S. Luigi

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Il 9 giugno 1944 Anselmo Efrati denunciò ai carabinieri del nucleo di Roma vecchia, che nel pomeriggio del 20 marzo 1944, mentre si trovava nell’ingresso del suo negozio in Roma, Via Monserrato 118, vide degli sconosciuti entrarvi, e, abbassata la saracinesca, rimanervi per circa mezz’ora, uscendone quindi con il fratello del denunciante Marco col cognato Moscati e con un cugino, tutti israeliti, che, con una macchina furono trasportati a Regina Coeli, per essere il 24 marzo fucilati alle fosse ardeatine.

Il 21 marzo l’Efrati apprese, che gli stessi sconosciuti avevano venduto la merce esistente nel suo negozio, messo quindi a disposizione di certo Giovanni Gorga, sfollati, e che un altro negozio di esso Efrati in via della Barchetta, era stato prima saccheggiato e posto a disposizione della famiglia di certo Giovanni Gorga, tenente delle SS Italiane.

Procedendo nelle indagini i carabinieri accertarono, che a vendere il mobilio e le merci del negozio Efrati di via Monserrato erano stati certi S. Luigi, conosciuto come maresciallo delle SS tedesche, P. Umberto e M. Giuseppe (dichiarazioni di Romano Filippo ed Ezio, Spuntarelli Pietro, Rapisardi Marcello, tutti acquirenti di merci, e Roncaccia Basilio). In proposito conviene precisare, che il S. mostrato dai carabinieri ai fratelli Romano ed allo Spuntarelli fu da costoro riconosciuto come uno dei venditori della merce dell’Efrati; il P. ed il M. furono invece identificati sulla base della carta d’identità da essi mostrata all’atto della vendita degli acquirenti Romano e Spuntarelli, i quali peraltro, posti dai verbalizzanti di fronte al M., non hanno riconosciuto in costui uno dei venditori.

Successivamente, ad altra denuncia dell’Efrati seguirono ulteriori indagini consacrate nel rapporto 11 luglio 1944, da cui risultò che certo Armillas Armando ebbe ad acquistare oggetti appartenenti all’Efrati, asportati dal negozio di costui in Roma, Via della Barchetta, da certo Gorga Giovanni, tenente della guardia repubblicana. Gli oggetti, tra cui una bilancia, una mazza, del cascame di gomma, furono, a detta dello Armillas, da lui rivenduti a certo Angeli Antonio. Furono esperite indagini anche a carico di tal Rocchetti Valentino, implicato, secondo sospetti dell’Efrati nell’asportazione delle merci di quest’ultimo dal negozio in Via della Barchetta.

Non essendosi rinvenuto il Rocchetti fu sentito dai carabinieri la madre di lui Ferri Bianca, che dichiarò di sapere che il negozio di questi era stato svaligiato dal Gorga, coadiuvato da altre persone le quali la Ferri disse di non sapere se si fosse trovato anche il figlio Valentino.

Il Marcelli, non riconosciuto dagli acquirenti delle merci del negozio di via Monserrato, non fu denunciato dai verbalizzanti, tanto più che affermò di aver perduto la carta d’identità; in S. invece fu tratto in arresto e contro lo stesso fu spedito ordine di cattura 4 aprile 1944 per il delitto di rapina aggravata a sensi degli art. 30.11.1942 n.1365.

Proseguita l’istruttoria col rito formale, contro il Gorga il giudice istruttore emise mandato di cattura per il delitto di saccheggio aggravato dalla circostanza di che all’art. 1 lett. A del suddetto decreto legge; contro il P., per il delitto di concorso nel delitto attribuito al S..

Nei confronti di S., A., R. Filippo ed Ezio nonché di F. Marcello fu emesso mandato di comparizione e per reato di ricettazione; nei confronti di Angeli Antonio fu emesso lo stesso mandato per incauto acquisto.

Successivamente il 27 novembre 1944, al S., al P., al Gorga e al R. sono stati dal G.I. su richiesta del P.M. contestati con mandato di cattura il delitto di collaborazione col tedesco a norma dell’art. 5 D.L.L. 27 luglio 1944 n.159-58, c.p.m. guerra; e al R. inoltre, il concorso nel delitto di saccheggio aggravato contestato al Gorga.

Con sentenza 1 marzo 1945 il G.I. ha rimesso gli atti al Tribunale Militare di Roma competente a conoscerne ma il procuratore militare ha restituito gli atti al Procuratore del Regno il quale ha di nuovo richiesto il Giudice Istruttore per il proseguimento dell’istruttoria col rito formale.

