono fuori i tedeschi che lo catturarono. In linea più generale la prova del dolo per parte dei P. e del R. emerge dal fatto stesso che essi avevano sempre taciuto il cattivo esito dei tentativi di espatrio da loro guidati, mentre era tanto logico, onesto e naturale, che se si fosse trattato di catture per imboscate nei quali essi non erano intricati, dovevano subito avvertire coloro che facevano, affluire ad essi gli ebrei, affinché il transito fosse almeno sospeso. Essi invece, al momento in cui ricevevano nelle loro mani nuove vittime predestinate alla cattura, assicuravano che tutto sempre era andato bene, che quelli delle spedizioni precedenti già si trovavano in Svizzera. Terribili menzogne dirette a rendere possibile la continuazione del lucroso loro giuoco. I tre imputati hanno cercato di difendersi asserendo che gli ebrei finiti a S. Vittore e dei quali essi avevano assicurato il felice espatrio potevano essere stati catturati dopo la loro espulsione per parte delle autorità Svizzere: ma non è affatto provato che espulsioni sianvi state in danno degli ebrei indicati nella lettera c) dell’imputazione comprendente anche vecchi, donne, bambini fra i quali quelli del Sig. A.
E’ per contro stato accertato da altra fonte di prova che i casi di espulsione decretati dalle autorità svizzere, furono assolutamente eccezionali e rari, non mai a carico di perseguitati politici e raziali. D’altro lato, se gli ebrei fossero caduti nelle mani naziste dopo la loro asserita espulsione dalla Svizzera, lo avrebbero detto, mentre accusarono sempre le guide di tradimento.
Pure i tre imputati predetti di essere stati arrestati dai tedeschi dichiararono in cambio della loro liberazione che facessero cadere in trappola gli ebrei che loro si affidavano per l’espatrio. Tale criminosa convenzione è confermata dalla dichiarazione di un ufficiale tedesco, ma non serve affatto a porre i predetti in condizione di stato di necessità: la necessità cessò col riacquisto della libertà che avrebbe loro consentito la fuga in Svizzera per parte di enti clandestini per l’espatrio degli ebrei se essi fossero stati informati onestamente della cosa.
La verità è dunque che i predetti preferirono per lucro, dare esecuzione al patto criminoso, essendo provato che ogni ebreo versò per il tentativo di espatrio alcune migliaia di lire.
Poiché gli imputati si proponevano un fine immediati di lucro ma sapevano che consegnando gli ebrei collaboravano per una delle più importanti finalità politiche naziste, la figura di applicarsi è quella dell’art. 58 C.P.M.G. Congrua pena, è quella di cui il dispositivo.
Devono essere assolti per amnistia i tre militari G.,R. e A. avvertendosi per R. che il giudizio va mantenuto nei limiti fissati dall’ordinanza della Corte, che egli avrebbe certo potuto astenersi dal provocare, nulla esistendo nei suoi confronti che precluda la possibilità dell’amnistia.
Secondo il rappresentante della parte civile il lucro per parte di militari vi sarebbe pure stato in quanto percepivano un lauto stipendio; ma questo era pure attribuito per finalità lecite di polizia confinaria, e non può pertanto considerarsi come attribuzione per la cattura degli ebrei.
Resta però carico del G. il fatto consumato in danno di P. E. chiaramente emerso anche in udienza e costituente reato aggravato di millantato credito.
C. va assolto per insufficienza di prove non essendo apparso a suo carico che il vincolo di affinità col F. e qualche contatto con lui che se lascia un dubbio non integra la prova di correità.
I coniugi C. vanno assolti con formula piena.
Costoro furono trascinati in questa delittuosa vicenda in quanto erano essi che consegnavano gli ebrei ai P. e ai R.
Contro i C. si è detto in particolare:
a) Furono accusati dagli ebrei di S. Vittore
b) dimostravano una fretta di consegnare gli ebrei alle guide predette,
c) facevano agli ebrei ogni elogio delle guide stesse,
d) quando a S. Vittore i tedeschi intesero fare dagli ebrei il nome dei C. ammiccarono fra di loro e sorrisero,
e) I C. esercitavano allora attività per l’espatrio degli ebrei senza la autorizzazione degli appositi enti nella resistenza clandestina.
Sul primo punto si osserva che si trattasse di mera responsabilità civile e se fosse possibile configurare un rapporto institorio tra i C. e le guide essi potrebbero essere chiamati a rispondere dell’operato dei loro propositi. Ma qui si tratta di stabilire se i C. agivano d’accordo con le guide per far cadere gli ebrei in mano fasciste. Si comprende che gli ebrei di S. Vittore, caduti nelle reti del tradimento abbiano accusato i C. coi quali solo essi avevano trattato; ma questo loro umano risentimento coi capi dell’impresa non è affatto una prova né un indizio della loro colpevolezza.
Che poi i C. dimostrassero premura nel far partire gli ebrei è spiegabilissimo di fronte al rischio gravissimo di morte che essi affrontavano ospitando e assistendo gli israeliti.
Che a costoro abbiano badato le guide è pure umano, dato che mai dei fatti di S. Vittore nessuna voce erasi levata da parte alcuna a denunciare qualche insuccesso.
Che i tedeschi ammiccassero e sorridessero nel sentir fare i nomi dei C. non è affatto elemento univoco di loro partecipazione al tradimento: ben potevano i tedeschi sorridere constatando che le prove dell’attività clandestina dei C. andavano aumentando mentre non conveniva procedere subito al loro arresto per non diminuire l’affluenza degli ebrei alle due guide agenti d’accordo coi tedeschi.
E’ infine inesatto che i C. abbiano della materia dell’espatrio degli ebrei agito arbitrariamente.
