M. Bruno

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Nel marzo scorso l’ebreo Procaccia Daniele riferì all’autorità di P.S. che nell’aprile 1944 il cameriere della trattoria di via Sigona [?] n. 150 aveva proposto al figlio Giuseppe di incontrarsi con persona disposta ad aiutarlo nelle difficili contingenze che in quel momento attraversavano i correligionari di lui e a stabilire con lui rapporti d’affari, che successivamente era stato fissato per le ore 14:30 del giorno seguente nel bar di via Taddeo Gaddi 16 e che suo figlio, recatovisi, era stato arrestato da militi repubblicani e poi deportato in Germania, donde non era più ritornato, che egli e la moglie, avvertiti dell’arresto del figlio, si erano diretti a casa per prelevare le cose loro e fuggire, ma che se ne erano astenuti perché nella casa erano già penetrate le SS tedesche guidate dal G.

Contestata l’accusa al M., costui riferì di avere nel bar Breschi, dove egli era commesso, conosciuto G. Renato, il quale gli aveva domandato di fargli conoscere degli ebrei per entrare con loro in rapporti di affari, di avere quindi pensato di mettere il G., l’appartenenza del quale alla guardia repubblicana egli ignorava, a contatto col giovane Procaccia e di avere, dopo accordo con costui, stabilito l’appuntamento fra i due per le dieci del giorno successivo innanzi al caffè Gambrinus.

Denunziati il M. e il G., costoro, dopo [ill.], il primo in stato d’arresto e il secondo in istato di latitanza sono stati portati a rispondere di collaborazionismo avanti a questa Corte.

Contro il M. stanno le seguenti circostanze a) improbabilità che egli ignorasse la qualità, conosciuta da tutto il rione, di fascista repubblicano del G. b) suo mendacio nel luogo e nell’ora dell’appuntamento.

Ma tali elementi di prova, del resto equivoci (perché la cattura del Procaccia non era certo conseguenza necessaria della qualità di fascista repubblicano del G. e perché il M., a scopo difensivo, [ill.] di far apparire quella cattura avvenuta in luogo ed ora diversi da quelli da lui stabiliti) sono in contrasto con altri indubbiamente di maggior rilievo e cioè: a) la perfetta sua conoscenza dell’abitazione e delle abitudini della famiglia Procaccia (ammesse dal denunziante e dalla moglie) per cui egli, senza parlare coi catturandi e chiedere ad uno di loro un appuntamento, poteva benissimo fornire al G. utili indicazioni per addivenire alla cattura non solo del Procaccia Giuseppe, ma anche dei genitori e dei fratelli di lui; b) il segreto da lui in altra circostanza svelato sul recapito di altro ebreo [ill.]; c) l’aiuto da lui prestato a varie partecipanti al movimento clandestino (testi Bartolesi, Baggini, Sensini e Scoffai).

Il M. va quindi assolto con la formula del dubiio.

Diversa è la condizione del G., accusato dal M. di aver ottenuto un appuntamento dal Procaccia Giuseppe e dal portiere delle case popolari Verdi Fabio di aver guidato nello stesso giorno gli sgherri tedeschi ed italiani alla casa dei Procaccia.

Non vi è quindi dubbio che sotto la direzione di lui fu possibile la cattura del Procaccia suddetto e lo svaligiamento della casa [ill.] e sarebbe stata eseguita la cattura dei familiari ove questi non fossero stati messi sull’avviso dal Verdi.

Il G. era fra i rettili che agivano senza assumere rischi. Merita una punizione esemplare e pertanto gli si infligga la pena nella misura, come in dispositivo, di poco inferiore al massimo stabilito dalla legge.

Conseguenze della pena sono la interdizione perpetua dai pubblici uffici, le spese, la confisca dei beni.

Imputati del delitto di cui all’art. 5 D.L.L. 27/7/1944 n.159 in relaz. all’art. 58 C.P.M.G. per avere in Firenze, durante l’occupazione tedesca, favorito i disegni politici del nemico e collaborando con i nazifascisti particolarmente all’arresto e nella deportazione dell’Israelita Procaccia Giuseppe.

La Corte dichiara G. Renato colpevole del delitto attribuitogli.

Letti gli art. 5 e 9 D.L.L. 27 luglio 1944 n. 159, 58 C.P.M.G., D.L.L. 22 aprile 1945 n. 142, 29 C.p., 88 C.p.p.

Condanna esso G. ad anni diciotto di reclusione, all’interdizione perpetua dai pubblici uffici, al pagamento delle spese processuali e di quelle occorse per suo mantenimento in carcere durante la custodia preventiva.

Ordina la confisca dei suoi beni a vantaggio dello Stato

Letto l’art. 479 C.p.p. Assolve M. Bruno dallo stesso delitto per insufficienza di prove.

ANNO:

1945

TRIBUNALE:

Corte di Assise Straordinaria di Firenze

PRESIDENTE:

Moscati Francesco

TIPOLOGIA DI ACCUSA:

Delazione, Saccheggio,

ACCUSATI:

M. Bruno

VITTIME:

Funaro Fosca
Procaccia Daniele Gustavo
Procaccia Giuseppe

COLLOCAZIONE:

Archivio di Stato di Firenze, Sentenze della Corte di Assise Speciale