Perrone

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Con rapporto della Questura di Roma, in data 11 Agosto 1944 furono denunciati dall’Alto Commissario per la punizione dei crimini fascisti Caruso Pietro fu Cosimo e Occhetto Roberto fu Umberto, entrambi responsabili di stretta ed effettiva collaborazione col tedesco invasore.            L’Alta Corte con sentenza in data 21 settembre 1944 condannò il primo alla pena capitale ed il secondo a 30 anni di reclusione con le conseguenze di legge.

Con rapporto in data 26 settembre 1944 la Questura di Roma denunciava alla Procura del Regno un’altra forma di collaborazione con i tedeschi, attuata da un ufficio politico che il Caruso costituì non appena fu nominato questore di Roma.

Con sentenza del consigliere istruttore in data 2 febbraio 1945 il processo veniva trasmesso per competenza al Tribunale Militare Territoriale di Guerra a Roma.

Con ordine a procedere in data 28 luglio 1945 il Procuratore Militare iniziava un’azione penale nei confronti di 47 imputati per i reati di aiuto al nemico, arresto illegale continuato; perquisizioni ed ispezioni, rapina continuata aggravata, associazione a delinquere, malversazione continuata a danno di privati.

In data 10 gennaio 1946 il sost. Procuratore Militare richiedeva il Giudice Istruttore perché volesse dichiarare non doversi procedere per insufficienza di prove in ordine alla imputazione di associazione a delinquere, non doversi procedere a carico di alcuni imputati per non aver commesso i fatti addebitati, di altri perché i fatti non costituivano reato e perché volesse ordinare il rinvio a giudizio di rimanenti 23 imputati.

Il Giudice Istruttore Militare emise sentenza conforme il 13 febbraio 1946.

Il 23 maggio 1946 il Procuratore Militare richiese dichiarazione di incompetenza del Tribunale Militare e la trasmissione degli atti alla Sezione speciale della Corte d’Appello di Roma.

Il 18 giugno 1946 il Tribunale Militare di Roma dichiarò la propria incompetenza ed ordinò la remissione degli atti alla Sez. Speciale della Corte d’Assise di Roma.

Su richiesta del P.M. in data 30-12-1946 il Procuratore della Repubblica, con decreto 13-1-1947, rinviò a giudizio gli attuali imputati per i reati in rubrica loro scritti.

Iniziatosi il dibattimento presso la Sez. 1 bis della Corte d’Appello di Roma in funzione di Corte d’Assise Speciale il 12 febbraio 1947, vista la regolarità della citazione fatta agli imputati Perrone, Capolei, Baldassarre, Caviglia, Di Cerbo, Di Gregorio, Giordano, Guglielmo, Mascellaro, Parigi, Zandulli, Toscano e Zintu e la loro non comparizione, fu dichiarata la loro contumacia.

Con ordinanza in data 12 febbraio 47 su incidente proposto nell’interesse dell’imputato Occhetto Roberto fu ordinato lo stralcio degli atti che lo riguardano ed il rinvio del dibattimento a nuovo ruolo, ritenuto che non era stato notificato all’Occhetto l’avviso di cui all’art. 410 c.p.p. e quindi ai sensi dell’art. 412 stesso codice tale omissione importa la nullità del decreto di citazione.

Con ordinanza in data 13 febbraio 1947, su richiesta alla difesa dell’imputata Fiorini Moreli Vena [illegibile] fu dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per il reato a lei ascritto essendo, il reato stesso estinto in virtù dell’amnistia concessa con Decr. Pres. 22 giugno 1946 n. 4 non essendole stato contestato nel capo di imputazione, lo scopo di lucro nel delitto di collaborazione.

Il 20 febbraio 1947 si costituì all’udienza l’imputato Capolei Alberto.

Dalle risultanze dell’orale dibattimento, confermative di quelle istruttorie è rimasto (illegibile) quanto appresso:

Nel Febbraio 1944, quando il Caruso fu nominato questore a Roma chiamò a suo segretario l’Occhetto Roberto e costituì una squadra speciale avente funzioni di polizia politica ed annonaria.

Chiese al capo della Polizia il trasferimento a Roma del Commissario Aggiunto Dott. Umberto Perrone, che aveva conosciuto a Napoli e rivisto a Trieste, quando comandava quella legione di polizia portuaria, e del Commissario Maddalena, che aveva conosciuto a Trieste.

Il Maddalena ben presto, col pretesto di una licenza, si allontanò senza più tornare a Roma, mentre il Perrone vi rimase e fu ai primi di marzo nominato capo della Squadra Speciale.

Tale richiesta - dice il Caruso in un suo interrogatorio (Vol. I° bis f.10) - fu provocata dal fatto che egli a Roma non conosceva nessun funzionario e voleva che ce ne fosse qualcuno di sua fiducia.

Alle dipendenze del Dott. Perrone venivano successivamente posti i seguenti funzionari: Capolei Alberto, Cannavale Salvatore e Javarone Ettore. Alla squadra furono inoltre assegnati i sottoufficiali ed agenti, che figurano coimputati in rubrica e completavano l’organico un certo numero di sottoufficiali e militi della milizia portuaria, non potuti tutti identificare, a capo dei quali era il brigadiere Amantini Remo.

Il Perrone Umberto, quale capo della squadra politica speciale, impartiva gli ordini per le varie operazioni ed era quindi a perfetta conoscenza di tutto quanto facevano gli altri funzionari ed agenti.

Il Commissario aggiunto Capolei è descritto dai componenti della squadra come il più influente “a latere” di Perrone e con esse egli divideva la responsabilità per l’attività generale della squadra.

Egli vi prese servizio alla fine del marzo 1944.

Quando arrivò il Cannavale, nell’aprile 1944, i compiti si divisero: il Cannavale fu assegnato alle operazioni annonarie ed il Capolei a quelle politiche ed ognuno ebbe assegnati alcuni agenti. Dalla natura delle operazioni accertate, come si vedrà, risulta che la squadra aveva compiti essenzialmente di sequestro di beni di ebrei e non di repressione annonaria. Il teste Ortona Efisio, Commissario di P. S., (Vol. 3° e verb. di dib. f. 112) dichiara che per i reati annonari esisteva un apposito ufficio facente capo alla 4° divisione della Questura.

Nello stesso mese di aprile fu assunto alla squadra speciale Javarone e appena assunto in servizio fu incaricato dal Perrone di accompagnarsi al Capolei per acquistare pratica.

L’Amantini, che prese servizio ai primi del marzo 1944, del quale sottoufficiale, era a disposizione dei superiori per tutte le operazioni. Brigadiere della milizia portuaria fu l’anima della squadra politica. Da tutti i componenti della squadra era temuto perché molto vicino al Caruso.

A questi principali imputati è da aggiungere il Ruggiero Giuseppe, il quale non faceva parte della squadra speciale e del quale si parlerà in prosieguo.

Il Perrone e il Capolei e il Cannavale assumono di avere malvolentieri accettato ed assunto l’incarico della squadra speciale e lo Javarone di averlo fatto per essere utile ad una organizzazione partigiana.

Il Perrone (in suo memoriale in data 8-3-47, verb. di dib. f. 333) dice che apprese con riconoscimento e dolore il suo trasferimento a Roma, che lo staccava dalla sua famiglia residente a Trieste.

Il Capolei dichiara che insistè presso il Cav. Ripandelli, capo gabinetto del Questore per non essere assunto dalla Squadra speciale, ma inutilmente e dovette accettare anche perché, essendovi una denuncia contro di lui nella quale lo si segnalava come elemento favorevole al Re e contrario alla collaborazione coi tedeschi, il Caruso gli disse che non credeva a dette denunce e che per smentirle egli avrebbe dovuto collaborare con lui. Si convinse quindi che “Caruso andasse in cerca di elementi che avessero delle colpe per potersene servire per i suoi scopi”, e accettò temendo di essere arrestato o internato o che fossero esercitate rappresaglie contro la sua famiglia.

Il Cannavale assume che all’epoca dell’8 settembre 1943 si trovava a Roma in qualità di tenente della Marina, in attesa di nuova destinazione e dopo essersi assicurato che non sarebbe stato chiamato nella Marina Repubblicana si presentò al Ministero dell’Interno per farsi richiamare dall’aspettativa in cui era stato posto l’8 marzo 1943 per servizio militare. Fu quindi destinato alla Questura di Roma e assegnato alla squadra mobile – ove prestò servizio fino al 21 marzo 1944 -. In tale data fu, per ordine del questore Caruso, inviato a S. Gregorio al Celio per varii addebiti di indole morale e sul tenore della sua vita privata, nonché altri di carattere politico e precisamente l’addebito di avere criticato l’operazione di S. Paolo, diretta da Caruso, e di aver detto che la polizia deve essere apolitica.

Il 31 marzo fu rilasciato con ordine di tenersi a disposizione per essere trasferito al Nord ed il 12 aprile il Caruso, dopo avere ascoltato il suo desiderio di rimanere a Roma, lo assegnò alla squadra speciale. Fu quindi obbligato ad accettare per evitare dannose conseguenze.

Lo Javarone assume che nella qualità di ufficiale di artiglieria del R. Esercito in congedo, dopo l’inizio del conflitto, fu richiamato a prestare servizio col grado di sottocapomanipolo presso la 18° legione della milizia contraerea. Poi, a seguito di malattia, ottenne il riconoscimento dello stato di quiescenza. L’ 8 settembre pur avendo obbligo di presentarsi alle autorità militari, si astenne dal farlo, tenendosi alla macchia per non collaborare coi nazifascisti.

Dal mese di novembre 1943 si pose a disposizione del Colonnello Bertone per svolgere attività patriottica e partigiana e con regolare stipendio.

Nel marzo 1944 il Colonnello Bertone ed il Comm. Scarpetta, Commissario di P.S., gli suggerirono di inoltrare istanza per l’assunzione fra i funzionari ausiliari del P.S. e ciò allo scopo di avere un elemento fidato per conoscere preventivamente i progetti di eventuali operazioni di polizia che la Questura avrebbe potuto compiere. La domanda fu accolta e si presentò alla Questura di Roma . Il 9 aprile ottenne la nomina a funzionario ausiliario del P.S. e solo dopo qualche giorno prese servizio alla squadra speciale agli ordini del Perrone. Anche durante detto periodo di tempo frequentò l’ambiente di Caruso e dell’Occhetto onde riferire al Bertone e allo Scarpetta notizie interessanti.

Secondo quanto espone Caruso in un suo interrogatorio, nelle sue intenzioni la squadra speciale doveva essere” come una squadra mobile dell’ufficio politico”. “Le mie intenzioni, però -egli dice -furono ben presto tradite perché la squadra Perrone cominciò ad operare anche sequestri di merci e valori appartenenti ad elementi di religione ebraica. Preciso però che le operazioni di sequestro venivano in principio fatte solo saltuariamente e per tale motivo io non mi opposi, pure facendo comprendere che sarebbe stato preferibile astenersi il più possibile dall’operare dei sequestri, che essi mi facevano apparire come conseguenza naturale ed involontaria di una operazione di polizia politica” (Vol. 1° bis f. 10 a).

La roba sequestrata era depositata nei magazzini della questura, i preziosi, i gioielli, il danaro, venivano quasi sempre riposti nella cassaforte del Perrone, al quale erano consegnati.

