G. Ambrogio

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Ritenuto in fatto ed in diritto.

Arrestati nel giugno 1945 dalla Questura di Genova, gli imputati G. Ambrogio e T. Giovanni confessarono che nel periodo dell’occupazione nazifascista avevano in Milano (ed il G. precedentemente anche in Roma) prestata la loro attività in favore del Comando Tedesco del maggiore delle S.S. Schulz Ahoi, che aveva i suoi uffici nell’Albergo Ambasciatori. Essi stessi avevano preso alloggio nello stesso albergo, il G. con la moglie […] ed il T. con l’amante A. Flora. Tutti e quattro furono muniti di lasciapassere tedesco ed assunsero anche nomi e cognomi falsi. Ambedue gli imputati spiegarono che il loro compito consisteva nel rinvenire, a mezzo di informatori loro dipendenti, le merci che erano state nascoste o che comunque sottratte al normale mercato ed i beni mobili degli ebrei, che i Tedeschi sequestravano ed incameravano, corrispondendo ad essi una somma percentuale sul valore monetabile di tutto quanto venivano così a prendere delle risorse economiche dell’Italia. Il G. ebbe anche a precisare di avere riscosso a tale titolo circa mezzo milione di lire. Soltanto per il sequestro di due cassette di gioielli appartenenti ad ebrei e ritirate dalle S.S. tedesche, egli ed il T. avevano avuto lire centomila ciascuno. Il T., che ha spiegato di essere andato al servizio dello Schulz dalla Legione Muti, ove era stato assunto con il grado di sottotenente, pure ammettendo di avere svolto il compito della ricerca e del sequestro delle merci e di essere stato pagato a provvigione, non ebbe né a specificare le somme riscosse né a riconoscere di avere percepite le centomila lire per l’operazione dei gioielli. Comunque, che i loro guadagni fossero notevoli, venne alla Polizia confermato dalle loro donne, le quali riferirono dettagliatamente il tenore lussuoso di vita che condussero in quel periodo ed anche dopo la liberazione, a Milano prima, sulla riviera ligure dopo.

Poiché il G. era perseguitato da mandato di cattura del Giudice Istruttore del Tribunale Militare di Guerra di Roma, la questura di Genova curò che il G. fosse tradotto a Roma ed il T. a Milano, ove – dopo una certa permanenza in carcere – venne erroneamente rimesso in libertà e rimpatriato con foglio di via.

Nel riferire quanto sopra dal locale Ufficio Speciale del P.M. presso queste Corti di Assise, la questura di Milano con rapporto 6 agosto 1946 confermava le attività come sopra svolte dal G. e dal T. ed aggiungeva che di tutti gli altri facenti parte del Comando Schulz essa aveva potuto identificare con sicurezza il terzo odierno imputato, e cioè il R. Raul di Giuseppe, il quale, insieme al fratello Roberto, aveva assiduamente frequentato l’albergo Ambasciatori.

Oltre a quanto sopra riferito, nell’odierno orale dibattimento è rimasto accertato che il T. – in concorso con altri non identificati – denunciò e sequestrò il materiale ed il macchinario della Società Moto Garelli, che successivamente vennero salvati dallo ing.re Benazzoli Mario, il quale si rivolse al Comando Ruch [sic], a cui disposizione tanto il materiale quanto il macchinario erano stati messi dall’Ufficio Schulz. […]

In diritto si osserva che nell’attività generica e particolare, come sopra svolta sia dal G., sia dal T., sia infine dal R. non meglio identificato si ravvisano gli estremi di una collaborazione con il Tedesco invasore, intesa ad apportare ad esso un vantaggio economico. Che tali aiuti servissero a facilitare direttamente le operazioni militari tedesche non si può ritenere senza altri e più utili elementi. Essi invece servivano a favorire i disegni politici del nemico, che in tale modo – immettendo, nel merito dei territori loro soggetti, maggiori quantitativi di merci d’ogni genere – riusciva a mantenere tranquille e fiduciose le popolazioni. Trattandosi di collaborazionismo punibile ai sensi dell’art.58 Cod. Pen. Mil. Guerra e non ai sensi dello art. 54, il quale presuppone un accordo preciso e duraturo con determinati scopi a tutto vantaggio del nemico.

Così definito il delitto ascritto agli imputati, la Corte rileva che, mentre per esso devono essere dichiarati colpevoli il G. ed il T., altrettanto non può dirsi nei confronti di R. Raul, che va assolto per insufficienza di prove non essendo stata accertata in modo sicuro la sua identità con il R., a cui fanno risalire i sequestri delle lenzuola e del materiale della ditta Pavoni.