Infine gli atti su requisitoria del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma sono stati rimessi a questa Sezione Istruttoria.

Diritto

In ordine alla imputazione di collaborazione ascritta al S. ed al P. si osserva che se le risultanze non consentono il rinvio di costoro a giudizio non autorizzano neppure la declaratoria che essi non hanno commesso il fatto. Come l’Efrati ha chiarito al magistrato, la sera del 20 marzo 1944 penetrarono nel negozio di via Monserrato tre individui in borghese, seguiti a breve distanza di tempo da altri tre individui di cui uno in divisa da ufficiale tedesco. Dopo breve permanenza nel negozio, dal quale l’Efrati si era allontanato immantinente dato il naturale timore derivantegli dalla sua qualità di ebreo e dalle persecuzioni in atto contro gli ebrei, tre degli individui suddetti, compreso quello in divisa, che uscirono accompagnando tre congiunti dell’Efrati, congiunti che spogliati prima del denaro e dei preziosi che avevano indosso con la minaccia della rivoltella, furono fucilati dopo pochi giorni dai tedeschi. L’Efrati non ha identificato alcuno degli individui suddetti, e ciò può spiegarsi data l’ora tarda della visita e soprattutto data la paura che lo indusse ad allontanarsi precipitosamente dal negozio. Sta in fatto, però, che tre dei visitatori rimasero nel negozio, donde non si sa se siano usciti durante la serata o la notte, e che al mattino successivo, piuttosto per tempo, fu iniziata la vendita delle merci da tre persone, di cui individuati pel S. e per il P. dai fratelli R. ed altri. Ciò genera intanto il dubbio, che costoro siano due delle tre persone suddette e che nella notte siano rimasti nel negozio nelle cui pareti furono praticati dei sondaggi. Aggiungasi, che durante la vendita eseguita il giorno successivo il S. a detta degli acquirenti della merce veniva qualificato dai compari come maresciallo delle SS tedesche, e che, interrogato dal magistrato sul come e quando avesse appreso della vendita delle merci del negozio di via Monserrato, il S. ha dato chiarimenti del tutto inattendibili. Perché ha detto, che della vendita ebbe notizia da un individuo da lui sconosciuto in un bar di Via Giulio Cesare, alle ore 22.30 del giorno 20 marzo; e al rilievo dell’inattendibilità della risposta dipendente dal fatto che col coprifuoco a quell’ora i bar erano chiusi ed era impossibile vedere chicchessia, ha soggiunto che quella notizia gli era stata data alle 17.30 di quel giorno; ossia prima della stessa invasione del negozio degli Efrati. Infine all’ovvio rilievo della inattendibilità di questa seconda versione, ha concluso che la notizia di quella vendita, forse la ebbe in alcuno dei giorni successivi. Risposta, anche la terza, inattendibile, perché, come i tedeschi hanno accertato, alla vendita di che trattasi fu proceduto nella mattina del 21 marzo.

Aggiungasi ancora, per quanto riguarda il P., che nei giorni successivi; costui si recò dai fratelli Romano, ai quali per essere sinistrati era stato di occupare il negozio ormai vuoto dell’Efrati, a domandare dove si trovasse l’altro negozio dell’Efrati in Roma, e nei muri di quello di via Monserrato, occupato, come si è detto dal Romano, praticò sondaggi simili a quelli praticati in precedenza da sconosciuti allo scopo di rinvenire preziosi.

Vi è, in sostanza, un cumulo d’indizi, che se non autorizza a ritenere raggiunta una prova sufficiente della partecipazione dei due prevenuti all’arresto ed alla rapina in danno dei congiunti dell’Efrati, non consente neppure la declaratoria che essi non hanno commesso il fatto, onde deve dichiararsi non doversi procedere contro il S. ed il P. in ordine al delitto di collaborazione col tedesco, per insufficienza di prove.

Nessun indizio invece è sorto dall’istruttoria, che il R. abbia collaborato col tedesco procedendo al rastrellamento della famiglia Efrati ed alla rapina ai danni della stessa, onde nei confronti del R. deve emettersi la declaratoria conseguente di non dover procedere per non aver commesso il fatto.

Poiché risulta che contro il Gorga, data la già spiegata da costui attività di tenente della guardia nazionale repubblicana, il P.M. presso la sezione speciale della Corte di Assise di Roma ed istruttoria per il delitto di collaborazione, va ordinata la trasmissione dallo stesso P.M. di copia di questa sentenza e del rapporto n.2 dell’11 luglio 1944 dei carabinieri del nucleo di Roma vecchia.

