Z. Edmondo

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La signora Giulia Bruchillova, di nazionalità cecoslovacca, detenuta nelle carceri di S. Verdiana dal novembre 1943 perché israelita e sospetta di spionaggio a favore degli alleati, mercé un certificato del medico delle carceri attestante la urgente necessità di un atto operatorio, riuscì nel febbraio 1944 ad ottenere di essere trasferita in una casa di cura, donde poi fuggì.

Dopo la liberazione ella, premesso che, per ottenere quel trasferimento, un suo conoscente aveva pagato, pel tramite dell’avvocato Manetti , al dottor Z., commissario di P.S. addetto alla G.N.R. centocinquantamila lire, ne reclamò al Questore la restituzione.

Da tale denunzia ebbe origine una istruttoria a carico dello Z., diretta ad accertare se e quali atti di collaborazione col tedesco invasore fossero stati da lui compiuti, e da essa risultarono: l’arresto della Signorina Volguisti Lisetta, quale ostaggio per procurare la collaborazione colle autorità nazifasciste del padre Cesare, ricercato quale noto antifascista e sospetto di intelligenze coi partigiani: 2) l’arresto del conte della Torre , cui si muovevano i stessi addebiti, e la [ill.] a danno di lui di parecchie cose. 3) il sequestro e la successiva appropriazione d’una quantità di stoffe a danno del sarto Cattaneo Federico pel quale fatto fu anche formulato un terzo capo di imputazione.

Lo Z., interrogato con mandato di cattura, fornì spiegazioni in ordine ai fatti contestatigli come reati comuni, (2° e 3° della rubrica) e respinse l’addebito di collaborazionismo, sostenendo anzi di essersi spesso adoperato con successo per frustrare i disegni dell’invasore e dei fornitori dello stesso, fascisti e repubblicani.

E' da osservare circa il collaborazionismo che l’assesto della Volguisti fu operato da altro funzionario […], che l’arresto del Conte della Torre fu disposto dal famigerato Carità, sezione della 92° legione della S.N., ed eseguito da elementi del detto corpo di polizia e [ill.] il sequestro e la successiva appropriazione delle case al della Torre sequestrate […] e che lo stesso è a dirsi del sequestro e della successiva appropriazione di parte delle stoffe sequestrate al Cattaneo, il che sarà spiegato più oltre, allorché sarà presa in esame l’accusa, che si fa allo Z. col terzo addebito.

Giova poi rilevare che lo Z. si adoperò, come si è visto, per la liberazione della Bruchillova […] riuscì a salvare il comandante partigiano Niccoli Bruno e parecchi compagni dello stesso, tutti conniventi di grave attività clandestina contro l’invasore […].

Giachetti Paola, partecipante ad un comitato d’assistenza di prigionieri evasi […], [ill.] Filippo, Nastrelli Alberto, Freddi Amedeo accusati di attività antifascista […], il colonnello Impallomeni e il giovinetto Giuseppe [ill.] e fece il possibile, purtroppo senza riuscirvi, per evitare la condanna a morte del giovane Coletti Verruca […] e finalmente per liberare se stesso dall’ingrato ufficio, impostatogli dal prefetto Manganiello […] ed al quale non potendo per ragioni economiche, dimettersi, non aveva potuto sottrarsi.

Da tale addebito quindi lo Z. va completamento assoluto.

Circa il secondo addebito poi le spiegazioni dell’imputato fornite hanno trovato piena conferma nelle deposizioni dei testimoni Sbraci, Manetti, Messeri […].

Lo Sbraci piegò l’avv. Manetti di adoperarsi per ottenere la liberazione Bruchillova, il Manetti a sua volta ne interessò il collega Messeri che sapeva in relazione di amicizia con lo Z., e costui finalmente suggerì di far apparire urgente in ricovero della detenuta in una casa di cura.

La signora quindi procurò quel certificato, che servì allo Z. di giustificazione per sollecitarne il trasferimento e di cosa possa lo Sbraci compensò il Manetti con 150000 lire che [ill.] col Messeri, il quale, in occasione del battesimo di una bimba dello Z., ne regalò a costui 15000.

