Cialli Mezzaroma

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Nel tempo in cui il nostro territorio era occupato dal nemico, e particolarmente negli ultimi mesi che precedettero la liberazione a Roma [4 giugno 1944], come in altre parti del territorio, gli appartenenti alla razza ebraica ed anche coloro che prendevano parte alla lotta clandestina contro i neofascisti, venivano sistematicamente catturati.

Diretta dalle SS tedesche, coadiuvate dall’infausto governo di Salò, la persecuzione degli ebrei ebbe per collaboratori alcuni indegni cittadini che facevano capo alle cosiddette SS italiane dipendenti dal comando militare tedesco.

Avvenuta la liberazione fra molte denunzie promosse contro costoro ed i loro affiliati, quali informatori, figura in primo luogo in questo procedimento quella a carico di Cialli Mezzaroma Giovanni, già capitano degli arditi durante la guerra 1915-1918, designato da rapporto alla Questura di Roma, il 30 maggio 1945 diretto al Procuratore del Regno di Roma quale ferocissimo persecutore degli ebrei, che aveva guadagnato molto denaro nel catturarli, attivo collaboratore delle SS tedesche, agganciato all’ex Questore Caruso ed al famigerato Bernasconi coi quali si era distinto in tale persecuzione.

A tal rapporto veniva allegata una denuncia presentata dal negoziante di stoffa all’ingrosso Indri Gino Alberto con la quale il Cialli era accusato di aver organizzato la asportazione di tutta la merce dei magazzini del denunciante che pur non essendo israelita, era stato indicato tale.

Alla asportazione aveva concorso, secondo il denunciante tal Vezzani Serrao il quale era intervenuto per ultimare il trasporto delle merci ancora rimaste nei magazzini.

Con rapporto del 26 luglio 1944 (f. 8 vol. I) i carabinieri del Nucleo di Roma Vecchia informavano il Comando Alleato che alcuni comunisti avevano accompagnato nella loro caserma la giovane Di Porto Celeste, accusata dalla voce pubblica quale collaboratrice dei fascisti.

Secondo le informazioni raccolte da detti Carabinieri, la Di Porto, pur essendo ebrea, aveva agito a fine di lucro, in collaborazione con i fascisti, nella persecuzione dei propri correligionari.

Venivano accluse molte denunce in proposito ed altre pervenivano a detti carabinieri dopo il loro rapporto: Angelo Di Porto esponeva che il 19 febbraio 1944 la Celeste Di Porto, mentre si trovava presso la osteria di Vincenzo Gullo in S. Angelo di Pescheria, aveva indicato ai fascisti Roselli Luigi ed Antonelli Vincenzo nonché a tale Pettinelli ormai defunto, gli ebrei che passavano in quei dintorni, perché venissero catturati.

Successivamente lo stesso Di Porto denunciava che anche il 21 febbraio successivo la stessa Di Porto, in detta località, si era similmente comportata dando luogo al fermo di donne e di bambini che erano stati poi tradotti in campi di concentramento della Germania. In altra denuncia il Di Porto Angelo, unitamente a Pavoncello Salvatore, narravano che il I° aprile 1944 alle ora 21,30 i fascisti repubblicani Vezzani Serrao ed Antonelli Vincenzo erano entrati nella abitazione del Di Porto, accompagnati dalla Di Porto Celeste, ed avevano catturato ivi, oltre essi denuncianti Caviglia Elio, Sed Angelo, Terracina Angelo e Di Consiglio Pacifico e li avevano tradotti nella caserma della P.A.I. in Piazza Farnese donde tutti, ad eccezione del Caviglia e del Sed, erano riusciti a fuggire l’indomani mattina.

Esponevano inoltre i denuncianti che successivamente i fascisti, sempre in compagnia della Di Porto Celeste, avevano asportato dall’appartamento del Di Porto Angelo biancheria, materazzi ed oggetti vari per un valore di 800.000 lire e merci per un valore di 300.000 lire e dall’appartamento del Di Consiglio Pacifico biancheria, vestiario e mobilio per un valore di lire 230.000 (f. 42 43 vol.I). In seguito dopo la liberazione veniva accertato che il Di Porto aveva rinvenuto in casa della Di Porto Celeste dei suoi vestiti ed indumenti della sorella dello stesso Di Porto, cose che la prevenuta assumeva aver ricevuto in dono dall’Antonelli.

Pavoncello Angelo denunciava a sua volta, che in giorno imprecisato dell’aprile 1944 egli era stato catturato insieme a su figlio Settimio da due fascisti identificati pel Roselli Luigi e pel Di Meo Domenico e che entrambi i Pavoncello erano stati successivamente rilasciati previa promessa del versamento di 500 lire.

In tale occasione il Di Meo aveva confidato al Pavoncello che la Di Porto Celeste aveva indicato il nome e l’indirizzo dei catturandi, entrambi israeliti (f. 9 vol. I f. 24 vol. II) Moscati Celeste denunciava che per opera della stessa Di Porto, erano stati catturati dalle SS tedesche, quali ebrei, i suoi fratelli Marco, Emanuele e David, di cui il primo ed il secondo erano caduti nella strage delle Fosse Ardeatine.

Quanto alla cattura del Moscati David, tale Ciucci Ines ebbe a riferire che il giorno precedente a detta cattura la Di Porto Celeste, in presenza di due fascisti, aveva detto, alla vista del Moscati: “No oggi abbiamo da fare di più, domani” (f. 8 vol. I f. 25 vol. II) Astrologo Emilio esponeva che nei primi giorni del maggio 1944 in Piazza S. Maria Maggiore era giunta una vettura sulla quale si trovava la Di Porto Celeste, il Roselli ed altri fascisti e che il Roselli, dietro indicazione della Di Porto, sceso dalla vettura ed avvicinatosi al denunciante aveva tentato di fermarlo senza riuscirvi e quindi era riuscito a catturare il cugino di lui Zarfati Alberto, perché ebreo, e di quest’ultimo non si era più avuta notizia.

Efrati Eleonora, anch’essa ebrea, esponeva che il I° aprile 1944 fascisti, accompagnati dalla Di Porto Celeste, avevano catturato in Via S. Maria in Monti il figlio denunciante di nome Pacifico Sed di anni 16.

Soggiungeva che la Di Porto, supplicata perché lo faceva rilasciare, le aveva risposto:” non posso, lo faccio per mestiere (f. 13 vol. I f. 32 vol. II).

In base a tali denunce ed alle informazioni raccolte i Carabinieri del Nucleo di Roma Vecchia convertivano in arresto il fermo della Di Porto Celeste, ma il Quartier Generale del 426° Distaccamento C.S.C il 28-9-1944, considerato che la suddetta non costituisce per allora una minaccia per sicurezza degli alleati, trasmetteva gli atti all’Alto Commissariato per le Sanzioni contro il fascismo, dopo aver posto in libertà la detenuta. All’Alto Commissariato provenivano in data 2 e 5 ottobre 1944 due denunce sottoscritte da numerosi ebrei che dichiaravano appartenere a famiglie di martiri delle Fosse Ardeatine.

Lo stesso Commissariato raccoglieva inoltre le seguenti denuncie:

Di Veroli Eugenia esponeva che il 24 marzo 1944 una squadra di fascisti capitanata dal Roselli aveva catturato in un caffè di Piazza Campo di Fiori suo marito l’ebreo Sermoneta Benedetto, anch’esso deceduto nelle Fosse Ardeatine.

Informava che nel camioncino che trasportava il Sermoneta si trovava anche la Di Porto Celeste (f. 44 vol. I f. 47 vol. II).

Gli ebrei Anticoli Romolo e Di Veroli Rubino denunciavano che la mattina del 24 marzo 1944, mentre essi passavano per via Arenula insieme ad Anticoli Lazzaro, fratello del primo, tutti erano stati indicati dalla Di Porto Celeste ad un gruppo di fascisti, e mentre i denuncianti erano riusciti a fuggire, l’Anticoli Lazzaro era stato catturato ed anch’esso era caduto nella strage delle Fosse Ardeatine.

Informava la madre della vittima, Di Castro Emma, (f. 45 vol. I) che nella cella n. 386 del 3° braccio di Regina Coeli, nella quale l’Anticoli Lazzaro era stato ristretto, egli scrisse sul muro: se non rivedo la famiglia è per la sozza donna Celeste Di Porto "Vendicatemi!”

I fatti riferiti nelle ultime due denunce hanno relazione a quelli riferiti dalla denunciante Sed Celeste la quale esponeva a sua volta, che nella notte dal 23 al 24 marzo 1944 un gruppo di fascisti aveva fatto irruzione nella propria abitazione in Via della Reginella n. [...] bloccando tutte le porte allo scopo di catturare gli ebrei che vi dimoravano e che in tale occasione era stato catturato il marito della denunciante Sonnino Gabriele mentre si avvicinava alla casa della quale in precedenza essa denunciante ed i suoi parenti, compresi quelli della Di Porto Celeste, erano riusciti a fuggire da una finestra.

Riferiva che la stessa Di Porto sua cugina, era rimasta invece bene tranquilla in letto dopo averla informata che essa era iscritta al partito fascista repubblicano, mostrandole un foglio.

Tratta in arresto la suddetta Di Porto era stata nello stesso giorno liberata ad opera dell’Antonelli (f.96 97 vol. I).

Informava infine la stessa denunciante che una camera dell’appartamento in cui era avvenuta la irruzione degli sgherri fascisti era stata adibita a prigione delle persone che nel mattino del 24 marzo erano state catturate come il Sonnino Gabriele, l’Anticoli Lazzaro suddetto, oltre gli ebrei Piattelli Cesare, Di Segni Armando di cui si dirà in seguito.

L’ebrea Di Segni Emma esponeva a sua volta, che dopo la cattura di suo fratello Lello essa e sua sorella Rosa si erano recate alla caserma della P.A.I. e che la Celeste Di Porto, nel vedere le due sorelle piangere quando sopraggiungeva un autocarro tedesco sul quale erano tradotti il fratello Lello e altri due ebrei, le aveva indicate quali ebree ad alcuni militari tedeschi in modo da dare luogo alla cattura della sorella Rosa che venne successivamente deportata in Germania. (f. 47 vol.I).

Alcune altre denunce riferivano sulle delazioni della Di Porto Celeste le quali per altro non hanno relazione alle accuse ad essa contestate.

La Di Porto Celeste, che pochi giorni dopo la sua liberazione si era trasferita in Napoli dove, conducendo vita dissoluta, aveva assunto il falso nome di Martinelli Stella, veniva tratta in arresto dalla Questura di detta città e dopo aver simulato in un lungo interrogatorio fatti e circostanze relative alla inesistente Martinelli, finiva per dichiarare le sue generalità. Frattanto la Questura di Roma, su richiesta del Giudice Istruttore e presso il Tribunale di questa città, con rapporto in data 17 aprile 1945 (f.77 vol. I) e con altri successivi, riferiva sul conto della Di Porto Celeste e di altri collaboratori delle catture degli ebrei, tra i quali il Roselli Luigi, il Rotondi Sergio, l’Antonelli Luigi. Erano allora raccolte le seguenti denuncie.

Vitali Renato esponeva di essere stato catturato la notte del 30 aprile 1944, quale patriota, ad opera dell’Antonelli, come aveva desunto dal fatto che l’Antonelli era stato interrogato nei locali della federazione fascista prima che esso fosse tradotto in Via Tasso, donde era stato liberato il 4 giugno (par. 4 e 85 vol. I); Maria Ducci esponeva che il proprio marito Guaitoli Armando era stato catturato, quale sovversivo, la sera del 29 aprile 1944 e che gli autori della cattura avevano asportato dalla propria abitazione denaro, una macchina fotografica e un fucile e la chiave del proprio negozio.

Riferiva che l’indomani, nella federazione fascista, mentre essa era a colloquio col marito, era sopraggiunto l’Antonelli, in possesso della chiave di detto negozio, per chiedere al Guaitoli se fossero ivi nascoste armi, col pretesto che esso avrebbe pensato a sottrarle ad una eventuale perquisizione.

Soggiungeva che il I° maggio il Liverotti ed un altro individuo avevano operato una perquisizione in detto negozio asportandone la merce (f. 90 vol. I).

Di Segni Angelo esponeva che l’Antonelli il 18 febbraio 1944 aveva preso parte alla cattura della propria sorella Di Segni Silvia ed a quella di altri ebrei ed il 20 febbraio a quella del marito di lei Di Nola Ugo ed infine il 24 marzo a quella del fratello di essa denunciante a nome di Armando. Dei suddetti gli uomini erano stati trucidati nelle Fosse Ardeatine e la sorella della denunciante era stata deportata in Germania (f. 91 vol I.)