Si osserva, ciò posto, che la sottrazione delle merci del negozio dell’Efrati Via Monserrato deve, alla stregua delle risultanze, ritenersi commessa dal S. e dal P. e da altre persone rimaste sconosciute, tra le quali nulla autorizza a ritenere fosse anche il Gorga. Il fatto integra gli estremi del delitto di furto aggravato dal numero delle persone (almeno tre), nonché dalla circostanza, che esse approfittarono della particolare situazione in cui venne a trovarsi l’ebreo Efrati, ostacolato nella difesa del suo patrimonio (art. 1 lett. A) R.D.L.L. 30.11.1942 n.1385 in relazione all’art. 61 n.5 c. pen.) eppertanto va ordinato il rinvio del S. e del P. al giudizio del Tribunale di Roma per rispondere di tale delitto, così modificata la rubrica.

Quanto alla sottrazione delle merci del negozio dell’Efrati di Via della Barchetta si osserva, che le dichiarazioni rese da A. Armando e dalla madre di R. Valerio, F. Bianca, inducono a ritenere, che essa fu consumata dal Gorga e dal R. in unione ad altre persone, tra le quali non si è autorizzati, in mancanza di più solide emergenze, a comprendere anche il P. per il solo fatto emerso che ai Romano costui domandò dove si trovasse l’altro negozio dell’Efrati. Anche in tale fatto concorrono gli estremi del furto più volte aggravato come sopra con in più l’aggravante di che all’art. 62 n.5 cod. pen., risultando essere stato il negozio aperto con violenza. Va quindi ordinato il rinvio del R. e del Gorga al giudizio del Tribunale di Roma per rispondere di detto reato, così modificato in rubrica.

Quanto ai fratelli R. Filippo e R. Ezio, F. Marcello, S. Pietro, e A. Armando, costoro debbono essere rinviati al giudizio dello stesso Tribunale per rispondere di ricettazione, perché acquistarono merci asportate dai negozi dello Efrati, conoscendo la illegittimità della vendita delle merci stesse.

Nei confronti di Angeli Antonio, imputato di incauto acquisto deve dichiararsi non doversi procedere per essere il reato estinto per effetto dell’amnistia di che al R.D. 5.4.1944.

Va ordinata la cattura dei latitanti P. Umberto, Gorga Giovanni e R. Valentino e respinge l’istanza di libertà provvisoria avanzata dal S..

S., il P., il Gorga, il R. del delitto […] art. 110 C.P. 5 D.L.L. 27.7.1944 n.159 e 58 C.P.M.G. per avere in Roma, dopo l’8 settembre 1943 in concorso fra loro, favorito i disegni politici dell’invasore, procedendo a rastrellamenti di Ebrei ed alla requisizione dei loro beni. […]

La sezione istruttoria, in parziale difformità della richiesta del Procuratore Generale. 1) dichiara chiusa la formula istruttoria. 2) dichiara non doversi procedere contro S. Luigi e Pallotta Umberto in ordine al delitto di collaborazione col tedesco invasore per insufficienza di prova contro il R. Valentino per non aver commesso il fatto. 3) Ordina, che copia di questa sentenza e del rapporto n.2 del 11.7.1944 dei carabinieri del Nucleo di Roma Vecchia (fol.23) siano trasmesse al P.M. presso la Sezione Speciale della Corte d’Assise di Roma per essere alligata al procedimento in corso presso quello ufficio contro Gorga Giovanni. 4) Ordina il rinvio di S. Luigi, P. Umberto, Gorga Giovanni e R. Valentino dinanzi al Tribunale penale di Roma, per rispondere, anziché di rapina e di saccheggio così modificato in rubrica: a) i primi due del delitto di furto aggravato ai sensi degli art.. 110, 624, 625 n.5; 61 n.5 e 7 cod. pen. Coordinati con l’art. 1 lett. A del R.D. 50.11 1942 n. 1385 […]

ANNO:

1946

TRIBUNALE:

Corte di Appello di Roma. Sezione istruttoria

PRESIDENTE:

Giuffrè Gennaro

TIPOLOGIA DI ACCUSA:

Arresto, Saccheggio,

ACCUSATI:

A. Antonio
A. Armando
G. Giovanni
P. Umberto
R. Ezio
R. Filippo
R. Valentino
S. Luigi
S. Pietro

VITTIME:

Efrati Marco
Fornari Raffaele
Moscati Pace Anselmo

COLLOCAZIONE:

Archivio di Stato di Roma, corte di Assise penale, sezione speciale, f.2635.2