Cappa

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Decisione:

Con denuncia in data 12.12.1944 n.5059/1.1.1. L’Alto Commissario Aggiunto per l’Epurazione dell’amministrazione, promuoveva giudizio conto il Commissario Aggiunto di P.S. Cappa Gennaro per avere prestato giuramento di fedeltà alla pseudo repubblica fascista, per avere attivamente collaborato col tedesco invasore e con i neo fascisti a cui diede piena adesione, distinguendosi per lo zelo adoperato nell’espletamento degli incarichi ricevuti specie all’epoca del ritiro degli apparecchi radio agli ebrei e durante il periodo in cui ha diretto l’ufficio del sedicente servizio del lavoro che in realtà provvedeva al rastrellamento di giovani da deportare in Germania; anche per aver effettuato missioni al Nord fra cui quella dal 3 al 10 aprile a Modena.

Per quanto riguarda l’addebito di aver collaborato attivamente col tedesco invasore e con i neo fascisti cui diede piena adesione, prestando anche il giuramento di fedeltà, risulta dalle stesse ammissioni del Cappa che egli dal gennaio 44 fino alla liberazione di Roma, diresse l’ufficio investito delle operazioni di rastrellamento degli evasori al precetto per il servizio del lavoro obbligatorio, ufficio cui fu chiamato dal questore Caruso su designazione, a quanto assunto dal funzionario in oggetto, dal capo di gabinetto Ripandelli.

Ma per scagionarsi di questo addebito il Dr. Cappa adduce che, nonostante fosse disposta la formazione di una squadra di dieci uomini alle sue dipendenze, per il ritiro delle carte annonarie agli inottemperanti alla chiamata del lavoro obbligatorio e quantunque la squadra fosse portata a 40 uomini, tuttavia i risultati furono irrisori, tanto è vero che in relazione a questi scarsi risultati i tedeschi gli avrebbero messo successivamente a disposizione ben 267 uomini, 9 automezzi ed oltre 1000 litri di carburante al giorno […]

Ma di fronte alla evidenza delle prove contrarie al suo asserto, il Cappa in un successivo esposto rassegnato a questa Commissione fin dal 2 agosto 44 e quindi prima ancora del suo deferimento per l’epurazione, ammette l’addebito del rastrellamento di 4000 uomini inadempienti al precetto del lavoro obbligatorio; poco meno del quarto delle persone, stando sempre alle sue deduzioni che avrebbe dovuto fermare. Questa sua allegazione sulla esistenza di un ordine del resto non dimostrato di rastrellamento di non meno di 200 uomini abili al lavoro al giorno, non lo esime da responsabilità in quanto l’ordine promanava dal tedesco invasore ed egli aveva l’obbligo di opporvisi.

Così che questa sua deduzione, anche se fosse stata provata, non solo non gioverebbe ma aggraverebbe la sua situazione e l’esame di questo comportamento servirebbe per sfuggire alla competenza di questa Commissione per rientrare in quella della autorità penale.

Tornando all’addebito dei rastrellamenti si osserva che l’elenco delle persone fermate che sarebbero state rilasciate non ha alcun valore probatorio si per ragioni di forma che di sostanza in quanto è stato compilato dal funzionario senza alcun controllo e senza l’appoggio di documenti ufficiali ed in secondo luogo perché le liberazioni sarebbero avvenute alla vigilia dello ingresso degli Alleati a Roma e cioè nella maggior parte tra la fine di maggio ed i primi di giugno del 1944. Se si dovesse attribuire qualche valore a siffatto elenco da esso emergerebbero elementi a carico del Cappa in quanto risulta che dall’1 al 2 giugno 44 in soli due giorni furono fermati per il servizio del lavoro obbligatorio almeno 81 persone non meno perché tanto sono le persone che l’epurando assume di aver liberato in quei due giorni. I nomi dei fermati si trovano segnati nell’elenco dal m.1063 al 1144. Dopo di ciò è ovvio avvertire che prima della vigilia della liberazione di Roma ben diverso fu il comportamento di questo funzionario in tema di rastrellamenti.

Un argomento non discriminante ma degno di rilievo è quello dedotto dal Cappa circa una sua richiesta di essere destinato ad altro servizio, ma, pur non essendovi ragione per dubitare di questo suo asserto, una volta che non era riuscito allo scopo avrebbe dovuto abbandonare l’ufficio tanto più che le sue condizioni economiche glielo permettevano ed egli se così si fosse comportato non si sarebbe esposto a gravi pericoli.

Per quanto riguarda l’addebito di aver effettuato lucrose missioni al nord, prova il contrario il Cappa, di modo che deve ritenersi al riguardo raggiunta pienamente la prova.

