Buffarini

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E' risultato che il dott. Riva Carlo, già in funzione di Vice Prefetto a Milano nel periodo 25 Luglio 8 settembre 1943, dopo la conclusione dell'armistizio (8 settembre 1943) e l'invasione del territorio italiano da porte delle truppe tedesche, rimosso e deportato il Prefetto Gen. De Antoni, venne incaricato dall'autorità germanica di reggere la Prefettura come funzionario più anziano dell'ufficio

Tale reggenza tenne il Riva per una ventina di giorni, fino alla fine di settembre, quando giunse da Roma, d'ordine del Ministro degli interni Buffarini Guidi il Prefetto Uccelli Oscar.

Il Riva ritornava così alle sue funzioni di vice Prefetto.

In tali condizioni non si può dire che valga per lui la presunzione di collaborazione col tedesco invasore stabilita all'art. cpv. 3° del Decr. Leg. Luog. 22 aprile 1945, perchè le funzioni di Prefetto (e capo della provincia) vennero dal riva esercitate "ANTERIORMENTE" alla instaurazione della cosiddetta repubblica sociale Italiana l primo atto ufficiale di governo in cui appare menzione dello "Stato nazionale repubblicano" è, infatti, il decreto del duce del fascismo 8 ottobre 1943 (Gazz. uff. 22 ottobre 247) riflettente in " sfera di competenza ed il funzionamento degli organi di governo".

Il Riva potrebbe quindi essere perseguito e punito soltanto se risultasse provato che ha compiuto atti determinati, specifici di aiuto, assistenza e collaborazione con i tedeschi.

La circostanza di avere accettato la funzione di Prefetto (o meglio l'incarico di reggere la Prefettura) in un momento politico particolarmente delicato come quello determinatosi in seguito alla invasione tedesca, potrebbe indurre a far ritenere che il Riva si sia senz'altro acconciato a servire l'invasore in quanto poteva pretendere. Ma se si considera non essere avvenuta una vera e propria; nomina del Riva a Prefetto (dep. Lombardi. attuale prefetto della provincia.).

e si può dire soltanto che egli non ha rifiutato di ottemperare all'ordine di reggere l'ufficio in quanto già si trovava come funzionario anziano, che tale reggenza gli venne provvisoriamente finché non giunse un Prefetto nominato da Roma ; che attraverso le testimonianze  dell'avv. May Francesco comandante e organizzatore di bande partigiane di Liberazione del Bergamasco, e del dott. Jannarone Generoso, medico dell'Ospedale  di Baggio, è risultato che il Riva si dimostrava e quando poteva, operava in contrasto con le vedute ed i propositi dei tedeschi, cercando in ogni circostanza propizia di attenuare le conseguenze della loro occupazione armata, la Corte ritiene conforme alle risultanze della causa pronunciare l'assoluzione di questo imputato per insufficienza di prove.

E' pure risultato che a cominciare dai primi di ottobre 1943 la Prefettura di Milano venne retta dal dott. Oscar Ucelli, che già la reggeva anteriormente al 25 Luglio dello stesso anno.

Per sua stessa ammissione l'Uccelli tenne la carica ed esercitò le funzioni sino ai primi del febbraio 1944 (int. d'udienza ) cioè per più di tre mesi successivamente alla instaurazione della così detta repubblica fascista ( 8 ottobre 1943 ) .

Rimane così accertata in base di fatto necessaria perchè sia operativa la presunzione di collaborazione stabilita dal capov. n. 3 dell'art. 1 del Doc. Leg. Luog. 22 aprile 1945. Presunzione assoluta, che non ammette prova contraria, come si evince dall'espressione "IN OGNI CASO" usata dal legislatore.

Perchè la creazione e l'organizzazione di uno Stato repubblicano fascista vengono considerate dalla Legge la [ill.] quale mezzo, escogitato per meglio servire agli intenti dell'invasore; e quindi certe determinate cariche e funzioni in esso ricoperte ed esplicate sono per sé stesse, indipendentemente dal modo in cui siano state esercitate, considerate come manifestazione di collaborazione.

Parimenti è rimasto accertato, per esplicita ammissione del terzo imputato Buffarini Guidi Guido, che questi, iscrittosi come l'Uccelli nel P.F.R. venne nominato nell'ottobre 1943 Ministro degli Interni della repubblica fascista, esercitandone le funzioni e tenendo la carica fino al febbraio 1945, in cui venne sostituito con altra persona.

