B. Roberto

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Ritenuto che il 6 giugno 1944, subito dopo la liberazione di Roma, l’ebrea Limentani Elvira, per conto di suo padre, Davide,  denunziava al commissariato di P.S. della sezione S. Eustachio di Roma che durante l’occupazione tedesca erano stati costretti ad abbandonare la loro casa per le persecuzioni che si operavano contro gli ebrei e che i mobili, e una biblioteca di più di tre mila volumi erano stati affidati a Cartoni Augusto fu Salvatore; che nel maggio 1944, con il concorso dei tedeschi B. Roberto, aveva in più volte, asportato tutti i libri e una scrivania, e altri mobili.

Procedutosi al fermo del B., questi dichiarava che fermato dai tedeschi, era stato minacciato di essere deportato in Germania e aveva dovuto accettare di mettersi al loro servizio e dare indicazioni per le requisizioni, per evitare che fosse messa in esecuzione tale minaccia.

Egli a sua discolpa dichiara che i libri furono quasi tutti asportati dai tedeschi, i quali gli regalarono alcuni di minore importanza. Procedutosi all’istruttoria formale, e all’arresto del B., sulle conformi conclusioni del P.M., venne rinviato al giudizio della Sezione Speciale di questa Corte di Assise per rispondere del delitto di collaborazionismo con il tedesco invasore e di quello di furto più volte aggravato. Si specificò nella sentenza di rinvio al giudizio che il B. non poteva beneficiare dell’amnistia, in quanto la sua opera espletata alla dipendenza del tedesco invasore era stata determinata da motivi di lucro. Dalle risultanze emerse dall’odierno Pubblico dibattimento e dalle disposizioni in ispecie del Cartoni, del portiere dello stabile, della parte offesa, e di coloro che acquistarono i libri, si rileva fino alla massima evidenza, nonostante il diniego dell’imputato che questi non si recò una sola volta con i tedeschi nel domicilio del Cartoni, ma vi ritornò anche nei successivi, e asportò una grande quantità di libri che poi rivendette a parecchi librai della città. Il prezzo dei libri predetti andò a suo uso e profitto; e i infatti esso ne rilasciò anche la ricevuta.

Fu in tale vendita agevolata del Frigerio, di cui non si hanno più notizie perché allontanatosi per l’Italia del Nord- è da osservarsi che i tedeschi raramente, nelle loro razzie, si impossessavano di libri, e invece ponevano tutte le cure e tutta la loro cupidigia nell’appropriarsi di mobili, di opere d’arte, ed i macchinari e di generi alimentari.

Quindi in base alle predette risultanze processuali; è da ritenere che il B. insieme con essi, asportò i libri e la scrivania, in una certa quantità, il primo giorno; e che successivamente, fece le sue esportazioni, per suo esclusivo profitto.

Se questo è rimasto accertato nel modo più evidente, ne consegue che occorra affermare la sua responsabilità penale in ordine al delitto di furto, poco interessando se l’indicazione della casa del Leverano sia stata data a lui dalla teste Belli, secondo le sue affermazioni, contraddette peraltro da questa. Solo il predetto delitto di sottrazione dei libri e della scrivania è rimasto accertato [ill.] a carico dell’attuale giudicabile; gli altri mobili furono asportati da altri individui, appartenenti al battaglione Muti, senza l’intervento e l’ausilio del B.

