C. Secondo
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In esito all'odierno orale -pubblico dibattimento la Corte in fatto ed in diritto: l'imputato C. Secondo, quarantenne, coniugato, incensurato deve rispondere del delitto di collaborazionismo politico in base al fatto specifico di aver favorito i disegni politici del nemico denunciando e facendo requisire, a scopo di lucro, effetti mobili di ingente valore che la famiglia del Sig. Treves di nazionalità ebraica teneva nascosta in uno stabile.
Il fatto è accertato dai testi e dalla stessa ammissione dell'imputato, come è rigorosamente accertato che il C. ha agito a scopo di lucro facendosi promettere un premio per fare la denuncia e richiedendo poi con parole chiare ed energiche (persino minacciando di rivolgersi al duce) il mantenimento della promessa. La scusa addotta di aver denunciato per evitare che i tedeschi si impossessassero della merce nascosta, non può aver alcun valore difensivo del suo operato, sia perchè non accertata, sia perchè irrilevante quando con la sua azione veniva a cagionare lo stesso danno che avrebbero cagionato i tedeschi e veniva a collaborare ai loro disegni politici di persecuzione alla razza ebraica nelle persone e nei beni. Anzi tale presunta difesa dimostra vieppiù che ben gli era nota la politica del nemico, alla quale con la sua azione veniva a collaborare. Il delitto è perciò perfetto in tutti i suoi estremi: oggettivamente contribuendo ai disegni politici del nemico e soggettivamente agendo, sia pure a scopo di lucro personale, con l'intenzione di favorire il nemico, sia quello tedesco sia quello (al primo asservito ed assimilabile) fascista, tanto che l'indegna mercede richiesta era chiamata premio, e cioè remunerazione di un'azione che doveva essere ritenuta meritoria da parte del nemico.
Che infine la persecuzione razziale, sfociata in un mare di sangue ed in colossali rapine, fosse uno dei principali disegni del nemico, è troppo notorio per esigere ulteriore commento.
Riconosce la Corte che l'unico fatto specifico in cui si è concretata l'opera collaborazionistica del C. riveste minima importanza nel quadro quanto mai vasto e deleterio del collaborazionismo politico, per cui ritiene di concedergli l'attenuante dell'art.114 C.P., ed appunto perché si tratta di un unico fatto, commesso da un incensurato padre di famiglia, ritiene anche di accordargli le attenuanti generiche. La pena, partendo dal minimo, può fissarsi in anni 4 e mesi 6 di reclusione, con le conseguenze di legge, tra cui la confisca, che può limitarsi a metà dei beni, non risultando che abbia conseguito il frutto della ignobile azione commessa.
Imputato del delitto p.p. art. 58 C.P.M.G. in relaz. all'art. 5 D.L.L. 27.7.1944 n. 159 per avere in Torino, durante il periodo di occupazione nazi-fascista, favorito i disegni politici del nemico invasore, denunciando a scopo di lucro l'esistenza di beni di ingentissimo valore appartenente alla famiglia Treves di religione ebraica, provvedendo l'incameramento dei beni stessi da parte della Prefettura della repubblica sociale.
P.Q.M.
Dichiara C. Secondo colpevole del delitto ascrittogli con le attenuanti degli art. 62 bis e 114 C.P. e lo condanna alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione, alla interdizione dai pubblici uffici per anni cinque, alla confisca di metà dei beni ed al pagamento delle spese processuali.
ANNO:
1946
TRIBUNALE:
Corte di Assise Straordinaria di Torino
PRESIDENTE:
Livio Enrico
TIPOLOGIA DI ACCUSA:
Estorsione,
ACCUSATI:
VITTIME:
COLLOCAZIONE:
Archivio di Stato di Torino, Corte di assise, Sezione speciale