Picciaccio Lalla denunciava l’Antonelli quale autore della cattura del proprio marito Piattelli Cesare, anch’esso trucidato come i suddetti, cattura eseguita durante il rastrellamento del 24 marzo 1944 del quale si è già detto (f. 95 vol. I).

Sed Celeste moglie dell’ebreo Sonnino Gabriele, in detta occasione catturato dall’Antonelli e pure deceduto nell’orrenda strage, esponeva che lo stesso Antonelli, in tempo successivo alla cattura, aveva asportato dall’abitazione di essa denunziante indumenti ed oggetti vari (f. 96 vol. I)

L’ebreo Tulpo Tabet, quale curatore speciale dei coniugi Tagliacozzo Gino e Di Segni Tosca esponeva che l’Antonelli li aveva catturati, quali ebrei, il 14 febbraio 1944 ed aveva tolto al Tagliacozzo una borsa contenente gioielli; tioli e valori, per un valore di circa mezzo milione di lire (f. 107 vol. I)

Astrologo Grazia esponeva che il marito di lei Di Veroli Enrico, perché ebreo, era stato catturato il 15 aprile 1944 ad opera dell’Antonelli e del Cialli e successivamente deportato in Germania (f.116 vol. I)

Successivamente l’Antonelli si presentava spontaneamente alla Questura di Roma che lo tratteneva in arresto.

La stessa Questura di Roma, indagando sul conto di Roselli Luigi, che risultava trasferito al Nord dopo la liberazione della città, accertava che il medesimo assiduo collaboratore dei tedeschi e persecutore degli ebrei, aveva il comando di una squadra di S.S. addetta al rastrellamento di questi ultimi.

Con rapporto del 18 dicembre 1945 (f. 131 vol. I) veniva indicato anche il Rotondi Sergio, parente del Roselli quale altro collaboratore.

Venivano allora raccolte le seguenti denuncie:

Le ebree Di Neri Lidia, Dora e Rosa Bianca esponevano che il Roselli il 12 febbraio 1944 aveva operato la cattura del loro padre Di Nepi Amedeo nel tempo in cui la loro famiglia alloggiava all’albergo Prati in Via Crescenzio. (f. 124 vol. I).

Di Veroli Giuditta esponeva che il Roselli che pure si professava per amico della sua famiglia, aveva determinato la cattura del proprio padre, del proprio cugino e del proprio marito, (Di Veroli Mosè, Vivanti Angelo e Spizzichino Pacifico); sul tempo in cui i medesimi si trovavano nella trattoria di Via del Seminario, nella quale il Roselli si era presentato insieme all’Antonelli donde, aveva per telefono informato le SS. Tedesche della presenza di detti ebrei.

Soggiungeva che lo stesso Roselli aveva fatto catturare l’ebreo Tedesco Cesare e che infine il medesimo Roselli, insieme al Cialli, aveva ottenuto da essa denunziante la somma di lire 9000 con la promessa, non mantenuta di far liberare i parenti di lei. (f.127 e segg. Vol. I).

L’ebreo Caviglia Guglielmo esponeva che il Roselli ed i suoi accoliti, fra i quali Di Porto Celeste, avevano cooperato nella cattura del padre di esso denunziante Caviglia Sabatino e dei cognati Di Cave Edoardo e Sonnino Pacifico successivamente deportati in Germania.

Informava inoltre che il Roselli e il Cialli, per consentire alla liberazione del padre della denunziante, avevano da esso ottenuto lire 8.000 nonché la chiave del suo negozio a garanzia del pagamento di oltre 50.000 lire ed infine il Roselli, insieme all’Antonelli e ad altri individui, aveva depredato il negozio del denunziante mentre il negozio del padre veniva saccheggiato dalle SS. Tedesche (f. 130 vol. I).

Limentani Servadio esponeva che il Roselli, insieme al Rotondi, il 9 maggio 1944 avevano inseguito a mano armata il figlio del denunziante a nome Marco e, quale ebreo, lo avevano catturato (f. 132 vol. I).

Il 31 maggio 1946 Vivanti Grazia esponeva al Procuratore del Regno che Di Porto Enrica anch’essa ebrea, aveva procurato la cattura dell’ebreo Di Porto Vitale, deportato in seguito, quale ebreo, in Germania (f.136 vol. I).

Altra denuncia veniva presentata da Sugoni Oliva (f. 134 vol. I) altra ancora da Terracina Elvira ed altra infine da Piperno Virginia, tutte in merito alla aperta attività spionistica della Di Porto.

Il 2 agosto 1944 frattanto la Questura di Roma aveva informato dell’arresto di Di Meo Domenico, detenuto in precedenza per altri reati e successivamente posto in libertà, accusato di aver collaborato nell’arresto di ebrei e di patrioti. Veniva allegata denuncia dell’ebreo Terracina Salvatore il quale accusava il Di Meo di avergli estorto lire 5.000 sotto la minaccia di trarlo in arresto.

Il I° luglio 1944 era stato denunziato in istato di arresto dal Commissariato di P.S. di Campitelli Di Mattia Marcello, denunziato da Zarfati Alvaro per avere nei primi di marzo proceduto, insieme ad altro individuo, identificato in seguito in Biasciucci Armando, ottenuto la somma di lire 4.000 per soprassedere all’arresto che i medesimi dicevano avere ordine di effettuare in persona del denunziante, quale ebreo.

Anche il Biasciucci era in seguito tratto in arresto, e quindi rilasciato.

Con rapporto in data 12 giugno 1945 (f. 149 vol. I) veniva denunciato in istato di arresto Briquardelli Mario per avere insieme ad altri, fra i quali Liverotti Gino, eseguito a mano armata una perquisizione nella abitazione di Gismondi Tommaso, mentre quest’ultimo era detenuto per motivi politici. Al Briquardelli veniva nel corso del procedimento concessa la libertà provvisoria.

La istruttoria evocata dall’Alto Commissariato per le Sanzioni contro il Fascismo riguardò in un primo tempo altri denunziati oltre coloro che sono indicati in epigrafe e rispetto ai primi fu provveduto con separato procedimento. Contro tutti i giudicabili, ad eccezione del Biquardelli sentito con ordine di comparizione, venne spiccato ordine di cattura che rimaneva ineseguito nei confronti di Liverotti, del Vezzani e del Gioia.

Il Cialli, tratto in arresto in Gallarate il 9 maggio 1945 respingeva ogni addebito e pur ammettendo di aver fatto parte della delegazione del partito fascista repubblicano in Roma, negava aver fornito direttive per la cattura degli ebrei, assumendo che queste erano eseguite da agenti delle SS. Tedesche tra i quali Roselli.

La Di Porto Celeste, nei suoi lunghi interrogatori, dapprima ammetteva di aver conosciuto da qualche anno l’Antonelli e negava di aver partecipato alla cattura di ebrei, assumendo che nella notte tra il 23 e 24 marzo 1944 essa stessa era stata catturata nella irruzione eseguita nella propria abitazione e successivamente liberata per intervento dell’Antonelli il quale le aveva fornito un falso certificato che essa ebbe a presentare nel carcere di militari tedeschi. Spiegava che per riconoscenza verso l’Antonelli era entrata in qualche dimestichezza con lui, pur senza divenirne l’amante.

Negava di essersi mai iscritta al partito repubblicano fascista.

Il 24 maggio 1945 (f.28 vol. III) la stessa Di Porto dichiarava di aver saputo per mezzo dell’Antonelli che esistessero sei gruppi, organizzati da Cialli Mezzaroma, i quali si occuparono della cattura e del sequestro dei beni degli ebrei e della cattura dei comunisti.

Indicava i nomi dei componenti di tali gruppi e tra questi, quelli dell’Antonelli del Roselli del Rotondi del Vezzani del Gioia e del Di Meo. Tali particolareggiate informazioni la Di Porto ritrattava nel pubblico dibattimento.

L’Antonelli, protestando per la sua innocenza in ogni addebito, confermava in gran parte le informazioni della Di Porto Celeste e precisava che egli, alle dipendenze di Cialli Mezzaroma aveva preso parte al rastrellamento degli ebrei il 24 maggio in Via della Reginella.

Dichiarava che, in tale occasione, la Di Porto Celeste gli aveva mostrato una ricevuta attestante la iscrizione di lei al partito fascista repubblicano, ricevuta che esso Antonelli aveva consigliato di presentare al Cialli Mezzaroma.

Negava che la Di Porto si fosse prestata a dare informazioni sugli ebrei ed assumeva invece che la medesima si fosse adoperata ad ottenere la liberazione di molti di costoro.

Il Roselli tratto in arresto in Aquila il 13/7/1946, premetteva che l’ebreo Sermoneta Pacifico, fosse ricorso a lui per evitare il sequestro della sua importante azienda da parte delle SS. Tedesche e che esso Roselli aveva accettato di divenire il gestore dell’azienda nell’interesse del Sermoneta.

E poiché per tale suo comportamento egli era stato accusato di favoreggiamento e minacciato di arresto, aveva dovuto ricorrere al Cialli Mezzaroma che esso aveva conosciuto prestando servizio quale ardito nella guerra 1915-1918.

Soggiungeva che allora il Cialli Mezzaroma lo aveva munito di una tessera che lo autorizzava a procedere alla cattura degli ebrei e in seguito a ciò era stato obbligato da Cialli Mezzaroma ad eseguire i suoi ordini. Dichiarava nondimeno false tutte le denunzie a suo carico ad eccezione di quelli riguardante la cattura dell’ebreo Limentani che esso ammetteva aver eseguito.

In seguito a decreto di citazione del 30 gennaio 1947, comparivano dinanzi a questa Corte il Cialli Mezzaroma, la Di Porto Celeste, l’Antonelli, il Roselli, il Rotondi la Di Porto Enrichetta, il Di Meo, il Di Mattia ed il Biasciucci e veniva proceduto in contumacia del Liverotti, del Vezzani, del Gioia Briquardelli e nella mancata comparizione di Cannigiani Remo degente per grave malattia nervosa, in confronto al quale la Corte disponeva la separazione del procedimento.

Con altro decreto di citazione veniva per la stessa udienza disposta la comparizione di Consoli Italo per rispondere dei reati ad esso ascritti in epigrafe (proc. N.156) e con un terzo decreto al Cialli Mezzaroma, al Liverotti e al Vezzani venivano contestati i reati di cui all’ultima parte della rubrica.

Sulle 41 domande di costituzione di parte civile, dietro opposizione dei difensori degli imputati contro le quali erano promosse, la Corte procedeva con ordinanze alla ammissione di quelle indicate nel dispositivo di questa sentenza.

In seguito ai risultati del dibattimento il P.M. chiedeva che al Roselli, al Rotondi, al Di Meo, al Biasciucci al Di Mattia venissero contestati, oltre quelli indicati dal decreto di citazione, gli altri reati, enunciati in epigrafe.

 

 

 

Diritto

Il rapporto della Questura di Roma del 30 maggio 1945 (f.1 Vol. I) e le dichiarazioni dei coimputati Di Porto Celeste (f. 28 vol. III) ed Antonelli (f.34 vol. III), [ill.] ritrattate posteriormente, designano il Cialli Mezzaroma quale organizzatore della Squadra che in Roma procedevano alla cattura degli ebrei e alla requisizione dei loro beni.

Ammessa tale qualità, è bensi lecito presumere che di tutti i sequestri di persona e di tutti i fatti considerati quali saccheggi, commessi dagli altri imputati, il Cialli Mezzaroma debba rispondere quale mandante: ma sorge nondimeno il dubbio che alcuno di quei fatti sia stato commesso all’insaputa del presunto mandante.

Trova invero conferma nei risultati della istruttoria che i componenti delle cosiddette squadre agissero alcune volte di loro iniziativa, tanto che essendosi i parenti delle vittime rivolti al Cialli per ottenere la liberazione dei catturati si intesero rispondere che esso nulla sapeva al riguardo e che invece del fatto erano informati l’Antonelli e il Roselli.

