D. Ermanno

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Ritenuto in FATTO ed in diritto. Con sentenza 4 ottobre 1946 della Corte Speciale di Assise di Pavia l’imputato D. Ermanno- già questore nelle province di Imperia e di Pavia durante l’imposto periodo della Repubblica Sociale Italiano- fu condannato alla pena di anni ventuno di reclusione, con la confisca della metà dei beni, per il delitto di aiuto politico al nemico Tedesco (art. 58 C.P.M.G.), aggravato dall’uso di sevizie; alla pena di anno uno di reclusione di lire ottomila di multa per il delitto di truffa in danno di Rossi Dondolo (art. 640 n. 2 C.P.); ed alla pena di anni tre di reclusione e lire diecimila di multa per il delitto di malversazione in danno del Dr. [ill.] (art. 315 Pod. Pen.). Con la stessa sentenza fu dichiarato estinto per amnistia il delitto di truffa in danno di Bragadini Aida (art. 540 C.P.). E' da notare che in ordine al delitto di collaborazionismo non potè essere applicata l’amnistia perché l’imputato fu ritenuto colpevole di sevizie particolarmente efferate in danno dei detenuti Biancheri Antonio e Viole Eraldo e di concorso nell’omicidio del partigiano Milazzo Spartaco. Per altre imputazione di reati comuni vi fu assoluzione, oramai passata in giudicato. Contro la sentenza ricorsero per Cassazione il Pubblico Ministero e l’imputato. La Suprema Corte ha cassato la sentenza per le seguenti ragioni. In ordine al delitto di collaborazionismo, se da un lato ha ritenuto che giustamente era stata qualificata collaborazionistica l’attività dell’ imputato, che, oltrepassando i limiti delle funzioni di istituto attribuitegli come questore, eravi concretata nel disporre ad eseguire rastrellamenti, perquisizioni ed arresti di patrioti e partigiani, dall’altro lato ha stimato che la motivazione della sentenza risultava difettosa su tre punti particolari e cioè : 1) sulla partecipazione dell’imputato ai fatti di sevizie; 2) sul suo concorso nella uccisione del Milazzo; 3) sul diniego delle chieste attentati, sia quelle generiche, sia quella dell’ art. 26 C. P. M. G.. In ordine ai delitti comuni ha osservato che: per la truffa in danno della Bragadini non era stato tenuto conto né della rinuncia all’ amnistia, né della istanza difensiva per una assoluzione ampia ai sensi dell’art. 152 C.P.M.G.; per la truffa in danno del Rossi era stata ritenuta la sussistenza del reato soltanto in base alla dichiarazione del valore dell’automobile fatta dalla parte lesa e cioè senza il ricorso ad elementi precisi di valutazione, che dovevano essere raccolti mediante una perizia; per la malversazione in danno del [ill.] era stata egualmente ritenuta la sussistenza del reato senza dare contezza di tutte le circostanze di fatto relative ai rapporti fra imputato ed il [ill.], in base ai quali l’automobile passò a suo tempo nel possesso del primo. In seguito a tali osservazioni la sentenza di Pavia è stata cassata nei confronti di tutte le imputazioni in rubrica ed il processo è stato per nuovo esame rinviato a questa parte. Non essendovi ulteriore dubbio sull’attività dell’imputato, manifestatasi in atti di lotta contro il movimento partigiano e costituente di per sé aiuto al Tedesco invasore, l’indagine di questa parte devesi principalmente fermare allo accertamento di quelle, che furono le cause ostative dell’amnistia: le sevizie e l’omicidio. Le sevizie è risultato che sono state motivate contro Biancheri Antonio e contro Viole Eraldo. Il Biancheri, arrestato nella notte sul 23 maggio 1944, venne in più riprese colpito con schiaffi, calci e pugni al viso ed alla nuca ingiuriato e maltrattato dal D., che gli strappò anche i peli della barba, non solo durante la notte stessa dell’arresto ma pure nei successivi giorni 23 e 24 maggio e sino a tonda ora della notte. Il giorno 25 poi, sempre ad opera del D., fu introdotto nella stanza della tortura ed ivi, disteso sovia un tavolo con il capo penzoloni e riempitogli la bocca con stracci, ebbe versata l’acqua nelle narici del naso. Il Viale, a sua volta, oltre alla suddetta Fortuna, si vide bruciare con la fiamma di una candela la pelle dei gomiti e si vide conficcare aghi o spilli fra le unghie delle mani, che poi venne costretto a stringere. Tali [ill.] i particolari delle sevizie. Nei confronti del Biancheri esse dimostrate