Nei magazzini della questura la roba era depositata senza alcuna annotazione in registro di carico  e scarico e senza alcun inventario.

A tal proposito il Cannavale ha dichiarato (Vol. II f.5  verb. dib.) che avendo avuta la sensazione fin da principio che di nottetempo si verificavano ammanchi di merce sequestrata, propose al Caruso ed al Perrone di istituire un registro di carico e scarico e senza alcun inventario. A tal proposito il Cannavale ha dichiarato (Vol. II f.5 e verb. dib.) che avendo avuta la sensazione fin da principio che di nottetempo di verificavano ammanchi di merce sequestrata propose al Caruso ed al Perrone di istituire un registro di carico e scarico. Il Caruso ha escluso che il Cannavale gli avesse dato tale suggerimento (verb. int. f.12). Fatto sta che né detto registro né altra forma di controllo fu mai istituita. Il Cannavale anzi in [aggiunta a penna illeggibile] suo interrogatorio in istruttoria (Vol. II f.5 tergo) dichiarò che negli ultimi tempi ebbe il sospetto e quasi la certezza che i suoi superiori Caruso, Perrone, Capolei, ed anche qualche dipendente e specie L’Amantini, traevano profitto impossessandosi abusivamente di oggetti che lui ed altri sequestravano a privati in operazioni di polizia giudiziaria.

Detta dichiarazione il Cannavale ha smentito in dibattimento (Verb dib. f.36) o se non altro la ha attenuata dichiarando che correvano voci in tal senso.

Parziali ritrattazioni delle dichiarazioni fatte in istruttoria rispondono in genere al contegno di tutti gli imputati, i quali se furono qualche accusa l’uno contro l’altro in istruttoria, in dibattimento poi l’hanno smentita o almeno attenuata.

Secondo le dichiarazioni degli imputati (Cannavale vol.2° f.6, Amantini verb. dib. f.28, Capolei verb. dib. f.49 tergo) i magazzini della questura erano tre con porte separate e ogni porta aveva la sua chiave e la merce sequestrata era posta indifferentemente in uno dei tre magazzini. Inoltre vi era un magazzino presso l’Aquila d’Oro dove si portava la merce appena sequestrata, che veniva poi trasferita nei magazzini della questura.

Nessuno ne era poi depositario; le chiavi di questi magazzini erano tenute dal Perrone ed in sua assenza dal Capolei. Essendo però comuni a tutta la questura, vi dovevano essere dei doppioni delle chiavi.

Esisteva poi una specie di cooperativa che distribuiva talvolta – e specie negli ultimi giorni – farina e riso a funzionari ed agenti, e le distribuzioni erano anche di merci sequestrate.

Delle perquisizioni il più delle volte non si compilavano verbali e gli atti relativi.

Il Cannavale in istruttoria (vol.2° f.5 tergo) riconobbe che nelle operazioni di polizia da lui condotte non fece, come sarebbe stato suo dovere, preciso di un ufficiale di polizia giudiziaria, sempre e tempestivamente gli atti relativi, e ciò un po’ perché non gliene veniva dato il tempo dai suoi superiori ed un po’ perché, agendo in buona fede, non riteneva che questo servisse ad altri per trarre un profitto illecito. (In dibattimento – verb. dib. f.37 – modificò asserendo di aver sempre redatti verbali che consegnò al Perrone che pensava all’inoltro, trattenendone qualcuno per ragioni di servizio).

L’imputato Giordano (Vol. 19 bis f.78 a) narra al proposito che in una operazione di sequestro di 24 sacchi di riso compilò regolare verbale che consegnò al Perrone, il quale poi lo lacerò dicendo che era lui a dover dire se si dovessero o no fare i verbali ed i documenti di sequestro. Il Capolei dichiara (verb. dib. f.43 tergo) che tutti i verbali ed i documenti relativi alle operazioni svolte furono da lui consegnati al Perrone e poi seppe che furono in parte bruciati.

Il Cannavale dichiara che quando ebbe l’ordine da Caruso di provvedere alla distruzione di tutti i verbali e documenti, egli, pur dicendo di averlo fatto, incaricò il Mascellaro di mettere in salvo quanto poteva e di conservarlo a casa sua, per poi poter consegnare tutto alle autorità alleate quando fossero giunte a Roma. Il Mascellaro riuscì a mettere in atto quanto il Cannavale gli aveva ordinato e dopo la liberazione consegnò i fascicoli al Dott. Currò della squadra mobile. (Interr. Mascellaro vol. III f.156 tergo)

I gioielli, il denaro, i titoli, che avevano formato oggetto di perquisizioni e custoditi dal Perrone in cassaforte, furono consegnati al Caruso che li portò con sé, quando la mattina del 4 giugno partì da Roma per il Nord.

Relativamente alla consegna di detti preziosi e di denaro al Caruso, vi sono dichiarazioni discordanti degli imputati.

Il Caruso in un suo interrogatorio (Vol I bis f.11 c) disse che gli erano stati consegnati dal Perrone o da qualche altro funzionario della sua squadra.

IN altro interrogatorio (vol. II f.18) disse che gli furono portati la sera del 3 giugno al Plaza da Occhetto in due borse e che lo Occhetto li aveva ritirati dalla cassaforte di esso Caruso ove erano custoditi tutti i preziosi e denaro. Quest’ultima affermazione è in contraddizione col fatto accennato che (come si vedrà più avanti quando si parlerà dell’operazione Perez) i titoli e denaro appartenenti all’ebrea Perez, ammontati a circa 4 milioni, lo stesso Caruso dichiarò di averli lasciati in consegna al Perrone.

L'imputato Di Gregorio (vol.  I f.90) disse che la sera del 3 giugno apprese dalla guardia  Morselli Pasquale che il Di Cerbo, il Perrone ed il vice Commissario Capolei vuotarono la cassaforte nella stanza del Perrone ed il contenuto fu portato al Plaza al Caruso.

Il teste Norselli (verb. dib. f.305) ha dichiarato non essere vero che riferì al Di Gregorio quanto egli afferma. Il Capolei dichiara (verb. dib. f. 43 e 44) che la sera del 3 giugno non fu fatto che l’inventario del contenuto della cassaforte del Perrone che fu consegnato subito al Caruso nella sua stanza con i valori e che egli non seppe che il Caruso li avesse portati con sé se non quando, il 4 giugno, vide che ne era in possesso allorché vi fu l’incidente di automobile a Bagnoregio (di cui si dirà più avanti), mentre pensava che fossero stati consegnati dal Caruso al Dett. Lener, che lo sostituiva a Roma dopo la sua partenza per il Nord.

Il Caruso dichiarò a proposito di detti valori portati con sé che il 3 giugno in previsione dell’arrivo degli alleati si preoccupò della sorte del denaro e dei preziosi ed ebbe un colloquio al proposito del vice capo della Polizia Cerruti, il quale gli dette ordine di trasportarli tutti al nord per consegnarli al capo della polizia – che si trovava a Maderno.

La mattina del 4 giugno 1944 il Caruso lascia Roma in automobile dirette al Nord, portando con sé le borse con i preziosi, denaro e documenti. All’albergo Plaza fermò la sua colonna costituita dell’auto di Bernasconi, che faceva da battistrada, poi altre macchine con uomini di Bernasconi, un pullman con i militi portuari, quindi la sua macchina nella quale aveva preso posto anche il Capolei, poi l’auto di Perrone, quella di Palmizzi, quella guidata da Amantini con altri militi (Vol. I. f. 12 tergo). Lungo la strada, a sei e sette chilometri da Viterbo, durante un mitragliamento, il Caruso, che guidava la sua macchina, avendo cercato di evitare l’investimento di un’auto tedesca, sterzò violentemente andando a cozzare contro un albero. Restò gravemente ferito e poco dopo nel trambusto che si produsse notò, mentre giaceva a terra sul ciglio della strada, che erano sparsi dappertutto biglietti da mille, titoli e oggetti preziosi evidentemente usciti dalle borse che egli portava con sé. Cercò di farli recuperare dal Capolei e vide che alcuni tedeschi lo aiutavano a raccogliere a rimettere nelle borse tutto ciò che si era potuto recuperare. In un’autombulanza tedesca raggiunse poi l’ospedale di Viterbo e dopo tre giorni fu fatto proseguire per quello di Bagnoregio. Quando seppe che stava per giungere in detta località l’esercito anglo-americano distrusse i documenti e le carte ove era la dicitura “R. Questura” e ciò per evitare la sua identificazione. Durante poi la sua degenza a Bagnoregio fu dichiarato in arresto da un capitano dell’Esercito Americano, che gli contesto di aver trovato degli oggetti d’oro e preziosi e denaro, di cui fece un elenco facendogli firmare il relativo verbale (Interr. Caruso vol. 2° f. 19 e 21). Con rapporto del 14 maggio 1946 la questura di Roma (vol.8°, f. 21 e segg.) faceva noto alla Procura Militare presso il Tribunale di Guerra di Roma che il Ministero dell’Interno aveva informato che nel mese di giugno 1945 alcuni contadini del Comune di Castelnuovo Berardenga si presentavano a quel segretario comunale, dichiarando che mentre si trovavano nei campi a lavorare, avevano visto un autocarro militare tedesco, che, essendo stato mitragliato da aereo, si era incendiato. Portatisi in prossimità di detto autocarro, scorgevano lungo la scarpata una borsa di tela gommata. Raccoltala ed avendo constatato che in essa erano racchiusi del denaro ed altri valori e documenti vari si portavano nell’ufficio comunale ove ne effettuavano a quel segretario comunale il deposito come per legge. Il denaro, in valuta italiana, fu depositato in un libretto di risparmi del Monte dei Paschi intestato al Comune di Castelnuovo Berardenga per la somma di £ 180.891,70; alcuni oggetti di valore e documenti vari intestati al Comm. Emilio Jarach, furono a costui versati, essendo risultato che gli erano stati sottratti mentre egli trovavasi rifugiato in Svizzera. Tra gli oggetti rinvenuti, oltre ai suddetti si trovava un libro cassa con dentro ricevute varie relative all’amministrazione dei fondi della squadra speciale di polizia diretta da Perrone Umberto in Roma, durante l’occupazione nazifascista. Detti documenti risultava dal rapporto esser stati trasmessi in originale alla Procura del Regno, per l’ulteriore corso di giustizia. Nel fascicolo 8 dell’attuale procedimento erano allegate le copie anziché gli originali. Il Procuratore Generale all’udienza del 21 marzo (verb. dib. f. 330 tergo) esibì il libro cassa e le ricevute originali, che aveva trovati allegati ad altro processo contro i confidenti, che è in istruzione. Dal libro cassa appare innanzi tutto che la squadra speciale era denominata S.S. – sigle che se pur corrispondenti alle iniziali della parola squadra speciale si identificano con le altre ben note della S.S. – come appare sulla copertina del detto libro, ove trovasi scritto “Libro cassa – Gestione fondi S.S.”. Dall’esame del detto libro e dalle annesse ricevute risulta l’annotazione di somme sequestrate e diverse persone e l’annotazione di somme elargite a titolo di gratifiche a funzionari ed agenti della squadra speciale, nonché compensi a confidenti. Da dette annotazioni si rivela in modo chiaro delle somme sequestrate un quarto di percentuale era distribuito fra funzionari ed agenti della squadra speciale, [nonché] ivi compreso il Caruso e l’Occhetto. Se Caruso non è nominato, ma chiaramente a lui si riferisce l’indicazione delle somme precedute da puntini e che sono le più forti. (Vedi libro cassa e copia a pag. 22/15 vol.8°). Le varie ricevute allegare al libro cassa corrispondono (per i vari nominativi di funzionari ed agenti della squadra speciale e dei confidenti) alle indicazioni del libro cassa. Risultano dalle ricevute le seguenti gratifiche:

