Taglialatela

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In fatto e in diritto.

Taglialatela Nicola, commissario della R. Questura di Modena direttore del Campo di Concentramento di Fossoli (che raccoglieva internati politici italiani) per ordine ministeriale, dal febbraio 1944 al giugno dello stesso anno è raggiunto per denunzia di un gruppo degli stessi ex confinati, di una attività nella quale la Corte per le risultanze dibattimentali, non può riscontrare alcun fatto collaborazionistico. Per il delitto di cui agli art. 1 D.L.L. 22.4.45 n.142 e 5 D.L.L. 27.7.44 n. 159 occorre che l’agente abbia effettivamente, con atti positivi ed idonei tenuto intelligenza corrispondenza con il tedesco o atti di aiuto e di assistenza per favorire le operazioni militari di esso nemico e per danneggiare quelle dello stato italiano e degli alleati, ipotesi estranea alla fattispecie, oppure per favorirne i disegni politici del tedesco stesso o menomare la fedeltà dei cittadini. Il Taglialatela avrebbe dovuto, nello adempimento delle sue funzioni di Direttore del Campo eccedere dal suo compito normale prendere iniziative dannose per le vittime del nazifascismo, perseguitare gli internati con [ill.] trattamenti o con provvedimenti particolari che li mettessero a disposizione dei tedeschi per rappresaglie o per altre non meno gravi e pericolose destinazioni. Ma l’imputato nulla ha fatto di tutto ciò, limitandosi ad attenersi alle norme regolamentari venendo anzi incontro ai bisogni degli internati contro il rigore del regolamento, stesso, e della situazione.

Si è detto che l’alimentazione era scarsa, ma non era inferiore a quella prescritta in ogni modo era favorita dalla concessione di acquisti fatti all’esterno e di provviste apportate dai famigliari liberamente usate. Si è detto che il cibo era manchevole dal lato igienico e sanatorio, ma ciò era dovuto agli inconvenienti della recente istituzione e dall’[ill.] ripetutamente si interessò per ottenere una superiore assistenza medica necessaria l’invio di coperte […]. Si è detto che, all’arrivo dei confinati questi erano avertiti che in caso dell’evasione anche di uno solo sarebbero stati fucilati cinque degli altri; ma si trattava di una comunicazione di un ordine del Comando tedesco, che per opera del Taglialatela mai ha avuto esecuzione nel suo campo, nonostante la evasione di una ventina di internati. Si è detto che in caso di fuga venivano per alcuni giorni sospesi i colloqui con i parenti e che una volta per l’evasione di un confinato per delitti comuni cinque politici furono trasferiti altro campo, dipendente da comando tedesco, in punizione, ma mentre questo trasferimento dovrebbe attribuirsi al V. Commissario Avitabile ed in ogni modo costituirebbe solo una misura prudenziale disciplinare per evitare un tentativo di fuga da parte di elementi ritenuti più pericolosi la sospensione dei colloqui e del vitto speciale rientra nelle norme di disciplina di ogni istituto carcerario e di internati. Si dice che un brigadiere una volta, avrebbe preso a pugni un internato, certo brigadiere Pedini contro il quale l’imputato ebbe invece a sporgere rapporto ai superiori. Si è addotto quale fatto particolarmente grave, che avendo una volta il Taglialatela ad una commissione di internati che temeva essere tolta dal campo dei tedeschi per rappresaglia, assicurato in tale eventualità di permettere la fuga facendo dare un segno particolare (con sparo di rivoltella come avviso) invece non avrebbe mantenuto la promessa e avrebbe trattenuto i confinati con un fuoco concentrato; ma non vi fu in tale circostanza alcuna minaccia dei tedeschi, mentre mai vi furono da parte di costoro e di altri, prelevamenti per fucilazioni o per diverse rappresaglie. Contro un proposito, una intenzione di collaborazione nel Taglialatela, quindi per escludere in ogni caso, il dolo stanno poi, una serie di fatti; egli non repubblicano fu condannato contro sua volontà a quell’ufficio e cercò di lasciarlo il più presto fu della repubblica sociale collocato a riposo avanti il raggiungimento del limite di età durante la sua direzione si ebbero facilitazioni con possibilità di acquisti, ripetesi fuori dal campo con frequenza di colloqui con possibilità di feste da ballo, con un numero di ben [ill.] controllo non certo sufficienti e rigorosi. Rimane tuttavia solo un fatto che nonostante sia negato dall’imputato (il quale non si appalesa mendace a scopo di difesa solamente in detta circostanza), è provato da tutti i testi internati, un giorno, sembra nel marzo, un certo Gualdi Silvio che chiedeva di parlare con la moglie venuta per il colloquio, egli glielo negò ed alle insistenze di quello lo colpì con un pugno alla mandibola facendogli cadere la dentiera, ma detta azione per le ragioni dette pur essendo deplorevoli ed illecita non può concretare un collaborazionismo sebbene altra figura di reato come le percosse, non essendovi prova di lesione, in ogni modo non procedibile per assenza di querela o come l’abuso di autorità contro detenuti (e cui è da verificarsi l’internato) pure non procedibile per l’amnistia di cui all’art. 3 RD 5 aprile 44 essendo l’imputato incensurato.

Il Taglialatela è inoltre imputato di concussione in danno di uno degli internati il Battilani Remo. La competenza della Corte Straordinaria a giudicare tale delitto, come spettante alla Corte d’Assise ordinaria, è data dall’art. 2 D.L.L. 22.4.45 che richiama la competenza anche sui reati di cui all.’3 D.L.L. 27.7.44 n.155, tra i quali quelli commessi valendosi della situazione politica creata dal fascismo. L’imputato poté compiere il fatto solo approfittando della situazione creata della repubblica fascista, in forza della quale fu istituito quel campo di concentramento per gli antifascisti, e lo poté compiere valendosi della sua posizione di direttore rispetto all’internato che da lui si attendeva la liberazione da ogni limitazione di carattere politico.

