G. Amerigo

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In esito all’odierno dibattimento; sentiti i testi, il P.M nelle sue conclusioni e l’imputato che col difensore per ultimo ha avuto la parola; Ritenuto, in fatto, che il 17 maggio scorso anno tale G. Amerigo di Giuseppe di anni 35, da Chiavari, già impiegato presso il locale Ufficio del Registro, veniva tratto in arresto dal S.I.P. di detta città, per avere militato nel partito fascista repubblicano e nelle b.n. presso il 3° Battaglione. Successivamente la Questura di Genova, in base a due denunzie, pervenute nel frattempo al Commissario di P.S. di Chiavari e alle risultanze delle indagini espletate al fine di accertare i precedenti e l’attività politica di esso G. dopo l’8 settembre 1943, denunziava alla sua volta costui al Procuratore Generale del Regno presso quella Corte Straordinaria di Assise, esponendo al riguardo che egli, persona di fiducia degli esponenti politici, aveva disimpegnato le funzioni di segretario amministrativo del fascio, cooperato alla ricostruzione del dopolavoro comunale e provveduto a tutti i relativi servizi di approvvigionamento; in particolare poi addebitava al G. il fatto di aver egli preso parte ad azioni di rastrellamento, e provocato, oltre al sequestro di una radio, l’arresto di tale Passalacqua Rinaldo, giusta l’esposto del di lui figlio uno dei denunzianti. Il giudicabile, in un suo memoriale diretto al Commissariato di Chiavari spiegò come, quando e perché aveva dato la sua adesione al Partito fascista Repubblicano prima, ed accettato di iscriversi nelle bb.nn. poi, dichiarando comunque di aver prestato l’opera sua all’ufficio di amministrazione, senza svolgere alcune attività né politica e tanto meno militare. Nell’interrogatorio reso in seguito al magistrato inquirente egli confermava il suo esposto, ma respingeva tutte le accuse mossegli, e in particolare quella relativa all’arresto del Passalacqua, indicando a sua difesa diversi testimoni, che vennero regolarmente escussi; nel corso dell’istruttoria però venne contestato ad esso egli ilgiudicabile un fatto ben più grave, e cioè quello di essere delatore dei coniugi Migliau, di razza ebraica arrestati nel gennaio ’44 in Chiavari e deportati poscia in Germania dove furono uccisi dai nazi-fascisti; ma il G. respinse anche questa accusa pur ammettendo di riconoscere, dalla fotografia acquisita alla causa, nelle persone di sesso maschile un impiegato di un ufficio finanziario. – cui il Migliau aveva effettivamente appartenuto fino al 1938. Così per tali fatti il giudicabile, a istruttoria ultimata, veniva rinviato al giudizio di questa Corte per rispondere delle imputazioni di cui in rubrica. Considerato che delle diverse accuse addebitate al giudicabile, quelle relative alla di lui partecipazione ai rastrellamenti commessi nelle zone di Chiesanuova non trovarono sufficiente conferma nelle risultanze processuali, e lo stesso è a dirsi circa la sua pretesa collaborazione militare coi dirigenti del fascio; epperò per quanto riguarda il secondo capo di imputazione esso giudicabile deve essere assolto, sia pure con formula dubitativa. Che costui abbia prestato servizio, quale furiere nell’amministrazione delle bb.nn di Chiavari è pacifico in causa, avendo egli confermato una simile circostanza anche nell’odierno dibattimento, e vi può ammettere altresì che le sue attribuzioni riguardassero la tenuta della contabilità e il prelevamento dei viveri necessari, ma in mancanza di specifici elementi di natura politica o militare, è chiaro nell’attività del G. dovendosi considerarla come perfettamente lecita, non possono ravvisarsi gli estremi del reato di collaborazione col tedesco invasore, previste dall’art. 5 D.L.L. 27-7-1944 n.159. Sull’asserita partecipazione del G. ai rastrellamenti avvenuti nelle zone di Chiesanuova vennero escussi in udienza diversi testimoni, se due soli- Cuniberti Maria e Vaccaro Francesco- fecero delle dichiarazioni di un certo rilievo, mentre gli altri si mantennero sulle generali. Depose infatti la prima teste che in un giorno non ben precisato del maggio o giugno 1944 trovandosi sulla corriera Cicagna-Chiavari, in località Pian dei Ratti aveva visto un gruppo di militi della B.N. fra i quali aveva conosciuto il G., e che montati costoro sulla corriera medesima, aveva sentito dire del Podestà, -comandante del gruppo: “E’ morto Decio"; aggiunse la Cuniberti che pochi giorni dopo aveva appreso a Chiavari di essere stato ucciso quest’ultimo noto fascista in un combattimento con i partigiani, e che una seconda volta il G. era stato da lui visto sopra un camion, assieme ad altri fascisti diretto verso Cicagna, senza poter dire però se essi si fossero o meno impegnati in qualche rastrellamento. Il Vaccaro, alla sua volta, si limitò a riferire quanto aveva appreso nella sua qualità di membro della Commissione di Epurazione e cioè che “in un giorno non ben precisato, il G. sarebbesi recato con Larcone e Rubino a Chiesanuova. Ivi egli avrebbe avuto in consegna quattro partigiani feriti che G. e Rubino avrebbero accompagnato a Chiavari. Si presume che il G. e Rubino abbiano percosso e malmenato i partigiani già feriti. So che a Chiesanuova ebbe luogo un rastrellamento”. Deposizione questa, come si vede, al pari della prima, non certo sufficiente a sorreggere una sentenza di condanna tanto più che il Vaccaro non ha precisato da chi avrebbe appreso le notizie su esposte, in modo da poterle controllare; non occorre pertanto spendere altre parole per giustificare la decisione su espressa in merito all’addebito in esame. Viceversa per quanto riguarda il primo addebito le prove raccolte