  1. Per il Perrone: una di £ 5.000 per servizi speciali durante il mese di aprile 1944 (vol. VIII f. 22/17) e tre rispettive di £ 50.000, 3.500 e 5.000 per servizi speciali durante il mese di maggio (Vol. VIII f. 22/21- 22/22- e 23);
  2. Per il Cannavale: una di £ 5.000 per servizi speciali durante il mese di aprile 1944 e due rispettivamente di £ 100.000 e £ 3.500 per servizi speciali durante il mese di maggio (Vol. VIII f. 22/17 22). Esibite dette ricevute al Cannavale egli (verb. dib. f.344) che nei suoi interrogatori aveva ammesso soltanto di aver percepito due solo gratifiche, una di £5.000 e l’altra di 3.500 (vol. II f.6), ha dovuto ammettere, riconoscendo la sua firma sulle ricevute, di aver percepito le tre suddette gratificazioni.
  3. Per il Capolei: una di £ 5.000 per servizi speciali durante il mese di aprile 1944 e tre rispettivamente di 50.000-7.000- e 3.500 per servizi speciali durante il mese di maggio (vol. VIII f.22/17, 22/20 e 23). Esibite le ricevute al Capolei (Verb. dib. f.344), egli, che nel suo interrogatorio in dibattimento avevo assolutamente escluso di aver ricevuto qualsiasi gratifica, sostenendo di aver vissuto con il suo stipendio, ha dovuto riconoscere le sue firme.
  4. Per Javarone: una di £ 5.000 per servizi speciali durante il mese di aprile 1944 e due rispettivamente di 3.500 e 25.000 per servizi speciali durante il mese di maggio (vol. VIII f. 22/17-22/22-23). Esibite le ricevute alla Javarone, egli le ha riconosciute (verb. dib. f. 344). Relativamente alla somma di £ 25.000 [ill.] però fatto presente le dichiarazioni fatte in proposito dal Comm di P/S. Mario Scarpetta che nel suo esame (verb. dib.f.233) dichiarò che una sera del mese di maggio o primi di giugno le Javarone andò da lui per dirgli che dovevano esser date delle gratifiche a tutti i funzionari della questura e che lui voleva esser consigliato se dovesse o no accettare. Alcuni giorni dopo si tornò per dirgli di avere ricevuto una gratifica di £ 25.000 che voleva mettere a disposizione del gruppo Bertone.
  5. Per Amantini: due rispettivamente di £ 4.500 e 50.000 [ill.] gratifiche per servizi speciali durante il mese di maggio 1944 (vol. VIII f. 22/19-22/20).
L’Amantini riconosce le dette ricevute, per essere state da lui sottoscritte. (Verb. dib. f.344)

Tali le risultanze, per quanto riguarda la costituzione della squadra speciale e la sua attività in generale, ed in specie per quanto riguarda gli imputati Perrone, Cannavale, Capolei, Javarone ed Amantini.

Gli altri imputati, che figurano in rubrica, presero parte alle dipendenze dei sunnominati e con essi ad alcune operazioni che saranno più avanti specificate.

Il Ruggero Giuseppe, pur non facendo parte della squadra speciale, è a sua volta imputato per avere in alcune operazioni collaborato col Caruso e con la squadra speciale.

Venendo ora alle risultanze circa le singole operazioni compiute dagli imputati, esse si posso riassumere come appresso:

  • SEQUESTRO A DANNO DI VANDA CAVIGLIA VEDOVA SONNINO E ALLEGRA PAVONCELLO VEDOVA SONNINO – ARRESTO DI ANDREANI AMEDEO E BENEDETTI GUGLIELMO E DELLA CAVIGLIA.
Ai primi di aprile 1944 Wanda Caviglia vedova Sonnino, dopo l’arresto di suo marito, di razza ebraica, successivamente trucidato alle Fosse Ardeatine, ritenne opportuno di nascondere dei preziosi che erano nel suo negozio di Corso Umberto n. […], temendone la confisca, e fattasi accompagnare dal Maresciallo Maggiore della Finanza Lupo Giovanni, prese due cassette da un nascondiglio murato del negozio e le portò dal Comm. Trisotti, lasciandole a questi in custodia.

Dopo qualche giorno e precisamente il 15 aprile il Perrone, diede ordine al Cannavale di recarsi dalla Wanda Caviglia per la ricerca delle cassette di gioie. Il Cannavale, in compagnia dell’Amantini, si recò dalla Caviglia e, alle di lei negative, sia sulla esistenza delle cassette che sul luogo ove erano [ill.] nascoste, nonché sulla sua razza ebraica, la schiaffeggiò e l’accompagnò in questura dal Perrone, che ordinò ne fosse mantenuto il fermo. Il Cannavale la stessa notte si recò dal Lupo, e lo minaccio di mandarlo a via Tasso, se non gli avesse indicato dove fossero le cassette. A tale minaccia il Lupo svelò che esse erano presso il Comm. Trisetti. Sempre in compagnia dell’Amantini si recò subito dal Trisetti, dal quale di fece consegnare le cassette, perché appartenenti a famiglia di razza ebraica.

Il Trisetti chiese ricevuta che essi non vollero rilasciare, né redassero alcun verbale (All.20). Il Cannavale e l’Amantini hanno dichiarato che le cassette furono consegnare al Perrone. Dopo il sequestro delle cassette, la Wanda Cavaglia fu rilasciata. Per la ricerca di dette cassette furono arrestati dal Cannavale e dall’Amantini, Andreani Amedeo e Benedetti Guglielmo, commessi del negozio della Caviglia.

La Signora Pavoncello Allegra, vedova Sonnino, suocera della Wanda Caviglia in Sonnino, ha poi dichiarato (verb. dib. f.67) che i gioielli sequestrati alla nuora erano di sua proprietà.

La Wanda Caviglia, pur confermando di esser stata schiaffeggiata in un primo momento dal Cannavale, ha ammesso che in un secondo momento, quando egli seppe della disgrazia di famiglia da lei subite, le facilitò la scarcerazione.

Le due cassette sequestrate contenevano, a dir della Caviglia, gioie per il valore di 7 o 8 milioni. Una parte dei gioielli le fu restituita dall’autorità giudiziaria all’arrivo degli alleati, ed essi erano fra quelli sequestrati al Caruso a Bagnoregio. Ma i pezzi di maggior valore (ed elencati nella [ill.] di parte civile della Pavoncello) non le furono mai restituiti, per cui l’ammontare complessivo di circa cinque milioni.

Fra gli oggetti sotto sequestro restituiti alla Wanda Caviglia, con l’obbligo di restituirli all’autorità giudiziaria ad ogni richiesta, vi era un brillante del peso approssimativo di 10 grani. (vol. VI f. 195 segg.). Il Giudice Istruttore [ill.] successivamente ne ordinò (vol. VI f. 231) alla Caviglia la restituzione dato che [ill.] brillante la Signora Ida Palleschi in Stocco assumeva essere di sua proprietà, per esserle stato sequestrato. (nelle circostanze che verranno precisate più avanti quando si parlerà di questa operazione).

[…]

 

SEQUESTRO SPIZZICHINO – ARRESTO VENTURINI

Dall’allegato n.18 (relativo a Spizzichino) risulta che il giorno 14 aprile agenti della squadra speciale si recavano nei magazzini dello spedizioniere Ballerini, sito in Piazza Nicosia n.32, allo scopo – così il verbale di perquisizione – di rinvenire e sequestrare armi; munizioni e merci di appartenenza di ebrei. In mancanza del proprietario la perquisizione fu eseguita alla presenza di Venturini Giuseppina, ex commessa della ditta Spizzichino, ed ha portato al rinvenimento e sequestro di balle di tessuti di vario tipo. La Venturini dichiarò che la suddetta merce l’aveva avuta in consegna dallo Spizzichino, all’atto del suo allontanamento da Roma, merce che poi era stata depositata dalla Venturini nei magazzini dello spedizioniere Ballerini.

Dal verbale di perquisizione firmato Zintu e Capolei il numero di balle di tessuti risulta corretto in 14. La stessa correzione risulta apportata nel verbale di interrogatorio della Venturini e nel rapporto in data 11 Maggio della questura alla Prefettura già siglato dal Perrone e non più spedito. Il rapporto del 11 maggio fu rifatto con quello del 24, evidentemente per non far apparire la correzione. La Venturini ha dichiarato (Vol. 3° f.59 e verb.dib. f240) di rammentare che il numero delle balle risultava di sedici e non di quattordici e che evidentemente tale cifra è stata sul verbale corretta in “quattordici”.

Essa fu accompagnata in questura e ivi trattenuta.

Il Capolei ha dichiarato che le due balle furono date al confidente del questore Caruso e lo stesso Caruso fece fare la correzione sul verbale da 16 in 14.

[…]

 

SEQUESTRO GOETZ GIORGIO E ARRESTO

Alsaziano, apolide, di razza ebraica.

Dichiara il Goetz che si era stabilito a Roma da qualche anno, avendo lasciato la Germania per sottrarsi alle persecuzioni di ordine raziale.

Anche a Roma, quando si iniziarono le persecuzioni contro gli ebrei, cercò per un certo tempo di nascondersi, qualificandosi con il nome di Gozzi, ma non riuscì a sfuggire perchè il 20 aprile 1944 appunto per motivi raziali, fu arrestato dalla Polizia Fascista Repubblicana, e tradotto nel Carcere di Regina Coeli, dal quale uscì all’arrivo delle truppe alleate in Roma. Al carcere di Regina Coeli fu internato con il suo vero nome di Goetz Giorgio. Fu il commissario Capolei che procedette al suo arresto. Durante gli interrogatori in questura da parte del Capolei e sotto le minacce di costui si decise a dichiarare che presso l’Avv. Ciamarra aveva depositato la somma di £ 700.000 e si decise a dichiarare ciò anche perché il Capolei gli promise di lasciargli 200 mila lire, (Verb. esc.test. vol. 3° f. 100 tergo), mentre mai gli vennero restituite né le 700.000 lire che furono sequestrate dalle mani dell’Avv. Ciamarra, né altra somma.

