R. Gemmina

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La Corte in seguito all’odierno pubblico dibattimento ritiene in fatto ed in diritto:

L’imputata fu condannata dalla Corte di Assise di Vercelli pel delitto di collaborazionismo politico, in base al fatto specifico di aver svolto azione di delazione in specie in danno dell’israelita Nathan Enrico.

La Corte Suprema annullava la sentenza per mancanza di motivazione, rinviando a questa Corte, pel nuovo giudizio.

Osserva preliminarmente la Corte, che non essendo accertata alcuna causa preclusiva dell’applicazione dell’amnistia, non avendo cioè agito per scopo di lucro, né avendo commesso omicidi, sevizie o saccheggi; l’imputata, incensurata, ha diritto di godere del beneficio.

Imputata del delitto dell’art. 48 C.P.M.G. in relazione allo art. I cpv. 1 e 3 del D.L. 22 aprile 1945 n.142 per avere con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso nell’epoca compresa tra l’8 settembre 1943 ed il 26 aprile 1945 in Varallo Sesia, invasa ed occupata dal nemico tedesco, favorito i disegni  politici del nemico e commesso fatti diretti a menomare la fedeltà dei cittadini verso lo Stato italiano ed in particolare per essere stata attivissima delatrice dei nazisti facendo tra l’altro depredare tutti i beni del cittadino italiano di razza ebraica Nathan Enrico.

P.Q.M.

V. l’art. 151 C.P. 479 C.P.P., D.L: 22.644 n.4, dichiara non doversi procedere contro R. Gemmina pel delitto ascrittole per estinzione del reato per amnistia.

ANNO:

1946

TRIBUNALE:

I Sezione speciale della Corte di Assise di Torino

PRESIDENTE:

Liero Enrico

TIPOLOGIA DI ACCUSA:

Saccheggio,

ACCUSATI:

R. Gemmina

VITTIME:

Nathan Enrico

COLLOCAZIONE:

Archivio di Stato di Torino, Sentenze della Corte di Assise Speciale, b.3