a carico del giudicabile sono tali da escludere qualsiasi dubbio sulle di lui colpevolezza, avendo i testi sentiti a tal punto confermato in pieno le dichiarazioni rese in istruttoria. Dagli atti di causa risulta intanto, e lo stesso giudicabile ammette che un giorno del maggio ’44 tale Rinaldo Passalacqua in sua indicazione venne invitato di recarsi alla casa del fascio per discolparsi in merito a delle notizie allarmistiche da lui apprese ascoltando radio Londra e propalate lo stesso giorno nel negozio da barbiere di certo Chiappe, e che dopo essere stato trattenuto per diverse ore esso Passalacqua venne rilasciato con diffida di non fare propaganda di disfattista. Il G. però a sua discolpa sostiene di essersi quella volta limitato a raccontare quanto aveva appreso a mero titolo informativo e non col deliberato proposito di denunziare il colpevole, e spiega di aver molto più tardi messo per iscritto le dichiarazioni di cui al documento foglio 33, su richiesta di Spiotta, per regolarizzare la pratica ormai esaurita ma un simile assunto trova una smentita sulla nota 17-05-1944 a firma di quest’ultimo in cui si legge che “il camerata G. Amerigo, ha riferito quanto contenuto nell’allegata sua dichiarazione trasmessa in originale …..” vedi foglio 32, mentre se effettivamente egli non avesse inteso di dare alcuna importanza alla cosa, non si sarebbe certo presa la briga di recarsi subito alla case del fascio e meno ancora di tenere di ciò informato il suo superiore non certo tenero verso gli antifascisti. Ma è la delazione a danno dei coniugi Migliau che pesa gravemente sul G. alla quale va addebitata, sia pure in modo indiretto, la loro miseranda fine; in proposito è da ricordare, intanto, che essi, dopo l’8 settembre 1943 costretti a lasciare Genova, dove fino allora avevano vissuto, si rifugiarono a Chiavari, nella speranza di potersene stare indisturbati, non essendo in tale città conosciuti; è da tenere presente altresì che esso G., impiegato all’ufficio del Registro di Genova, fino al ’40 aveva avuto occasione di conoscere nel periodo ’36 e ’38; per ragioni di servizio, il Migliau Giuseppe, anche lui appartenente all’amministrazione finanziaria, ora, dati questi precedenti appar quanto mai attendibile la dichiarazione del Podestà Enrico riferita del teste Pannello Francesco, e cioè che era stato il G. a segnalargli la presenza in Chiavari dell’ebreo Migliau. Vero sì è che da un documento ufficiale risulta (f.47) essere avvenuto l’arresto dei coniugi Migliau “su indicazione del Podestà”, ma una simile circostanza non infirma quanto precisato da quest’ultimo, il quale in definitiva non contesta di aver personalmente provocato l’arresto delle suddette persone, a lui sconosciute, ma spiega in che modo seppe della loro presenza in Chiavari e dell’appartenenza alla razza ebraica, indicando appunto come suo informatore il G.. Ciò nonostante si potrebbe ancora dubitare di una simile dichiarazione, dato i rapporti testi tra i due gregari; ma a por fine a qualsiasi incertezza sta la dichiarazione del teste Privitera Giuseppe, da cui si apprende che il giudicabile non solo si assunse di sua spontanea volontà l’odioso compito di delatore in danno di due poveri vecchi, ma si accanì contro gli stessi facendo conoscere a chi di ragione le loro vere generalità. Il teste, anche appartenente alla razza ebraica, e deportato in Germania, dopo aver spiegato come e quando aveva conosciuto i coniugi Migliau, precisò, sotto il vincolo del giuramento, che durante la prigionia il vecchio Migliau gli aveva raccontato la sua disavventura e come era stato arrestato, incaricandolo di dire a suo figlio – ove egli fosse tornato in Italia – che a Chiavari era stato riconosciuto da un impiegato dell’ufficio o del Registro, sebbene si fosse tagliata la barba, e che avendo esso Migliau esibito dei documenti comprovanti il suo falso nome di “Milanesi”, detto impiegato (cioè il G.) era insorto per smentirlo, dicendo le sue vere generalità. Di fronte ad una siffatta testimonianza non occorrono davvero altre prove per dimostrare la colpevolezza del giudicabile e per giustificare quindi la di lui condanna per quanto commesso; il reato di cui egli deve rispondere però non è quello contestatogli nel capo di imputazione come sostiene P.M., sibbene l’altro meno grave previsto dall’art.58 C.P.M.G., non potendosi seriamente sostenere che nella specie sia stata spiegata una qualsiasi attività al fine di favorire il tedesco invasore nei suoi disegni militari. La persecuzione degli ebrei, infatti, ebbe inizio in Germania prima dello scoppio della guerra e fu disposta per scopi squisitamente politici, mentre in Italia si presero dei provvedimenti per la difesa della razza, e solo dopo l’8 settembre del ’43 si seguirono i barbari metodi tedeschi, ora il G. avendo con la sua delazione provocato l’arresto di due ebrei e la loro deportazione in Germania, dove essi trovarono poi la morte, si è reso colpevole precisamente di collaborazione politica, salvo a tenere conto della gravità del fatto nella determinazione della pena da infliggergli, la quale non può essere lieve atteso soprattutto il di lui comportamento. Ciò sarebbe stata non certo trascurabile la responsabilità del prevenuto se i coniugi Migliau fossero riusciti a far ritorno dalla prigionia; a maggior ragione ciò è a dirsi di fronte alla loro misera fine e alle contestazioni dei falsi documenti da essi esibiti per nascondere le proprie generalità; è appunto in base a tale considerazione che la Corte ritiene proporzionata al fatto la pena di anni 15 di reclusione; le spese seguono la soccombenza e la confisca dei beni è obbligatoria.