Anche per il Buffarini Guidi risulta in tale maniera accertata la base di fatto della presunzione legale di responsabilità per il delitto di collaborazione coi tedeschi invasori.

Ma mentre per il Buffarini Guidi ciò sarebbe bastevole per rendere applicabile la massima sanzione, prevista e stabilita dal III° cpv. del cit. art. 1 del dec. Luog. 22 aprile 1945 in relazione all'art. 51 del cod. pen. mil. di guerra, per l'Uccelli è necessario ricercare se nell'esplicazione delle sue funzioni di capo della Provincia di Milano abbia assunto più gravi responsabilità.

E la conclusione della ricerca non può essere che affermativa.

E' lo stesso imputato che nei suoi interrogatori scritti ha rilevato fin dove era giunto il suo servire obbedire ai metodi tirannici del governo a cui si era legato.

Ucciso, verso la metà di dicembre 1943, il Commissario Federale fascista di Milano Aldo Resega senza che l'autorità avesse potuto individuare gli autori del delitto, il ministro Buffarini Guidi personalmente, a voce, nel gabinetto del prefetto, aveva ordinato che si riunisse a Milano un tribunale militare straordinario per giudicare e condannare a morte, a titolo di rappresaglia, individui colpevoli di detenzione di armi ed esplosivi, e di propaganda antifascista e antinazionale.

In conseguenza di tale ordine il Prefetto Uccelli aveva richiesto per iscritto al Gen. Solinas, comandante regionale delle FF.AA. di costituire il Tribunale nominandone i componenti.

Nello stesso tempo l'Uccelli aveva richiesto la Questura ed il comando della milizia fascista di fornire le liste delle persone che avrebbero dovute essere portate al supplizio. Il questore Coglitore non fu in grado e non volle fornire alcun nominativo. I nomi dei disgraziati furono invece comunicati e preesentati in una lista del console Pallini e del cap. Bossi del comando della milizia.

Così il tribunale straordinario, sotto la presidenza del ten col. Santamaria-Niccolini, aveva potuto giudicare il gruppo degli imputati, pronunciando otto o dieci condanne a morte che erano state eseguite.

Ma lo scopo desiderato non era stato raggiunto e le aggressioni e gli attacchi armati contro i fascisti continuarono.

Perciò una seconda volta, con la stessa procedura, un altro Tribunale militare straordinario si era riunito, giudicando e condannando a morte altre cinque o sei persone, che vennero in effetti fucilati ad eccezione dell'avv. Scotti cui la pena era stata commutata in 30 anni di reclusione.

Ora, all'udienza l' Uccelli ha cercato di attenuare un poco la gravità enorme di questi fatti, adducendo la  pressione che gli proveniva dagli ambienti fascisti sopracitati che esigevano di avere rappresaglie, la necessità di eseguire direttive e ordini superiori comunicatigli dal Ministro Buffarini, la

riluttanza dimostrata nei confronti dell'avv. Scotti che egli era riuscito a far scartare in prima volta dalla lista per cui aveva ottenuto in commutazione della pena capitale la seconda volta.

Il Buffarini per contro, non ha potuto negare di avere parlato a Milano dove si trovava occasionalmente (a suo dire); insieme col prefetto Uccelli per le rappresaglie conseguenti all'uccisione di A. Resega.

Ha però spiegato che ciò era in dipendenza di ordini superiori emanati direttamente da Mussolini, mediante una circolare comunicata alle autorità militari e civili.

Ad ogni modo si doveva trattare di regolari giudizi, contro persone effettivamente colpevoli di gravi delitti; e dopo quell'unico abboccamento avuto col prefetto Uccelli, non si era più interessato e non aveva più saputo nulla intorno a tale argomento.

La Corte non può certo pretendere di risolvere il contrasto esistente fra le divergenti visioni dei due imputati: colloqui di tal genere non sogliono essere presenziati da testimoni, né lasciano tracia scritta.

Si rileva tuttavia fra esse un elemento comune, che è quello che le caratterizza. Colpevoli della gravità del fatto, ciascuno dei due cerca e si illude di scusarsene adducendo "l'ordine superiore" e il prefetto doveva eseguire l'ordine del ministero degli Interni, ed il Ministro ottemperava, ad istruzioni e direttive contenute in una circolare del capo del Governo.

Ma neanche i difensori degli accusati hanno fatto propria questa tesi aberrante.

