G. Rodolfo

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In esito all'odierno pubblico dibattimento, tenutosi in presenza dell'imputato. Sentito l'imputato, che primo ed ultimo ebbe la parola, i testi di accusa e di difesa, il pubblico ministero ed il difensore.

Motivi in fatto ed in diritto.

Dopo l'insurrezione liberatrice dell'aprile 1945 molte denunzie sono state presentate alla questura e all'ufficio del pubblico ministero contro G. Rodolfo, che, nel periodo dell'occupazione tedesca posteriormente all'armistizio dell'8 settembre 1943, aveva prestato servizio quale interprete presso gli uffici ed il comando della polizia speciale (SS) germanica insediata all'hotel Regina di questa città.

Arresti, perquisizioni, sequestri a danno di persone indiziate o sospettate di appartenere al fronte della resistenza, con interrogatori accompagnati da maltrattamenti e violenze, sono l'argomento delle molteplici denunzie, con questa nota comune: che il G., partecipando a tali operazioni in veste di interprete con elementi della polizia speciale tedesca, si dimostrava sempre il più zelante ed il più accanito e accurato, nel sequestrare ed asportare, nell'interrogare ed inserire contro gli arrestati.

 

[…]

Orefice Riccardo ha denunziato di essere stato arrestato in galleria Vittorio Emanuele II da agenti delle SS tedesche, e quindi rinchiuso alle carceri.

Pochi giorni dopo l'arresto, con le chiavi che gli erano state tolte, si era presentata alla sua abitazione una donna qualificatasi alla portinaia come la cognata del G. Rodolfo, portando via, in più riprese, biancheria, vestiti, scarpe, coperte, una radio, una macchina da scrivere, una macchina fotografica, un apparecchio cinematografico ed altre suppellettili per un valore di circa lire 100.000 al costo di anteguerra, affermando che a ciò era stata autorizzata dal G. alle dipendenze del SS dell'albergo Regina.

[…]

Basevi Achille, di razza ebraica, era riparato in Svizzera nel dicembre 1943, e durante la sua assenza, nel gennaio 1944, il G. con elementi armati delle SS tedesche aveva avuto modo di svaligiargli completamente il magazzino di Vialli e l'abitazione di asportandone macchine e le per un valore di 1 milione [ill.] a casa.

[…]

Nei sommari interrogatori resi in periodo istruttorio alla pubblica sicurezza ed alla autorità giudiziaria il G. ha ammesso di avere svolto le funzioni di interprete presso la speciale SS tedesca dell'albergo Regina, e di avere preso parte a numerose operazioni di polizia, sempre sotto la direzione di istruzioni dei funzionari e agenti della polizia tedesca.

Tale sua mansione aveva avuto inizio il 15 dicembre 1943 e era continuata fino alla fine d'aprile 1945. Non era mai stato iscritto né al partito nazionale fascista né al partito fascista repubblicano. A però negato di avere usato maltrattamenti verso gli arrestati e così pure di essersi impossessato di alcunché durante le operazioni di perquisizione. Le asportazioni di cose erano fatte dagli agenti tedeschi, i quali qualche volta gli avevano dato qualche cosa in regalo. […]

Osserva la Corte come le numerose prove di accusa che sono state rivolte costituiscano un complesso così notevole ed importante a carico del G., da presentarlo nella fosca luce di un collaboratore fra i più sinistri ed abbietti che abbiano qui operato a favore dei tedeschi.

Con questi egli doveva certamente essere legato da una stretta ed intima intelligenza.

Già è molto significativo il fatto che il G., da semplice fumista quale era, sia stato assunto nel ruolo di interprete della polizia speciale germanica. Ciò è avvenuto a motivo della conoscenza ch’egli aveva della lingua tedesca per effetto di un lungo periodo di soggiorno in Svizzera. Ma è facile comprendere che solo in quanto il G. ha creduto di far presente tale circostanza particolare, i tedeschi abbiano potuto assoldarlo quale interprete. Ciò che costituisce un primo non trascurabile indizio della sua intenzionale disposizione a tradire gli interessi della patria, mettendosi al servizio degli invasori.

Ma se poi si tiene conto del modo come il G. ebbe a svolgere quella sua mansione, appare manifesto che egli era qualche cosa di più e di diverso di un semplice interprete.