Alla cattura degli ebrei Anticoli Lazzaro, Sed Pacifico, Sonnino Gabriele, Piattelli Cesare, Di Segni Armando, avvenuta la mattina del 24 marzo 1944, il Cialli Mezzaroma ebbe a partecipare come risulta dalla chiamata di correo dell’Antonelli (f. 33 vol III). Ebbe inoltre a concorrere sulla cattura degli ebrei Di Nepi Armando, avendo il Cialli ammesso, durante il dibattimento di essere stato presente nell’Albergo Prati quando il Di Nepi era stato fermato e dovendo escludersi, data la sua qualità di organizzatore dei sequestri di persona, che il suo intervento fosse unicamente diretto ad evitare eventuali abusi in danno degli ospiti dell’Albergo il che il giudicabile vorrebbe assumersi. Nella contestazione eseguita all’udienza figura, per errore materiale, insieme al Di Nepi, tale Astrologo che in verità insieme a quest’ultimo risulta essere stato catturato. Quanto alla cattura di Astrologo Cesare, avvenuta in altra occasione, non risulta accertata la partecipazione del Cialli Mezzaroma malgrado che la denunciante Della Rocca Letizia (f.116 verb. Dib.) abbia manifestato di ritenere che il giudicabile avesse richiesto tale cattura alle SS. Tedesche le quali ebbero ad operarlo a svalutare tale convinzione, la stessa denunciante riferisce che, pur essendo il Cialli Mezzaroma in condizione di far catturare il figlio di lei, si astenne dal farlo.

Neppure può dirsi provata la partecipazione del Cialli Mezzaroma ai fatti considerati quali saccheggi alla lettera c) della rubrica, poiché al riguardo non fu accolta alcuna prova diretta, né può dirsi sufficiente la presunzione di cui si è detto.

Così pure deve dirsi in relazione ai fatti in danno di Astrologo Eugenio e di Pavoncello Giovanni, i quali nulla hanno potuto riferire sul conto del Cialli.

Quanto alla imputazione di cui alla lettera d); il denunziante accusa il Cialli Mezzaroma quale organizzatore di sequestro delle merci dei suoi magazzini ma non riferisce la fonte della sua convinzione e sta in fatto che il sequestro fu operato con l’intervento della Questura con sede in Via San Vitale.

Alla asportazione delle merci il Cialli non intervenne insieme al Vezzani che nella denuncia è da solo indicato. Il Cialli Mezzaroma venne bensì trovato in possesso di pochi oggetti, in gran parte costituenti l’arredamento dello studio dell’Indri e che erano stati trasportati nello ufficio del Cialli in Via della Scrofa e del possesso non può essere definito quale ricettazione dovendo dubitarsi del dolo considerato che il possesso derivava da coloro che apparivano aver operato una requisizione che, per l’intervento dell’autorità di P.S, poteva ritenersi legittima.

Delle cose possedute il giudicabile ebbe a restituire all’Indri una macchina calcolatrice, dopo che venne scoperto l’abuso subito dal denunciante, il che conferma che il Cialli Mezzaroma, nel ricevere le cose suddette, potesse essere in buona fede. La Di Porto Celeste, dal 24 marzo 1944, come essa ammette, disse giornalmente a contatto coll’Antonelli che da tempo conosceva persone.

Da Di Porto Angelo, della cui deposizione è stata data lettura (f. 10 vol. II) fu vista indicare a fascisti gli ebrei che furono catturati il 19 e il 21 febbraio 1944.

Nella notte dal 23 al 24 marzo, durante la irruzione della squadra capitanata dal Cialli nella abitazione della stessa Di Porto, questa tenne un comportamento tale da far presumere necessariamente che, di intesa con i catturatori essa dovesse prestare la propria assistenza nel tempo in cui una camera dell’appartamento era destinata a prigione per coloro che nei pressi della casa venivano catturati.

 

In quel tempo la Di Porto risultava iscritta al partito fascista repubblicano, come ebbe ad affermare l’Antonelli nei suoi primi interrogatori ed a deporre Lamberto Benigno fidanzato della giudicabile (f.355 verb. Dib.). La Di Porto invece di fuggire dalla abitazione, come poterono fare facilmente i suoi parenti, rimase ben tranquilla in casa ed infine venendo con gli altri catturata tradotta prima alla caserma della P.A.I quindi a Regina Coeli con un camion tedesco, ed il suo simulato arresto la pose in condizione di rimanere a contatto con gli altri catturati necessariamente a scopo di spionaggio.

Uscita dal carcere dopo la simulata sua liberazione, le precise e concordi deposizioni di Anticoli Romolo e di Di Veroli Rubino (f. 16 bis, 18 e 19 Vol. II) la designazione quale indicatrice del martire Anticoli Lazzaro, catturato in Via Arenula subito dopo l’incontro con la Di Porto.

La medesima deve inoltre rispondere delle altre catture eseguite nel rastrellamento di quel giorno, come quella degli ebrei Sed Pacifico e Di Segni Armando.

Deve ritenersi anche provata, per la deposizione dei denuncianti e dei testi che ebbero a confermarla, la partecipazione della stessa Di Porto alla cattura degli ebrei Di Porto Angelo, Caviglia Elio, Sed Angelo, Pavoncello Salvatore.

Terracina Angelo e Di Consiglio Pacifico (f. 10 e segg. Vol. II) i suddetti furono catturati la sera del primo aprile 1944 da una squadra alla quale parteciparono il Cialli, l’Antonelli ed il Roselli e la presenza della Di Porto nella casa del Di Porto Angelo ed in quella del Di Consiglio Pacifico, attestata dai denuncianti e invano denegata dalla giudicabile è prova più che sufficiente della sua responsabilità nelle catture e nelle asportazioni dei beni dei suddetti Di Porto e Di Consiglio.

Quanto al secondo addebito se non fosse sufficiente la deposizione dei danneggiati e particolarmente quella del Terracina che vide la Di Porto riempire pacchi e valigie di cose appartenenti al Di Porto Angelo, toglierebbe ogni dubbio il reinvenimento di parte della refurtiva nella abitazione della Di Porto, dopo la liberazione.

La medesima deve inoltre rispondere del sequestro di persona dello ebreo Pavoncello Angelo, che il medesimo informa aver appreso essere avvenuto su delazione della giudicabile (f. 24 vol. II) e deve anche rispondere del sequestro di persona di Zarfati Alberto, come ebbe a riferire la Questura di Roma con Rapporto del 28.9.1944 dietro segnalazione del cugino, dello Zarfati, Astrologo Emilio.

La medesima cooperò alla cattura dell’ebreo Moscati Emanuele, deceduto nella strage delle Fosse Ardeatine per avere indicato il Moscati ai fascisti, giusta quanto ebbe a deporre la sorella del martire per averlo inteso dal fratello (f. 205 verb. dib.)

Cooperò inoltre alla cattura di Moscati Marco avvenuta il 21 febbraio 1944 nei pressi dell’osteria Gullo, come si è detto, dietro indicazione della stessa Di Porto ed anche alla cattura di Di Segni Rosa per attestazione della stessa a conferma della denuncia riferita in narrativa.

Non risulta infine provato il concorso della Di Porto Celeste al sequestro di persona in danno di Moscati David, Mieli Israele, Mieli Renato e Mieli Marco non sussistendo al riguardo altra prova che la presunzione tratta dalla attività spionistica della giudicabile.

Tanto l’Antonelli, quanto il Roselli, sono implicitamente confessi di aver partecipato alla cattura di numerosi ebrei in quanto essi ammettono di avere agito quali componenti di una squadra nella quale ognuno di loro aveva questo compito nefando.

Particolarmente l’Antonelli risulta aver partecipato ai sequestri di persona operati nella notte del 24 marzo 1944 e nel mattino di detto giorno e la sera del I° aprile in danno delle persone di cui si è già detto (Piattelli Cesare, Sonnino Gabriele, Di Porto Angelo, Pavoncello Salvatore, Di Consiglio Pacifico, Terracina Angelo, Caviglia Elio, Sed Angelo).

L’Antonelli partecipò inoltre alla cattura degli ebrei Di Segni Silvia, del marito di lei Di Nola Ugo e di Armando Di Segni, trucidato nelle Fosse Ardeatine, come ha deposto la madre dei due Di Segni, Di Porto Silvia (f.67 vol. II) e come ha confermato al dibattimento la stessa Di Segni Silvia reduce da un campo di concentramento della Polonia.

Lo stesso Antonelli, unitamente alla Di Porto Celeste, come si è detto in precedenza, partecipò alla cattura del Di Segni Rosa, e partecipò ad altre catture di cui non è cenno nel capo di imputazione.

La prova offre bensì qualche incertezza in relazione ai sequestri di persona di Tagliacozzo Gino, Di Segni Tosca, di Di Veroli Enrico, di Vitelli Renato e di Guaitoli Armando.

Quanto al primo lo stesso suo figlio Settimio non poté indicare le persone che procedettero all’arresto del padre.

La sorella dello stesso Tagliacozzo, a nome [segue cancellatura], dopo aver detto in istruttoria di essere ignota la partecipazione dell’Antonelli al sequestro di persona, al dibattimento ha indicato nel Consoli l’autore del sequestro.

La Di Segni Tosca ha bensì insistito nell’accusare Antonelli ma appare dubbio il risultato del riconoscimento del giudicabile operato al dibattimento senza la garanzia richiesta per la sua attendibilità.

Relativamente all’arresto di Di Veroli Enrico, la moglie Astrologo Grazia, dopo aver esposto nella denuncia (fol. 116 vol.II) la mera possibilità dell’Antonelli vi fosse intervenuta, al dibattimento ha dichiarato di non essere in grado di riconoscerlo.

Si ravvisa incertezza della prova della responsabilità dell’Antonelli nel sequestro di persona in danno di Vitali Renato in quanto la prova è soltanto dedotta dal fatto che l’Antonelli, vicino di casa del Vitali, si sarebbe recato alla sede della Federazione Fascista per assicurare a questo ultimo, allora detenuto, che esso sarebbe stato rilasciato insieme al compagno Guaitoli Armando.

Altrettanto deve dirsi rispetto alla partecipazione dell’Antonelli alla cattura di quest’ultimo, pure vicino di casa del giudicabile, cattura che, come la precedente, avvenne sempre con l’intervento dell’Antonelli il quale risulterebbe indiziato dal fatto che si sarebbe interessato della perquisizione disposta ed operata nel negozio del Guaitoli, allo scopo, che il denunciante definisce simulato, di sottrarre le armi che il Guaitoli eventualmente avesse detenuto.

Viene bensì assunto da parte del denunciante che Zannoni Alberto, al quale la moglie di lui si sarebbe rivolta perché intervenisse per far liberare il marito, avesse in occasione di tale interessamento, sentito l’Antonelli vantarsi di aver disposto l’arresto di Guaioli. Ma lo Zannoni non ha potuto confermare tal fatto.

Lo stesso Antonelli è raggiunto dalla prova quanto al fatto di avere costretto l’ebreo Di Porto Eva a consegnargli un anello d’oro che suo figlio Di Segni Armando le aveva affidato al momento della propria cattura, e di tal fatto è prova convincente la deposizione della Di Porto Eva (f.65 vol. II)

Altrettanto deve dirsi per la deposizione di Caniglia [Caviglia] Settimio (fol. 84 vol. II) in ordine all’addebito di avere l’Antonelli costretto l’ebreo Caviglia Guglielmo a consegnargli L. 7000 che il medesimo portava indosso, quale anticipo della somma di L. 50.000, richiesta come compenso per soprassedere all’arresto del Caviglia.

Per quanto si è detto in ordine al sequestro di persona in danno di Tagliacozzo Gino non può dirsi provato il fatto che il medesimo sia stato costretto, in occasione dell’arresto, a consegnare all’Antonelli una borsa contenente valori per circa L. 500.000

Il Rapelli ammette di essersi prestato ad operare i sequestri di persona degli ebrei ed in una perquisizione eseguita nella sua abitazione in Milano si sono rinvenuti appunti e copie di lettere dai quali risulta che, poco prima della liberazione di Roma, egli fosse a contatto con ufficiali delle SS. Tedesche (fol. 1 bis f. 196 e segg.)

Dalle deposizioni dei testi di accusa si desume la prova che il Roselli ebbe a partecipare alla cattura di tutti gli ebrei indicati nel secondo capo di imputazione e nella contestazione fatta al dibattimento, ad occasione della cattura del Di Cave Edmondo, operata da sconosciuti in cui la partecipazione del Roselli è desunta soltanto dal fatto che egli conosceva, quale ebreo, il Di Cave.

Alla cattura dell’ebreo Di Nepi Amedeo, di cui si è già parlato, intervenne il Roselli come, fra l’altro, ha deposto la figlia del Di Nepi, Rosabianca (fol. 76 vol. II).