  1. del reato previsto e punito dall’art. 1 del D.L.L. 22 aprile 1945 n.142 in relazione all’art.5 del D.L.L 27 luglio 1944 n.159 e all’art. 54 C.P.M.G. per avere in Chiavari posteriormente all’8 settembre 1943 collaborato col tedesco invasore e favorito i costui disegni politici, provocando la cattura degli ebrei Giuseppe Migliau e Bice Segre’, per avere denunziato al fascio di Chiavari un ascoltatore di Radio.-Londra.
  2. del delitto previsto e punito dall’art.1 del D.L.L. 22 aprile 1945 n.142 in relazione all’art.5 del D.L.L. 27 luglio 1944 n.159 e all’art.51 del codice penale militare di guerra per avere presentato opera assidua di collaborazione coi dirigenti del fascio stesso e per aver partecipato ad operazioni di rastrellamento nella zona di Chiesanuova.

G. Amerigo colpevole del resto di cui all’art.58 C.P.M.G. pel fatto sub a) di rubrica, così modificata, e lo condanna alla pena di anni 15 di reclusione nonché alle spese processuali e alla confisca dei beni a favore dello Stato.

Visto poi l’art. 479 C.P.P

ASSOLVE

esso G. dall’imputazione sub b) di rubrica per insufficienza di prove.

Chiavari 26 Marzo 1946

ANNO:

1946

TRIBUNALE:

Corte Speciale di Assise di Genova. Sezione di Chiavari

PRESIDENTE:

Antonino Conciatore

TIPOLOGIA DI ACCUSA:

Delazione,

ACCUSATI:

G. Amerigo

VITTIME:

Migliau Giuseppe
Segre' Bice

COLLOCAZIONE:

Archivio di Stato di Genova, sezione speciale di Chiavari