V. Aldo

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I tre imputati, già appartenenti all’Ufficio U.P.I. (Ufficio Politico Investigativo) della G.N.R., venivano tratti in arresto in base a denunce contro gli stessi per atti di collaborazione col tedesco invasore. Il P.M. presso questa corte straordinaria d’Assise, dopo sommaria istruttoria, faceva richiesta del decreto di citazione pel rinvio a giudizio dei tre imputati per rispondere dei diritti enunciati in rubrica. Al dibattimento odierno, dopo l’interrogatorio degli imputati e l’audizione dei testi a carico della difesa, il P.M. conclude per l’assoluzione dei tre imputati per insufficienza di prove. La difesa del B. Italo concluse per l’assoluzione del B. per non aver commesso il fatto; la difesa del B. per l’assoluzione dello stesso perché il fatto non sussiste; la difesa del V. perché il fatto non costituisce reato.

Il Collegio, malgrado le contrarie dichiarazioni [ill.] del P.M. e della difesa, ha ritenuto che concretassero reato di collaborazione e di sequestro di persona alcuni fatti provati a carico del V. Aldo. Questi, nell’odierno dibattimento, negò ogni imputazione, mentre nel precedente interrogatorio preso in istruttoria aveva ammesso di aver proceduto con due sottufficiali all’arresto di un individuo nei pressi di Camposampietro. All’udienza odierna ha ammesso soltanto di essere stato presente a tale arresto e di ignorare per quale motivo fosse effettuato; asserisce di aver partecipato alla perquisizione in casa di certo Vanzetto detentore di generi di contrabbando e di aver requisito, in casa di un ebreo in Via Dante, argenteria che consegnò al Comando.

Ma uno dei testimoni a carico dichiara circostanze che provano l’attività criminosa del V. in ordine così del delitto di collaborazione che di sequestro di persona. Barcato Pietro  ( fol. 6) confermò in udienza che il 24 dicembre 1944 alcuni militi fra i quali il V. si recarono in casa sua e intimarono al nipote Giancarlo di consegnare un mitra che intendevano possedesse. Il nipote negò e allora perquisirono l’abitazione senza nulla trovare e allora lo portarono via in stato di arresto; e dopo di averlo trattenuto due giorni il nipote fu condotto a Milano dove si arruolò nella G.N.R.

Il Collegio, si ripete, ha ritenuto che l’attività spiegata dal V. in tale occasione concretasse il delitto di collaborazione; che il fatto che egli e i suoi compagni ricercassero nelle perquisizioni un mitra, che asserivano nascosto nell’abitazione, prova sufficientemente che il Barcato Giancarlo non fu arrestato perché indiziato di furto, ma di attività partigiana; il Collegio ha così respinta la tesi della difesa, che affermava il fatto non costituire reato, perché la Guardia Nazionale Repubblicana aveva il compito della pulizia giudiziaria; e quindi i militi non avevano in ogni caso il diritto di sindacare l’ordine dei superiori di procedere ad un arresto, eseguendolo per gli indiziati di delitti comuni e rifiutandosi di eseguirlo se determinato da motivi politici secondo la norma dell’art 51 Cod. Pen. Hanno respinto altresì la tesi del P.M. che sosteneva non essere nel caso sufficientemente provato se l’arresto del Barcato fosse determinato da motivi politici o perché egli fosse veramente indiziato di furto, come affermò l’imputato. In tale apprezzamento la corte ha tenuto presente anche i precedenti dell’imputato che risulta iscritto al P.M.P. fin dal 1920, squadrista e marcia su Roma e volontariamente iscrittosi nella G.N.R. uno dei primi e addetto all’Ufficio Politico Investigativo della 53° Legione (Pol.1). d’altronde non essendo stati provati altri fatti a suo carico ha ritenuto di poter contenere la pena così pel delitto di collaborazione come pel concorrente delitto di sequestro di persona nel minimo sancito dalla legge, e cioè in anni 10 di reclusione pel primo delitto ed in mesi 6 pel secondo. Tali pene possono opportunamente ridursi di un terzo per le attenuanti generiche, dato che la corte ha ritenuto di poter concedere tale benefico al V. che ha prodotto dichiarazioni scritte e testimonianze a discarico in udienza, dalle quali emerge che il V. mai usò violenze o soprusi e che in qualche occasione aiutò anche Partigiani a sottrarsi all’arresto quanto all’altro delitto di furto, la stessa parte lesa, anzi il tale Avv. De Vesi ha disposto, confermando  le dichiarazioni dell’imputato, che egli eseguì il sequestro delle argenterie della ebrea Signorina Sacerdoti per ordine superiore, tenendo un contegno corretto e gentile, rilasciando ricevuta specifica di vari oggetti sequestrati e consegnando gli stessi al Comando. E, poiché tale sequestro fu fatto in applicazione delle leggi in vigore anche prima dell’8 settembre 1943, il Collegio in aderenza alla tesi sostenuta dalla difesa e dallo stesso P.M., ritiene che tale fatto non costituisca reato.

