S. Ermanno

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La Corte osserva in fatto: con il documento 9.7.1945 Nemes Luigi denunziava S. Ermanno perché questi nel dicembre ’43 si presentava a Friedrich Andrea abitante a [ill.] con la famiglia per sottrarsi alle persecuzioni razziali nazifasciste, asserendo di avere avuto incarico da certo […], di farlo espatriare in Svizzera; la famiglia del Friedrich seguiva il S. a Milano e a Treviglio, e ancora a Milano ospitandoli a casa propria dove deponevano valigie e valori; e poi li denunciava alla Muti che procedeva all’arresto del Friedrich; l’Andrea faceva pervenire ad un amico, certo Gasperini, un biglietto con cui il Friedrich accusava il S. di delazione. Il 16.7.45 il S. era tratto in arresto. Nel suo interrogatorio reso agli agenti il prevenuto negava ogni addebito spiegando di avere incontrato alla stazione di Milano il […] casualmente; questi lo pregò di indicargli un posto di confine per passare in Svizzera; egli si offrì di accompagnarlo essendo sempre stato un antifascista, e lo fece pernottare nel suo magazzino sino alla domenica, giorno in cui essendo libero egli poteva partire per Varese e Viggiù. Sul treno aveva accanto la signora Zanchi la quale gli comunicava di esser la moglie di un doganiere in servizio in servizio al confine presso Lozzo, e il marito avrebbe potuto aiutare il […]. Questi poté così superare il confine. Prima però comunicava al giudicabile l’indirizzo dei Friedrich che pure per ragioni razziali dovevano espatriare per salvarsi. Il S. si recava infatti a [ill.], e faceva partire la famiglia per Lozzo, dove chiedeva l’aiuto di una sua ex operaia Monaco Marianna per fare ospitare gli ebrei e per concorrere all’espatrio. Poiché costoro erano stato circondati [?] dagli agenti confinari che non riscontravano sufficienti i documenti personali, visto il pericolo di essere scoperti, ritornavano a Milano. Ivi apprendeva che il […], imprudentemente rientrato in territorio italiano era stato arrestato e il doganiere Zanchi era deportato in Germania; temeva che il […] denunciasse la presenza dei Friedrich, le cui valigie si trovavano ancora nel suo magazzino.

Rientrato in casa provvedeva a fare ricoverare i figlioli di essi presso un istituto di suore in Treviglio. [ill.] dubitava che il […] avesse denunciato il tutto agli agenti nazifascisti all’atto del l’arresto. Egli era pure arrestato e picchiato e minacciato perché all’atto del sequestro delle valigie dei Friedrich dichiarasse dove si trovavano costoro, ma non faceva alcuna rivelazione. Respingeva pertanto ogni addebito.

Istruitosi procedimento sommario, veniva rinviato a giudizio di questa corte per rispondere del delitto di cui in rubrica. All’udienza del 28.2.46 confermava l’interrogatorio reso anche al P.M. Si ascoltavano i testi Gasperini Bruno, Tonelli Maria, Zanchi Marta [ill.] Luciano Giuseppe, Lamonica Marianna [ill.]. In base alle deposizioni assunte la giuria assolve il prevenuto con formula piena per le seguenti considerazioni.

Diritto.

L’assunto difensivo è stato pienamente provato specialmente in base alle testimonianze della Zanchi e di Lamonica, nonché di suor Angelica, la cui deposizione è stata letta in udienza. E’ risultato che effettivamente il giudicabile, dopo avere fatto espatriare il […] con l’aiuto casuale e disinteressato della Zanchi, tentava di tutto per fare espatriare il Friedrich e la famiglia di lui, ricorrendo all’ausilio oltre che della stessa Zanchi anche della sua ex operaia Lamonica; non riusciva nell’impresa pure disinteressata perché era avvenuto un incontro con agenti nazifascisti che avevano trovato insufficienti i documenti dei Friedrich. E’ del pari accertato che il […] imprudentemente rientrava in Italia e veniva sorpreso dagli agenti. Nessun altro all’infuori di lui poteva aver fatto il nome dei Friedrich e dato l’indirizzo degli stessi. Il S. apprendeva la notizia dell’arresto, e tuttavia correva a Treviglio per fare ricoverare i figlioletti Friedrich in un istituto religioso, e così essi potevano sottrarsi alla persecuzione nazifascista. La deposizione del Gasparini non ha convinto sul riflesso che i Friedrich non conoscendo l’arresto del […], essendo stati arrestati, hanno pensato che delatore potesse essere stato il S.. Ma la loro deposizione si è dimostrata completamente priva di fondamento. Tanto più che se il S. avesse voluto farli arrestare avrebbe potuto farlo a [ill.], o a Rolagna [?] o a Milano o a Varese, avendo viaggiato insieme con gli stessi. Essendo esclusa del tutto la responsabilità del S. che fra l’altro non ha percepito alcun compenso – il ché è provato a luce solare – l’assoluzione è pronunziata con formula piena.

Imputato di avere posteriormente all’8.9.943 mediante collaborazione col tedesco invasore, nei suoi fini di persecuzione razziale e politica, commesso il delitto contro la difesa dello Stato previsto dall’art. 5 D.L.L. 27.7.44 n. 159 in relazione all’art. 1 del D.L.L. 22.4.45 n.142 e previsto a sensi dell’art. 58 C.P.M.G. in relazione all’ultima ipotesi del cp. 3 dell’art. 1 citato, avendo denunziati alle autorità nazifasciste la presenza nella sua abitazione di Friedrich Andrea, Mira Vamos Friedrich e Maria Nemes di razza ebraica i quali, in seguito alla denunzia furono arrestati e deportati in Germania di dove non ritornarono.

In esito all’odierno orale pubblico dibattimento, sentiti i testi, la difesa, il P.M. e l’imputato che per primo ed ultimo ha avuto la parola.

P.Q.M.

La Corte v. l’art. 479 c.p.p. assolve S. Ermanno dall’imputazione di cui in rubrica perché non ha commesso il fatto e ne ordina la scarcerazione.

ANNO:

1946

TRIBUNALE:

Corte d’Assise del Circolo di Milano, Sezione III Speciale

PRESIDENTE:

Camino Giuseppe

TIPOLOGIA DI ACCUSA:

Delazione,

ACCUSATI:

S. Ermanno

VITTIME:

Friedrich Andrea
Nemes Maria
Vamos Mira

COLLOCAZIONE:

Archivio di Stato di Milano, Corte di Assise Straordinaria di Milano, Sentenze, b.5