K. Federico

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In esito all’odierno pubblico dibattimento, sentiti i testi, il P.M., la difesa e l’imputato che per primo ed ultimo ha avuto la parola, la Corte osserva in fatto: il 30.4.1945 la signorina Aquino Margherita denunciava K. Federico per i seguenti fatti: il K., nato ad Innsbruck aveva optato per la cittadinanza italiana nel 1939 ed era perciò cittadino italiano. Dovendosi, a suo dire, recarsi a visitare la madre ivi abitante, si presentò all’Hotel Regina di Milano ove aveva sede la SS germanica per ottenere il lasciapassare. I tedeschi avendo appreso ch’egli era austriaco di nascita, lo trattennero e gli affidarono l’incarico d’interprete. Ivi ebbe ordine di accompagnare il maresciallo Kok [sic] ed altri agenti della SS nell’ufficio dell’ebreo dell’ing. Raffaele Italia che lavorava con la ditta Moneta di piazza Cadorna 15. In detto ufficio il K. procedette all’arresto dell’Italia, della madre dello stesso ingegnere, signora Sinigaglia e dell’industriale Alessandro Moneta. La signorina Aquino, fidanzata dell’ingegnere Italia, denunciava il sopravvenuto perché costui non si sarebbe rifiutato di fare da interprete in quale occasione, ma avrebbe preso parte attiva all’arresto delle tre persone suddette, e avrebbe partecipato anche alla minuziosa perquisizione. E dopo la deportazione in Germania dell’Italia, della Sinigaglia e del Moneta, esso K. andava a occupare l’appartamento dell’Italia in via Reina [...] impossessandosi della biancheria e di altri oggetti insieme con la moglie. Inoltre, il giudicabile era denunziato dall’ortolano Bongiorni Giuseppe perché verso la fine del ’44 lo trasse in arresto ammanettandolo nell’osteria di via Reina, traducendolo dapprima all’Hotel Diana e poi al Regina percuotendolo e picchiandolo col pretesto che detto ortolano avrebbe occultato cento quintali di patate. L’Italia, il Moneta e la Sinigaglia non hanno fatto ritorno a Milano dalla Germania a tutt’oggi. Si è proceduto col rito sommario. A carico del K. era spedito ordine di cattura rimasto senza effetto. Rinviato a giudizio per rispondere del delitto di cui in rubrica, all’udienza del 4.4.45 [sic] il K. dichiarava nel suo interrogatorio di aver fatto l’interprete dal 2 al 18 novembre 1944 all’Albergo Regina e non aveva potestà di eseguire arresti: si era recato nello [ill.] dell’Italia per fare da interprete al maresciallo Kok e agli agenti. Ivi era sopraggiunto la madre signora Sinigaglia, e il K. l’arrestava. Successivamente arrestava il Moneta. Negava di avere operato personalmente le perquisizioni. Si era recato ad avvertire la signorina Aquini per incarico dell’Italia. L’Aquini gli consegnava lettera per il fidanzato; e un giorno gli affidò un anello e una lettera per l’ingegnere; non potendoli consegnare il prevenuto all’Italia li affidò ad un agente il quale denunziò la cosa al comandante delle SS. Costui arrestò il prevenuto, e lo fece trasportare al campo di concentramento di Bolzano; dal treno in corsa il K. saltava fuori. Venivano escussi i testi Bongiorni Giuseppe, Aquino Margherita, De Secco Valentina, Madia Nicola. In base alle risultanze di causa la giuria condannava il K. ad anni sedici di reclusione con le seguenti di diritto: E’ pacifico che il giudicabile si è trovato, sia pure nella qualità di interprete nello studio dell’Italia quando questi e la madre venivano tratti in arresto solo perché ebrei. E’ anche pacifico che il prevenuto ha ammanettato il Bongiorni e lo ha accompagnato all’albergo Regina. Questo arresto dimostra che il K. non era soltanto interprete ma aveva anche le funzioni di agente delle SS tanto vero che nel trarre in arresto il Bongiovanni lo ha ammanettato con le manette che custodiva in tasca anche fuori del suo ufficio. Talché la sua qualità di agente è provata senza possibilità di equivoco o di dubbio. La deposizione dell’Aquino acquisisce alla causa la grave circostanza, pure pacifica e cioè che il comando tedesco autorizzò il K. ad occupare l’abitazione dell’ing. Italia. Il che ribadisce la prova che il prevenuto collaborava pienamente con i tedeschi e prestava ad essi aiuto e accresceva la prepotenza degli oppressori con l’arrestare ebrei e i cittadini italiani. I particolari emersi dal dibattimento dipingono pessimamente il prevenuto. E però la giuria ritiene la responsabilità e lo condanna alla congrua pena di anni sedici di reclusione e alle spese. […]

Imputato del delitto di cui all’art.5 D.L.L. 27.7.1944, n.159 in relazione all’art. 1 D.L.L. 22.4.1945 n.142 per avere posteriormente all’8.9.1943 tradito la fedeltà e la difesa militare dello Stato, ponendosi al servizio dei tedeschi invasori in qualità di interprete delle SS all’Albergo Regina di Milano e prendendo personalmente parte all’arresto della signora Italia di razza ebraica e cooperando all’arresto del di lei figlio ing. Italia entrambi deceduti durante il periodo della deportazione in Germania. Reato punito ai sensi dell’art.54 C.P.M.G.

P.Q.M.

La Corte visti gli art. 5 D.L.L. 27.7.1944 n.159, 1 D.L.L. 22.4.1945 n.142, 58 C.P.M.G. [ill.] dichiara K. Federico responsabile di collaborazionismo ai sensi dell’art.58, così mutata la rubrica, e lo condanna ad anni sedici di reclusione e alle spese di giudizio.

ANNO:

1946

TRIBUNALE:

La Corte d’Assise del Circolo di Milano, III sezione speciale

PRESIDENTE:

Canino Giuseppe

TIPOLOGIA DI ACCUSA:

Arresto,

ACCUSATI:

K. Federico

VITTIME:

Italia Raffaele
Sinigaglia Teresina

COLLOCAZIONE:

Archivio di Stato di Milano, Sentenze della Corte di Assise Speciale, b.6