In ordine alla cattura degli ebrei Tedesco Cesare, Di Veroli Mosè, Vivanti Pacifico, Spizzichino Pacifico e Di Veroli Samuele sono prove convincenti le deposizioni di Di Veroli Giuditta, Di Veroli Fortunata, Cori Graziella e Tedesco Ida (f. 78,79,80,83 vol. II).

In ordine a quelle degli ebrei Di Cori Dario, Di Cori Amedeo e Di Segni David convince la deposizione della suddetta Cori Graziella.

Gli ebrei Di Porto Angelo, Pavoncello Salvatore, Caviglia Elio, Terracina Angelo, Di Consiglio Pacifico, Sed Angelo con coloro che vennero catturati la sera del 1° aprile con concorso del Roselli, come già si è detto.

Gli ebrei Caviglia Guglielmo e Sonnino Pacifico furono pure catturati il 12 maggio 1944 ad opera del Roselli come si desume la deposizione del Caviglia Settimio (f. 84 vol. II) già citata.

Il Marino Renato venne pure catturato il 30 maggio 1944 dal Roselli e da altri come lo stesso Marini attesta (f. 86 vol. II) ed il Funaro Alberto fu pure catturato dal Roselli il 23 marzo 1944, insieme a Di Segni Pacifico, come attesta Di Segni Enrica (f. 87 vol. I).

Di Porto Giacomo, anche esso trucidato nelle Fosse Ardeatine, fu pure coinvolto il 24 marzo 1944 ad opera del Roselli, come ha deposto Di Porto Regina, madre del martire (f. 44 vol II). Limentani Marco fu catturato ad opera del Rotondi Sergio per ordine del Roselli il 9 maggio 1944 e successivamente deportato in Germania il che risulta dalle deposizioni di Spizzichino Grazia e di Moscato Isacco (f. 91,93 vol. II).

Dalla deposizione di Moscato, resa al dibattimento, si apprende che esso ed il padre Giuseppe furono catturati ad opera del Roselli e deportati in Germania (f. 187 verb. dib.).

Come si è già detto il Roselli, insieme all’Antonelli, al Vezzani ed alla Di Porto Celeste partecipò alle asportazioni in danno di Di Porto Angelo e Di Consiglio Pacifico ed inoltre a quelle delle merci dei negozi di Caviglia Guglielmo e di Caviglia Settimio, come quest’ultimo ha disposto a conferma della propria denuncia.

Il Vezzani risulta aver partecipato ai seguenti sequestri di persona che sono contestati.

La cattura Gismondo Tommaso avvenne dietro segnalazione del Vezzani, come il Gismondi afferma (f. 3 vol. II) quella del martire Sonnino Gabriele, catturato nel rastrellamento del 24 marzo, col concorso diretto del Vezzani come ne informa la moglie della vittima Sed Celeste (f. 36 vol. II).

Gli altri ebrei indicati nel capo di imputazione sono quelli catturati nella sera del I° aprile 1944 nelle abitazioni di Di Porto Angelo, Di Consiglio Pacifico, nelle quali fu notato anche il Vezzani, il quale concorse nella asportazione delle cose di proprietà dei suddetti, considerata quale saccheggio nella rubrica.

Per le considerazioni esposte rispetto al Cialli Mezzaroma non risulta prova convincente della responsabilità del Vezzani nel fatto considerato quale saccheggio nella lettera.

  1. C) in danno del Indri in quanto la partecipazione del giudicabile nel trasporto della merce può dubitarsi sia stata disposta per ordine della polizia repubblicana del tempo in modo che il Vezzani non avrebbe avuto la convinzione di compiere un atto delittuoso.
Una volta dimostrato, nel suo complesso l’attività della suddetta giudicabili nei sequestri di persona degli ebrei tutti e cinque devono rispondere del reato a loro ascritto di collaborazionismo politico a sensi degli art. 5 D. L.L. 27/7/1944 n. 159 in relazione all’art. 58 C.P.M.G. per avere per fine di lucro, in tal modo favorito i disegni politici del nemico sul territorio invaso, in relazione ai quali, contro ogni principio di umanità, i sequestri di persona si rendevano necessari.

Anche per coloro che fossero alle dipendenze della autorità politica che disponeva i sequestri di persona degli ebrei non è consentita la diminuente considerata all’art. 114 ult. al. In relazione al N. 3 dell’art. 112 C.P. perché tutti gli esecutori e i collaboratori delle catture, anziché costretti ad eseguire ordini superiori di cui nessuno dei giudicabili ha mai fatto cenno, agirono liberamente nelle criminose imprese per procacciarsi un utile personale.

Secondo i difensori degli imputati il movente il quale esclude il beneficio della amnistia, concessa del Decreto presidenziale 22/6/1946 n. 4, giusto quanto è disposto all’art. 3, non risulterebbe provato.

Ma anche su tal punto la prova può dirsi raggiunta.

Il movente del lucro, secondo i difensori delle parti civili e secondo il P.M. dovrebbe in detti giudicabili essere senz’altro presunto data la mancanza di un movente che lo avesse indotto a partecipare alla persecuzione degli israeliti per compiere un atto conforme all’interesse del governo di fatto.

Ma non sembra che tal presunzione possa escludere la consistenza di altri motivi della collaborazione, che pur non essendo spregevoli come il fine di lucro, nondimeno non sono; come questo, considerati quale impedimento alla concessione del beneficio della amnistia.

La viltà, la doppiezza e il servilismo ingenerati dal desiderio di allontanare da se quei pericoli che minacciavano in quel tempo il cittadino, possono aver agito, particolarmente presso i deboli, per natura, in modo da soffocare ogni sentimento di umanità di fronte al proprio tornaconto personale. E così deve ammettersi che nella mente di coloro che erano soggetti ai rastrellamenti per motivi di razza o di lavoro obbligatorio, veniva prospettato, se non la necessità almeno la opportunità di offrire al nemico la propria collaborazione al fine di ottenerne salvacondotto.

Tale [pervertimento] del senso morale negli ultimi tempi della occupazione nemica è descritto nelle deposizioni dei testi Della Seta Angiolino e Dr Bottino Carmelo di cui si dirà in seguito. Presunzione molto più importante deve bensì essere desunta dal fatto ormai notorio, confermato dalle deposizioni a) dei denunzianti, da quella del dott. Bottino (f. 406 N. 407) e di altri testimoni oltre che dalle dichiarazioni del giudicabile di Del Mattia, in ordine alle corresponsioni agli esecutori della cattura di ebrei di un premio in ragione di L. 5000 per ogni uomo, L. 2000 per ogni donna e L. 1000 per ogni bambino. E per quanto per ognuno dei pervenuti non sia stato su tal punto acquisito a prova specifica al riguardo, deve pur presumersi che a tale premio non abbiano rinunciato particolarmente coloro che erano a contatto con gli uffici che lo corrispondevano.

Deve inoltre considerarsi che, a carico di coloro che si resero colpevoli dei reati contro la proprietà in occasione dei sequestri di persona altra presunzione concorre a lor carico in ordine a fine di lucro determinante il delitto di collaborazionismo politico.

La causa ostativa della concessione della amnistia deve essere rapportata, più che al risultato dell’azione, al semplice desiderio di ritrarne una utilità economica poiché anche allora il delitto politico riveste quella ignominia che lo è [ill.] ai delitti comuni. Da ciò deriva che colui che ha manifestato essere proclive a trar vantaggio dai beni delle persone soggette a la cattura, ben possa essere ritenuto animato codesto proposito.

In tal caso il fine di lucro ha accompagnato nel suo sviluppo tutta l’azione in quanto il sequestro di persone è stato considerato dall’Agente quale necessario presupposto del latrocinio ed anche quale mezzo idoneo a [ill.] ad ottenere l’impunità.

Con la scorta di tali criteri deve innanzitutto presumersi che, particolarmente coloro che erano alle dirette dipendenze di chi organizzava i sequestri di persona, abbiano ottenuto la corresponsione dei premi di cui è detto e deve escludersi alcuno vi abbia rinunciato, anche se risulti che qualche volta i giudicabili abbiano volontariamente desistito dal sequestro di persona che potevano compiere facilmente.

Rapporti di amicizia o di semplice conoscenza, condizioni pietose di coloro che erano soggetti alla cattura, quali ebrei, possono avere indotto o limitare nel numero le vittime della barbarie nazista ed alcune volte ancora consentirne la liberazione dietro esborso di somma inferiore al premio ripromesso. Questo comportamento dimostra una qualche [ill.] in coloro che si erano dedicati a malvagie azioni. Ancor più conferma che non si trattasse il più delle volte, di ordini ricevuti, bensì di libere iniziative.

Quanto alla Di Porto Celeste per la quale la presunzione suddetta può aver minor valore, si traggono, a confortare le altre prove del fine di lucro dalle deposizioni di coloro che la videro ornata di gioielli nel tempo in cui frequentava l’Antonelli del quale era l’abituale commensale nella osteria del Gullo. Quanto a quest’ultima circostanza, ha deposto l’ostessa Zanato Virginia (f. 68 vol. II f. 196 verb. dib.) che poi la stessa Di Porto considerasse la sua collaborazione, quale delatrice, come fonte di lucro, lo si desume anche dal fatto che fu vista impossessarsi di cose di proprietà di Di Porto Angelo mentre quest’ultimo veniva catturato dalla squadra del Cialli, e lo si desume anche dalla denuncia della Efrati Eleonora, confermata all’udienza sotto il vincolo del giuramento e della quale si è detto in precedenza. Nella risposta data dalla Di Porto alla Efrati è la confessione del movente del lucro. Quanto all’Antonelli, al Roselli ed al Vizzani i quali. come si è detto, da soli ed in correità con altri, si sono impossessati di cose appartenenti agli ebrei tratti in arresto, i reati di cui debbono rispondere per tali fatti stanno pure a confermare del movente del lucro che l’indusse al collaborazionismo politico.

L’Antonelli deve inoltre rispondere di estorsione ed il Roselli insieme al Cialli, ha dimostrato di essere animato dal fine di trar vantaggio pecuniario dalla sua attività collaborazionistica, nel comportamento usato verso l’ebreo Sermoneta Roberto (f. 148 vol. II e f. 74 verb. dib.) risulta che il Sermoneta, circuito dal Roselli, il quale aveva ingenerato in esso la certezza che la azienda del Sermoneta sarebbe stata sequestrata dai tedeschi, fu indotto a consegnare ai due lestofanti prima lire 10.000, poi altre L. 30.000 ed acconsentire infine che il Roselli conducesse la gestione della azienda, con danno considerevole del povero Sermoneta.

I suddetti giudicabili devono inoltre rispondere del reato di cui art. 605, 110, 81 ult. p. C.P. quale reato commesso al collaborazionismo politico e pertanto escluso dal beneficio della amnistia, una volta dimostrato il fine di lucro che animò tutta la loro attività criminosa. A prescindere da ogni altra considerazione, il difetto della qualità di pubblico ufficiale da parte dei giudicabili esclude l’applicazione dell’art. 606 detto codice.

Sostengono le difese dei giudicabili che i sequestri di persona dovrebbero considerarsi elementi costitutivi del delitto di collaborazionismo politico in modo di dar luogo alla figura di un reato complesso, giusta quanto dispone l’art. 841/C.P. Ma seppure dovesse ritenersi che la ipotesi del reato complesso non richiede la specifica enunciazione dei fatti considerati nella Lex consumpta, è pur vero che nel delitto, per primo ascritto ai prevenuti non rientra; quale elemento costitutivo, il sequestro di persona loro successivamente contestato.

Occorre permettere che le catture operate per motivi razziali han riferimento al delitto di collaborazionismo politico in quanto la segregazione dei presunti oppositori delle ideologie nazi-fasciste avrebbe agevolato l’azione politica del nemico e del governo illegittimo di Salò sul territorio occupato. Ma le delittuose catture, atto preliminare delle persecuzioni degli israeliti, operate contro ogni principio di umanità, rappresentano un delitto per sé stante per la configurazione del quale può prescindersi dal fine cui era diretto. In alcun modo i sequestri di persona fan parte della propaganda politica del nemico nel territorio occupato, costituente il danno derivante dalla collaborazione del traditore, a differenza dei cosiddetti rastrellamenti dei patrioti i quali invece possono rientrare nelle operazioni militari considerate nell’art.. 51 del C.P. M.G. in quanto detti rastrellamenti possono definirsi azioni belliche consentite ad un belligerante contro forze armate irregolari.

