N. Vasco

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Verso le ore 13 del 3 febbraio 1944 l’ebreo Campagnano Aldo fu catturato da guardie repubblicane presso il chiosco dei giornali di Piazza Signoria, ove poco prima aveva disposto appuntamento col N., il quale, decidendo far vendere un impermeabile da lui affidatogli, si disponeva ad offrirlo alla ditta Pavolini con sede in detta piazza al n.3. Poco dopo in prossimità di casa sua, ove faceva ritorno, dopo aver invano atteso l’amico, fu catturato il N. e fatto salire nell’automobile, a bordo del quale già trovavasi il Campagnano. I due, portati alla sede dell’ufficio di polizia, furono sottoposti ad interrogatorio, diretto specialmente ad accertare la natura dei loro rapporti ed il luogo, ove il Campagnano aveva nascoste le stoffe, che si presumevano a lui avanzate da un laboratorio di sartoria, che per le persecuzioni razziali aveva dovuto chiudere. Furono poi operate perquisizioni nell’abitazione di entrambi e nell’ufficio del N. e finalmente, dietro indicazioni del Campagnano, cui era stata promessa la libertà per meglio depredarlo furono trovate le stoffe in capo dei coniugi Osella, suoceri di una sorella di lui. L’altra sorella del disgraziato, che non ha fatto più ritorno dalla deportazione, Marcella Campagnano nei [ill.], che poté parlargli dopo pochi giorni dalla cattura nel carcere delle “Murate”, trasse da quel colloquio il convincimento che egli fosse stato arrestato per delazione del N., il quale, da lei denunziato, è stato, dopo sommaria istruzione, portato a rispondere del delitto in rubrica. L’imputato, colpito da mandato di cattura, si è costituito in udienza ed ha in sostanza confermate le dichiarazioni rese all’autorità di P.S., respingendo l’accusa, ponendo in rilievo le [ill.], per l’amicizia, che lo legava al Campagnano, il suo interessamento per altri ebrei. E in verità la Corte deve riconoscere che il fatto attribuito al N. è totalmente sfornito di prove, onde l’impone la completa assoluzione di lui. Nella deposizione dell’avv. Cardoso infatti si rileva che il N. conosceva il recapito di vari ebrei, non molestati mai, e da quella del rappresentante Da Fano che si adoperò per la discriminazione di costui (che avvenne) ed anche per cambiargli in biglietti di banca assegni circolari per l’importo di ben duecentomila lire, i quali, se il Da Fano fosse stato deportato, molto probabilmente gli sarebbero rimasti. Ora, se nessun motivo di avversione personale contro il Campagnano è stato adombrato e se nemmeno odio politico o interesse muovesse il N., perché egli si sarebbe indotto a tradire la fiducia che in lui il disgraziato riponeva? Una ragione di sospetto, che non legittimerebbe l’assoluzione con formula dubitativa, è data dalla conoscenza che il N. aveva sulla presenza del Campagnano in quel determinato posto a quell’ora. Ma anche [ill.] si dilegua ove si consideri che, se egli avesse preordinato col comando delle SS. la cattura del Campagnano e, per nascondere la sua delazione, anche la propria, sulla quale non può esservi dubbio (testi [ill.]), si sarebbe guardato bene dal far catturare il Campagnano in un luogo, da lui medesimo designato, ma avrebbe disposto la cosa in modo da far seguire la cattura di entrambi poco prima, cioè quando insieme siano usciti dal suo ufficio, dove il disgraziato erasi recato a cercarlo. Niuna meraviglia poi che il N. sia stato liberato poco dopo. Il suo arresto fu evidentemente determinato dalla necessità di accertare attraverso gli interrogatori, cui entrambi furono sottoposti, la natura dei rapporti correnti fra lui e il Campagnano ed anche per legittimare le successive perquisizioni dirette precipuamente al rintraccio delle stoffe, che si supponevano, con [ill.], dall’ebreo nascoste.

Imputato del reato di cui all’articolo 5 D.L.L. 27 Luglio 1944 n.159 ne relazione all’articolo 58 C.P.M.G. perché in epoca posteriore all’ 8 Settembre 1943 collaborò con il tedesco invasore, favorendo nei suoi disegni politici col provocare l’arresto di ebrei fra cui quello di Campagnano Aldo.

P.Q.M.

La Corte

Letto l’art. 479 C.P.P. Assove N. Vasco dal delitto attribuitogli per non aver commesso il fatto e ne ordina la scarcerazione se non detenuto per altra causa.

ANNO:

1945

TRIBUNALE:

Corte D’Assise sezione speciale di Firenze

PRESIDENTE:

Moscati Francesco

TIPOLOGIA DI ACCUSA:

Delazione,

ACCUSATI:

N. Vasco

VITTIME:

Campagnano Aldo

COLLOCAZIONE:

Archivio di Stato di Firenze, Sentenze della Corte d'Assise Straordinarie