Circa il ritiro degli apparecchi radio agli ebrei la Commissione ritiene di poterlo per questo addebito mandare esente da ogni sanzione perché anche se avesse operato con eccessivo zelo, come parrebbe, si tratta dell’esecuzione di un ordine del giorno ricevuto dai superiori, che il Cappa era tenuto ad eseguire sia perché legittimo, sia perché in base alla nostra legislazione l’inferiore è tenuto a presumere la legittimità dell’ordine e ad eseguirlo senza discuterlo.

E se avesse operato con proprio vantaggio come qualcuno ebbe ad insinuare, la Commissione non potrebbe infliggergli alcuna sanzione, perché la cognizione di un siffatto comportamento esula dalle sue attribuzioni; ed è tanto vero questo che il funzionario in oggetto fu sottoposto a suo tempo e per questa accusa a speciale inchiesta da parte dell’Amministrazione.

E’ emerso altresì in istruttoria che il Cappa non ebbe a comportarsi troppo umanamente con gli ebrei perseguitati, durante la sua preposizione all’ufficio razza della Questura e si è rassegnato a questa Commissione il caso di certa settuagenaria T. R., vedova Z., abitante in Roma, via […], affetta da un cancro alla quale il Cappa ebbe a negare il permesso di detenere presso di se una domestica. La Z., che aveva già comprovato la malattia, morì subito dopo il 18 novembre 1943, priva di ogni assistenza a causa di questo atto collaborazionistico del funzionario in oggetto.

Ma poiché l’addebito non è stato regolarmente notificato al funzionario, la Commissione non può e non lo tiene presente nella formazione del suo convincimento. Del resto a nulla gioverebbe contestarglielo, in quanto gli addebiti accertati a di lui carico non si tale gravità che portano al massimo della pena prevista dalla legge di epurazione ed un aggravamento della posizione del funzionario che del funzionario che non determina diverse conseguenze giuridiche è ovvio accertarlo, per la considerazione che frustra probatur quod probatus non relevat.

Per tutti questi motivi questo collegio ritiene che nella specie si debba far luogo alla sanzione disciplinare della dispensa dal servizio perché i fatti accertati integrano le ipotesi previste dagli art. 17 comma 1 e 22 comma 2 del decreto 27 luglio 1944, n.159.

Ritiene tuttavia la Commissione di potere conservare al Cappa il diritto eventuale alla pensione, nonostante la gravità degli addebiti, perché è rimasto provato che il Cappa, pur avendo attivamente collaborato con i nazi-fascisti, ha reso qualche particolare servizio a perseguitati razziali, e non è provato che lo abbia fatto per lucro, benché abbia avuto particolare riguardo a persone altolocate ed abbienti. Ed è pure risultato che si è prestato, su richiesta del capo della comunità israelitica Avv. Foà, ad assistere, travestito da operaio, alle operazioni di consegna dell’oro che gli ebrei dovettero versare ai tedeschi in seguito alla taglia ed alla minaccia delle persecuzioni che poi furono egualmente effettuate.

Queste ed altre sue eventuali benemerenze non facultizzano la Commissione ad avvalersi nei confronti del funzionario delle disposizioni contenute nel 3 comma dell’art. 17 della legge sull’epurazione, perché non si tratta di partecipazione attiva ed efficace nella lotta contro l’oppressore tedesco, che, viceversa, il Cappa servì con eccessivo zelo.

Procedimento a carico del Commissario Aggiunto di P.S. Cappa Gennaro […]

P.Q.M.

Udita la relazione del Commissario relatore;

Visto l’art. 17 comma 1 del D.L.L. 27.7.1944, n. 159;

Viste le parziali difformi conclusioni dell’Alto Commissario Aggiunto per l’Epurazione dell’Amministrazione;

Viste le controdeduzioni dell’interessato,

Infligge

Al Commissario Aggiunto di P.S. Cappa Gennaro, la sanzione della dispensa dal servizio.

Ordina

La comunicazione della presente decisione all’Alto Commissario Aggiunto per l’Epurazione ed all’interessato ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del Decreto Legislativo citato.

ANNO:

1945

TRIBUNALE:

Commissione di primo grado per l’epurazione del personale di pubblica sicurezza

PRESIDENTE:

Baratono Pietro

TIPOLOGIA DI ACCUSA:

Altro,

ACCUSATI:

Cappa Gennaro

VITTIME:

T. Regina

COLLOCAZIONE:

Archivio Centrale dello Stato, Ministero dell’Interno, Direzione generale della pubblica sicurezza, divisione personale pubblica sicurezza, personale fuori servizio, versamento 1985, f.894-3

BIBLIOGRAFIA:

Silvia Haia Antonucci, Claudio Procaccia (a cura di), Dopo il 16 ottobre. Gli ebrei a Roma tra occupazione, resistenza, accoglienza e delazioni (1943-1944), Roma, Viella, 2017