F. Paolo

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Con esposto 11 settembre 1944 inviato al partito di azione, che lo trasmise alla Questura, un gruppo di venditori ambulanti di cartoline e ricordini di Roma, di razza ebraica, denunziò il F. riferendo che quale guida ed interprete dei militari germanici, additava ad essi i venditori ebrei, che 24 individui della loro categoria ebraica erano stati perciò arrestati e deportati, mentre alcuni erano stati trucidati alle fosse ardeatine.

Il Questore di Roma, con rapporto 25 settembre detto, eseguite le indagini del caso, denunciava il F. per il reato di collaborazione. Il giudice istruttore in esito alla formale istruzione, escludeva il più grave addebito attribuito all’imputato, di avere cioè determinato l’arresto, la deportazione e la fucilazione di parte degli ebrei catturati, per non aver commesso il fatto e lo rinviava al giudizio della Corte di Assise avendo ritenuto accertati tutti gli altri episodi di collaborazione esposti dai denunziati e cioè, che il F. il quale aveva sempre manifestato ostilità contro gli ebrei, tramutatosi in odio, dopo la pubblicazione della legge razziale, non esitò a prima e dopo l’8 settembre 1943, di additarli ai militari tedeschi, costringendoli a fuggire dai luoghi ove essi cercavano di esercitare il loro mestiere di venditori ambulanti a menare conseguentemente vita agitata e misera e che, messosi al servizio del tedesco invasore, prese parte ai saccheggi da essi operati nei negozi degli ebrei Caviglia Giuseppe in Piazza S. Maria Maggiore, di Veroli Michele in via Portico d’Ottavia n.5, di Calò Ezio in via Arenula e di Viser al Corso Umberto.

Il F. a sua giustificazione adduce che esercitando il suo mestiere di guida-interprete aveva il dovere di impedire che i militari tedeschi a lui affidati nei loro giri turistici per la città di Roma venissero molestati e assillati dalla petulanza dei venditori ambulanti i quali cercavano smaltire le loro mercanzie non sempre onestamente e che, nello svaligiamento di alcuni negozi di ebrei e gli fece assistenze passiva, limitandosi a fare da interprete, al dibattimento ha poi precisato che egli essendo alle dipendenze dell’ufficiale tedesco Smith il quale apparteneva al personale incaricato di prelevare la merce dai negozi già precedentemente sottoposti al sequestro, e di farla trasportare nei depositi siti nei locali dello spolettificio di via Guido Reni, dove prestare la propria assistenza d’interprete allo Smith, ma la limitò a due giorni e mezzo soltanto sentendo ripugnanza per tali operazioni. Ha quindi aggiunto che in sua presenza mai furono asportate le merci perché lo Smith si limitava ad aprire i negozi, su cui il sequestro era già stato imposto e a ritirare l’inventario, in base al quale poi altri suoi dipendenti si recavano con i camion a ritirare la merce. Ma la Corte non ha trovato attendibili tali discolpe del F., in parte contraddittorie con gli interrogatori resi in periodo istruttorio. Egli, infatti, non si limitava ad allontanare i venditori ambulanti ma li indicava ai militari tedeschi, rivelandone la qualità di ebrei, esponendoli così al grave pericolo di essere arrestati, deportati e fucilati. Di tale gravissima persecuzione furono vittime: Mieli Settimio, Sonnino Umberto, Di Porto Giacomo, Di Consiglio Alberto, Sermoneta Angelo, Astrologo Giacobbe, Marco Perugia, Sonnino Angelo, Terracina Giacomo, Terracina Graziano, Piazza Graziano e qualche altro loro collega.

Non appare poi verosimile che lo Smith avesse bisogno dell’interprete per la semplice operazione di apertura dei negozi, già in precedenza chiusi per l’imposizione del sequestro e del ritiro dell’inventario già predisposto all’atto del sequestro – circostanza questa posta in essere dall’imputato al dibattimento, in contrasto con le ammissioni da lui fatte alla P.S. e al magistrato inquirente.