Unificare il delitto di cui al successivo art. 58 detto codice in modo da far rientrare in tal reato il sequestro di persona degli avversari politici del nemico invasore significherebbe ammettere che la propaganda politica possa essere attuata mediante la spietata persecuzione degli oppositori, laddove tale ipotesi, concepibile soltanto sulla mente di un barbaro, non è configurabile nella dizione del citato art. 58.

Deve così concludersi che i sequestri di persona di che trattasi debbano considerarsi quindi delitti in danno di privati compiuti col fine di associare chi li compie alla attività politica del nemico invasore. La loro natura di reato mezzo diretto a raggiungere altra attività criminosa impedisce che i sequestri di persona rimangano assorbiti nel delitto di collaborazionismo politico che è delitto contro la fedeltà, e produce un danno esclusivamente pubblico.

Il rapporto che intercede tra i due delitti, potrebbe costituire circostanza aggravata del primo, non già attenuarla mediante la chiesta unificazione.

Come si è inteso di dimostrare la Di Porto Celeste, l’Antonelli il Roselli ed il Vezzani, ebbero, in correità fra di loro, ad impossessarsi per trarne profitto di vestiario, di vari oggetti di mobilio nella abitazione di Di Porto Angelo, la Di Porto ed il Roselli anche di simili cose esistenti nella abitazione del Di Consiglio Pacifico. Il Roselli commise lo stesso fatto sulle merci del negozio di Caviglia Guglielmo ed in quello di Caviglia Settimio ed infine l’Antonelli asportò gli oggetti di vestiario indicati nella denuncia del Sonnino Gabriele.

Non può peraltro affermarsi che tutti i beni sottratti dalle abitazioni del Di Porto Angelo e del Caviglia Settimio e dai negozi dei due Caviglia siano stati asportati da detti prevenuti perché, mancando la prova delle modalità in cui ebbero a svolgersi i fatti, non può essere escluso che le asportazioni siano avvenute in tempi successivi anche ad opera di altri componenti delle cosiddette squadre che seguirono i sequestri di persona.

Tutti i suddetti giudicabili debbono rispondere di correità in furto aggravato a sensi degli art. 624, 625 n. 1 e 2 C. P., con le aggravanti della continuazione ai sensi dell’art 81 ult. al detto codice per la Di Porto l’Antonelli ed il Roselli in quanto il furto in danno del Di Porto Angelo e del Di Consiglio Pacifico, fu commesso in luogo destinato ad abitazione da più di tre persone. In tali sensi deve modificarsi la rubrica non risultando sufficientemente provato che quando furono commesse le asportazioni le abitazioni ed i negozi degli ebrei furono soggetti a sistematiche espoliazioni, il che avrebbe potuto rappresentare l’infierire di una pubblica calamità, estremo richiesto dalla legge per la sussistenza del delitto di saccheggio.

Il teste Dr Bottinio Carmelo (f .269 verb. di b.) attualmente capo dell’Ufficio Politico presso la Questura di Roma ed al tempo dei fatti addetto al Commissariato di P.S. di Campitelli, ha riferito circostanze che fanno dubitare, se non del tutto escludere, non dicasi la perquisizione ma neppure la tolleranza delle autorità di P.S. del tempo rispetto alle cosiddette requisizioni arbitrarie, le quali erano, per quanto possibile, represse. Riferisce quel teste che il Cialli, da esso interpellato, negò di aver autorizzato requisizioni per espresso divieto della federazione fascista repubblicana.

Da ciò può presumersi che i furti commessi nella casa degli ebrei catturati e nei negozi appartenenti ad ebrei rappresentassero malvagie iniziative di coloro che si dedicavano alla esecuzione delle catture ed alla requisizione di alloggi per gli sfollati.

L’Antonelli deve infine rispondere del reato ascrittogli di estorsione previsto e punito dall’art. 629 C.P. per avere indotto l’ebreo Caviglia Guglielmo a consegnargli lire 7000 con la minaccia di sequestrare la persona nel caso di un rifiuto, e per avere indotto la Di Porto Eva a consegnargli mediante minacce un anello d’oro.

Nella applicazione della pena la gravità del reato non può essere desunta dal danno che le parti offese dai sequestri di persona ebbero in seguito a subire in conseguenza ai crimini perpetrati nei campi di concentramento della Germania perché di tali crimini i giudicabili non furono ne avrebbero potuto essere chiamati a rispondere. Neppure può affermarsi che nella mente dei giudicabili fossero concepibili lo strazio e le torture ai quali gli ebrei deportati vennero sottoposti. Come è notorio, la raccapricciante cronaca di tali orrori, fu appresa soltanto dopo la liberazione quando gli alleati accorsero nei luoghi ove erano raccolti i poveri superstiti. Ma nel tempo in cui in Roma avvenivano i sequestri di persona di che trattasi, come ne ha informato lo stesso testimone Dr. Bottino, (f. 406 verb. dib.) il governo illegittimo aveva fatto diffondere notizie, anche a mezzo dei competenti uffici di polizia, che gli ebrei catturati venivano avviati ai campi di concentramento bene illuminati affinché gli alleati evitassero di eseguire bombardamenti aerei nella zona in cui gli ebrei erano raccolti. Tali false notizie ben potevano avere credito anche se in quel tempo medesimo fosse circolata la notizia che invece gli ebrei venivano deportati in Germania. Ma, comunque, come lo stesso testimone riferisce, i funzionari di pubblica sicurezza neppure avevano avuto conoscenza degli orrori commessi dai nazisti nei campi di concentramento e la deportazione in Germania era provvedimento che minacciava tutti coloro che per ragione di lavoro obbligatorio, o per altro motivo, erano allontanati dalla patria.

Neppure il pericolo della strage perpetrata il 24 marzo 1944 alle Fosse Ardeatine poté essere previsto dai prevenuti, considerato che la efferata rappresaglia, che non ebbe alcun precedente, fu ordinata contro la popolazione di Roma e comprese una minoranza di ebrei in quel tempo detenuti. Dovendo tener conto dei motivi a delinquere dovrà osservarsi che il momento del lucro, già considerato per precludere il beneficio dell’ amnistia, è in relazione ad un lucro che non ha permesso ad alcuni dei giudicabili di lucupletarsi o di condurre vita lussuosa e quanto al riguardo il rapporto della questura di Roma in data 30 maggio 1945 riferì in ordine al Cialli Mezzaroma non ha trovato nessuna conferma nella esclusione dei testi a carico, mentre i testi in discarico hanno deposto sulla vita modesta che il Cialli condusse al tempo dei fatti. Il Cialli Mezzaroma che dal punto di vista morale è il maggiormente responsabile dei fatti commessi in correità con gli altri coimputati e che ha riportato altre condanne per reati contro la proprietà, non possono essere connessi i benefici delle attenuanti generiche di cui all’art. 62 bis C.P. e quello della diminuzione di pena di cui all’art. 26 C.P.M.G., quale decorato di medaglie di argento al valor di militare. Delle benemerenze di lui per atti di valore, risultanti anche dai documenti prodotti dallo stesso Cialli dovrà nondimeno tenersi conto nella applicazione della pena come anche dovrà tenersi conto del fatto che il Cialli come risulta dalla deposizione di alcuni testi, ebbe più di una volta a comportarsi in modo favorevole verso coloro che erano soggetti ad essere catturati per motivi politici o razziali. Pertanto si ritiene per il Calli adeguata la pena di anni dieci di reclusione per il reato di cui alla lettera a) e quella di anni due della stessa pena per il reato di cui alla lettera b) raddoppiando, per quest’ultimo; la pena base di un anno per la aggravante della continuazione. Quanto alla Di Porto Celeste, che pur deve rispondere di reati che hanno una maggiore turpitudine perché commessi in danno di correligionari, deve considerarsi come l’età giovanile che possa averla anche maggiormente soggetta alle lusinghe di coloro che ricorrevano alla sua collaborazione particolarmente in una giovinetta le privazioni e le preoccupazioni del tempo erano tali da menomare la resistenza dei centri inibitori e contribuivano a rappresentare le delazioni come unico mezzo di salvezza di fronte al pericolo di subire la stessa sorte dei catturati. Quando la Di Porto narra nei sui primi interrogatori, con diffusi particolari, in ordine ad uno stato [ill.] la vita randagia non può dirsi [ill.].

Si consideri che in tempo, come ha riferito il teste Della Seta Angiolina (f. 232 verb. dib.) tale era la perturbazione degli animi sull’ambiente ebraico di Roma che altri ebrei, oltre la Di Porto, erano ritenuti responsabili di spionaggio e, non senza ragione, e fra questi un tale che, allo scopo di sottrarsi alla cattura, si era rassegnato a fare informatore delle SS. Tedesche che lo seguivano in strada.

Tali rilievi è necessario esporre per escludere che l’attività della Di Porto nei delitti ad essa ascritti fossero tali da rappresentare una forma di criminalità del tutto eccezionale e per dedurre che essendo la giudicabile incensurata, di età giovanile e in condizioni di animo anormali debba usufruire del beneficio delle attenuanti generiche di cui all’ art. 62 bis C.P. Né dicasi che il numero dei fatti ad essa ascritti è tale da rappresentare un così grave danno da far sembrare ingiusta la concessione di tal beneficio perché, in realtà, le dilazioni della Di Porto possono aver accelerato, ma non determinato gran parte delle catture degli ebrei, in quanto gli sgherri che ebbero ad eseguirle avrebbero avuto tutta la possibilità di identificare le vittime anche senza ricorrere alla giudicabile. Tutto ciò beninteso, attenua ma non elimina l’ignominia di colei che meritò il disprezzo del padre, nobile figura di martire israelita. (v. deposizione di Sed Alberto) (f. 216 verb. dib.)

Ciò premesso per il reato di cui alla lettera a) ascritto alla Di Porto è adeguata la pena di anni dieci di reclusione per il reato di cui alla lettera b) quella di anni due della stessa pena, raddoppiando per questo reato la pena base di anni uno per l’aggravante della continuazione, per il reato di cui agli art. 624,625 n. 2 e 5, 110, 81 ult. p. C.P. quella di anni quattro di reclusione e lire seimila di multa incluso l’aumento di un terzo per l’aggravante della continuazione.

La pena complessiva ridotta di un terzo per il beneficio delle attenuanti generiche, è calcolata in anni dodici di reclusione e lire quattromila di multa.

L’Antonelli, pur essendo incensurato, non è meritevole di attenuanti, né può invocare a suo vantaggio la [ill.] convinzione politica che tuttora lo avvincerebbe a fascismo perché, a prescindere da ogni altra considerazione fu il movente del lucro a determinarlo, a commettere i reati. La pena si stima adeguata in anni dieci di reclusione di cui alla lettera a) in anni uno e mesi sei di reclusione incluso l’aumento della metà per l’aggravante della continuazione, quanto al reato di cui alla lettera b) in anni tre e mesi sei di reclusione e lire cinquemila di multa per il reato di furto pluriaggravato continuato, incluso l’aumento di un sesto per l’aggravante della continuazione in anni tre di reclusione e lire diecimila di multa per il reato di cui alla lettera d) della rubrica.

Quanto al Roselli il quale è incensurato, la documentazione da esso prodotta durante l’istruttoria e durante il dibattimento non ha autorizzato ad ammettere la perizia psichiatrica in quanto tale documentazione non fornisce sufficienti indizi in ordine ad un vizio di mente anche parziale. Risulta bensì da detti documenti che promanano da autorevoli sanitari, che il Roselli al tempo in cui commise i fatti, ora affetto da postumi di malattia nervosa che possono aver prodotto una perturbazione sia pure lieve delle facoltà mentali. Ciò induce a concedere al Roselli il beneficio delle attenuanti generiche di cui al citato art. 62 bis C.P.

Applicando la pena di anni tredici di reclusione per il reato di cui alle lettera a) quella di anni due di reclusione per il reato di cui a alla lettera b) (incluso il raddoppiamento della pena base di un anno per l’aggravante della continuazione) quello di anni cinque e lire quindicimila di multa per il furto continuato pluriaggravato (quattro anni e dodicimila + ¼) la pena complessiva congruente ridotta per le attenuanti generiche viene calcolata in anni sedici di reclusione e lire dodicimila di multa. Data la maggiore intensità dell’azione delittuosa del Roselli in confronto agli altri coimputati la pena base ha dovuto essere relativamente più elevata.

Il Vezzani risulta incensurato e per esso si stima adeguata la pena di anni dieci di reclusione per il reato di cui alla lettera a) quella di un anno di reclusione incluso l’aumento di un sesto per l’aggravante della continuazione per il reato di cui alla lettera b) a quella di anni tre di reclusione e di lire seimila di multa per il reato di furto pluriaggravato.

