F. Irene

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In esito all'odierno orale pubblico dibattimento ritiene in fatto ed in diritto:

L'imputata F. Irene Rosa [...] oltre cinquantenne, iscritta al P.N.F. e poi al P.F.R, deve rispondere del reato di collaborazionismo in base ai seguenti fatti specifici:

1) Denuncia fatta alla Federazione Fascista di Massinetto Antonio e di Ferro Andrea con l'imputazione di avere il primo oltraggiato il ritratto del duce ed il secondo di avere infisso alla porta del negozio una scritta "chiuso per decesso" 25 luglio 1943. il Massinetto fu trattenuto qualche ora in Federazione e poi rilasciato, per corruzione degli agenti; il Farro si sottrasse con la fuga. E' emerso che la F. denunciò i suddetti per essere in quel giorno stata picchiata duramente sulla pubblica via davanti alle case dei medesimi, che essi anzi ritiene essere stati gli autori o quanto meno gli istigatori degli autori materiali delle lesioni

Osserva la Corte che su questo più grave episodio addebitato alla F. è dubbio se esso possa costituire gli estremi del reato di collaborazionismo con i fascisti o col tedesco invasore in quanto si tratta di un atto di bassa vendetta compiuta dalla donna dolorante per le percosse ricevute in cui riteneva a torto o a ragione, autori i suddetti; tanto più che il fatto non ha avuto gravi conseguenze. E' dubbio sopratutto che la F. avesse in quel momento il fine specifico di collaborare e di favorirlo e cioè che ricorresse il dolo specifico del resto: mentre d'altra parte è pure dubbio che la denuncia abbia oggettivamente favorito i disegni politici del nemico.

2)  Denuncia di Calligari Alessandro e di Francesco Nicola, che furono fermati per qualche ora e poi riconosciuti innocenti, e rilasciati. Il fatto è stato chiarito al dibattimento: la F. aveva appreso che due individui erano stati a ricercarla in casa; giustamente allarmata, telefonava all'ispettrice che faceva inviare sul posto degli agenti, i quali fermavano le due persone che erano ferme presso il portone, il Callegari ed il Franzese per nulla immischiati nel fatto ed in nessun modo accusati dalla F. Dal fatto esulano quindi gli estremi di reato.

3) La F. è accusata di andare armata di rivoltella e di bombe a mano: una teste vide anche che faceva rotolare per la casa le due bombette: l'imputata dice che erano innocue: comunque la mera detenzione delle armi non può costituire il delitto di collaborazione

4) La F. si vantava di aver preso parte a rastrellamenti, di aver visto fucilare dei partigiani, etc; La Corte, vedendo la ultracinquantenne imputata, ha ragione di dubitare fortemente che si tratti di smargiassate, di esibizionismo da parte dell'imputata, che non si rivela centrata ed equilibrata confortata in questo suo convincimento dalle deposizioni del teste Tabarini Angiolina che conosce l'imputata da molti anni intenta al suo lavoro di infermiera presso la Federazione guadagnarsi da vivere, sempre pronta a far del bene, tipo non temibile, sempre intenta a raccontare delle storie, che una persona di buon senso non poteva credere.

Sulle suddette risultanze ritiene la Corte che l'imputata debba essere assolta del delitto di collaborazionismo ascrittole per insufficenza di prove in conformità alle conclusioni del P.M.al dibattimento,