Al momento dell’arresto il Capolei nella perquisizione personale gli trovò nel portafoglio che aveva indosso £ 20.000 delle quali ne sequestrò £ 15.000, lasciandogliene 5.000 per i suoi bisogni personali. In seguito alla confessione fatta dal Goetz della somma in deposito presso l’avv. Ciamarra, il Capolei, accompagnato dallo Javarone, si recò allo studio di costui per sequestrare la detta somma. Dichiara il Ciamarra che il Capolei gli esibì una lettera con la quale il Goetz lo autorizzava a consegnare la somma e nella quale era espressamente detto che si era impegnato di lasciare a sua disposizione di tale somma £200.000. Il Capolei e lo Javarone procedettero al sequestro delle 700.000 lire, nonché di due orologi d’oro di proprietà del Goetz. Il Ciamarra pretese che fosse compilato un regolamento verbale di sequestro, che fu effettivamente compilato e firmato da Capolei e Javarone, i quali gli promisero che il giorno dopo gli avrebbero inviato la ricevuta dell’ufficio per gli oggetti sequestrati. Non ebbe mai questa ricevuta, si informò anzi se la somma e gli orologi erano stati depositati in questura, ma tutte le ricerche fatte a questo proposito dettero risultato negativo.

Narra poi il Goetz che una delle volte che fu accompagnato in questura, mentre era nelle carceri, nella stanza di Capolei fu lasciato solo con un prete e con un’altra persona che era colui che lo ospitava da una decina di giorni, prima che fosse arrestato in via Alessandria N. 25 (Verb.dib. f.129). Il prete lo aveva conosciuto nell’ambiente di via Alessandria. Detti individui gli fecero capire che egli avrebbe potuto essere liberato se avesse sborsato la somma di un milione e mezzo.

Il Capolei e lo Javarone non furono tutto il tempo presenti a tali proposte, ma entravano ed uscivano dalla stanza.

Dopo di che fu consegnato allo Javarone perché lo avesse riaccompagnato in carcere. Durante la strada questi gli disse “allora andiamo dal vostro avvocato”. Si recarono così dall’avv. Ciamarra, al quale egli parlò della possibilità della sua liberazione in seguito al pagamento di una certa somma. Il Goetz ha dichiarato che Javarone spiegò che la somma doveva andare al Caruso, Capolei e Perrone e disse che per sé nulla voleva. Il Goetz chiese allo Javarone di lasciarlo in libertà, così gli sarebbe stato possibile trovare la somma che gli si chiedeva e avrebbe potuto compensare anche lo stesso Javarone. Al che questi rispose di non poterla lasciare in libertà e rifiutò recisamente qualsiasi compenso. A tal proposito il teste Avv. Ciamarra specifica (Escus. testi vol III f.161) che alle insistenze del Goetz presso lo Javarone per una ricompensa, lo Javarone esclamò: “Sono un ufficiale Italiano anche io ed anche io ho portato le stellette”. Dicendo ciò, Javarone tolse delle tessere dal portafoglio ed era così commosso al punto da piangere. Javarone aggiunse che deprecava tutto quello che si faceva, ma che egli si era prestato ad accettare quel servizio per aiutare i perseguitati e che era alle dipendenze del Col. Bertone, per esplicare opera di partigiano.

Il Ciamarra allora, commosso anche lui, sconsigliò il Goetz dall’insistere in offerte che offendevano lo Javarone ed abbracciò costui. (Depos. Goetz verb. dib. f. 129 tergo).

Nulla fu concluso con l’avv. Ciamarra relativamente allo sborso della somma e il Goetz ritornò in carcere. Javarone lo assicurò che avrebbe vigilato su di lui.

Goetz dichiara che mai ebbe in restituzione nulla della somma sequestrategli.

Il Capolei ha ammesso di avere sequestrate le 15 mila lire al Goetz e successivamente le 700.000 lire e due orologi d’oro e ha dichiarato di avere versate dette somme nelle mani del Perrone.

È da notare che nel primo foglio del libro cassa della gestione fondi S.S., alla data del 20-4-44, assegnato il sequestro a “Gozzi Giorgio” di £ 500.000 e si trova cancellata sotto detta registrazione la somma di “£ 700.000”. Il Capolei (verb. dib. f.344) fa rilevare che nel registro risultavano sequestrate al Goetz £ 700.000, corrette poi in £ 500.000, e che la differenza tra le due cifre era costituita dalla somma data confidente in £ 200.000.

L’imputato Guglielmo ha dichiarato nel suo interrogatorio (F. 1 bis f. 75 a) che la somma di 700.000 lire del Goetz si diceva che il Capolei se la fosse portata a casa e se ne fosse appropriato.

Il Capolei infine ha sostenuto di avere aiutato il Goetz, tanto vero che, mentre aveva avuto ordine da Caruso di consegnarlo alle S.S., lo consegnò a Regina Coeli, non col suo cognome vero di “Goetz”, ma con quello di “Gozzi”.

A richiesta in udienza della difesa del Capolei alla Corte di far questo accertamento, esso ha portato al risultato che la Corte è venuta in possesso dell’ordine di carcerazione del Capolei in data 2 aprile 1944, dal quale risulta che il Goetz fu consegnato con detto suo cognome e non con quello di Gozzi (Verb. dib. f. 309 e 331).

[…]

 

PEREZ GIUDITTA E BARTOLI CORINNA

Verso i primi di aprile 1944 Cannavale con due agenti si recò dalla Signora Perez Giuditta, nella Pensione Proietti in via delle Alpi 27, e sequestrò la somma di £ 4.156.000 in titoli e denaro con la motivazione che si trattava di valori appartenenti agli ebrei. Nella stessa occasione il Cannavale sequestrò oggetti di valore e biancheria. Non arrestò la Perez, quale ebrea, data la sua tarda età. La Perez dichiarò che la nuora Bartoli Corinna in Brisi aveva depositato titoli e denaro da lei perché non era sicura delle persone che abitavano con lei in pensione.

Il Cannavale sostenne in un suo interrogatorio che ebbe l’ordine da Caruso di eseguire tale operazione, essendosi saputo che si faceva commercio di valuta, che il denaro e titoli sequestrati ammontavano a tre milioni di lire e poco più e non a £ 4.156.000, e che redasse la lettera di informazione dell’avvenuto sequestro alla Prefettura, a sensi del decreto legislativo 4-1-1944, ma tale lettera non fu spedita perché ne il Perrone ne il Caruso vollero firmarla (int. Cannavale vol. II f.10). Consegnò la somma sequestrata al Perrone, che la costudì in cassaforte.

Il Caruso nel suo interrogatorio (vol. 2° f.23) dichiarò a proposito di detta operazione che non fu lui a ordinarla al Cannavale e che il denaro e i titoli furono custoditi dal Perrone nella sua cassaforte; che dopo qualche giorno si recò dal vice capo della polizia Cerruti, per consigliarsi sul da fare ed egli, finì per dirgli che, siccome occorreva tenere del denaro liquido a disposizione per pagamento di premi, era opportuno che denaro e titoli fossero all’uopo trattenuti presso la questura. Seguendo questo consiglio, il tutto fu tenuto custodito dal Perrone, il quale fece dei prelievi per pagamenti ai confidenti, dei quali gli mostrò una volta una contabilità. Il Perrone consegnò poi la sera del 3 giugno, nella imminenza e nella fretta della partenza i titoli e il denaro sequestrati al suo segretario particolare Occhetto ed essi furono messi in una delle due borse che portò con sé.

Le sorelle Proietti Maria e Stella, proprietarie della pensione ove era la Perez, hanno dichiarato che la somma, i titoli e il denaro contato in loro presenza dal Cannavale al momento del sequestro, si aggirava sui quattro milioni.

La Perez ha dichiarato (verb. dib. f.69) di aver ricevuto in restituzione, dopo l’arrivo degli alleati, tutti i suoi titoli del valore di £150.000 che si trovavano fra quelli sequestrati ed appartenenti alla nuora Bartoli. La Bartoli ha avuto in restituzione la somma di £ 250.000 in contanti (vol. VI f.144) e £ 2.396.400 in titoli (vol. I f.568 verb. dib. f.70).

Fu per detta operazione che il Cannavale ebbe un premio di £ 100.000, come risulta da registrazione in un libro di cassa della squadra speciale e da sua ricevuta (vol. 8 f.22/19 e f.22).

 

[…]

 

SEQUESTRO TERRACINA

Mentre il Cesare Terracina era nascosto con la famiglia perché di razza ebraica, il giorno 15 aprile 1944 da funzionari ed agenti della squadra speciale fu sequestrata una gran quantità di pezze di stoffe che erano riposte in un magazzino in Via Cola Di Rienzo 121, dopo aver abbattuto il cancello e la porta di esso.

La roba non gli fu mai restituita ed il suo valore ammontava a circa un milione. Dall’allegato n.14 si rileva che, mentre in un appunto a matita risulta che altra roba l’indicazione di 400 scampoli di stoffe varie, in verbale di perquisizione firmato da Cannavale ed Amantini il n.400 è corretto in 279.

 

SEQUESTRO BISES CARLO

Il 27 giugno 1944 il Sign. Bises Carlo denunciava alla questura di Roma che il 29 febbraio 1944 fu con decreto prefettizio ordinata; quale ebreo, la confisca di tutti i suoi beni mobili e immobili.

 

SEQUESTRO ANAV ANGELO

Il 5 maggio 1944 fu operato un sequestro dalla squadra speciale dei magazzini dell’Anav in via Emanuele Filiberto n.130, lasciati in custodia al falegname Marini Domenico, dall’Anav, che si era dovuto allontanare per sfuggire alle persecuzioni contro gli ebrei.

L’Anav ha dichiarato che la merce valeva al momento del sequestro circa 2 milioni e che non ha mai avuto in restituzione (Vol.3 f.162 verb. dib. f.180).

Lo Javarone ha dichiarato che la merce la portò in questura e redasse verbale dell’operazione (Verb. dib. f.180).

 

 

SEQUESTRO SESTIERI MARCELLO

Con esposto in data 7 Giugno 1944 il Sig. Marcello Sestieri denunciava che nella notte dall’ 8 al 9 Maggio 1944 e durante il giorno 10 la polizia italiana eseguì presso i sig.ri Radiconcini Pietro e Mazzoni avv. Rosario, abitanti in via Boezio 15, il sequestro di oggetti a lui appartenenti e presso i suddetti depositati, essendo egli assente per le persecuzioni razziali.

L’operazione fu condotta sotto gli ordini del Commissario Javarone. Dato che questi oggetti non furono mai consegnati né in Prefettura né in Questura, da informazioni assunte ritiene che fossero stati portati a casa di un certo dottore che suppone essere lo Javarone.

Il Sestieri allegava un elenco degli oggetti sequestrategli.

Il testo Radiconcini (vol. III f.507 verb. dib. f.144) dichiara di avere supposto che la roba fu portata dallo Javarone solo perché udì dire dall’ autista: “Andiamo a casa del dottore”.

Dopo l’arrivo degli alleati parte della roba fu trovata in un negozio del Ciro Esposito. Il valore della roba che non gli fu restituita ammonta a circa 3 milioni.

Il teste Lizzani dichiara (verb. dib. f. 159) che lo Javarone insistette per sapere dove fosse il Sestieri. Sul Sestieri vi era un milione di taglia.

Il Sestieri si è costituito parte civile contro Javarone.

 

SEQUESTRO COEN LEONE – SUO ARRESTO

Il 12 Aprile 1944 ad opera di quattro agenti rimasti non identificati il Coen Leone viene arrestato. È poi interrogato da un funzionario a nome Capolei, il quale ordinò che fosse trattenuto perché israelita, e gli sequestrò la somma di £ 24.880 delle quali restituì solo 1380 trattenendo il resto. Il Capolei esclude di aver comunque partecipato a tale operazione ed il Coen non ha riconosciuto nel Capolei la persona che lo interrogò e gli sequestrò il denaro, descrivendolo invece in modo che si identifica col Commissario di Polizia Ianzirotti Diego, sedicente dott. Piazza.