Ai suddetti spetta il beneficio del condono concesso dall’art. 9 D.P. 22/6/46 n. 4, per il quale debbono essere condonate tutte le pene pecuniarie per intero e la reclusione deve essere ridotta di un terzo per l’Antonelli ed il Roselli e di cinque anni per il Cialli Mezzaroma, la Di Porto e il Vezzani.

Gli imputati suddetti sono tenuti solidalmente al [ill.] mantenimento in carcere durante la custodia preventiva.

In conseguenza dell’affermata responsabilità dei giudicabili nei reati in danno delle parti offese indicate in motivazione e costituite parti civili, i suddetti sono tenuti in loro confronto al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede ed alle spese come appresso. Per quanto si è già detto il Cialli Mezzaroma deve essere assolto dalla imputazione di cui alla lettera c) dalla rubrica e di saccheggio contestategli nel decreto di citazione ed al dibattimento per insufficienza di prove.

Quanto al Rotondi Sergio gli elementi di prova nel movente del lucro che lo avrebbero determinato a commettere i fatti ad esso ascritti non sono sufficienti. Non è certo che il Rotondi abbia percepito il premio che sarebbe stato corrisposto per ogni cattura di ebrei considerato che il giovane agiva agli ordini del Roselli, che, essendo a contatto con gli uffici che disponevano la cattura si presume abbia tal premio percepito, né risulta che il Rotondi abbia partecipato ai lucri che in tal modo ed in altri modi il proprio parente ritrasse dalla sua attività delittuose. Dalla esecuzione del testimoniale a discarico è risultato che lo stesso Rotondi fino al 1 aprile 1944 risiedette in Grottarossa addetto a lavori campestri, e che in quel giorno venne compreso in un rastrellamento operato da militi delle S.B. tedesche ed avviato ad una caserma di Roma donde, mediante l’intervento del Roselli, fu tolto con l’intesa che egli avesse prestato aiuto nei sequestri di persona.

Il movente di tale attività del Rotondi va dunque ricercato nel desiderio di sottrarsi al servizio di lavoro obbligatorio, cui in seguito al rastrellamento avrebbe dovuto essere assegnato se tale movente dovesse far maggior presa in un giovane, minore di anni 18, così da convincerlo ad aderire alle delittuose iniziative del parente. Si aggiunga che al Roselli e non già al Rotondi potrebbe essere attribuito il proposito di avvalersi dei sequestri di persona degli ebrei per commettere reati contro la loro proprietà considerato che il Rotondi rappresentava l’esecutore degli ordini del Roselli e non aveva potere di iniziativa di guisa che la presunzione che esiste a carico di quest’ultimo in relazione ad una finalità di lucro indiretto non può essere posta anche a carico del Rotondi.

Quanto al Di Meo risulta che il giudicabile, sfollato da Venafro e giunto in Roma, senza lavoro e con la famiglia a carico ed in cerca di alloggio per provvedere ai suoi bisogni fu indotto ad arruolarsi qual brigadiere delle guardie armate repubblicane. In tale qualità e sempre rivestendo l’uniforme, il Di Meo intervenne alcune volte nella cattura di ebrei a coadiuvare coloro che le avevano predisposte i quali, data la qualità di agente della forza pubblica rivestita dal Di Meo ben potevano richiederne l’aiuto. Non risulta provato che il Di Meo abbia percepito alcuno dei premi in denaro che sarebbero stati corrisposti a coloro che avevano preceduto a cattura.

E’ bensì vero che il medesimo è anche accusato di aver commesso fatti definiti quali saccheggi ed un’estorsione in danno dell’ebreo Terracina Salvatore. Ma senza esaminare se, quanto a questo addebito siano fondate le giustificazioni fornite dal Di Meo (il quale assume di aver agito quale intermediario al fine di limitare le pretese di color che volevano ricatturare il Terracina) deve escludersi dai fatti, che costituirebbe reati concorrenti col delitto di collaborazionismo politico, possono essere idonei a stabilire che il Di Meo fosse in questo delitto animato dal fine di lucro. Ciò potrà essere detto motivato in confronto agli argomentatori dei sequestri di persona che, avendoli predisposti si presume abbia pensato trarne vantaggio a discapito dei catturati, non già per il Di Meo che soltanto occasionalmente vi intervenne.

Il teste Coen Marcello (f. 100 vol. II e f. 173 verb. dibatt.) nel riferire dettagliatamente sull’attività del Di Meo, pura avendo motivo di ritenere che il suddetto ricettasse cose provenienti da furti in danno degli ebrei, riferisce circostanze che depongono a favore del giudicabile come ad esempio la sua avversione contro i delatori degli ebrei.

Tale [ill.] manifestazione del Di Meo conferma che il [ill.] più per altrui imposizione e per desiderio di aumentare il proprio grado militare si sia prestato a coadiuvare i vari collaboratori politici.

La Di Porto Enrica […]. Il teste Coen Marcello ha riferito bensì che il Di Meo avrebbe donato a detta Di Porto lire mille quale compenso per aiuto ad esso prestato ed il Coen argomenta che l’aiuto fosse consistito nelle indicazioni fornite al Di Meo circa le abitazioni ed i negozi degli ebrei.

Ma anzitutto tale illazione può lasciare qualche dubbio e comunque ai fini della ricerca del movente che avrebbe indotto la giudicabile ad un’attività spionistica, non è sufficiente accertare quale vantaggio economico ne sia derivato ma occorre stabilire che il vantaggio sia stato stabilito dalla Di Porto e che la medesima, in tale previsione si sia determinata al delitto.

Risulta per altro dalla concorde deposizione dei testi a discarico, che la Di Porto Enrica, al tempo dei fatti, conduceva una povera vita dedicata al traffico illecito dei bollini delle carte annonarie ed alla rivendita ambulante il che esclude l’esistenza di illeciti guadagni. Se ne conclude che ove fossero provate le delazioni alla Di Porto attribuite dovrebbe ricercarsene il movente nel servilismo, nella viltà comune ad alcuni fra gli ebrei perseguitati, che, ossessionati dal pericolo, giunsero a macchiarsi di tradimento per trovare una via di salvezza. Tal movente, non meno ignobile di quello del lucro, non è causa ostativa per la concessione dell’amnistia. Nell’istruttoria e nel dibattimento ben pochi fatti costituenti il delitto di collaborazionismo politico e quello di sequestro di persona sono risultati a carico del Liverotti, dipendente del Cialli Mezzaroma e come tale meno di lui indiziato per quanto si è detto, rispetto alla percezione dei premi che sarebbero stati corrisposti per la cattura degli ebrei.

Né risulta che il medesimo abbia agito col proposito di commettere reati contro la proprietà dei catturandi a prescindere dalla prova del concorso di lui nei fatti ad esso ascritti al Cialli alla lettera c) della rubrica.

Non risulta pertanto accertato il movente del lucro nei confronti del Liverotti ed altrettanto deve dirsi in confronto al Gioia il quale avrebbe compiuto una minore attività collaborazionistica e non deve rispondere di reati contro la proprietà. Il Di Mattia che secondo l’accusa avrebbe dato alcune volte man forte alla cattura di ebrei, assume di essersi a ciò prestato dopo la sua iscrizione al partito fascista repubblicano al fine di sottrarre se stesso ai rastrellamenti che in quel tempo terrorizzavano la gioventù di Roma e tale assunto, del tutto attendibile, escluderebbe il movente del lucro. Il fatto che il Di Mattia ed il Biasciucci ebbero a percepire da Zarfati Alvaro in compenso di quattromila lire per consentirne il rilascio non autorizza da solo a stabilire che il movente dell’attività collaborazionistica ascritta ad entrambi i suddetti giudicabili fosse quello di lucrare con simili estorsioni.

Si tratta di un episodio isolato nel quale si ha motivo di ritenere che la richiesta del compenso provenisse da colui che aveva predisposto la cattura dello Zarfati, come i giudicabili assumono e come risulta in parte provato dal fatto che i medesimi, come ha deposto lo stesso Zarfati, ebbero a telefonare ad altri prima di rilasciare quest’ultimo, impietositi per le cerimonie del padre di lui presente al fermo del figlio.

Il comportamento del Di Mattia e del Biasciucci sarebbe stato diretto ad un’interposizione fra il vero ricattatore e la vittima.

Quanto si è detto vale anche per il Biasciucci rispetto al detto episodio ed il medesimo anziché agire col movente del lucro negli altri fatti ad esso ascritti deve presumersi, come il Di Mattia, animato da considerazioni ben diverse. Egli assume che, quale partigiano operante nella zona di Terni, ebbe a recarsi di quando in quando a Roma per incarichi ricevuti dal comando da cui dipendeva ed anche per assumere informazioni, mediante il cosiddetto doppiogioco che lo avrebbe posto a contatto con repubblicani fascisti.

Tale difesa, che lo discriminerebbe del tutto, non può dirsi avvalorata dai risultati dell’istruttoria e del dibattimento e non è il caso di approfondire l’indagine in ordine a quella che fu la vera attività partigiana del Biasciucci pur rilevando che la documentazione prodotta a riguardo dal giudicabile è stata nel suo contenuto in gran parte sentita dai testimoni intesi in proposito. Ma da tutto l’insieme del comportamento del Biasciucci deve escludersi il movente del lucro perché, all’infuori dell’episodio relativo alla minacciata cattura dello Zarfati, nessun altro elemento può dimostrare tal movente. Ed esclusa una tale finalità, delle due l’una: o il Biasciucci fu un falso partigiano ed allora la sua collaborazione col nemico può ritenersi animata da un movente politico; ovvero il Biasciucci volle di sua iniziativa compiere un doppiogioco a favore dei suoi compagni partigiani ed allora così si è detto, anziché collaborare col nemico inteso agire da partigiano. Per soluzione intermedia del quesito potrebbe far pensare ad un comportamento ambiguo e temporeggiante dell’adolescente, dettato dalla opportunità del momento e questa ipotesi forse la più probabile, escluderebbe sempre la causa ostativa della applicazione della amnistia. Il Brignardelli, il quale deve rispondere del reato di cui agli art. 610 e 339 C.P. per aver provveduto armata mano, a perquisizione arbitraria nella abitazione del Gismondi Tommaso, nel tempo in cui costui era detenuto per motivi politici, non risultava aver agito a mano armata essendo su tal punto del tutto incerta da deposizione della Governatori Bruna (f. 126 vol. II f. 182 verb. dib.) esclusa della aggravante, il fatto ascritto al Brignardelli rientra nella amnistia concessa dal citato decreto presidenziale. Deve peraltro osservarsi che, dato il fine cui era diretta la perquisizione, il fatto suddetto costituirebbe reato concorrente al delitto di collaborazionismo politico e come tale sarebbe pur beneficiato dalla amnistia  non risultano per il Brignardelli il movente del lucro. Risulta pertanto il ricorso per Cassazione contro la sentenza della II Sezione Speciale della Corte di Assise di Roma in data 8 febbraio 1947 che definì il procedimento a carico del Consoli Italo ed altri, imputati dello stesso delitto di cui agli art. 5 D.L.L. 27/7/1944 n. 159 in relazione all’art. 58 C.P.M.G. ascritto in questo procedimento al Consoli. Data la pendenza del procedimento concesso è il caso di accogliere la istanza con la quale il P.M. chiede venga disposta la separazione degli atti che riguardano il Consoli medesimo. Deve infine essere disposta la separazione del procedimento N. 157 a carico del Cialli Mezzaroma, del Liverotti e del Vezzani, sia perché non risulta del tutto regolare la notificazione del decreto di citazione ai contumaci, sia perché è necessario alla identificazione degli altri denunciati nell’esposto del Della Seta Cesare rilevando che fra questi si ha motivo di ritenere compreso il Canigiani Remo in confronto al quale è stata disposta la separazione degli atti con precedente ordinanza tenuto conto delle indicazioni fornite dal denunciante. La separazione degli atti in confronto al Consoli si implica che sulle istanze della parte civile Di Veroli Michele debba dichiararsi non luogo a procedere in questa sede.

 

 

Cialli e Liverotti: a) del delitto di cui agli art. 5 D.L.L 27.7.1945 in relazione all’art. 58 C.P.M.G. per avere in Roma, dopo l’8.9.1943 in concorso tra loro e con altri appartenenti alle SS. Italiane, collaborato con il tedesco invasore, favorendone i disegni politici più [ill.] per aver organizzato e diretto squadre per la cattura degli ebrei e la requisizione dei loro beni.