Nel fatto, come contestato, non si ravvisano estremi di resto per difetto della qualità di pubblici ufficiali negli elementi del corpo di polizia tedesco, ma, poiché lo Z., lungi dal millantar credito presso di loro, si limitò a fare sperare che gli avrebbe indotti a disporre il trasferimento, allegando l’urgente bisogno di un intervento chirurgico a favore della detenuta, devesi concludere che egli non commise il fatto attribuitogli.

Ne potrebbe ravvisarsi nella ricezione, certamente riprovevole, delle 15000 lire un debito diverso da quello contestato, in quanto, essendo la detenuta a disposizione della polizia tedesca, nulla fece lo Z. che col suo ufficio avesse relazione.

Per quanto concesse il terzo addebito è a considerare che il sequestro delle stoffe il Cattaneo (che ha tutti i caratteri della rapina e non costituisce atto di collaborazionismo col tedesco invasore) era già venuto ad opera di militi della S.N.R. per ardire del comandante [ill.] e del tenente [ill.], quando lo Z. fu incaricato di trattare col figlio e col genero del Cattaneo […] in quella occasione [ill.] Z. prospettò a costoro l’opportunità di donare metà delle stoffe sequestrate alla squadra politica della 92° legione.

Di tale proposta, subito accettata dai due, potrebbe ravvisarsi il delitto preveduto dall’art.379 C.P.

se vi fosse stata possibilità di restituzione, [ill.] è certo che stoffe, ove non fosse subito adottato quel temperamento, che lo Z. escogitò per salvarne una metà al proprietario e per indurre il [ill.] a depistare dalla persecuzione del Cattaneo, già una volta arrestato ed allora ricercato […], sarebbero senz’altro vendute nella loro totalità a beneficio dei rapinatori.

Ond’è che il fatto , di cui al terzo capo d’ imputazione, costituisce reato.

1)Del delitto di cui all’art 5 D.L.L 27 luglio 1944 n.159 in relazione agli art. 54 e 59 C.P.M.G perché in Firenze, fino al luglio 1944 quale vice Commissario di P.S. addetto all’ufficio politico della 92° Legione M.V.S.N. poi divenuta G.N.R allo scopo di favorire nei suoi regimi politici l’esercito nemico tedesco occupante, tenne particolare intelligenza con i membri delle S.S. dell’esercito predetto, collaborando con essi nella persecuzione degli elementi patrioti contrari al nazifascimo procedendo a denunzie, arresti, persecuzioni ecc.

2)  del delitto di cui all’art. 346 C.P perché in Firenze nel novembre 1943, millantando credito

presso gli ufficiali tedeschi addetti alle S.S ricevette da Messeri Omero la somma di lire 100.000 quale compenso per ottenere dagli uffici delle S.S. la liberazione di Bruchillova Giulia arrestata perché di razza ebraica e sospetta di spionaggio a favore dell’esercito inglese.

3) del delitto di cui all’art. 314 C.P perché in Firenze, nel marzo 1944 abusando della sua qualità di Vice Commissario di P.S addetto allo ufficio politico della 92° legione della G.N.R minacciando d’arresto immediato il dott.Valerio Lachier e Cattaneo Giorgio, induceva costoro a rilasciare una dichiarazione con la quale venivano donati alla squadra politica della 92ma legione circa 40 fogli di stoffa inglese che con altrettanti erano stati arbitrariamente sequestrati nei magazzini della dott. Cattaneo, che poi furono ritenuti a Bisanti Ugo.

P.Q.M.

La Corte

Letto l’art.479 C.P.P-

Assolve Z. Edmondo dal millantato credito e dal collaborazionismo per non aver commesso il fatto e dal peculato perché il fatto non costituisce reato.

Ne ordina la scarcerazione se non detenuto per altra causa

ANNO:

1946

TRIBUNALE:

Corte d’Asisse sezione speciale

PRESIDENTE:

Moscati Francesco

TIPOLOGIA DI ACCUSA:

Saccheggio,

ACCUSATI:

Z. Edmondo

VITTIME:

Bruchillova Giulia

COLLOCAZIONE:

Archivio di Stato di Firenze, sentenze della Corte di Assise Straordinaria