Contini

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Ricorreva avversa la decisione dell’interessato deducendo:

  1. Che egli si era limitato ad eseguire un ordine superiore;
  2. Che un semplice fatto non poteva costituire collaborazione, la quale, invece, implica una serie di atti e cioè tutto un comportamento in favore di un determinato soggetto;
  3. Che tutta la sua attività era stata invece diretta a favorire partigiani, patrioti, ebrei ed antifascisti in generale rendendo vane tutte le razzie e perquisizioni delle quali era stato informato e comunicando ai patrioti tutte le notizie concernenti le attività e i sistemi della polizia nazifascista.
L’unico caso in cui ciò non gli era stato possibile era stato quello in cui aveva dovuto fermare una famiglia di ebrei, nascosta al Corso d’Italia 97, e che non poté salvare perché sul posto trovò un agente del questore Caruso che sorvegliava il suo comportamento.

Proprio su questo fatto, che fu considerato come una manifestazione di collaborazionismo, si basò la decisione della commissione di I° grado.

A riguardo osserva la sezione che tale atto, per essere esattamente valutato, non deve essere considerato isolatamente, come ha fatto la commissione I° grado, ma in relazione a tutte le circostanze che lo accompagnarono e deve essere inquadrato in tutto il comportamento del soggetto per accertarne la vera intenzione.

Ora, in base alle risultanze degli atti, e specie alle numerose dichiarazioni concordanti di persone della cui attendibilità non c’è motivo di dubitare, può ritenersi pienamente provato che l’attività svolta dal Contini in Roma come commissario di p.s., durante l’occupazione nazifascista, fu prevalentemente diretta a danneggiare l’azione delle autorità repubblicane.

Emerge, infatti, dagli atti suddetti che egli comunicava le notizie che veniva a conoscenza a membri del fronte clandestino e di brigate partigiani, concorreva a loro rifornimento di armi, rese vana una perquisizione per il rintraccio di queste preavvertendole gli interessati ed aiutandoli a trasportarle in un luogo più sicuro. Egli stesso inoltre, preavvertiva coloro contro i quali si preparavano operazioni di polizia (ebrei, patrioti e renitenti a servizio militare nelle forze armate repubblicane) che così venivano rese vane in molti casi; eseguiva in modo del tutto apparente quelle alle quali era proposto fingendo di non vedere o di non riconoscere le persone ricercate; convalidava i falsi nomi assunti di alcune persone ricercate ed a lui note nei loro veri nomi e preveniva delle perquisizioni in vari luoghi specialmente religiosi, nei quali erano rifugiate parecchie alte personalità.

Tale attività continua, evidentemente era solo compatibile con la precisa volontà di sabotare i  nazifascisti anziché collaborare con essi. Proprio nell’esercizio di tale attività fu compiuto il fatto sopraccennato che la commissione di I° grado invece considerò come uno specifico atto di collaborazione.

Nei particolari riguardi di questo fatto, peraltro, emerge dagli atti che il Contini non poté seguire il suo solito sistema (di eseguire la perquisizione con esito infruttuoso ed in modo del tutto apparente) per la circostanza che il famigerato questore Caruso fece trovare sul posto un’agente in abito civile per sorvegliare l’esecuzione. In tale circostanze, appare evidente che se il Contini non avesse eseguito in modo regolare la perquisizione e il fermo degli ebrei oltre ad esporsi all’immancabile sanzione del Caruso al quale la spia sul posto avrebbe riferito i fatti, e avrebbe pregiudicato la prosecuzione della sua attività sabotatrice a favorire dei patrioti. La volontà di seguitare a sabotare l’azione dei nazifascisti fu, pertanto, il vero fattore psichico determinante del fatto sopraesposto. Consegue da ciò che esulano dall’attività del ricorrente gli estremi voluti dalla legge per la dispensa del servizio per il preciso disposto dell’Art. 2 ultimo comma del D.L.L.7 novembre 1945 N. 702

Ritenuto che il Commissario aggiunti di P.S. Contini Fabrizio, sottoposto a giudizio di epurazione, veniva dalla Commissione di I° grado, con decisione del 7 aprile 1945 proposto per la dispensa del servizio per aver eseguito l’ordine di arrestare una famiglia di ebrei di cui la maggior parte fu poi inviata in un campo di concentramento.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e dichiara che non ricorrono gli estremi voluti dalla legge per l’incompatibilità del ricorrente alla permanenza in servizio.

Ordina la comunicazione della seguente decisione all’Amministrazione interessata per i provvedimenti di sua competenza a termini di legge.

ANNO:

1946

TRIBUNALE:

Consiglio di Stato. Sezione speciale per l'epurazione

PRESIDENTE:

Ferraris Efrem

TIPOLOGIA DI ACCUSA:

Arresto,

ACCUSATI:

Contini Fabrizio

VITTIME:

Calò Angelo
Calò Angelo
Calò Enrichetta [Enrica]
Sed Alberto
Sed Angelica
Sed Angelica
Sed Emma
Sed Fatina

COLLOCAZIONE:

Archivio di Stato di Roma, Corte di assise di Appello, Sezione istruttoria, f.395.

BIBLIOGRAFIA:

Silvia Haia Antonucci e Claudio Procaccia (a cura di), Dopo il 16 ottobre. Gli ebrei a Roma tra occupazione, resistenza, accoglienza e delazioni (1943-1944), Viella, Roma, 2017. Anna Foa, Portico d'Ottavia 13. Una casa del ghetto nel lungo inverno del '43, Laterza, Roma-Bari, 2013 Su Alberto Sed: Roberto Riccardi, Sono stato un numero. Alberto Sed racconta, Giuntina, Firenze, 2009 Su Fatina Sed: Fatina Sed, Biografia di una vita in più. A cura di Anna Segre e Fabiana Di Segni, Elliot, Roma, 2017