  1. b) del delitto di cui agli art. 605, 110, 81, C.P. per avere, nella medesima circostanza di tempo e di luogo, in concorso tra loro e con altri appartenenti alle SS. Italiane dato ordine e direttive per il saccheggio dei negozi fatto provare della libertà personale numerosi ebrei, la maggior parte dei quali vennero poi trucidati alle fosse ardeatine o deportati in Germania.
  2. c) - del delitto di cui agli art. 410, 110, 52, C.P. per avere nella medesima circostanza di tempo e di luogo, in concorso tra loro, e con altri appartenenti alle SS. Italiane, dato ordini e direttive per il saccheggio dei negozi e delle abitazioni degli ebrei dell’Ariccia Saul, Rabello Aida, Mieli Alberto, Piazza Amedeo, Caviglia Adolfo, e di molto altri ebrei.
Il Cialli: inoltre del saccheggio del negozio di Indri Cino Alberto, ritenuto erroneamente ebreo, e del negozio di Astrologo Eugenio.

Il Liverotti: inoltre dell’arresto di Guaitoli Armando e di Gismondi Tommaso e del saccheggio del negozio di esso Guaitoli e dell’abitazione di Gismondi Tommaso.

3) – La Di Porto Celeste: a) del delitto di cui agli art.5 D.L.L. 27.7.44 n. 159 in relazione all’art.58 C.P.M.G. e 110 C.P. per avere in Roma dopo l’8.9.1943 in concorso con altri appartenenti alle SS. Italiane, collaborato con il tedesco invasore favorendone i disegni politici, fornendo indicazioni e materialmente partecipando, a scopo di lucro all’arresto degli ebrei Di Porto Angelo, Pavoncello Salvatore, Di Consiglio Pacifico, Terracina Angelo, Sed Angelo, Caviglia Elio, Anticoli Romolo, Anticoli Lazzaro, Di Veroli Rubino, Pavoncello Angelo, Zarfati Alberto, Moscati Marco, Moscati Emanuele, Moscati David, Sed Pacifico, Mieli Isdraele, Mieli Renato, Mieli Marco, Di Segni Rosa, Di Segni Armando, ed altri alcuni dei quali furono poi trucidati alle Fosse Ardeatine o deportati in Germania; partecipando inoltre al saccheggio di abitazioni e negozi di appartenenti alla razza ebraica.

b)- del delitto di cui all’art. 605,110,81 C.P. per avere nelle medesime circostanze di tempo e di luogo in concorso con altri appartenenti alle SS. Italiane e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso privato le suindicate persone della libertà personale.

c)- del delitto di cui agli art. 419, 110, 81, C.P. per avere nelle medesime circostanze di tempo e di luogo in concorso con altri appartenenti alle SS. Italiane e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso saccheggiato l’abitazione di Di Porto Angelo, quella di Di Consiglio Pacifico e quella di altri ebrei.

4) L’Antonelli: a) del delitto di cui agli art. 5 D.L.L27/7/44 n. 159 in relazione all’art.58 C.P.M.G. per avere in Roma dopo l’8/9/1943, in concorso con altri appartenenti alle SS. Italiane collaborato con il tedesco invasore favorendone i disegni politici, fornendo indicazioni e partecipando materialmente – a scopo di lucro – allo arresto degli ebrei: Di Segni Silvia, Di Nola Ugo, Di Segni Armando, Di Segni Rosa, Tagliacozzo Gino, Di Segni Tosca, Di Veroli Enrico, Piattelli Cesare, Sonnino Gabriele, Vitali Renato, Guaitoli Armando, Di Porto Angelo, Pavoncello Salvatore, Di Consiglio Pacifico, Terracina Angelo, Caviglia Elio Sed Angelo ed altri, alcuni dei quali vennero trucidati alle Fosse Ardeatine o deportati in Germania; partecipando inoltre al saccheggio di negozi e di abitazioni di appartenenti alla razza ebraica.

b)- del delitto di cui agli art. 605,110,81, C.P. per avere nelle medesime circostanze di tempo o di luogo in concorso con altri appartenenti alle SS. Italiane e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso privato della libertà personale le suddette persone.

c)- del delitto di cui agli art. 419,110.81 C.P. per avere nelle medesime circostanze di tempo e di luogo, in concorso con altri appartenenti alle SS Italiane e con più azioni esecutive del medesimo disegno saccheggiato l’abitazione di Di Porto Angelo, quella di Sonnino Gabriele e quella di altri ebrei.

  1. d) del delitto di cui agli art. 629,81, C. P. per avere nelle medesime circostanze di tempo e di luogo, e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso costretto l’ebrea Di Porto Eva a consegnargli una borsa contenente valori per circa mezzo milione di lire, e l’ebreo Caviglia Guglielmo a consegnargli lire 7000 quale anticipo sulla somma di lire 50.000 richiesta come compenso per soprassedere al di lui arresto.
5) – Il Roselli: a) del delitto di cui agli art..5 D.L.L 27/7/44 n. 159 in relazione all’art.58 C.P.M.G e 110 C.P. per avere in Roma dopo l’8/9/1943 concorso con altri appartenenti alle SS. Italiane, collaborando con il tedesco invasore favorendone i disegni politici, fornendo indicazioni e materialmente partecipando a scopo di lucro all’arresto degli ebrei Di Nepi Amedeo, Tedesco Cesare, Di Veroli Mosè, Vivanti Angelo, Spizzichino Pacifico, Di Veroli Emanuele, Di Cori Dario, Di Cori Amedeo, Di Segni David, Di Porto Angelo, Pavoncello Salvatore, Caviglia Elia, Terracina Angelo, Sed Angelo, Caviglia Guglielmo, Di Cave Edmondo, Sonnino Pacifico, Marino Renato, Funaro Alberto, Di Segni Pacifico ed altri, alcuni dei quali vennero poi trucidati alle Fosse Ardeatine o deportati in Germania; partecipando inoltre al saccheggio di negozi e abitazioni di ebrei.

b)- del delitto di cui agli art. 605, 110, 81 C.P. per avere nelle medesime circostanze di tempo e di luogo, in concorso con altri appartenenti alle SS. Italiane e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso privato le persone suindicate della libertà personale.

c)- del delitto di cui agli art. 419,110,81 C.P. per avere nelle medesime circostanze di tempo e di luogo in concorso con altri appartenenti alle SS Italiane, e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso saccheggiata l’abitazione di Di Porto Settimio e di altre persone di razza ebraica.

6) – Il Rotondi: a) del delitto di cui agli art. 5 D.L.L. 27/7/44 n.159 in relazione all’art.58 C.P.M.G. e 110 C.P. per avere in Roma, dopo l’8/9/1943 in concorso con altri appartenenti alle SS. italiane collaborato con il tedesco invasore, favorendone i disegni politici partecipando a scopo di lucro alla cattura degli ebrei: Limentani Marco, Di Veroli Samuele, Di Cori Amedeo, Di Segni David, Di Porto Angelo, Pavoncello Salvatore, Di Consiglio Pacifico, Terracina Angelo, Caviglia Elio, Sed Angelo, Marino Renato ed altri, alcuni dei quali furono trucidati alle Fosse Ardeatine e deportati in Germania.

b)- del delitto di cui agli art. 419,110,81 C.P. per avere nelle medesime circostanze di tempo e di luogo in concorso con altri appartenenti alle SS Italiane e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso saccheggiato l’abitazione di Di Porto Angelo e di altri ebrei.

7) Il Vezzani: a) del delitto di cui agli art.5 D.L.L. 27/7/44 n.159 in relazione all’art. 58 C.P.M.G e 110 C.P. per avere in Roma, dopo l’8/9/1943 in concorso con altri appartenenti alle SS. Italiane collaborato con il tedesco invasore fornendone i disegni politici, procurando – a scopo di lucro – la cattura degli altri ebrei Gismondi Tommaso, Sonnino Gabriele, Di Porto Angelo, Sed Angelo, Terracina Angelo, Di Consiglio Elio, Pavoncello Salvatore. Di Consiglio Pacifico ed altri, alcuni dei quali trucidati alle fosse Ardeatine e deportati in Germania, partecipando, inoltre al saccheggio di negozi ed abitazioni di ebrei.

b)- del delitto di cui agli art. 605,110,81 C.P. per avere nelle medesime circostanze di tempo e di luogo in concorso con altri appartenenti alle SS. Italiane e con azioni esecutive del medesimo disegno criminoso saccheggiato il negozio di Indri Alberto ed abitazioni di Di Porto Angelo e di altri ebrei.

8) Il Gioia: a) del delitto di cui agli art. 5 D.L.L. 27/7/44 n. 159 in relazione all’art. 58 C.P.M.G. e 110 per avere in Roma dopo l’8/9/1943, in concorso con altri appartenenti alle SS. Italiane, collaborato con il tedesco invasore, favorendone i disegni politici, fornendo – a scopo di lucroindicazioni per la cattura dell’ebreo Tedesco Cesare e di altri ebrei e tentando di arrestare l’ebreo Pavoncello Angelo nonchè arrestando gli ebrei Limentani Settimio e Limentani Angelo.

b)- del delitto di cui agli art. 605,110,81, C.P: per avere nelle medesime circostanze di tempo e di luogo, in concorso con altri appartenenti alle SS. Italiane e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso privato le predette persone della libertà personale.

9) Il Canigiani:  a) del delitto di cui agli art. 5 D.L.L. 27/7/44 n.159 in relazione all’art. 58 C.P.M.G.o 110 C.P. per avere in Roma, l’8/9/1943, in concorso con altri appartenenti alle SS. Italiane, collaborato con il tedesco invasore favorendone i disegni politici fornendo indicazioni e materialmente partecipando a scopo di lucro all’arresto degli ebrei Vivanti Vito, Moscati Alberto, Zarfati Vitale, Zarfati Settimio, Moresco Elisabetta, Zarfati Rina, Milena e Silvana, Funaro Anita, Di Consiglio Leone ed altri, alcuni dei quali furono trucidati alle Fosse Ardeatine ed altri deportati in Germania.

b)- del delitto di cui agli art. 605,110,81 C.P. nelle medesime circostanze di tempo e di luogo in concorso con altri appartenenti alle SS. Italiane e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso privato i predetti della libertà personale tra cui Sed Giuseppe, Sed Graziano, Di Segni Silvia.

10)- La Di Porto Enrichetta: a) del delitto di cui agli art. 5 D.L.L 27/7/44 n. 159 in relazione all’art. 58 C.P.M.G. e 110 per avere in Roma dopo l’8/9/1943, in concorso con altri appartenenti alle SS. Italiane, collaborato con il tedesco invasore, favorendone i disegni politici, procurando, - a scopo di lucro - l’arresto degli ebrei: Pavoncello Leone, Di Porto Vitale, Piperno Renato ed altro.

b)- del delitto di cui agli art. 605,110,81 C.P. per avere nelle medesime circostanze di tempo e luogo, in concorso con altri appartenenti alle SS. Italiane e con azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, privato i predetti della libertà personale.

11) Il Di Meo: a) del delitto di cui agli art.5 D.L.L. 27/7/44 n. 159 in relazione all’art. 58 C.P.M.G. e 110 per avere in Roma dopo l’8/9/1943 in concorso con altri appartenenti alle SS. Italiane collaborato con il tedesco invasore, favorendone i disegni politici, fornendo indicazioni e partecipando – a scopo di lucro – all’arresto dell’ebreo Pavoncello Angelo e di altri ebrei, e partecipando, inoltre al saccheggio di cui agli art. 605,110.81, C.P. per avere nelle medesime circostanze di tempo e luogo, in concorso con altri appartenenti alle SS. Italiane e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso privato tutti i predetti ebrei della libertà personale.

b)- del delitto di cui agli art. 419,119,81 C.P. per avere nelle medesime circostanze di tempo e di luogo in concorso con altri appartenenti alle SS Italiane e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso privato tutti i predetti ebrei della libertà personale.

c)- del delitto di cui agli art. 419,110,81 C.P. per avere nelle medesime circostanze di tempo e di luogo in concorso con altri appartenenti alle SS. Italiane e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso saccheggiato negozi di ebrei in Via della Reginella, Via Portico d’Ottavia e Via S. Ambrogio in danno di persone non identificate.

d)- del delitto dagli art. 626 C.P. per avere nelle medesime circostanze di tempo e di luogo costretto mediante minaccia di arresto, l’ebreo Terracina Salvatore e consegnargli lire 5000, procurandosi un ingiunto profitto.

