G. Silvio

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Motivi. L’episodio, sul quale è imperniata l’accusa, può esser in base al risultato dell’istruzione ricostruita come segue. Un camion di tedeschi è fermo dietro il cancello della villa Ottolenghi e i militari chiamano gli abitanti della villa a [ill.] il cancello per farvi entrare il veicolo: gli abitanti per motivi ignoti indugiano e pare non trovino la chiave del cancello.

Il G. che, in bicicletta, è fermo sulla strada nei pressi del cancello, dice ai tedeschi: “non vi aprono perché hanno paura: la padrona della villa è ebrea. Tirate giù il cancello”. Indi si allontana.

Un tedesco, per controllare se l’informazione avuta dal G. è esatta, si avvia verso una cascina poco distante e alle donne che incontra, chiede se la proprietaria della villa è ebrea. Le due contadine [ill.] rispondono che non lo è. Il tedesco, perplesso e dubitoso, ne avvicina una terza, di età [ill.] avanzata, e dichiarando che a lei [ill.] perché “Vecchia”, ripeté la domanda: la donna conferma che la “signora non è ebrea”.

Il tedesco replica che: “l’ha detto quello lì”, e indica il G. che, in bicicletta, s’allontana sulla strada, ma è ancora nettamente visibile e riconoscibile dalle tre donne.

Un teste (Sala) ha dichiarato che il G. era sulla strada perché insieme con lui si recava al paese di [ill.] ov’erano lavoratori da sorvegliare. Il P.M, scrivendo del rilievo che nel 1937 il G. aveva denunciato per antifascismo tale Bertea, e da ciò arguendo una tendenza di lui alla delazione, ha assunto che l’imputato aveva indicato la Ottolenghi qual ebrea col proposito preciso di favorire i disegni politici dei tedeschi, nel che [ill.] il dolo.

La Corte opina che la reità del G. è dubbia proprio perché non vi è prova sufficiente di una azione dolosa.

La denuncia ha avuto carattere nettamente [ill.]: si indurò e dalla dichiarazione del Sala attestante che il G. si trovò sulla strada perché diretto al paese per ragioni di lavoro, e dall’avuto rilievo che, se i tedeschi avessero saputo già prima che la Ottolenghi era ebrea, non avrebbero sentito il bisogno di compiere indagini immediate sul posto, attingendo notizie e [ill.] per altro risultato che essi erano diretti alla villa non per rilevarsi la Ottolenghi o alcun altro, ma solo per cercar rifugio al veicolo essendovi allarme aereo.

Se si tiene presente [ill.] il G. è [ill.] erano ospitati tedeschi, dei quali il G. era divenuto buon amico, ricevendone per sé e per esponenti del luogo favori di vario genere, ci si convince ch’egli suggerì loro di entrare [ill.] Ottolenghi a viva forza magari abbattendo il cancello, spiegò l’inerzia degli abitanti con la paura per Ottolenghi di essere ebrea, verosimilmente allo scopo di mostrarsi premuroso e solidale, premura e solidarietà che [ill.] di quel periodo (maggio 1945) i tedeschi [ill.] Sembra per altro sia da escludere l’intenzione del G. di denunziare la Ottolenghi per [ill.] persecuzione secondo l’orientamento e la prassi dei tedeschi, perché essendo notissimo, secondo i testi [ill.] deposto, che lei fosse ariana, sebbene sposata a un ebreo, il G. avrebbe avuto coscienza di proporre denunzia non solo falsa, ma inutile, perché certo i tedeschi non si sarebbero fermati [ill.] di lui per accertare la razza della denunziata.

Vi sono dunque motivi più che fondati di dubitare che il G., disvelando ai tedeschi l’Ottolenghi quale ebrea, ciò che in realtà non era, sia stata mosso da intento di favorire i disegni politic del nemico.

Imputato del reato di cui all’art.5 D.L.L. 27.7.1944 n. 159 e art. I D.L.L. 22.4.1945 n.142 in relazione agli art. 51 e 54 Cod. Pen Mil. Per avere collaborato con le forze nazifasciste denunziando quale ebrea, alle autorità della sedicente repubblica italiana, la signora Aristea Ottolenghi Belloni.

P.Q.M.

La Corte visto art.479 e [ill.] assolve G. Silvio per insufficienza di prove.

ANNO:

1945

TRIBUNALE:

Corte Straordinaria di Assise di Como. Sezione di Lecco

PRESIDENTE:

Mummolo Francesco

TIPOLOGIA DI ACCUSA:

Delazione,

ACCUSATI:

G. Silvio

VITTIME:

Ottolenghi Belloni Aristea

COLLOCAZIONE:

Archivio di Stato di Como, Corte di Assise straordinaria Como e Lecco, Sentenze 1945, b.1