Numerose e concordi sono le testimonianze che ce lo descrivono come partecipe diretto di operazioni di arresto, solerte ed intransigente nelle perquisizioni personali e domiciliari, rapace e senza scrupoli nel sequestrare ed asportare, spietato, minaccioso e violento negli interrogatori e nelle contestazioni delle accuse, e più di uno dei denunzianti ha fatto rilevare come il G. si dimostrasse spesso perfino più solerte, più accanito, più spietato degli stessi tedeschi.

[…]

Il G. deve perciò essere dichiarato colpevole di tradimento del dovere di fedeltà e di difesa verso lo Stato in guerra mediante collaborazione ed intelligenza con tedesco invasore, previsto dagli art. 5 D.L.L. 27 luglio 1944 ed 1 D.L.L. 22 aprile 1945 in relazione all’art. 54 c.p.m. di guerra.

A favore del colpevole il difensore ha invocato la concessione di circostanze attenuanti generiche con la conseguente degradazione della pena secondo il riporto dell’art. 7 D.L.L. 27 luglio 1944.

Tale richiesta trae origine dal deposto di alcuni testimoni […] i quali hanno affermato chi di essere stato aiutato durante gli interrogatori con suggerimenti e traduzioni benevole, chi con informazioni ed avvertimenti circa le ricerche che di essi facevano i tedeschi.

Ma la Corte non ritiene che a tali circostanze sia da attribuire un’efficacia attenuante della grave responsabilità dell’imputato.

La maggior parte di questi casi si riferisce ad un’epoca (fine del 1944 o primi mesi del 1945) in cui appariva ormai essere evidente, per l’andamento generale delle operazioni militari, che le possibilità di vittoria delle armi tedesche erano in fase di rapido e progressivo declino; sicché è facile comprendere come il G., nella sua mente astuta e volpina pensasse, prima del crollo finale, di crearsi qualche motivo di benemerenza da far valere al momento della resa dei conti. Ond’è che, attraverso questo calcolato mutamento di contegno, anziché motivo di attenuazione delle sue colpe, si rivela invece niente altro che la conferma di tutta la sua bieca perfidia che aveva precedentemente animato, e di cui le numerose e concordi testimonianze di accusa costituiscono la prova più certa ed irrefutabile.

[…]

Di avere, posteriormente all'8 settembre 1943, commesso in provincia di Milano, nella sua qualità di interprete delle SS tedesche, il delitto contro la fedeltà e la difesa militare dello Stato, previsto dall'articolo cinque decreto legge luogotenenziale 27 luglio 1944 numero 159 in relazione all'articolo uno del decreto legge luogotenenziale 22 aprile 1945 numero 142, e punito a sensi degli articoli 51 e 54 codice penale militare di guerra in relazione al capoverso due dell'articolo prima citato, aiutando gli organi della polizia tedesca dell'hotel Regina, mediante intelligenza con gli stessi, ad eseguire numerose operazioni di polizia contro elementi della resistenza patriottica procedendo personalmente ad interrogatori contro le persone arrestate ed usando contro le stesse maltrattamenti e sevizie nonché perquisendo, sequestrando arbitrariamente e saccheggiando abitatori private, studi professionali ed altri locali di pertinenza degli arrestati, alcuni dei quali, deportati in Germania dove trovavano la morte.

P.Q.M.

La Corte

Visti gli art. 5 D.L.L. 27 luglio 1944, 1 D.L.L. 22 aprile 1945, 54 C.P.M. di guerra, e 483 C.P.P.

Dichiara G. Rodolfo colpevole del delitto di tradimento del dovere di fedeltà e di difesa verso lo stato in guerra mediante collaborazione ed intelligenza col tedesco invasore, e per conseguenza lo condanna alla pena di morte mediante fucilazione nella schiena.

V. l’art. 9 D.L.L. 27 luglio 1944 ordina la confisca dei beni di appartenenza di esso condannato.

ANNO:

1946

TRIBUNALE:

Corte d’Assise del Circolo di Milano, sezione prima speciale

PRESIDENTE:

Mottino Giambattista

TIPOLOGIA DI ACCUSA:

Saccheggio,

ACCUSATI:

G. Rodolfo

VITTIME:

Basevi Achille
Orefice Riccardo

COLLOCAZIONE:

Archivio di Stato di Milano, Corte di Assise straordinaria di Milano, sentenze 1945, b.