dalla sua stessa ampia testimonianza, confortata dalle dichiarazioni del teste Bisso Piuseppe, che vide il Biancheri sanguinante dalla bocca e dal viso e con gli occhi terrorizzati. Nei confronti del Viale, successivamente deceduto in Germania, le prove sono più numerose. Tra queste è la deposizione del Biancheri, che fu costretto ad assistere alle torture del Viale e lo vide “completamente sfinito e svenuto per l’acqua ingerita e le botte ricevute”. Vi è la deposizione del Mascioli Bruno che lo vide uscire dalla stanza degli interrogatori e così lo descrive: “Non si reggeva in piedi ed era un cadavere; era a dorso nudo e senza camicia; ebbi modo di vedere che aveva i gomiti bruciati; notai che le sue unghie erano nere e tumefatte in quanto gli erano stati ficcati degli spilli nelle unghie; aveva ancora una punta di spillo ficcata nel dito mignolo ed io personalmente gliela estrassi fuori.” La teste del Bruno Benedetta si trovò nella stanza superiore a quella degli interrogatori e sino alle due del mattino sentì da essa provenire lamenti e grida altissime. Condotta subito dopo in detta stanza, notò un tavolo, due bicchieri, una catinella di acqua e schiuma come fosse bava, ed una camicia azzurra a quadretti da uomo, che venne ritirata da alcuni militi perché reclamata dall’ “ubriaco”. Quando venne accompagnata sul camion per il ritorno al carcere, vide che l’imputato D. si avvicinò invitando gli occupanti a stringersi per fare posto ad un ubriaco. Costui era il Viale ed aveva in mano la camicia azzurra a quadretti. A domanda, le riferì che aveva avanti i gomiti bruciati e di aver dovuto ingoiare acqua dalle narici. Al testimone Riello Elio il povero Viale disse che i dolori sopportati erano stati enormi perché erano arrivati a conficcargli gli aghi fra le unghie delle mani stesse. Il teste Frontero Tommaso ha riferito: “Il Viale fu violentemente percosso. Non si reggeva in piedi. Lui costretto a portarlo in cella. Il Viale ebbe gli aghi conficcati fra le unghie e poi doveva stringere le mani”. Al teste Bisso il Viale raccontò di avere molto sofferto e di aver avuto perfino i gomiti bruciati. A questi atti di sevizie l’imputato D. ebbe a partecipare ed in quale maniera? La risposta è affermativa. In primo luogo per chi accompagnò il Biancheri nella sala dei supplizi e non si può ritenere che lo abbia fatto per un fine diverso da quello di farlo torturare. In secondo luogo perché partecipò personalmente alle sevizie del Viale. Quando vide che i tedeschi versavano l’acqua in una solo narice del Viale e con un solo bicchiere, si fece consegnare questo bicchiere e, presone un altro, continuò la tortura con ambedue bicchieri e cioè versò l’acqua in tutte e due narici. Fu così che i tedeschi ripresero la operazione seguendo il nuovo e più doloroso metodo. Infine, quando il Viale svenne, fu proprio il D. che chiamò le guardie e, dicendo loro di portare via quell’ubriacone perché aveva bevuto troppo, non esitò a sferrare dei calci terribili contro quel povero corpo. Oltre all’immunità di questo suo ultimo atto, qualificando ubriacone il povero Viale, al danno aggiungeva la beffa! Sono questi i particolari raccontati dal Biancheri, che fu costretto ad assistere agli atti inumani prima di subirli personalmente. E la testimonianza del Biancheri è corroborata da quanto è riferito Riello Elia: “le sevizie venivano fatte in una sala ed era proprio il D. che dirigeva le operazioni.” È vero che il [ill.] non ha spiegato in base a quali elementi egli fosse in grado di fare una tale affermazione, ma è anche vero che l’attendibilità del Riello non è stata posta mai in dubbio. Ad essa devesi aggiungere la testimonianza della Del Buono Benedetta, alla quale il Viale disse: “Mi hanno torturato i tedeschi; poi è venuto anche il D.”. Cosa volle significare con queste parole del Viale? Egli stava indicando le persone che l’avevano seviziato; aggiungendo che dopo arrivò anche il D., è evidente che ha voluto riferirsi al fatto per cui costui pure ebbe a seviziarlo. Se tale frase dovesse costituire l’unica prova a carico dell’imputato, forse qualche dubbio potrebbe sorgere; ma se si riflette che si aggiunge alle precise dichiarazioni del Biancheri e del Riello, ogni dubbio cade e la interpretazione più naturale e nel senso che il D. partecipò alle sevizie.