La difesa ha invocato per il G. ed il T. il beneficio dell’amnistia osservando che deve essere escluso il fine di lucro o perché non ebbero a riscuotere alcun compenso come avvenne per il T. nel caso della Moto Garelli o perché i compensi percepiti – sia pure sotto forma di provvigione - costituivano il pagamento normale ed ordinario della loro attività.

Senonché la Corte è costretta a rilevare che tale tesi manca completamente di fondamento. Non è vero che T. non abbia riscosso compenso per il fatto della Moto Garelli: è vero solo che tale compenso, che intendevasi per pagare l’ing.re Benazzoli, venne accollato dalla Ruch stessa. Nemmeno è vero che i compensi dovessero essere considerati come stipendi; o paghe perché i due imputati non avevano un rapporto di impiego o comunque di prestazione d’opera in maniera continuativa né avevano assicurato un minimo di pagamento fisso. Essi avevano un premio per ogni denuncia o delazione e tale premio non costituiva una retribuzione normale ma era commisurato in forma percentuale sul valore delle merci denunciate, eccitando così quella spietata sete di indebiti guadagni, che animava appunto gli esseri dediti alla stessa opera dei due imputati. Non vi è dubbio perciò che nel caso soggetto ricorra quel fine di lucro che è causa ostativa dell’amnistia. Circa la richiesta dell’Avv. Visca per la irrituale dichiarazione di contumacia del suo assistito, imputato T., è da rilevare che, essendo stato costui ricercato nel suo domicilio di via Orazio […] dagli agenti della forza pubblica che dovevano eseguire il mandato di cattura, con esattezza è stato ritenuto latitante e conseguentemente citato a [ill.] dell’art. 173 cod. proc. pen. Così è da rilevare la inopportunità di rinviare la discussione della causa per citare nuovamente la teste A. Flora per pretese e private ritrattazioni da lei fatte, quando di tali ritrattazioni nessuna prova è stata fornita in causa o quando la stessa A. aveva avuta regolarmente l’occasione per [ill.] le ritrattazioni, essendo stata citata e non essendo comparsa senza giustificato motivo. […]

Imputati del delitto di cui agli art. 5. D.L.L. 27/7/1944 n.159, L D.L.L. 22.4.45 n.152 – 54 C.P.M.G. – 110 C.P., per avere, dopo l’8.9.43 in Milano (e quanto al G. anche in Roma) prestato aiuto al nemico tedesco invasore e favorito i suoi fini militari, ponendosi al servizio del maggiore tedesco Schultz Ahoi quali informatori e segnalando alle autorità militari tedesche, e concorrendo a sottrarre ai legittimi proprietari, merci varie per ingente valore e beni di Ebrei che venivano appresi dall’esercito tedesco e da questo utilizzati per i suoi scopi militari e percependo, per tale loro azione delittuose somme corrispondenti ad una parte del valore delle cose messe a disposizione del nemico.

Particolarmente il G. ed il R. parteciparono, fra l’altro, in concorso tra di loro e con altri non identificati, alla sottrazione di ingente quantità di materiale metallico alla ditta Pavoni, il R. ha eseguito la sottrazione di 4200 lenzuola alla ditta La Viola; il T., in concorso con tale Brancaccio ed altri, denunciò fra l’altro, e fece mettere a disposizione dei Tedeschi, materiale e macchinario della ditta soc. Moto Garelli che questa aveva occultato per sottrarlo al nemico.

P.Q.M.

Letti ed applicati gli art. 479, 483, 488 c.p.p.

Assolve Rodi Raul dall’imputazione ascrittagli […]

Dichiara

  1. Ambrogio e T. Giovanni Colpevoli del delitto loro ascritto in rubrica e punibile ai sensi dello art. 58 anziché 54 del C.P.M.G. e li condanna entrambi alla pena della reclusione per anni quindici ciascuno oltre alla interdizione perpetua dai pubblici uffici ed al pagamento in solido delle spese processuali e tassa di sentenza.

ANNO:

1947

TRIBUNALE:

Corte di assise del circolo di Milano

PRESIDENTE:

Giovanni Ghirardi

TIPOLOGIA DI ACCUSA:

Saccheggio,

ACCUSATI:

G. Ambrogio
R. Raul
T. Giovanni

VITTIME:

COLLOCAZIONE:

Archivio di Stato di Milano, Corte di Assise Speciale, Sentenze, b.