 

SEQUESTRO TABET – ARRESTO CASCIOLA

Il Generale medico a riposo Vittorio Calò dichiarò in istruttoria che fin dall’ottobre 1943 aveva dovuto lasciare con la famiglia ed il cognato Tito Tabet; la sua abitazione in Roma in via Brescia […] per sottrarsi alle persecuzioni razziali. Durante la sua assenza, il 7 Aprile 1944, agenti della Squadra Speciale invasero la sua casa con il pretesto di una lettera anonima denunciante a carico del Tabet l’esistenza di una radio clandestina. Dopo aver rovinato porte e finestre e sfasciati muri vetrine ed armadi non trovarono rottami di una vecchia radio che fecero passare per una radio clandestina. (Vol. 3° f.122).

Sia il generale Calò che il Tabet (vol. l bis f.100 vol.3 f.144 e verb. dib. f.173) dicono che il portiere Casciola riferì che alla operazione aveva partecipato certo Ruggiero. I responsabili però del saccheggio della casa non furono identificati. Il Casciola fu arrestato e portato in via Tasso e gli furono offerte 100.000 lire, come taglia per il Tabet e ogni membro della famiglia Calò, e fu finalmente rilasciato.

L’Occhetto (vol.2 f.147) dichiara che l’operazione aveva lo scopo di sottrarre la merce di Calò alle ruberie del portiere.

Il Casciola (vol.3 f.102-verb. dib. f.120 verb. confronto col Ruggiero vol.3 f.283) sostiene che il Ruggiero insistette nel chiedergli di Calò e di Tabet, minacciandolo che, se entro mezzanotte non avesse parlato sarebbe stato fucilato ed aggiungendogli che aveva preso una fotografia del gen. Calò.

Il Ruggiero nega tale circostanze e sostiene di avergli solo chiesto se quella fosse la casa del Tabet. Il teste Teti Domenico in udienza (verb. dib. f.156) non ha riconosciuto in nessuno degli imputati presenti in aula alcuna delle persone che operarono la perquisizione alla quale egli era presente.

Il Ruggiero accompagnò il brigadiere di P.S. Tozzolo alla clinica di Montesacro per la requisizione della macchina.

 

AUTOMOBILE DELLA SOC. ANONIMA TEBRO’

Nel marzo ‘44 degli agenti si recarono alla sede della S.A. Tebro per prelevare un’automobile Fiat dell’avv. Storoni, che la società aveva in consegna ed un’auto della stessa società.

Fra detti agenti vi era il Ruggiero. Le macchine furono restituite alla Questura dopo l’arrivo degli alleati e che poi consegnarono all’autorimessa della Questura (vol. l bis f.46 tergo).

 

SEQUESTRO IN DANNO DI COHEN PELLEGRINO

Nei giorni dal 17 maggio al 4 giugno 1944 l’abitazione del Cohen Pellegrino, site in Roma via Poli […], fu oggetto di un sequestro da parte di una squadra di militi della milizia portuaria (battaglione Ettore Muti) agli ordini dell’Occhetto il quale dichiarò che comandava l’azione in sostituzione dello stesso questore che lo aveva designato. Durante l’operazione furono asportate varie pellicce da donna e oggetti di valore (vol. l f.147-vol. III f.35 e verb. dib. f.65). Il Cohen dichiara che gli fu riferito che fra gli altri c’era certo Ruggiero.

Il Ruggiero ha dichiarato che non si è mai recato a sequestrare merce in casa del Cohen P. (verb. dib. f.65). Rocca Cesare (verb. dib. f.169), Petrocchi Iside (verb. dib. f.175) e Petrocchi Santa (verb. dib. f.176) non riconoscono in dibattimento nel Ruggiero e in altri imputati alcuno di quelli che partecipò al sequestro.

 

DIRITTO

Osserva la Corte che dalla difesa degli imputati è stato chiesto, e nelle conclusioni finali ed ancora prima in limine litis, l’applicazione del beneficio di amnistia di cui al Decr. Pres. 22-6-1946 n.4. Detto Decreto infatti all’art.3 dichiara amnistiati “i delitti di cui agli artt. 3 e 5 D/L/L. 27-7-1944 n.159…” ed “i reati ad essi connessi ai sensi dell’art. 45 n.2 c.p.p.” e poiché l’amnistia estingue il reato, la difesa ha sostenuto che fosse inutile ogni disamina della causa nel merito ed un perditempo lo stesso sviluppo istruttorio del dibattimento.

Senonchè il citato art.3 del decreto di amnistia nega l’applicazione del beneficio in alcuni casi espressamente indicati, e, tra gli altri, quando “i delitti siano stati compiuti a scopo di lucro” e poiché questa circostanza è stata contestata agli imputati nel decreto di citazione, salvo che per la Fiorini Moroli Vera, la Corte ha potuto applicare l’amnistia in limine litis soltanto nei confronti di costei, né può, a dibattimento espletato, applicarla nei confronti degli altri, se non dopo la disamina del merito della causa, nella cui occasione si potrà accertare la ricorrenza o meno delle indicate circostanze.

Solo per quanto riguarda le imputazioni di arresto illegale e di perquisizione arbitraria, di cui ai capi (b) e (c) dell’epigrafe, trattandosi di reati per i quali la legge commina una pena redentiva non superiore nel massimo a cinque anni e quindi rientrano nel beneficio di amnistia, ai sensi dell’art. 1 del Decreto, che non pone limiti, dal punto di vista obbiettivo, può senz’altro emettersi declaratoria di non doversi procedere per estinzioni dei reati nei confronti di tutti gli imputati, consentendolo i loro precedenti penali, salvo che nei confronti di Baldassarre Luigi, Caviglia Giovanni, Fleri Vincenzo, Mascellaro Edoardo, Farigi Franco, Pasquini Umberto, Proietti Filippo, Zintu Giovanni e Sandulli Vincenzo, i quali, come si vedrà, dovranno essere prosciolti con formula piena.

Prendendo quindi in esame uno e altre imputazioni, la Corte, in base alle risultanze di causa è convinta il Perrone, il Capolei, il Cannavale e l’Amantini si siano resi responsabili dei reati di collaborazionismo, capo (a) della rubrica, di falso in atto pubblico continuato, capo (f) – e di malversazione, capo (e), reato questo che ravvisa anche nei fatti attribuiti a titolo di rapina, capo (d) dell’epigrafe.

Quanto al reato di collaborazionismo, rilevato che quella contestata agli imputati è l’ipotesi più lieve, quella cioè prevista nell’art.58 c.p.m.g., che contempla sia la forma di favoreggiamento del nemico nei suoi disegni politici nel territorio invaso ed occupato, sia la commissione di fatti diretti a menomare la fedeltà dei cittadini verso lo Stato Italiano, non pare dubbio che il reato stesso ricorra tanto nell’una e nell’altra forma nei fatti commessi dai suddetti imputati.

E di vero, le persecuzioni e la spogliazione degli appartenenti alla razza ebraica rientravano precisamente nei disegni politici del tedesco invasore, che, come è noto, aveva assunto a proprio programma la distruzione degli ebrei o il bando degli stessi dal territorio proprio e da quelli da esso controllati.

rientravano pure in tali disegni il disconoscimento della legittimità dello Stato Italiano e del suo Governo ed il sostenere che il governo legittimo era quello fantoccio da esso creato, e che teneva prono ai propri voleri. Da qui l’opera di discredito contro il governo legittimo e gli sforzi per mantenere in vita il regime neofascista, con la conseguente persecuzione dei partiti contrari, il decreto del movimento di cospirazione politica e la lotta contro i partigiani ed in genere contro il movimento di liberazione nazionale. Il Perrone, il Capolei, il Cannavale e l’Amantini hanno indubbiamente collaborato in tale senso. Già il solo fatto di aver fatto parte, con funzioni direttive i primi tre, e con un mandato di particolare fiducia l’Amantini, alla squadra speciale o “squadraccia”, creata dal questore Caruso, mette in cattiva luce gli imputati; giacchè, se è vero che per il dovere che la polizia ha di rimanere in funzione durante l’occupazione nemica e di continuare a svolgere le sue funzioni di istituto, intese alla tutela dell’ordine pubblico, anche sotto il comando e la direzione del nemico occupante, deve escludersi che possa assurgere a fatto delittuoso il servizio prestato nel periodo dell’occupazione nazi-fascista dagli ufficiali ed agenti di P.S., ben diversa è la posizione di coloro che hanno accettato di far parte di corpi o reparti costituiti ex novo dopo l’8 Settembre 1943 con il particolare compito politico di assecondare le mani del nemico.

Gli imputati assumono di esservi stati costretti, ma, se ciò può ammettersi per alcuni fra i gregari, che nel fatto dimostrarono di essere tutt’ altro che zelanti nell’esplicazione dei compiti ad essi richiesti, ed a volte di agire anche in senso contrario agli ordini avuti, lo stesso non può dirsi per il Perrone, il Capolei ed il Cannavale che esplicarono opera direttiva ed efficiente alla realizzazione degli scopi, che il questore Caruso si era ripromesso; né lo si può ammettere per l’Amantini, che, quale brigadiere della Polizia Portuaria, già dipendente dal Caruso, fu da questi chiamato ed assunto a quel corpo, come elemento che non avrebbe tradito il suo compito.

In rapporto ai tre Commissari, lo stesso Caruso ha dichiarato che essi giunsero persino a superare i suoi ordini nelle persecuzioni e nelle vessazioni degli ebrei e dei patrioti; e l’Amantini ha corrisposto così in pieno alla fiducia del Capo, che molti lo indicano come l’anima della squadraccia ed il più temuto tra i suoi componenti.

Che il Cannavale fosse stato in precedenza in contrasto con il questore Caruso e fosse stato da lui persino arrestato, per averlo criticato quando il Caruso partecipò alla irruzione nella basilica di S. Paolo, violando la extra-territorialità per eseguirne i suoi noti arresti di ufficiali alla macchia, è risultato vero nella causa; ma ciò non significa che il Cannavale abbia subito, contro ogni sua volontà, di far parte della squadra speciale, giacchè è risultato pure che il suo arresto fu dovuto, oltre che alla sua opera di critica dal comportamento del questore, a sospetti che si ebbero sulla sua fedeltà e correttezza di funzionario; ed è anche risultato che dopo l’inchiesta, caduti gli indicati sospetti il ministero lo trasferì fuori Roma e che per scongiurare tale trasferimento egli accettò il nuovo incarico offertogli dal Caruso. In ogni modo questi per averlo assunto a quel corpo, istituito con un compito ben definito, come le sue stesse iniziali “S.S.” lasciavano intendere, deve essere stato rassicurato dal Cannavale sullo zelo che il medesimo avrebbe attivato; ed uguali assicurazioni è da pensare abbia avuto dal Capolei e dal Perrone, non potendo ritenersi che avesse proposto ad un reparto, che doveva rendersi, come si rese, tristemente famoso nella collaborazione con il tedesco invasore, elementi di notoria fede contraria, come gli imputati vorrebbero apparire.