L'art. 51 C.P. esenta da responsabilità colui che commette il fatto nell'adempimento di un dovere imposto un ordine legittimo della pubblica autorità.

Ora, a parte la circostanza che non vi è alcun elemento per tenere che sia esistita una circolare del capo del Governo di tal fatta, non potrebbe mai considerarsi "LEGITTIMO" cioè conforme alle leggi, l'ordine di procedere a rappresaglie violente per punire e reprimere delitti di cui non sono stati scoperti gli autori.

Ordini di tale natura possono essere dati solo in regime di tirannide; ma chi si adatta ad eseguirli deve aspettarsi deve aspettarsi o tardi o tosto, di essere chiamato a rispondere, senza possibilità di evadere per [ill.] dell'art. 51 C. P.

Ciò comprende tanto bene l'Uccelli che ha detto testualmente nell'interrogatorio di udienza "quando ebbi l'ordine, io mi sentii naufragare. Ho dovuto eseguire questo ordine " - Erano i tedeschi, la Milizia insistevano perchè si procedesse al giudizio contro degli irresponsabili.

A sua giustificazione morale l'Uccelli ha asserito di aver presentato poco dopo, verso il Natale 1943, domanda di esser sostituito. Dell'esistenza di una tale istanza, però l'attuale Prefetto ing. Lombardi non ha rinvenuto traccia (ver. di udienza, f.20 bis) negli incarti dell'ufficio, mentre sta di fatto, per ammissione dello stesso imputato, che la strana procedura si ebbe a ripetere un'altra volta e che toccò ad altri cinque o sei disgraziati di sentirsi condannare a morte e vedersi giustiziare per reati immaginari o di nessun conto.

Al sistema brutale, prettamente teutonico, del massacro di innocenti, tratti a caso da campi di concentramento, se ne andava così sostituendo, ed aggiungendo, un altro di marca italiana, escogitato da menti perfide ed astute come quelle del Buffarini Guidi - quello di compiere rappresaglie sopra persone detenute per motivi differenti, imbastendo a loro carico un simulacro il processochè doveva invariabilmente terminare con delle condanne a morte.

Ammantare di legalità apparente ma tragica ed inconfutabile realtà, che soltanto un termine può esprimere adeguatamente "eccidio premeditato "

La colpa dei due giudicabili appare per tale maniera lumeggiata nell'aspetto più sinistro quella cioè di funzionari divenuti omicidi per biechi fini settari e per servire fino in fondo ai desideri dell'invasore straniero, al quale necessitava dominare la situazione del terrorismo.

Se, quindi, per il Buffarini Guidi la massima responsabilità è presunta in modo inderogabile della legge  (art. 1 cpv. III° del Decr. Leg. Luog. 22 aprile 1945) in conseguenza della carica di ministro della cosidetta repubblica sociale italiana, comunque nei fatti tale presunzione si dimostra pienamente fondata, per il prefetto Uccelli, contro il quale sta pure la presunzione di collaborazione con i tedeschi, l'assunzione di maggior e più gravi responsabilità è strettamente inerente al suo comportamento relativo al funzionamento dei Tribunali militari straordinari di cui si è detto.

La Corte ritiene che l'Uccelli possa considerarsi meritevole di attenuanti generiche ai sensi dell'art. 7 cpv. I° del decr. luog. 27 luglio 1944, specialmente per la considerazione che il funzionamento del Tribunale Militare straordinario si è, durante l'ufficio tenuto dall'imputato, due volte.

Se veramente l'Uccelli, fin dalla prima convocazione del Tribunale, aveva deprecato l'incivile sistema che si andava instaurando, non si comprende come abbia per la seconda volta fatto ad, [ill.] ricorso.

La ripetizione sta piuttosto a dimostrare che egli, in fondo, era aderente per calcolo politico a quei metodi, e quei sistemi che in sua stessa coscienza condannava.

Il che non merita attenuanti.

Per entrambi gli imputati così ritenuti colpevoli diviene quindi applicabile la pena prevista dall'art. 51 del cod. pen. mil. di guerra, che è quella di morte con degradazione, cioè mediante fucilazione nella schiena.

A carico dell'Uccelli sussiste altresì la responsabilità di cui all'art. 3 del Dec. Luog. 22 aprile 1945 in relazione all'art. 3 del Decr. Leg. Luog. 27 luglio 1944 e 120 del Cod. Pen. del 1889.