A questo punto è necessario esaminare e valutare due tesi della difesa, [ill.]. La prima tende ad invalidare l’efficacia della deposizione Biancheri che accuserebbe di sevizie l’imputato per discolparsi avanti ai suoi compagni della delazione a loro carico. Il rilievo non regge, sia perché non risulta che i compagni del Biancheri siano [ill.] contro di lui, si perché dai verbali in atto si deduce in modo pacifico che l’esistenza dell’organizzazione antifascista e l’elenco dei suoi membri vennero alle autorità della polizia ferroviaria rivelati dai due militi, che s’erano fatti entare nelle fila dell’associazione. Il rilevo poi non può avere importanza almeno per quelle poste dalla deposizione Biancheri, che non si riferisce alle sue torture ma a quelle patite dal Viale. Infine è da tenere presente che l’imputato D., nella sua qualità di seviziatore, non è indicato soltanto dal Biancheri, dal Riello o dalla Del Buono, ma anche – sebbene con riferimento ad altro caso – dei testimoni Valassina Alessio e Renacci Pietro, i quali, a proposito delle fortune inflitte contro Renacci Ettore (per fucilato a Fossoli) da loro [ill.] negli interrogatori , concordemente hanno riferito [ill.] con le seguenti parole: [ill.] “ non voleva parlare, ma con i nostri sistemi l’abbiamo fatto parlare”. Inoltre il [ill.] Buffi Armando sentì in [ill.] dagli altri detenuti che era stato proprio [ill.] a sottoporre a [ill.] loro confessioni