Ma, a parte ciò, ed escludendosi pure che il solo fatto di far parte di detto reparto speciale, sorto per la persecuzione degli ebrei [ill.] patrioti, costituisca reato, indubbiamente lo costituisce l’esercizio concreto ed efficiente delle funzioni, che il caruso aveva ad [ill.] commesso.

Che il compito affidato al Cannavale fosse quello di reprimere la [ill.] nera nel campo annonario è stato smentito sia dal Commissario [ill.], che ha detto che per i reati annonari esisteva un apposito ufficio, facente capo alla IV divisione della questura, sia dall’[ill.] delle operazioni compiute dal Cannavale. Come infatti si rileva dalla narrativa esse ebbero per oggetto il sequestro di sterline, di preziosi ed oggetti appartenenti ad ebrei fuggiaschi e razziati, che certamente nulla avevano a che fare con le operazioni annonarie.

Quando il Caruso dice nel suo interrogatorio che la squadra speciale tradire le sue intenzioni perché incominciò ad operare sequestri di merci e valori appartenenti ad elementi di religione ebraica se pur può rappresentare una difesa che egli faceva valere nei suoi riguardi, rimane sempre un’accusa esplicita nei riguardi della squadra speciale, tanto più che le prove hanno dimostrato che fu effettivamente così.

Il fatto vero è questo: che il Caruso si servì dei suoi dipendenti e questi si servirono del Caruso, del quale conoscevano la perfetta ignoranza, e di essa abusarono, nascondendo dietro il paravento del suo ordine, le loro azioni criminose.

Quanto al Perrone, è risultato che fu il capo della squadra speciale, impartiva gli ordini, eseguiva le operazioni nel corso della loro esecuzione, quando non vi partecipava anche personalmente; ed era lui che raccoglieva i valori sequestrati. L’operazione in danno della Sig.ra Wanda Caviglia e Pavoncello Allegra ved. Sonnino, è stata bensì eseguita dal Cannavale e dall’Amantini, ma fu il Perrone ad ordinata, come a lui fu consegnata la cassetta sequestrata alla Caviglia e contenente circa sette od otto milioni di gioielli di appartenenza alle due donne. Lo stesso deve dirsi in ordine alla operazione eseguita in via Salaria 126 ove vennero sequestrate merci ed oggetti di varia natura in danno delle famiglie Andreucci, Ranocchia, Porro e ditta Marziali.

Il Cannavale ha sostenuto che si trattasse di una normale operazione annonaria, per sequestrare merci sottratte al normale consumo; ma in quello stabile egli si presentò chiedendo dello ebreo Caviglia Marco e la merce trovata, e che i proprietari avevano murato nelle cantine, e per assicurarla dai bombardamenti e per sottrarla alle depredazioni dei tedeschi, non offriva sospetto appartenendo o a persone che, come la “annocchia Pia si era provvista, magari con la larghezza, per i bisogni della sua famiglia più che per spirito di speculazione, di quei tagli di abito, sfruttando l’occasione di un viaggio che un sarto suo amico aveva fatto a Londra, oppure appartenendo a persone che, come l’Andreucci, Porro Bianca e la ditta Marziali facevano regolare commercio di quei materiali, che tenevano ivi in deposito e via via portavano ai rispettivi negozi per venderli al pubblico.

Peraltro il Cannavale dissi al Porro che sequestrava quelle merci perché appartenenti agli ebrei (vol. III f.36).

L’operazione in danno dell’Ammiraglio Rogadeo fu diretta dal Capolei in base agli ordini del Perrone. Visitata la casa dell’ammiraglio la squadra speciale portò via tutti gli oggetti e i valori che ivi trovò. Il Capolei dice che l’operazione aveva lo scopo di rinvenire un cifrario segreto che si diceva in possesso del Rogadeo; ma questi si trovava in servizio a Taranto ed il cifrario, se lo avesse avuto, lo avrebbe tenuto presso di sé.

D’altra parte, la ricerca del cifrario non giustificava il sequestro di effetti personali e di oggetti rilevanti di valore, che, salvo una piccola parte, non vennero poi rinvenuti. L’operazione rientra perciò nel quadro delle azioni di persecuzioni che venivano mosse in essere contro quelli che non avevano aderito alla cosiddetta repubblica sociale e non assecondavano i voleri dei nazifascisti.

Anche al Capolei, sempre d’accordo con il Perrone, è dovuto il ferro e l’internamento nel carcere di Regina Coeli dell’ebreo Goetz Giorgio, il quale per altro venne spogliato di 715 mila lire e di due orologi d’oro.

In casa del partigiano Mei Amerigo il Perrone ed il Capolei andarono insieme conducendo con essi una quindicina di agenti e procedendo quindi all’arresto del Mei ed al sequestro di denaro e generi vari, per oltre 100 mila lire. Nello stesso giorno dell’arresto del Mei vennero pure arrestati altri partigiani, quali Corti Umberto, Paternò Ludovico, Simonetta e Mita Colonna di Cesarò, Galeazzo Visconti, Giaccaglia Marino ed altre persone, e gli interrogatori, ai quali i medesimi vennero sottoposti, furono snervanti ed a volte accompagnati da atti ingiuriosi e di crudeltà e di tortura fino a ridurre i soggetti malconci, come nel caso del Corti, che ne riportò un occhio pesto, le mani ed altre parti del corpo insanguinate ed addirittura la perdita della conoscenza. Ed il Paternò ed il Corti vennero poi consegnati ai tedeschi. Quale maggiore prova di collaborazionismo si vuole?

Vi è poi l’incursione al Centro Radiofonico Cattolico, ove si raccoglievano altri elementi antifascisti e partigiani, il sequestro della macchina da scrivere di appartenenza del brigadiere dei carabinieri Balducci Alfideo alla macchia, operato dall’Amantini, per costringere il sottoufficiale dell’arma a riprendere servizio; l’irruzione in casa del generale Calò; la perquisizione della Pensione Dorica per cercarvi militari alla macchia, operata in collegamento con le SS Tedesche; il sequestro dei franchi svizzeri al Carlizzi ed al Garano, eseguiti a mezzo di un tranello teso dalle SS tedesche; il sequestro delle balle di stoffa e l’altro operato presso Tasca Mattia, in cooperazione con le SS tedesche, e tutti gli altri sequestri ed atti di rigore operati contro altri ebrei e partigiani ed in narrativa descritti. Si tratta di fatti che innegabilmente contengono gli elementi obbiettivi del delitto di collaborazionismo nei sensi sopra indicati; e ricorre in essi anche l’elemento subbiettivo, consistente nella volontà e nella coscienza di favorire i disegni politici del tedesco invasore e di cooperare a scuotere la fedeltà dei cittadini verso il legittimo governo italiano.

Né vale che in determinati casi gli imputati si siano prestati a giovare a qualcuno. Ciò è avvenuto in casi sporadici, che, se possono essere tenuti in conto nella commisurazione della pena, non fanno venire meno il delitto commesso dai quattro imputati.

In ordine al reato di falso, è sufficiente richiamarsi ai molteplici casi nei quali -come è detto in narrativa- sono stati alterati i verbali di sequestro, quando questi erano stati redatti.

I tagli d’abito sequestrati alla Ranocchia nel verbale furono indicati nel numero di 16, mentre la Ranocchia ha sostenuto che ne fossero 18. Lo stesso è avvenuto per il sequestro operato in danno della ditta Marziali, a cui furono sequestrate 1680 bottiglie di liquori, mentre nel verbale ne furono indicate 932 (n.2 della narrativa).

Alla ditta Spizzichino (n.3) furono sequestrate dal Capolei 16 balle di tessuti, mentre negli atti relativi il numero delle balle risulta corretto in 14.

Lo stesso è avvenuto in occasione del sequestro delle scarpe in danno di Dominici Nazzareno (n.12) operato dal Cannavale e dall’Amantini su 322 paia con il pretesto che fossero state acquistate senza punti. Nel verbale di perquisizione la cifra venne corretta, ed in modo appariscente, nel numero minore di 246.

Ugualmente corretto nel numero di 276 è quello di 400 scampoli di stoffa sequestrato a Terracini dallo stesso Cannavale ed Amantini (n.13); e pure corretto, previa abrasione, appare il numero delle maglie sequestrate ad Alessi Alberto (n.15); che nel verbale da 1421 è stato alterato in 1327.

Gli imputati presenti al giudizio, di fronte all’evidenza dei fatti, hanno dovuto infine ammetterlo, sostenendo che le alterazioni fossero dovute ad ordini del questore Caruso, che disponeva di volta in volta di dare una percentuale delle merci sequestrate ai delatori, ma tale assunto, anche se fosse vero, non verrebbe a discriminarli, trattandosi di un ordine illegittimo, che essi non erano tenuti ad eseguire (art.51 cod. pen.). D’altra parte, l’assunto non sembra veritiero, ove si consideri che i due tagli d’abito della Ranocchia vennero rinvenuti nel bagaglio personale del Cannavale e di tutta l’altra roba sottratta veniva fatta man bassa in questura con pieno accordo tra i vari operanti.

Cosicché il Perrone,  il Cannavale, il Capolei e l’Amantini, vanno ritenuti colpevoli anche del reato di falso continuato in atto pubblico, commesso in correità fra loro.

Venendo quindi al delitto di malversazione continuata, la prova della responsabilità dei detti imputati promana da un complesso imponente di risultanze processuali.

In tutti i casi in cui sono stati falsificati i verbali, la falsificazione è dovuta a delittuosa distrazione di parte delle merci sequestrate, a favore di chi operava la falsificazione o magari di terzi.

Si aggiunga che in molti casi non veniva neppure redatto il verbale, e, se a volte gli interessati riuscivano, con pressione presso le autorità superiori, ad ottenere il riconoscimento dell’illegittimità del subito sequestro con il conseguente ordine di restituzione delle merci, salvo pochissime eccezioni, non si trovava mai l’intera merce sequestrata e gli interessati si dovevano contentare di una parte, pure costretti a rilasciare ricevuta per il tutto. Così nel caso di Andreucci Remo, di Porro Bianca e di moltissimi altri.

Il rinvenimento dei due tagli d’abito della Ranocchia nel bagaglio personale di Cannavale ha valore dimostrativo; ed uguale valore pure ha il riconoscimento fatto, presso lo stesso Cannavale di uno dei pastrani sequestrati a Nicoletti Duilio.

Il Cannavale assume di avere acquistato il cappotto ed i tagli d’abito al libero mercato da venditori ambulanti; ma le incerte indicazioni offerte al riguardo rendono l’assunto inattendibile, mentre l’etichetta riscontrata sui tagli d’abito e la testimonianza resa dal Carbotti, che li rifornì alla Ranocchia, sono elementi decisivi di accusa.