I Comitati per l’espatrio dei prigionieri alleati non vollero estendere la loro attività all’assistenza degli ebrei per non aumentare i loro rischi; ma essi avevano piena fiducia nell’operato dei C.
Anche in udienza sono venute personalità eminenti nella lotta clandestina a testimoniare sulla nobiltà dell’operato dei C. contro i quali le prove o semi-prove di una dolosa partecipazione ai fini criminosi delle guide, mancano in modo totale.
E’ quindi onesto che essi vadano assolti con formula piena.
Per tali motivi
La Corte
Assolve C. O. e C. E. per non aver commesso il fatto.
Assolve B. C. per insufficienza di prove.
Dichiara che il fatto attribuito al C. G. nei confronti di P. E. costituisce reato di millantato credito ai sensi dell’art.346 cp. cpv. e ritenuta la responsabilità sua per tale reato lo condanna alla pena di anni 5 di reclusione e L. 20.000 di multa, per interdizione dai pubblici uffici, e dichiarando condonati tre anni di reclusione e L. 3.000 di multa.
Dichiara non doversi procedere contro G., R. e A. per le altre imputazioni per estinzione del reato di amnistia.
Ritenuta la colpevolezza di P. O. e G., R. B., F. C. e S. G. ai sensi dell’art.58 C.P.M.G. per collaborazionismo politico qualificato a fine di lucro.
tutti
del delitto di cui agli art. 5 D.L.L. 27 luglio 1944 n. 159, 1D.L.L 22 aprile 1945, n.142 e succ. mod. 51 e 54 C.P.M.G., 110 cp. per aver posteriormente all’8 settembre 1943 in provincia ed altrove collaborato col tedesco invasore favorendone le operazioni militari e tenendo intelligenza con esso ed in ispecie:
a) il G., il R. e l’A. per avere in concorso tra loro il primo quale capitano della Milizia Confinaria il secondo quale sott’ufficiale ed il terzo milite della stessa, l’A. catturato e gli altri due consegnato alle Autorità tedesche tre prigionieri alleati.
b) il G., il R., il C., il B., ed il F., per avere i primi due nella suddetta qualità, il terzo come guida, il quarto, il quinto, come persone di fiducia in contatto, il G. dato disposizioni rigorose ai suoi subordinati per la cattura di prigionieri alleati, di ebrei perseguitati per motivi raziali e di altri perseguitati politici che tentassero l’espatrio clandestino per la Svizzera, e tutti preso accordo fra loro per la segnalazione da parte delle guide al G., o chi per lui degli espatriandi per motivi politici, onde farli cadere in mano alla Guarda Nazionale Repubblicana riuscendo così nella cattura di varie persone fra gli ebrei fratelli S., la famiglia J., P., M., N., Z., K. e il renitente A. A. consegnandoli ai tedeschi che li deportavano in Germania, dove la maggior parte sono probabilmente periti, agendo per fini di lucro.
c) L’A. per avere depredato uno degli arrestati di oggetti d’oro che aveva indosso.
Il G. ancora per avere, profittando dei suoi poteri, millantando credito per la scarcerazione di tale P. E., lucrando lire 20.000 per avere acquistato a prezzi irrisori dei beni sequestrati all’ebreo B. A. e per aver tratto profitto di biancheria saccheggiata dalla Brigata Nera di Varese di gomme sottratte ad un camion della C.R.I e di generi alimentari della Caserma da lui comandata. E i due P., il R., i coniugi C. per avere in concorso tra loro nel marzo-aprile 1944 i C. come organizzatori, i P. e R. come guide, questi ultimi dopo aver preso accordi col tedesco, fatto da questo catturare svariati ebrei che ad essi si affidavano per l’espatrio clandestino in Svizzera, allo scopo di fuggire alle predette persecuzioni raziali, ed in particolare le sorelle C., R., R., C. R., famiglia B., sorelle K., famiglia A., famiglia A., il Rabbino Z. C., famiglia V., S. F., F. R., F., K. S., M. M., il ragazzo F. deportati in campi di concentramento tedeschi e ivi in massima parte probabilmente periti, agendo per fini di lucro. In esito all’odierno, orale, pubblico dibattimento. sentite le parti civili, il P. M., la Difesa e gli imputati presenti che primi ed ultimi ebbero la parola.
F. e C. alla pena della reclusione per anni 20 e interdizione dai pubblici uffici di cui un terzo condonato.
Condanna P. O. e G. e R. B. alla pena di reclusione per anni 18 di cui un terzo condonato e interdizione dai pubblici uffici.
Condanna P. O. e G. e R. in solido al risarcimento di danni verso la parte civile da liquidarsi in separato giudizio liquidando sin d’ora le spese di costituzione e di rappresentanza di P/C in L. 40.000.
Ordina la confisca del patrimonio dei condannati.
ANNO:
1947
TRIBUNALE:
Corte di Assise straordinaria di Varese
PRESIDENTE:
Sconosciuto
TIPOLOGIA DI ACCUSA:
Arresto, Delazione,
ACCUSATI:
VITTIME:
Berger Alberto
Berger Carlo
Berger Erna
Berger Giuseppe
Costantini Roberto
Fraenkel Martino
Kugler Elena Anna
Kugler Gisella
Kugler Maddalena
Kurtz Samuele
Rappaport Regina
Zelikovits Karl
COLLOCAZIONE:
“Quaderni del Centro Documentazione Ebraica Contemporanea. Sezione Italiana”, n.3, novembre 1963
BIBLIOGRAFIA:
Franco Giannantoni, La Shoah, delitto italiano. Varese 1938-1945, Edizioni Amici della Resistenza/Quaderno n.2, s.l., 2018, pp.150-154.