Imputato I) Del delitto p/ e p/ dell’art. 5 D.L.L. 27/7/1944 n.159 e I D.L.L. 22/4/45 n.142 in relazione agli art.81.60 n.4 575 C.P. e 58 C.P.M.G. per avere, quale questore delle provincie di Imperia e di Pavia, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, collaborato col Tedesco invasore, tenendo con esso intelligenza, con l’aggravante di avere adoperato sevizie di particolare efferatezza: A) Ad Imperia, provocando la cattura da parte delle SS e la conseguente deportazione in Germania, con l’internamento in campo di concentramento dei fratelli Nicola ed Enrico Serra, e di Raimondo Ricci, accusati di attività patriottica clandestina (nel dicembre 1944). B) In San Remo, ordinando l’arresto di Rossi Alessandro, quale favoreggiatore di due ufficiali inglesi e disponendo l’internamento nel campo di concentramento di Vallecrosia; ordinando inoltre la cattura della di lui moglie e dei due figli quali ostaggi, di seguito ad evasione del Rossi (nel dicembre 1943). C) Organizzando e dirigendo personalmente operazioni di rastrellamento di renitenti alla leva della R.S.I. (In Diano Argentina ed a Madonna della Rovere). D) Partecipando e dirigendo l’operazione di una numerosa schiera di armati nel convento di Diano Castello, ove, dopo avere minacciato, oltraggiato i religiosi, perquisito il convento, effettuò la cattura la cattura degli ebrei Oscar Colombo, Mario Colombo e Giorgio Greco, dei quali i primi due furono quindi internati nel campo di concentramento di Fossoli e quindi deportati in Germania, ed il secondo decedette per i maltrattamenti (17 febbraio 1944). E) In Monte Grazia il 3 marzo 1944, organizzando e conducendo personalmente una operazione di rastrellamento che portò alla cattura di 13 partigiani, i quali furono deportati in Germania e quivi internati in campo di concentramento. F) In Imperia, ordinando la cattura del partigiano Delfino Tommaso, che venne poi seviziato che trucidato nel marzo 1944. G) In Imperia, ordinando la cattura dei partigiani Ravazzani Paolo, Enzo Favarelli ed Ugo Nicola, conducendo personalmente una irruzione armata nel domicilio del Ravazzani in occasione del quale i suoi uomini si appropriarono di cibarie e suppellettili varia (il I/4/44) e procedendo personalmente all’interrogatorio di Ugo Nicola il quale venne da lui torturato con pugni sul viso e calci nello stomaco. H) Conducendo una irruzione di armati nel domicilio di Sesso Lorenzo onde catturare i partigiani Sasso Luigi ed Angelo, il quale ultimo venne effettivamente catturato, consegnato ai Tedeschi e successivamente fucilato ad Imperia il I/4/44. I) In Imperia, istituendo ed organizzando un reparto di polizia antipartigiana che si distinse per violenze e grassazioni (Marzo 44). L) Disponendo la cattura di numerosi individui a Piove Viteno, tra i quali il postino del luogo, il quale venne da lui percosso con pugni. M) Conducendo personalmente un’operazione di polizia che portò alla scoperta di un’organizzazione politica clandestina costituita in Ventimiglia ed alla cattura di quasi tutti i suoi componenti e cioè di […] dei quali 21 furono da lui consegnati alle S.S. (Renacci e Palermo fucilati ) dopo la loro cattura gli altri furono deportati in Germania e quindi internati nei campi di concentramento ove ne decedettero 7 per i maltrattamenti e le fatiche; e cioè Irucchi Cipollina, Muratore Tommaso, Rubin Natale ; tre e cioè Biancheri Giulio Viale Braldo, Ranacci Pietro, furono da lui sottoposti a sevizie di particolari mostruosità, tutti furono da lui denunciati al Tribunale Speciale per la difesa dello Stato di Parma siccome responsabili di associazione sovversiva. N) In San Remo il 23 aprile 1944 conducendo una irruzione di agenti [ill.] nel domicilio Baltro Maddalena, ivi catturando partigiani Guerci Amico e Barbero Cairo. O) in Pavia il 7 luglio 1944, concorrendo attivamente all’uccisione del partigiano Milazzo Placido. P) del delitto di cui all’art. 640. C.P. per essersi con artifizi e raggiri, iniziando in inganno la Contessa Bragadini procurato un iniugato profitto con denaro della ditta BRAGADINI dalla quale si fece consegnare L. 50.000 col pretesto, dimostratosi poi falso, di volerle regalare un anello di brillanti. [ill.].

Letti ed applicati gli art. 5 e 9 del D.L.L. 27 luglio 1944, n.159, 1 del D.L.L. 22 aprile 1945 n.142, 58 Cod. Pen. Mil. Guerra, 3 e 9 del D.L.P. 22 giugno 1946 n.4, 483 e 488 e 544 Cod. Proc. Pen., Dichiara D. Ermanno colpevole del delitto di collaborazione col Tedesco invasore ai sensi dell’art. 58 Cod. Pen. Mil. Guerra e qualificato da concorso in sevizie particolarmente efferate e, con le attenuanti di cui agli art. 26 Cod. Pen. Mil. Guerra e 52 bis Cod. Pen., lo condanna alla pena di anni otto di reclusione con il condono di legge, alla interdizione perpetua dei pubblici uffici ed al pagamento delle spese processuali […].

ANNO:

1947

TRIBUNALE:

Corte di Assise del circolo di Milano. Sezione speciale

PRESIDENTE:

Ghirardi Giovanni

TIPOLOGIA DI ACCUSA:

Arresto,

ACCUSATI:

D. Ermanno

VITTIME:

Colombo Mario
Colombo Oscar
Greco Giorgio

COLLOCAZIONE:

Archivio di Stato di Milano, Corte di assise speciale, sentenze 1947