Altro elemento è offerto dalla dichiarazione del Marziali, cui il Perrone confessò di non potere restituire le bottiglie di liquore sequestrate perché “ne mancavano troppe”, mentre con esse si facevano in questura ricevimenti e rinfreschi. E quando infine si consideri che gli stessi imputati ammettono che una percentuale delle merci sequestrate veniva distratta in favore dei delatori, non sembra che ci voglia altro per dimostrare la loro colpevolezza, anche per il delitto di malversazione continuata, con la precisazione che la responsabilità va affermata: per Perrone, Cannavale e Amantini in ordine alla malversazione commessa in danno della Sig.ra Pavoncello Allegra ved. Sonnino e Wanda Cavigli, del Sig. Marziali Leone; per gli stessi Perrone Cannavale e Capolei in ordine alla malversazione commessa in danno di Spizzichino Gaetano; per i medesimi Perrone e Capolei in ordine alla malversazione commessa in danno all’ammiraglio Rogadeo di Goetz Giorgio e di Mei Amerigo; per Perrone ed Amantini in ordine alla malversazione commessa in danno di Tomarelli Natale; per Perrone e Cannavale alla malversazione commessa in danno di Magroni Giovanni, Marasca Franco e Perez Giuditta; per il solo Perrone in ordine alla malversazione commessa in danno di De Gado Angelo; per il solo Cannavale in ordine alla malversazione commessa in danno di Nicoletti Duilio e Dominici Nazzareno; e per il solo Amantini in ordine alla malversazione commessa in danno di Terracina Cesare e Del Duce Carlo.

Come è stato detto, la Corte ritiene costituire delitti di malversazione anche i fatti attribuiti agli imputati a titolo di rapina, in quanto la sottrazione delle merci e valori alle varie parti offese avvenne a mezzo di sequestro, che gli imputati operarono nella loro qualità di ufficiali e sottufficiali di P.S. con operazioni illegali bensì, perché non ricorrevano le condizioni di legge, ma alle quali corrispose un impossessamento da parte degli operanti dei beni non per sé ma per ragioni del loro ufficio. Avvenne solo in un secondo momento che gli imputati si appropriarono dei beni sequestrati, invertendo il titolo del possesso, o li distrassero a favore proprio o di terzi, dando cosi vita al delitto di malversazione (art.315 c.p.), che a causa delle ripetute violazioni della stessa disposizione di legge, avvenute con azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, assurge a carattere di malversazione continuata.

Provato è altresì il fatto attribuito al Cannavale al titolo di concussione commessa in danno di Lamberti Fabrizio.

Come si è detto esso è avvenuto dopo il sequestro delle 1421 maglie operato in danno di Alessi Alberto ed in deposito presso Barducci Aristide.

Il Lamberti, ragioniere dell’Alessi, incaricato dal suo principale di attuare le pratiche per ottenere la restituzione delle maglie, si mise in contatto con il Cannavale, che subordinò la restituzione della merce alla consegna di una partita di caffè, che gli venne data in misura di 2 o 3 chili, di cui non rimase soddisfatto e domandò in aggiunta e si fece promettere un porta sigarette d’oro.

Il Cannavale ha contestato tale addebito, ma i suoi rilievi si sono spuntati di fronte alle dichiarazioni del Lamberti nel senso anzidetto, rimaste ferme anche in sede di dibattimento.

La diversa valutazione deve venirsi per quanto riguarda l’altro fatto attribuito pure a titolo di concussione al Cannavale, relativamente cioè al sequestro delle £ 20.000, che effettuò presso Nencini Pilade, in danno dell’ebreo Volterra. Si trattò in questo caso di una delle solite operazioni eseguite in danno di ebrei e partigiani e che entra nel materiale del delitto di collaborazione, da cui viene assorbito, e ciò anche perché non è rimasto sufficientemente provato che il Cannavale si sia appropriato di detta somma.

Piuttosto è raggiunto pure da prove l’addebito di ricettazione contestato al Cannavale nel pubblico dibattimento, per aver acquistato dai tedeschi, come egli ammette, l’automobile rubata al Gen. Lanzafame.

Il furto avvenne ad opera non di tedeschi, ma di agenti della polizia italiana, comandati da un certo tenente Ambo, che a fine novembre 1943 forzarono la porta del Gen. Lanzafame ed asportarono la macchina.

Si trattava di una macchina nuova, tipo Fiat 1500, con telaio n.036196 e motore n.036427, acquistata dal Lanzafame fino dal 1940 e chiusa nel garage senza neppure targarla. Essa venne immatricolata dal Cannavale il 7 dicembre con dichiarazione di averla acquistata dai tedeschi. Già, se anche così fosse, poiché il Cannavale non poteva ignorare le modalità delittuose con le quali i tedeschi si impossessavano delle macchine, la sua consapevolezza sarebbe egualmente raggiunta. Ma vi è assai da dubitare su tale versione, perché la macchina, come si è detto, venne rubata da elementi della polizia italiana e in un periodo di tempo nel quale il Cannavale già si trovava a Roma in servizio. Non è perciò da escludersi che l’abbia avuta dai medesimi elementi che l’avevano rubata. Per altro egli era pratico delle formalità accorrenti per il regolare acquisto di macchine, possedendone in quel periodo di tempo parecchie, e, da chiunque avesse avuto quella in questione, le stesse modalità di acquisto denotano la sua consapevolezza della delittuosa provenienza.

Accertata così la concreta esistenza degli anzidetti reati nei confronti del Perrone, Capolei, Cannavale ed Amantini, sorge il problema se essi debbano oppure no dichiararsi estinti in virtù dell’amnistia di cui al Decr. pres. 22 giugno 1946 n.4, problema che, come si è premesso, si risolve nel quesito se ricorra o meno lo scopo di lucro come causa ostativa all’applicazione dell’amnistia (art.3 del cit. decreto).

Per i reati commessi al delitto di collaborazionismo non è dubbio che tale scopo ricorra, essendo esso insito nei reati di malversazione, concussione e ricettazione ed essendo manifestamente determinante del delitto di falso.

Ma la Corte Suprema, con giurisprudenza costante ha ritenuto che, alla stregua della terminologia usata dalla legge, che ha distinto i delitti di collaborazionismo con i reati connessi ed ha detto che l’amnistia non si applica quando “i delitti siano compiuti a scopo di lucro”, questa causa ostativa debba intendersi che operi solo quando sussista il riferimento ai delitti di collaborazionismo. Cosicché, ove detta causa non ricorresse il rapporto a questi delitti, dovrebbe applicarsi sia per essi che per i reati connessi il beneficio dell’amnistia. La dottrina in vero non è unanimemente concorde in tale opinione ma anche alla stregua degli insegnamenti del Supremo Collegio, l’amnistia non può nel caso applicarsi perché questa corte ritiene che pure il delitto di collaborazionismo è stato dai quattro imputati compiuto a scopo di lucro. Non che gli imputati siano stati determinati da tale scopo quando hanno accettato di far parte di quella squadra speciale. Indubbiamente però in seguito, nell’esecuzione della loro attività collaboratrice, tale finalità è stata, se non la sola, di certo quella prevalente che li ha spinti ad agire.

E di vero, solo l’Amantini era preso da un certo fanatismo politico giacché gli altri hanno protestato e per il Perrone ha protestato il suo difensore, di essere antifascisti e comunque antinazisti. E poiché hanno attivato, come si è visto, non poco zelo nelle persecuzioni e nei sequestri di merci agli ebrei ed ai patrioti, tanto da far dire al Caruso che era stato superato anche l’intento che egli si era proposto con la istituzione di quel reparto speciale, e si è visto pure come profittavano delle merci sequestrate, non sembra dubbio che il fine del profitto sia quello che prevalentemente li determinava ad agire.

Si aggiunga che la merce sequestrata veniva depositata nei magazzini della questura senza alcuna annotazione in registri di carico e scarico e senza che si procedesse mai ad inventario. Le chiavi dei magazzini erano tenute sì dal Perrone e dal Capolei, ma vi erano notoriamente dei doppioni: vi era perciò una disorganizzazione voluta che dava adito a ruberie di ogni genere e che sembrava preordinata a tal fine.

Si aggiunga a tanto che non sempre venivano redatti verbali dei sequestri ed il Giordano ha dichiarato che in un’occasione in cui portò un verbale al Perrone se lo vide strappare in faccia.

Inosservate rimanevano pure le altre norme prescritte relativamente alle denuncie alla autorità giudiziaria ed alla prefettura con l’invio delle merci, e tutto procedeva come se delle merci sequestrate non si dovesse rendere conto.

Lo stesso Cannavale, benché abbia in seguito ritrattato, in istruttoria dichiarò di avere avuto la certezza che il Perrone, il Capolei e il Amantini si appropriassero delle merci esistenti nei magazzini. E’ risultato per altro che percepivano grosse propine, a titolo di premi, per le operazioni che eseguivano; e si rileva altresì da un libro cassa della squadra speciale che per distribuire tali premi il Caruso ed il Perrone usavano prelevare dai valori sequestrati una percentuale non trascurabile, che raggiungeva quasi sempre il 25%. Ed è così che figurano versati in data 2 maggio al Cannavale due premi, rispettivamente di £ 3500 e di £ 100.000, ed il giorno successivo vennero corrisposte a quattro funzionari, compreso evidentemente il Cannavale, altre £ 20.000. Analoghi versamenti risultano effettuati anche al Perrone, al Capolei all’Amantini e, in data 13 maggio risultano corrisposte a funzionari ed agenti, per gratifica, £ 328.000. Né qui finiscono le annotazioni contabili, giacché altri versamenti risultano fatti in prosieguo. Come si vede, vi era una cointeressenza nelle operazioni di collaborazionismo, che riuscivano proficue, ed è in ciò, oltre che nelle diverse altre utilità, che riposa lo scopo di lucro, che si frappone ad ostacolo per l’applicazione dell’amnistia nei confronti dei suddetti quattro imputati.

Conseguentemente gli stessi vanno dichiarati colpevoli tutti di collaborazione con il tedesco invasore, di correità nel delitto di falso in atto pubblico continuato, come dai capi di imputazione, nonché di malversazione continuata, nei sensi sopraindicati.

Il Cannavale va dichiarato inoltre colpevole di concussione commessa in danno di Lamberti Fabrizio, nonché del delitto di ricettazione dell’automobile rubata al Gen. Lanzafame Francesco.

Sembra alla Corte che si possa concedere in favore di tutti i colpevoli il beneficio delle attenuanti generiche, in considerazione del periodo particolarmente critico in cui i reati sono stati commessi.

Diversa è la posizione degli altri imputati.

Per quanto riguarda Javarone Ettore, Di Cerbo Mario, Di Gregorio Paolo, Giordano Francesco, Guglielmo Francesco, Toscano Gennaro, Zanatta Riccardo e Ruggiero Giuseppe, che innegabilmente hanno svolto un’attività collaborazionistica, le risultanze di causa non offrono la prova che essi abbiano agito a scopo di lucro.

Pare anzi che nei riguardi dello Javarone, possa addirittura escludersi, avendo il Commissario di P.S. deposto che lo Javarone voleva rifiutare le gratifiche che anche a lui erano state offerte per i servizi resi come facente parte della squadra speciale. Hanno deposto pure in favore dello Javarone il Col. Bertone, comandante di un gruppo di partigiani, ed altri patrioti ed antifascisti; e per bocca della medaglia d’oro Giamarra e dello stesso ebreo Goetz Giorgio è risultato che lo Javarone, pur essendosi dichiarato disposto ad aiutare il Goetz, che, come si è detto, venne arrestato dal Capolei, ricusò recisamente ogni compenso a suo favore, essendo pervenuta dal Capolei e dal Perrone la pretesa di un milione e mezzo per la liberazione del Goetz.