Tali considerazioni valgono anche per gli altri due imputati dello stesso delitto. Costoro, secondo il giudizio della Corte, debbono altresì essere assolti dal reato di collaborazione e di quello di sequestro di persona per non provata reità non essendo emerse a loro carico sufficienti prove che abbiano operato rastrellamenti od arresti di Partigiani come era loro attribuito nel capo d’imputazione.

Contro i B. vi era la sola denuncia del Solimbergo che l’accusava di aver operato con altri militi il suo arresto; egli sostenne in udienza di avere appreso dallo stesso B. tale circostanza; o meglio chiarì che il Botton, quando egli si costituì spontaneamente, avendo saputo che era stato arrestato il fratello e la sua casa era stata perquisita, gli disse che a casa non era stato toccato nulla. Di qui egli dedusse che il B. implicitamente ammettesse di essere stato con altri ad arrestare il fratello. Ma di fronte alla recisa negativa dell’imputato la Corte dubita che la frase detta dal B. possa avere il significato attribuitole dal Solimbergo e ritiene perciò non provata la partecipazione del B. alla perquisizione in casa del Solimbergo e all’arresto del fratello, tanto poi che lo stesso teste ha dovuto riconoscere che l’imputato, incaricato di tradurlo più volte dalle carceri alla caserma per gl’interrogatori, lo favorì spesso conducendolo in quelle occasioni, con rischio di essere gravemente punito, a casa sua per salutare i suoi congiunti.

Contro il B. un solo testimone, citato e non comparso all’udienza, il Prof. Avigliano (Pol.10) aveva deposto in istruttoria di essere stato tratto in arresto dal B. e da altri due militi da lui non conosciuti.

Tale deposizione, però, non è stata, come si dice, confermata in udienza; e in mancanza di tale conferma e di una esplicita confessione del B. la Corte non ha sostenuto concorressero sufficienti prove che il B. abbia partecipato a tale arresto. Così a vantaggio del B. che del B. sono stati poi prodotti in atti dichiarazioni rese in dibattimento testimonianze che provarono come essi in numerose occasioni hanno favorito ed aiutato vari Partigiani a sottrarsi all’arresto, e il che pone più in dubbio una loro vera e propria attività collaborativa col tedesco invasore.

  1. Del reato di collaborazione col nemico, art. 1 D.L.L. 22 aprile 1945 n°142 in relazione all’art. 5 L.L. 27 luglio 1944 n°159, 58 C.P. M.G. 110 C.P. per avere in Padova dall’8 settembre 1943 all’aprile 1945 favorito disegni politici del tedesco invasore, quelli facenti parte dell’ufficio U.P. I. dalla G.N.R. di Padova e così tali procedendo ad arresti di partigiani e rastrellamenti.
  2. Di sequestro di persona a sensi degli art.lli 605,61 n°5 C.P. per aver in Padova nelle circostanze di tempo di cui sopra privato della libertà personale Barcato Pietro, Solimbergo Ugo, Prof. Avigliano Renato e [ill.]
  3. Di furto aggravato, a sensi dell’art.624,635 n°1,3 e 5 C.P. per essersi in Padova in concorso fra di loro nei mesi di maggio e giugno 1944, con più atti consecutivi dello stesso disegno criminoso impossessati per trarne profitto d’una ingente quantità di argenteria ai danni di un cittadino israelita, sottraendola al medesimo dalla sua casa di abitazione in Via Dante, concorrendo nel reato nel numero di tre persone e palesemente armati

P.Q.M.

Letti gli art. di Legge enunciati in rubrica, nonché gli art. 2 D.L.L. 17 Ottobre 1944 n.288, 479, 488 c. Pen. dichiara V. Aldo colpevole di collaborazionismo col tedesco invasore e di sequestro di persona e lo condanna ad anni sette di reclusione con le conseguenze di legge, nonché al pagamento delle spese processuali.

Assolve B. Aldo e B. Italo degli stessi reati per insufficienza di prove.

Assolve i tre imputati del reato di furto, perché il fatto non costituisce reato.

ANNO:

1945

TRIBUNALE:

Corte Straordinaria di Assise di Padova

PRESIDENTE:

Rasoio Orazio

TIPOLOGIA DI ACCUSA:

Saccheggio,

ACCUSATI:

B. Aldo
B. Italo
V. Aldo

VITTIME:

Sacerdoti

COLLOCAZIONE:

Archivio di Stato di Padova, Corte di Assise Straordinaria, b.836