D’altra parte le testimonianze escusse hanno reso convinta la corte che il F. prestò assistenza attiva ed operativa quale guida ed interprete nello svaligiamento dei negozi sopra indicati. E si noti che egli prese parte esclusivamente alle operazioni a danno di negozianti ebrei, confermando in tal modo la sua tendenza a favorire la lotta razziale, che fu tanta parte dei disegni politici dei tedeschi. Non può quindi non riconoscere la Corte che ricorrono tutti gli [ill.] della collaborazione limitatamente però a quella politica e non anche a quella militare, per cui in tali sensi va modificato il capo di imputazione. In ordine alla pena la Corte, tenuto conto che trattasi di persona incensurata e di età molto avanzata e tenute presenti le circostanze obbiettive e subiettive del reato, stima applicare il minimo di anni dieci di reclusione che, in concorso alle attenuanti generiche che reputa equo concedere, vengono ridotti ad anni sette. Sono accessori obbligatori, per legge la interdizione perpetua dai pubblici uffici, quella legale durante la pena e il pagamento delle spese processuali, ivi comprese quelle di mantenimento in carcere per la durata della custodia preventiva. Il F. deve essere anche condannato al risarcimento dei danni che per mancanza di elementi di giudizio vanno liquidati in separata sede, e alla rifusione delle spese di costituzione ed onorari ai difensori delle parti civili.

Accusato del delitto di cui all’art.5 D.L.L. 27/7/1944 n.159 in relazione degli artt. 51 C.P.G.M.. 81 C.P. per avere in Roma dell’8 settembre 1944 al 4/6/1944, commesso fatti diretti a favorire le operazioni militari del nemico, collaborando col tedesco invasore, prestando assistenza e aiuto ai tedeschi durante il saccheggio di vari negozi, fra cui quelli di proprietà di Calò Ezio e di Veroli Umberto, prestando assistenza durante razzie di cittadini italiani di razza ebraica, tra cui quella del 16 ottobre 1943 e segnalando ai militari germanici i rivenditori ambulanti di razza ebraica fra cui Mieli Settimio, Sonnino Umberto, Di Porto Giacomo ed altri.

La Corte dichiara F. Paolo colpevole del delitto di cui all’art. 58 c. p.m. di guerra in relazione all’art.5 D.L.L. 27.7.1944 n. 159, in tali sensi modificato il capo di imputazione, e con l’aggravante della continuazione e le attenuanti generiche. Letto gli articoli suddetti, nonché 81,29, 32, 188, 185; 62 bis c.p.p. 483-488-489 c.p.p. lo condanna alla pena della reclusione per anni sette, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici e a quella legale durante la pena, al pagamento delle spese processuali, ivi comprese quelle di mantenimento in carcere per la durata della custodia preventiva ed al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede a favore delle parti civili.

ANNO:

1945

TRIBUNALE:

Corte di Assise di Roma

PRESIDENTE:

Fiore Massimo

TIPOLOGIA DI ACCUSA:

Delazione, Saccheggio,

ACCUSATI:

F. Paolo

VITTIME:

Anticoli Sabatino
Astrologo Giacobbe
Calò Ezio
Caviglia Giuseppe
Di Consiglio Alberto
Di Porto Crescenzio
Di Porto Giacomo
Di Porto Rubino
Di Porto Vittorio
Di Veroli Michele
Di Veroli Umberto
Fatucci Amadio
Mieli Settimio
Perugia Marco
Piazza Graziano
Sed Angelo
Sermoneta Angelo
Sonnino Angelo
Sonnino Angelo
Sonnino Umberto
Terracina Giacomo
Terracina Graziano

COLLOCAZIONE:

Archivio di Stato di Roma, Corte di assise speciale, f.1373

BIBLIOGRAFIA:

Silvia Haia Antonucci e Claudio Procaccia (a cura di), Dopo il 16 ottobre. Gli ebrei a Roma tra occupazione, resistenza, accoglienza e delazioni (1943-1944), Viella, Roma, 2017