P. Pietro

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La Commissione di controllo del C.L.N. con rapporto 30 luglio 1945 trasmise due denunce della signora Olga Dessaux e del dottor Alfonso Canelli, rispettivamente proprietari delle fattorie Montetrini, e “Torre del Sasso” in [ill.] circa l’attività spiegata in loro danno dai due imputati al tempo dell’occupazione tedesca.

Risulta da tale denuncia che il P. si presentò verso la fine dell’ottobre 1943 alla fattoria di [ill.] sotto le mentite spoglie di partigiano a carpire alla Dessaux generi alimentari ed a lei ed al curato don Luigi Montecchi sovvenzioni in denaro e che nel 24 maggio 1944 egli e il M. si presentarono alla fattoria “Torre del Sasso”, armati e in divisa del corpo di polizia detto delle S.S., e ne asportarono molti capi di biancheria e generi alimentari, che caricarono su una automobile, nella quale era rimasto in attesa uno sconosciuto, che loro chiamavano tenente e che non è stato identificato. Risulta, anche che in detta circostanza asportarono un orologio ed una collana d’oro di pertinenza del colono Gelli Giulio.

I due, interrogati con mandato di cattura, non hanno negato i fatti loro rimproverati e, in ordine alla rapina, hanno creduto di giustificarsi allegando di aver eseguito gli ordini del loro superiore tenente Fazzi, che sarebbe quel tale rimasto in automobile ad attenderli.

Niuna circostanza nuova è risultata dal dibattimento e niun dubbio è consentito circa la responsabilità degli imputati per quanto concerne i reati contro il patrimonio, loro rispettivamente ascritti, provati per la loro confessione e per la deposizione delle parti lese e dei testimoni Ciani, Di Ruco, Giotti e Brandani.

Trattandosi di giovani incensurati e, giusta la deposizione dei testimoni indotti a discarico, anche di buona condotta morale, appare congrua per la rapina la pena di anni quattro e mesi sei di reclusione e di seimila lire di multa e per la truffa quella di sei mesi e di seicento lire.

Tenendo conto poi delle specifiche circostanze di quel triste periodo, per le quali il senso della responsabilità si era attenuato specialmente nei giovani, ritiene la Corte giusto concedere le attenuanti generiche, per le quali la misura delle pene [ill.] viene ridotta a un terzo.

Non altrettanto è a dirsi per quanto concerne la maggiore accusa di collaborazionismo.

Mentre infatti non è risultato che gli imputati abbiano operato alcun arresto, permane forte il dubbio che essi e lo sconosciuto loro comandante abbiano eseguito qualche perquisizione, anziché per catturare partigiani, renitenti, prigionieri evasi ed ebrei, solo a fine di rapina. Una riprova di ciò si ha nel fatto che il P., pur sapendo che nella fattoria di Montetrini era ricoverata una famiglia israelita, nulla fece per provocarne l’arresto e non denunziò per l’ospitalità ad essa conceduta la proprietaria signora Dessaux.

a) Del reato di cui all’art. 5 del D.L.L. 27.7.1944, n.159, in relazione all’art. 58 C.P.M.G. perché in Firenze, successivamente all’8 settembre 1943, collaborarono col tedesco invasore prestando servizio nella compagnia della morte della G.N.R., operando sequestri, perquisizioni e arresti e, particolarmente il P., facendo opera di delatore nei riguardi degli ebrei.

b) Del reato di cui agli art. 110, 628 p.p. 11 cpv n.1 C.P. perché in località [ill.] del Piano il 24 maggio 1944 in concorso fra loro e con altro rimasto sconosciuto, mediante minaccia con arma, si impossessarono allo scopo di trarne profitto di indumenti, biancheria e generi alimentari, sottraendoli alla fattoria “Torre del Sasso”, di proprietà del Dott. Canelli Alfonso.

Il P. inoltre del reato, di cui all’art. 640 C.P. perché in [ill.] del Piano, nella fine del 1943, mediante artifici e raggiri, e cioè affermando di essere partigiano e protettore di ebrei indusse in errore la signora Olga Dessaux e Montecchi don Luigi e si procurò un ingiusto profitto ottenendo cibarie e somme di denaro.

P.Q.M.

La Corte

Dichiara P. Pietro e M. Silvano colpevoli della rapina, loro attribuita e il P. anche della truffa ascrittagli, in concorso di attenuanti generiche. Letti gli articoli 62 bis, 628, 640 c.p., 488 c.p.c.

Condanna il P. a tre anni e quattro mesi di reclusione ed a quattromilaottocento lire di multa e il M. a tre anni e quattromila lire delle stesse pene. […]

Assolve entrambi dal collaborazionismo loro attribuito per insufficienza di prove.

ANNO:

1946

TRIBUNALE:

Corte di Assise di Firenze, sezione speciale

PRESIDENTE:

Moscati Francesco

TIPOLOGIA DI ACCUSA:

Saccheggio,

ACCUSATI:

M. Silvano
P. Pietro

VITTIME:

COLLOCAZIONE:

Archivio di Stato di Firenze, Sentenze della Corte di Assise Speciale