  1. B) La F. deve pure rispondere del delitto di estorsione commesso ai danni del suo padrone di casa dott. Vitali. Risulta che in seguito a molte disavventure l'imputata era oberata di debiti, per cui stentava a pagare la pigione: che era anche stata costretta a vendere tutto il mobilio di casa in seguito a procedure esecutive mobiliari. Ante il 25 luglio 1943 il Vitali le aveva, a dire della F. illegalmente aumentato il fitto: la F. si era rivolta al Circolo rionale per ottenere il risarcimento della somma (L.1200) pagate in più: dopo il 25 luglio, il Vitali aveva preteso la restituzione di detta somma, che l'imputata aveva dovuto nuovamente sborsargli il 7 settembre. Ritornato nuovamente il governo fascista la F. volle riavere detta somma pretesa che può anche essere discutibile. Ma è il modo questo per ottenere la restituzione che la rivela una ricattatrice. Difatti essa, sapendo che il Vitali era di razza ebraica e che si teneva nascosto nelle valli di Lanzo, minacciò di rivelare ai tedeschi e di far catturare il Vitali, se non le veniva subito consegnata la somma. Nel fatto si riscontrano non solo gli estremi materiali del delitto di estorsione, ma anche il dolo del reato ed il fine di lucro.
Ma se anche qualche dubbio potesse affacciarsi per questo primo episodio, esso è irremediabilmente fugato dagli episodi successivi, perchè dopo pochi giorni, ripetendo e rincorrendo e rincarando le minacce (che erano ben serie in quei momenti) riusciva a farsi consegnare la somma di circa L. 500, adducendo che dovevano servire per risarcirla dei danni subiti quando era stata percossa da alcuni giovani davanti alla casa pretendendo che il Vitali, che in quell'occasione era presente, doveva risarcirla. Ed ancora una terza volta, sempre con le solite minacce, si fece a richiedere, non si sa bene con quale pretesto, altra somma che non le fu più consegnata.

Opina la Corte che il delitto di estorsione continuata debba ritenersi accertato, tenendo anche conto che le capacità a delinquere dell'imputata in reati contro il patrimonio è rivelata da una precedente condanna per furto e da una sentenza di non doversi procedere per truffa per intervenuta amnistia

Come ha ritenuto il P.M. al dibattimento, il delitto è attenuato dal danno patrimoniale di speciale tenuità di fronte alla situazione finanziaria vistosa del leso, della semiinfermità mentale che ben si può riconoscere in questa donna minorata, e di fronte alle circostanze tutte del fatto, alcune anche pietose, si può inoltre concederle le circostanze attenuanti generiche.

la pena, partendo dal minimo di anni 3 di reclusione e di L. 5.000 di multa (non vi è recidiva per il tempo trascorso dalla prima condanna) e riducendola di un terzo per l'art.62 n°4 C.P., di altro terzo per l'art.89 C.P. e di circa un terzo per l'art.62bis C.P., residua in mesi II di reclusione ed in L. 2.000 di multa, come richiesto dal P.M. all'udienza.

Deve però essere aumentata di un mese e di L. 1.000 per la continuazione.

Imputata del delitto p. o. p. dell'art. 5 D.L.L. 27.7.44 N° 159 in rel. all'art. 58 C.P.M.G. e art I D.L.L. 22.4.45 N° 142 per aver collaborato col nemico invasore per favorirne i disegni politici in quanto svolse attività informatrice presso gli uffici della federazione provinciale fascista di Torino denunciando tra l'altro Massinetto Antonio, Calligari Alessandro, Francesco Nicola, che furono arrestati nonchè Ferro Andrea che si sottrasse all'arresto con la fuga, e facendo denuncie altresì a carico di ebrei.

In Torino: Settembre 1943 - Novembre 1943, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, costretto la Signora Novara Marisa a versarle in due diverse occasioni la somma di L. 1675 con la minaccia di denunciare e far catturare il dott. Franco Vitale quale appartenente alla razza ebraica, procurando a se ingiustificato profitto.

P.Q.M.

Ritiene colpevole F.  del delitto di cui al secondo capo di imputazione, con le attenuanti del valore di speciale tenuità, della semi infermità mentale e delle circostanze attenuanti generiche. V. art.629, 81, 62 bis e n. 4, 89 C.P. 483, 488 C.P.P.

La condanna

alla pena di un anno di reclusione e di L. 3.000 di multa ed il pagamento delle spese processuali.

V° art. 479 C.P.P.

La assolve dal delitto di cui al primo capo di imputazione per insufficienza di prove.

ANNO:

1946

TRIBUNALE:

Corte di Assise di Torino. III Sezione speciale

PRESIDENTE:

Livio Enrico

TIPOLOGIA DI ACCUSA:

Estorsione,

ACCUSATI:

F. Irene

VITTIME:

Vitale Franco

COLLOCAZIONE:

Archivio di Stato di Torino, Corte d'Assise sezione speciale sentenze 1946