Così pure pochi indizi gravano a carico di Di Cerbo, Di Gregorio, Giordano, Guglielmo, Toscano e Zanatta. Trattasi di agenti di P.S., destinati di autorità nella squadra speciale, che hanno bensì preso parte a diverse operazioni ed hanno ricevuto anche qualche gratifica, ma non hanno attivato alcuno zelo, né pare che si siano lasciati guidare, nell’esecuzione degli ordini ad essi commessi, dallo scopo di profitto.

Più grave invece è la posizione del Ruggiero. Il Caruso lo ha definito come delatore di automobili e risulta infatti che esplicò non poca attività in occasione di sequestri di macchine e particolarmente di quelli seguiti in danno del Giovanetti, del tenente Guzzi e della Soc. An. Tebro.

Anche in varie operazioni eseguite in danno di ebrei e di ufficiali alla macchia, il Ruggiero ha svolto efficiente collaborazione, come nel caso del sequestro in danno del Tabet e del Gen. Calò.

Il Ruggiero non era agente di P.S.  e si era inserito nella squadra speciale come autista del questore Caruso, dal quale, dopo essere stato arrestato, era stato scarcerato.

Non è da escludere che a tali prestazioni di carattere collaborazionistico fosse indotto da vero e proprio scopo di lucro e che percepisse i lauti compensi corrisposti in genere ai delatori; ma è anche possibile che, come egli sostiene quell’attività egli spiegasse perché lontano dalla sua famiglia, residente a Napoli, ed impossibilitato ad esercitare la sua professione di commerciante ambulante, quell’impiego alle dipendenze del Caruso lo preservava dal pericolo di rastrellamenti da parte dei tedeschi. L’episodio dei brillanti lascia pure molto a sospettare di lui, sembrando assai stana la coincidenza del suo fermo proprio nel momento in cui gli erano stati consegnati i brillanti, che dovevano essere venduti per sua mediazione. Ma anche qui gli indizi si fermano ai sospetti, onde, incerto essendo lo scopo di lucro, anche il Ruggiero deve essere ammesso a godere della amnistia al pari dello Javarone, del Di Cerbo, del Di Gregorio, del Giordano, del Guglielmo, del Toscano e dello Zanatta, i quali tutti non hanno precedenti che si oppongano all’applicazione di tale beneficio.

Migliore sorte meritano gli altri imputati, e cioè Baldassarre, Caviglia, Fleri, Mascellaro, Parigi, Pasquini, Proietti, Sandulli e Zintu, quali hanno partecipato a pochissime operazioni e si sono comportati sempre in modo da giovare, più che nuocere, ai perseguitati.

Essi perciò vanno assolti con formula piena in applicazione dell’art. 152 capo. c.p.p., esistendo a loro favore prove che rendono evidente che i fatti da essi commessi non costituiscono reato.

[…]

Tutti:  a) aiuto al nemico nei suoi disegni politici (art. 58 del C.P.M.G.) in relazione all’art. 5 D.L.L. 27/7/44 n. 159 perché in Roma durante l’occupazione nazista, dal numero 1 al numero 20: quali appartenenti alla squadra politica dipendente dal Questore Caruso e comandata dal Commissario Perrone Umberto: perseguitavano, con arresti e sequestri, ebrei ed antifascisti; e tutto ciò a scopo di lucro.

Ruggiero Giuseppe: quale autista e confidente del Questore Caruso, partecipava alla requisizione di macchine in danno di Guzzo, di Giovannetti e della S/A Tebro; partecipava al sequestro in casa Calò, Gen. Medico alla macchia, cercando insistentemente, con minaccia al portiere Cascioli il nascondiglio di detto Generale e del cognato, ebreo Tito Tabet ; partecipava con le SS tedesche ad un sequestro operato in casa di Moroli Vera- collaborando tutti così con il tedesco invasore e favorendone i disegni politici del nemico;

inoltre: dal n.1 al n.21:

B) arresto illegale continuato (art.81,110,606 C.P.) perché, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, in concorso fra loro e ciascuno per la parte che lo riguarda, con diverse azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso , abusando dei poteri inerenti alla loro funzione , ordinavano ed eseguivano arresti o fermi in danno di: Francucci Marco, Ratti Walter, Goetz Giorgio, Coen Leone, Valci Pietro, Basari Enrico, Sestili Silvestra, Bertuccioli Armando, Veronese Vittorio, Borghino Giuseppe, Gilla Remigni, Contini Augusto, Sonnino Caviglia Vanda, Abreani Amedeo, Benedetti Guglielmo, Venturini Giuseppina, Di Vecchia Mario, Gattuso Valeria, Falavolti Ugo, Sigismondo Oberdan, Peparoni Angelo, Nencini Pilade, Angelucci Giuseppe, Galeazzo Visconti di Modrone, Mita e Simonetta Cesarò, Reale Giuseppe, operai non identificati della A.T.A.G. e della Centrale del latte, 4 persone non identificate di Via Lungarini, Lardaro, Casciola Romeo, Avv. Leonello, Mei Amerigo ed altri.

C) Perquisizioni arbitrarie continuate (art.81,110,609 C.P.) perché nelle stesse circostanze di cui sopra, in concorso fra loro ed ognuno per la parte che lo riguarda, ordinavano o eseguivano perquisizioni a i danni di: Ammiraglio Rogadeo, Tasca Mattia, Spizzichino Giacomo, Ratti Walter, Goetz Georg, Coen Leone, Badoglio Pietro,Basari Enrico, Cortini Augusto, Lupo Giovanni, Sonnino Caviglia Vanda, Perez Giuditta, Di Vecchia Mario, Fragassi Renata, Parisi Enrico, Peparoni Angelo, Magroni Giovanni, Fogarotta, Mantelli, Lizzani Ferdinando, Biseo Carlo, Anav, Sestrieri Emanuele, Terracina, un avv. non identificato, un altro non identificato in Via Ausiliatrice, Lardaro Pellegrino, Mieli, Calò, Tabet Tito, ed altri;

D) rapina continuata aggravata (art.81,110,628 P.P.) e cpv.n.1-61 n.1 O.P. perché nelle stesse circostanze di cui sopra, in concorso tra loro ed ognuno per la parte che lo riguarda, per procurarsi un profitto si impossessavano, mediante minacce e violenze alle persone, di cose mobili altrui, sottraendole a: Rogadeo, Tasca Mattia, Spizzichino Giacomo, Ratti Walter, Goetz Georg, Coen Leone, Sonnino Caviglia Vanda, Perez Giuditta, Di Vecchia Mario, Fragassi Renata, Peparoni Angelo, Malasca Franco, Magroni Giovanni, Fogarotta, Mantelli, Lizzani Ferdinando, Biseo Carlo, Anav Angelo, Sestrieri Emanuele, Terracina Cesare, un avv. rimasto sconosciuto, Lardaro, Coen Pellegrino, Mieli, Calò, Tabet Tito, Mei Amerigo ed altri;

E) malversazione continuata (art.110,81,315 C.P.) perché nelle stesse circostanze di tempo e di luogo in concorso tra loro ed ognuno per la parte che lo riguarda, falsificando verbali e non informando la Prefettura dei sequestri avvenuti, s’impadronivano di cose di cui non avevano il possesso, per la loro funzione ed appartenenti a: Moreci Attilio, Driussi Angelo, De Gato Angelo, Del Duce Carlo, Profili Armando, Marziali Leone, Nicoletti Duilio, Porro Bianca, Di Marco Cesare, Arcoli Luciana, Dominici Nazareno, Andreucci Romeo, Alessi Alberto, Tomarelli Natale, Ranocchia Pia, Mantozzi Armando, Garaguzzi, Tabouret ed altri.

F) falsità materiale continuata come dall’imputazione di cui alla lettura E)- Cannavale inoltre: concussione (art.317 C.P.) perché, nelle stesse circostanze di cui sopra, mediante minacce e, abusando della sua qualità di pubblico ufficiale, costringeva Lamberti Fabrizio a promettergli, per conto di Alessi Alberto caffè, ed un portasigarette d’oro, e Nencini Pilade a consegnargli lire 20.000 appartenenti all’ebreo Volterra.

2) di ricettazione, ai sensi dell’art.648 c.p. per avere nel novembre e dicembre 43 acquistato un’automobile rubata al generale Lanzafame conoscendone la delittuosa provenienza.

P.Q.M.

Visti gli art. 483 - 479 - 482 C.P.P., 1, 3, 9, Decr. Pres. 22 giugno 1946 n.4, 62 bis cod. pen.

Dichiara Perrone Umberto, Capolei Alberto, Cannavale Salvatore ed Amantini Remo colpevoli di collaborazione con il tedesco invasore, di correità nel delitto di falso in atto pubblico continuato, come dai capi di imputazione, nonché di malversazione continuata. […]

Dichiara non doversi procedere nei confronti del Perrone, Capolei, Cannavale ed Amantini in relazione agli addebiti di arresto illegale continuato e di perquisizione arbitraria continuata, per essersi detti reati estinti in virtù di amnistia.

Dichiara non doversi procedere per eguale motivo (estinzione dei reati per amnistia) per tutti i reati ascritti a carico di: Javarone Ettore, DI Cerbo Mario, Di Gregorio Paolo, Giordano Francesco, Guglielmo Francesco, Toscano Gennaro, Zanatta Riccardo e Ruggiero Giuseppe.

Assolve Baldassarre Luigi, Caviglia Giovanni, Flori Vincenzo, Vascellaro Edoardo, Parigi Franco, Pasquini Umberto, Proietti Filippo, Zintu Giovanni e Sandulli Vincenzo dei rispettivi addebiti come in rubrica perché i fatti loro ascritti non costituiscono reato.

Ordina la immediata scarcerazione di Ruggiero Giuseppe, se non detenuto per altra causa, ed altresì la scarcerazione di Javarono Ettore, Fleri Vincenzo, Pasquini Umberto, Proietti Filippo e Zanatta Riccardo, sempre che non siano ritenuti detenuti per altra causa.

[…]

ANNO:

1945

TRIBUNALE:

Corte di Assise di Roma

PRESIDENTE:

Gizzi Vincenzo

TIPOLOGIA DI ACCUSA:

Saccheggio,

ACCUSATI:

Amantini Remo
Baldassarre Luigi
Cannavale Salvatore
Capolei Alberto
Caviglia Giovanni
Di Cerbo Mario
Di Gregorio Paolo
Fleri Vincenzo
Giordano Francesco
Guglielmo Francesco
Javarone Ettore
Mascellaro Edoardo
Parigi Franco
Pasquini Umberto
Perrone Umberto
Proietti Filippo
Ruggero Giuseppe
Sandulli Vincenzo
Toscano Gennaro
Zanatta Riccardo
Zintu Giovanni

VITTIME:

Anav Angelo
Bises Carlo
Caviglia Wanda
Cohen Pellegrino
Goetz Giorgio
Pavoncello Allegra
Perez Giuditta
Sestieri Marcello
Tabet Tito
Terracina Cesare

COLLOCAZIONE:

Archivio di Stato di Roma

BIBLIOGRAFIA:

Silvia Haia Antonucci e Claudio Procaccia (a cura di), Dopo il 16 ottobre. Gli ebrei a Roma tra occupazione, resistenza, accoglienza e delazioni (1943-1944), Viella, Roma, 2017