Tale delitto non può dirsi commesso in occasione dell’altro di collaborazione, pure ascritto all’imputato, per il quale esiste soltanto un elemento che risulta dallo stesso interrogatorio di lui- Egli, credendo di giustificare la sottrazione dei libri, ha dichiarato che fu costretto a porsi alle dipendenze dei tedeschi che sotto la minaccia di deportazione in Germania avevano così ottenuto la sua collaborazione nelle requisizioni. Intanto deve osservarsi in primo luogo che di tale coazione e delle predette minacce non vi è alcuna prova nel processo e che quindi trattasi di una semplice assertiva dell’imputato e in un secondo luogo deve pure porsi in rilievo che mai i tedeschi costringevano gli italiani a collaborare con loro, servendosi talvolta di essi soltanto come operai. Deve pure notarsi che della dedotta collaborazione non vi è alcuna traccia in processo, e che neppure le informazioni date dalla questura additano l’imputato come collaboratore. Ne consegue che se non vi fosse stata la dichiarazione fatta dal B., si sarebbe dovuto senz’altro escludere dal delitto di collaborazione; e che peraltro in vista di tale informazione, non si può in modo perentorio escluderlo, prestandosi il fatto ad una dubbia interpretazione. Infatti si può da una parte ammettere che il giudicabile abbia detto la verità, e dall’altra parte pare anche che l’altra ipotesi che egli per sottarsi alla responsabilità per il furto accertato abbia cercato di far credere che non si sia impossessato dei libri e che questi insieme con la scrivania siano andati a profitto dei tedeschi, alle dipendenze dei quali sarebbe stato costretto ad operare. Se dunque è dubbia la prova sulla collaborazione, è il caso di assolverlo per insufficienza di prove; ed invece risponde a giustizia ritenerlo colpevole del furto specificato nella rubrica del quale si compendia tutta la attività criminosa del giudicabile. Questa è l’unica soluzione che può dirsi ispirata a principio di giustizia, non potendosi accogliere la tesi sostenuta in linea principale dalla difesa, in quanto non è proprio il caso di dichiarare estinto per amnistia il delitto di collaborazione perché questo fosse stato realmente commesso dall’imputato, o starebbe il fine di lucro, che sarebbe costituito dal profitto indebito, ricavato con la vendita dei libri, e ammontante a parecchie migliaia di lire da lui incassate, e accertate in base alle deposizioni di alcuni librai esclusi come testi in questo pubblico dibattimento. Solo se non si fosse ravvisata tale fine di lucro che caratterizza tutta l’entità criminosa del B., si sarebbe potuto parlare di amnistia. Ma poiché invece il B., che in quel periodo di occupazione tedesca viveva a contatto dei tedeschi e dei fascisti, approfittò della loro conoscenza per commettere l’asportazione dei libri, deve più propriamente rivelarsi che egli si sia reso soltanto colpevole di furto, e che nella collaborazione con il tedesco invasore, da lui affermata, non può essere ritenuta provata, a prescindere dalla considerazione che questa sarebbe consistita in un unico fatto e che in [ill.] con una logica più aderente alla realtà e alle vero somiglianze dei fatti commessi, si debba rientrare in delitto non di natura politica, ma comune contro il patrimonio; non insomma un fatto illecito; di persecuzione contro un cittadino di razza ebraica. Per queste ragioni, si è sopra accennato che non può parlarsi di connessione fra i due delitti e si deve in proposito aggiungere che in ogni caso sarebbe da escludere l’amnistia per l’uno e per l’altro reato, date le finalità di lucro che ebbe l’attuale giudicabile. Il furto è più volte aggravato, perché commesso in luogo di abitazione, perché si approfittò dello stato di guerra, che ostacolarono la pubblica e privata difesa e in vista di tale ultima aggravante la pena deve essere raddoppiata e si può fissare in anni sei di reclusione in lire seimila di multa. Si possono concedere le attenuanti generiche all’imputato in vista delle modalità del fatto e dei suoi buoni precedenti. La pena in definitiva è di anni quattro di reclusione e di lire 4mila di multa.

Capo di accusa

a) del delitto di collaborazionismo col tedesco invasore a sensi dell’art.5 D.L.L 27/7/1944 n°159, in relazione all’art. 58 C.P.M.G per avere collaborato col tedesco invasore, fornendo informazioni alle SS tedesche e aiutando i militari tedeschi, i quali fra l’altro eseguirono varie perquisizioni in casa di Cartoni Augusto, asportandone oggetti di biancheria, una macchina da cucire, una macchina da scrivere, una scrivania, quadri, tappeti e libri, di proprietà di Limentani Davide, ebreo e custoditi in casa del Cartoni. In Roma, anteriormente a fino al 4 Giugno 1944.

b) Del delitto di cui agli art. 110-81-624-625 n°1 e 5 C.P. in relazione all’art. 1 Lett.

b) D.L. 30/11/1942 n.1365, per essersi impossessato, in concorso di altre persone appartenenti alle formazioni fasciste e rimaste ignote, e affine di profitto, in più volte e con un unico disegno criminoso, di una macchina da cucire, quadri, valigie, una scrivania e circa tremila lire in danno di Limentani Davide, custoditi nella abitazione di Cartoni Augusto, nella quale si era introdotto insieme [ill.], profittando delle circostanti dipendenti dallo stato di guerra.

In Roma anteriormente e fino al 6 giugno 1944.

Visti gli art. 624, 1 e 5 in relazione all’art. 1 lett. b) D.L. 30/11/1942 n. 1365 – 62 bis C.P. 483-488 C.P.P.  art. 4 e reg. D.P. 22/6/1946/n. 4.

Dichiara B. Roberto colpevole del delitto di furto aggravato ascrittogli come in rubrica al secondo capo di imputazione e con le attenuanti generiche lo condanna alla pena della reclusione per anni quattro e alla pena della multa in lire quattromila, alle spese processuali e a quelle di custodia preventiva. Dichiara condannati tre anni della predetta pena e la multa sino al lire tremila.

Visto l’Art. 479 C.P.P

Assolve il B. dall’imputazione di collaborazione con il nemico invasore per insufficienza di prove. Così deciso in Roma il 28 Agosto 1947.

ANNO:

1947

TRIBUNALE:

Corte di Assise di Roma, sezione speciale

PRESIDENTE:

Galdi Matteo

TIPOLOGIA DI ACCUSA:

Saccheggio,

ACCUSATI:

B. Roberto

VITTIME:

Limentani Davide

COLLOCAZIONE:

Archivio di Stato di Roma, Corte di assise speciale, f.114