La connessione è stata chiaramente, senza equivoco ed incertezza provata in tutti gli estremi giuridici dalle risultanze dei testimoni, contro la negativa dell’imputato.

Ha raccontato il Battilani Remo possidente di Portile, internato quale elemento politicamente sospetto che verificandosi atti di sabotaggio e temendo di potere qualche volta essere scelto dai tedeschi per atto di rappresaglia avendo un giorno certo Govi (misteriosa figura ritenuto spia del direttore accennato alla possibilità di essere protetto dal Taglialatela di fronte a tali pericoli, dietro compenso dimostrò di aderire. La sera successiva, fu chiamato per […] Folladori agenti di [ill.] soli, prospettò subito la possibilità che per atti di sabotaggio potessero essere tolti degli internati da mandarsi in Germania o con pericolo di essere anche fucilati, che tuttavia egli era disposto in caso, di aiutarlo, finiva il discorso con la frase “ma piacere per piacere” alludendo evidentemente ad un compenso. Il Battilani offrì allora L. 50.000 che l’altro dimostrò di accettare aggiungendo che gli avrebbero fatto comodo anche generi alimentari. Convenendo di recarsi a casa del Battilani in automobile al quale fine quest’ultimo fece ordinare la macchina per mezzo di una sorella recatasi a visitarlo e dispose contemporaneamente il prelievo che suo padre teneva alla Banca popolare della somma di L. 50.000 non essendo egli stesso al momento provvisto di denaro che chiedeva, così a prestito al padre. Partirono in automobile essi due ed il Folladori, il Battilani passando per Modena si informò dell’avvenuto prelevamento, si portarono poi alla di lui abitazione ove pranzarono tutti anzi, appena arrivati, il padre consegnò alla presenza degli altri famigliari le L. 50.000 al figlio che dopo, osservò al Taglialatela di avere quella roba, per cui quello, con la scusa di dovere parlare un momento tra loro poté rimanere da solo e farsi dare le somme.

Nel pomeriggio passarono da un suo contadino di S. Donnino da cui si fecero caricare un prosciutto un [ill.] di bottiglie, galline, salami burro formaggio, quindi da un altro contadino di S. Vito da cui ritirarono generi con i quali ritornarono a Fossoli e che scaricarono per il Taglialatela, sono il minore parte per il Folladori.

Giorni dopo rifecero un altro viaggio, stavolta passando anche per Saliente S. Giuliano onde farsi rilasciare un certificato medico per il Battilani già ricoverato in quella Villa Igea per malattia nervosa dovendo questo servire ufficialmente di pretesto per i viaggi abusivi; vi fu un nuovo pranzo, nuovo prelievo di generi, inoltre di un tavolo per apparecchio radio e di numerosi dischi dati a prestito. Successivamente un altro o altri due viaggi fece da solo il Taglialatela per altri pranzi e per altri generi fino a che il Battilani fu realmente tolto dal campo di concentramento ma non per essere liberato, come gli aveva assicurato per mezzo del suo avvocato Silingardi la Questura e lo stesso direttore, sebbene per essere destinato [ill.] dal quale pericolo egli poté sottrarsi sfuggendo al suo guardiano. […]

Imputato

a) del delitto di cui all’art. 1 D.L.L. 22.4.1945 n.142 per avere commesso il delitto contro la fedeltà e la difesa militare dello Stato, collaborando dopo l’ 8.9.1943 con il tedesco invasore con ogni forma di corrispondenza intelligenza aiuto o assistenza assumendo la direzione del Campo di Concentramento di Fossoli ove furono internati ebrei e civili sospetti di attività politica fornendo ostaggi e nominativi per le deportazioni in Germania, e trattando gli internati in modo inumano, fino al momento in cui fu collocato a disposizione il 1.7.1945.

b) del delitto di cui all’art. 317 C.P. per avere, abusando delle sue funzioni di Commissario di P.S. e direttore del Campo di Concentramento di Fossoli nel maggio 1944 indotto Battilani Remo a dargli indebitamente L. 50.000 in danno [denaro] e in più volte generi alimentari in ingente quantità, nonché una ventina di dischi per un valore globale di 40.000 lire assicurando il Battiloni che si trovava internato nel campo di Fossoli che gli risparmiava in tal modo la fucilazione, la deportazione e che avrebbe fatto accellerare la liberazione.

Assolve il Taglialatela Nicola dalla imputazione di cui alla lett. A) perché non costituisce reato, attuato il fatto e commesso in danno di Gualdi Silvio che dichiara costituire il reato di cui all’art. 608 C.P. di conseguenza di non doversi procedere per essere estinti l’azione causa amnistia.

Dichiara il Taglialatela colpevole del reato di cui alla lett. B) e lo condanna alla pena di anni cinque di reclusione, L. 4.000 di multa, alla interdizione perpetua dei pubblici uffici nonché al pagamento delle spese processuali.

ANNO:

1945

TRIBUNALE:

Corte di Assise Straordinaria di Modena

PRESIDENTE:

Bertolani Pietro

TIPOLOGIA DI ACCUSA:

Altro, Estorsione,

ACCUSATI:

Taglialatela Nicola

VITTIME:

COLLOCAZIONE:

Archivio Centrale dello Stato, Ministero dell’Interno, Direzione del Personale, Personale fuori servizio, versamento 1957, b.241. Archivio della Fondazione ex Campo Fossoli.