L'imputato, infatti, ha ammesso nel suo primo interrogatorio scritto che, iscrittosi nel 1921 a Perugia al Partito Fascista allora nascente, organizzò delle squadre d'azione che operavano sotto le sue direttive politiche; e che tali squadre, senza commettere uccisioni, compirono qualche bastonatura, Ciò equivale ad ammettere che le squadre organizzate dall' Uccelli ebbero a commettere degli atti di violenza contro persone circostanza sufficiente per integrare tutti gli estremi del reato.

Per questa secondaria violazione della legge penale la Corte stima adeguata e congrua la pena di 10 anni di detenzione, la quale rimane assorbita dalla sanzione capitale inflitta per la violazione maggiore.

IL I° di avere, posteriormente all' 8.9.1943, mediante collaborazione col tedesco invasore, come Ministro dell'Interno, in particolare in Provincia di Milano, dando ordine di procedere ,come si procedette, a rappresaglie, per l'uccisione di

Aldo Resega e di altri fascisti ad opera di ignoti, nelle persone di detenuti politici estranei a tali uccisioni, commesso il delitto contro la fedeltà e la difesa militare dello stato previsto dall'art. 5 del Decreto Leg.Luog. 27.7.1945 n. 159 in relazione all'art.1 del Decr.Leg. Luog.22.4.1945 N. 142 e punibile ai sensi dell'art. 51 C.P.M. di guerra in relazione alla prima ipotesi del cap. 3° dell'art. 1 citato.

Il 2°  a) di avere posterirormente all'8 .9.1943 in provincia di Milano, commesso il delitto contro la fedeltà e ladifesa dallo Stato previsto dall'art. 5 del Dic Leg. Luog. 27.7.1944 N.159 in relazione all'art. 1° ipotesi del 3° cpv.dell'art. 1 citato, mediante collaborazione col tedesco invasore. quale Prefetto della provincia di Milano, ed assumendo in tale carica più gravi responsabilità con il trasmettere a due tribunali straordinari le liste di coloro tra i quali dovevano essere e furono scelti una quindicina di predestinati alla pena di morte in rappresaglia dell'uccisione di Aldo Resega e di altri fascisti ad opera di ignoti.

  1. c) di avere, nell'altro dopoguerra, in Perugia, organizzato squadre fasciste di azione violenta, delitto p.p . dell'art. 120 cod. penale del 1889 in relazione all'art.3 del decr. leg.L. og.27.7.1944 n.159 e 2 del Dic Leg.Luogo. 22.4.1945 N. 142;
IL 3°) - di avere, posteriormente all' 8.9.1943, quale Prefetto di Milano e successivamente quale vice prefetto di Milano, collaborato con il tedesco invasore e prestandogli aiuto ed assistenza, commesso il delitto contro la fedeltà

e difesa militare dello Stato, previsto dall'art. 5 del Decr. Leg. Luog. 22.4.1945 N. 142 e punito a sensi dell'art. 58 Cod.Mil. di guerra in relazione all'ultima ipotesi del 3° cpv. dell'art.1 citato

  1. Q. M.
LA CORTE

Visti gli art. 1 cpv. II° N. 1 e 3° cpv. III° 2 del Decr. Leg. Luog. 22 aprile 1945, 51 del Cod. Pen. Mil. di guerra 120 del cod. Pen. del 1889 483 C.P.P

Dichiara

Uccelli Oscar e Buffarini Guidi Guido colpevoli dei delitti a loro ascritti e li

Condanna

entrambi alla pena di morte mediante fucilazione nella schiena.

Visto l'art.479 C.P.

Assolve

Riva Carlo dalla imputazione ascrittagli per insufficienza di prove. e ne ordina la scarcerazione.

ANNO:

1945

TRIBUNALE:

Corte straordinaria di Assise del Circolo di Milano

PRESIDENTE:

Mottino Giovanni Battista

TIPOLOGIA DI ACCUSA:

Altro,

ACCUSATI:

Buffarini Guidi Guido
Riva Carlo
Uccelli Oscar

VITTIME:

COLLOCAZIONE:

Archivio Centrale dello Stato, Ministero di Grazia e Giustizia, Grazia, Collaborazionisti, b. 2

BIBLIOGRAFIA:

Buffarini Guidi, Glauco, La vera verità. I documenti dell'archivio segreto del Ministro degli Interni Guido Buffarini Guidi dal 1938 al 1945. Sugar, Milano, 1970