12 e 13- Di Mattia e Biasciucci Armando: a) del delitto di cui agli art. 5 D.L.L. 27/7/44 n. 159 in relazione all’art. 58 C.P.M.G.e 110 C.P. per avere in Roma dopo l’8/9/1943, in concorso con altri appartenenti alle SS. Italiane collaborato con il tedesco invasore, favorendone i disegni politici, procedendo a scopo di lucro alla ricerca ed alla cattura degli appartenenti alla razza ebraica.

b)- del delitto di cui agli art.629,110,81 C.P. per avere nelle medesime circostanze di tempo e di luogo in concorso fra loro, costretto mediante minaccia di arresto, l’ebreo Zarfati Alvaro, a versare Lire 4000

Il Brignardelli: del delitto p.e p. dagli art.610.339 C.P. per avere in Roma il 4 maggio 1944 proceduto a perquisizione del domicilio di Gismondi Tommaso costringendo i famigliari del Gismondi, armata mano, a tollerare l’arbitraria operazione.

Il Consoli Italo: a) del delitto p.e p. dall’art.5 D.L.L. 27/7/44 n.159 in relazione all’art. 58 C.P.M.G per avere in Roma dopo l’8/9/1943 collaborato con il tedesco invasore, favorendone i disegni politici, fornendo indicazioni e procedendo materialmente alla ricerca ed alla cattura di ebrei.

b)- del delitto p.o p. degli art. 110,605 C.P. per avere nelle medesime circostanze di tempo e di luogo di cui al capo a) della rubrica, in concorso con Antonelli Vincenzo, tratto in arresto l’ebreo Di Veroli Enrico successivamente deportato in Germania.

Il Roselli Luigi: inoltre di saccheggi in danno di Sabatello Giovanni, Moscato Servadio, Di Segni Celeste, nonché del resto di sequestro di persona in danno di Di Porto Giovanni, Di Porto Giacomo, Limentani Marco, Moscato Servadio ed il padre di costui (reati contestati in udienza).

Il Rotondi Sergio: inoltre del saccheggio in danno di Moscati Servadio, e dei reati di sequestri di persona in danno di Di Porto Giovanni, Di Porto Giacomo, Moscati Servadio e del padre di costui – (reati contestati in udienza).

Di Meo Domenico: inoltre del reato di sequestro di persona in danno degli ebrei Astrologo e Di Nepi, avvenuto nell’albergo Prati (reato contestato in udienza).

Il Biasciucci Armando: inoltre del reato di sequestro di persona continuato e particolarmente i fatti di sequestro di persona in danno di Caviglia Elio, Sed Angelo, Di Porto Angelo, Pavoncello Salvatore, Terracina Angelo, Di Consiglio Pacifico, avvenuto il 1/4/1944 nonché di Sed Pacifico avvenuto il 6/4/1944 nonché di Marino Renato avvenuto il 30/4/1944- (reati contestati in udienza).

Il Di Mattia Marcello inoltre: del reato di sequestro di persona in danno di Marino Renato (reati contestati in udienza).

Il Cialli Mezzaroma Giovanni inoltre: di correità morale in tutti i fatti (scritto a penna: di saccheggi e sequestri che passano contestati a tutti gli imputati e inoltre particolarmente di aver partecipato al momento consumativo del reato in tutti gli episodi di sequestro di persona compiuti il 24/3/1944 ed in ispecie quelli in danno di Anticoli Lazzaro, Sed Pacifico, ecc. ecc. Particolarmente ancora di sequestro di persona degli ebrei Astrologo e Di Nepi compiuti nell’albergo Prati e dei saccheggi in danno di Astrologo Eugenio e Sabatello Giovanni – (reati contestati in udienza).

[…] (testo cancellato con una croce)

Il Cialli Mezzaroma Giovanni, il Liverotti, Luigi ed il Vezzani Serrao inoltre:

  1. del delitto p.p. degli art. II0 c.p. 5 D.L.L 27-7-44 n. 159 in relazione all’art. 58 C.P.M.G. per avere, posteriormente all’8 settembre 1943, in concorso fra loro, collaboraqto col tedesco invasore i disegni politici procedendo alla ricerca e all’arrresto di ebrei, nonché alla requisizione dei loro beni.
  2. del delitto p.p. degli art.. II0, 419 c.p. per avere, nelle medesime circostanze di tempo, in concorso tra loro, saccheggiato il negozio di Cesare della Seta asportandone quanto vi era depositato. (procedimento n. 157).

Dichiara Cialli Mezzaroma, Giovanni colpevole dei reati di cui alle lettere a) e b) della rubrica originaria integrata quanto alla lettera b), cui fatti di sequestro di persone contestati  in dibattimento; Di Porto Celeste colpevole dei reati di cui alla lettera a) e b) della rubrica nonché del reato di cui agli art. 624, 625 n. 1 e 5; 410  81 a.p C.P restando così modificata la imputazione di cui alla lettera c) con esclusione dei fatti in danno di Moscati David, Mieli Israele, Mieli Renato, Mieli Marco; Antonelli Vincenzo colpevole dei reati di cui alle lettera a) b) e d) della rubrica nonché del reato di cui agli art. 624,625 n. 1 e 5, 110, 81 a.p C.P. , restando                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  così modificata la imputazione di cui alla lettera c), esclusi i fatti in danno di Tagliacozzo Gino, Di Segni Tosca, Di Veroli Enrico, Vitali Renata e Guaitoli Armando, nonché la circostanza aggravante della continuazione riguardo al reato di cui alla lettera d); Roselli Luigi. Colpevole dei reati di cui alle lettere a) e b) della rubrica, nonché del reato di cui negli art. 624,625 n. 1 e 5, 110 al a.p.C.P. restando così modificata la imputazione di cui alla lettera c), anche in relazione ai fatti contestati dal P.M. in udienza ed escluso il fatto relativo a Di Cave Edmondo; Vezzati Serrao colpevole dei reati di cui alle lettere a) e b) della rubrica, nonché del reato di cui agli art. 624, 625 n. 1 e 5 , 110, 81 a.p C.P. restando cosi modificata la imputazione di cui alla lettera c) con esclusione del fatto in danno di Indri Gino Alberto e la conseguente aggravante della continuazione nel furto, col beneficio delle attenuanti generiche per la Di Porto ed il Roselli. Visti gli art. 5 del D.L.L 07/7/1944 n. 159 in relazione all’art. 58 C.P.M.G 605, 624, 625 n 1,5,629, 110, 81, 62 bis,28, 29 e 32 C.P; 483,488 e 489 C.P.P. Condanna Cialli Mezzaroma Giovanni e Di Porto Celeste ad anni dodici di reclusione ciascuno, Antonelli Vincenzo ad anni diciotto di reclusione e lire 15 mila di multa, Roselli Luigi ad anni sedici di reclusione e lire dodicimila di multa, Vezzani Serrao ad anni quattordici di reclusione e lire sei mila di multa; tutti alle interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a quella legale durante l’esecuzione della pena; tutti in solido nel pagamento delle spese processuali e ciascuno a quelle del proprio mantenimento in carcere.

Condanna il Cialli, la Di Porto Celeste, l’Antonelli ed il Roselli al risarcimento dei danni verso le seguenti parti offese costituite parti civili e più precisamente il Cialli nei confronti di Zarfati Silvana e di Sed Celeste; Di Porto Celeste nei confronti di Efrati Eleonora; l’Antonelli nei confronti di Picciaccio Lalla, Di Porto Eva e Di Segni Silvia, il Roselli nei confronti di Di Veroli Giuditta, Funaro Prospero e Di Porto Anita; la Di Porto Celeste, l’Antonelli ed il Roselli in solido nei confronti di Pavoncello Salvatore; il Cialli e l’Antonelli in solido nei confronti di Di Consiglio Pacifico; la Di Porto Celeste e l’Antonelli in solido nei confronti di Di Nepi Rosabianca; il Cialli, l’Antonelli, la Di Porto Celeste, ed il Roselli, in solido nei confronti di Terracina Angelo.

Rispetto al giudice civile competente in primo grado la liquidazione dei danni suddetti, liquidando le spese di costituzione e di difesa in questa sede in lire 40.000 per ognuna delle suddette parti civili, ivi compresi gli onorari di avvocato. Respinge le altre domande di danni, esclusa quella di Di Veroli Michele, rispetto alla quale dichiara non luogo a deliberare.

Ordina la separazione dei giudizi a carico di Consoli Italo, Cialli Mezzaroma Giovanni, Liverotti Luigi e Vezzani Serrao, di cui ai n. 156 e 158, riuniti durante il dibattimento.

Letti ed applicati gli art. 479, 151 C.P. 3, 4, 9, il del. D.P. 22/6/1946 n. 4;

Dichiara non doversi procedere contro Liverotti Luigi, Rotondi Sergio, Gioia Giovanni, Di Porto Enrichetta, Di Meo Domenico, Di Mattia Marcello, Biasciucci Armando e Briguardelli Mario, in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti perché estinti per amnistia ed ordina che i suddetti attualmente detenuti vengano, posti in libertà, se non detenuti per altra causa.

Assolve il Cialli Mezzaroma Giovanni dalle rimanenti imputazioni ascrittegli per insufficienza di prove.

Dichiara condonate per intero le pene della multa, per il Cialli; il Vezzani, e la Di Porto Celeste cinque anni di reclusione, e per l’Antonelli ed il Roselli un terzo della pena detentiva loro rispettivamente inflitta.

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ANNO:

1947

TRIBUNALE:

Corte di Assise di Roma

PRESIDENTE:

Benni

TIPOLOGIA DI ACCUSA:

Delazione, Saccheggio,

ACCUSATI:

Antonelli Vincenzo
Biasciucci Armando
Brignardelli Mario
Caniggiani Remo
Cialli Mezzaroma Giovanni
Consoli Italo
Di Mattia Marcello
Di Meo Domenico
Di Porto Celeste
Di Porto Enrichetta
Gioia Giovanni
Liverotti Luigi
Rosselli Luigi
Rotondi Sergio
Vezzani Serrao

VITTIME:

Anticoli Lazzaro [Bucefalo]
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Astrologo Eugenio
Caviglia Adolfo
Caviglia Elia
Caviglia Elio
Caviglia Guglielmo
Della Riccia Saul
Di Cave Edmondo
Di Consiglio Leone
Di Consiglio Pacifico [Moretto]
Di Cori Amedeo
Di Cori Dario
Di Nepi Amedeo
Di Nola Ugo
Di Porto Angelo
Di Porto Angelo
Di Porto Eva
Di Porto Giacomo
Di Porto Giovanni
Di Porto Settimio
Di Porto Vitale
Di Segni Armando
Di Segni Celeste
Di Segni David
Di Segni Pacifico
Di Segni Rosa
Di Segni Silvia
Di Segni Tosca
Di Veroli Emanuele
Di Veroli Enrico
Di Veroli Mosè
Di Veroli Rubino
Di Veroli Samuele
Funaro Alberto
Funaro Anita
Indri Alberto
Limentani Angelo
Limentani Marco
Limentani Settimio
Marino Renato
Mieli Alberto
Mieli Marco
Mieli Renato
Moresco Elisabetta
Moscati Alberto
Moscati David
Moscati Emanuele
Moscati Marco
Moscato Giuseppe
Moscato Servadio
Pavoncello Angelo
Pavoncello Leone
Pavoncello Salvatore
Piattelli Cesare
Piazza Amedeo
Rabello Aida
Sabatello Giovanni
Sed Angelica
Sed Angelo
Sed Giuseppe
Sed Graziano
Sed Pacifico
Sermoneta Benedetto
Sonnino Gabriele
Sonnino Gabriele
Sonnino Pacifico
Sonnino Pacifico [Armando]
Spizzichino Pacifico
Tagliacozzo Gino
Tedesco Cesare
Terracina Angelo
Terracina Salvatore
Vitali Renato
Vivanti Angelo
Vivanti Vito
Zarfati Alberto
Zarfati Alvaro
Zarfati Milena
Zarfati Rina
Zarfati Settimio
Zarfati Silvana
Zarfati Vitale

COLLOCAZIONE:

Archivio di Stato di Roma, Corte di Assise Speciale f. 96

BIBLIOGRAFIA:

Silvia Haia Antonucci e Claudio Procaccia (a cura di), Dopo il 16 ottobre. Gli ebrei a Roma tra occupazione, resistenza, accoglienza e delazioni (1943-1944), Viella, Roma, 2017. Amedeo Osti Guerrazzi, Caino a Roma. I complici romani della Shoah, Cooper, Roma, 2006. Amedeo Osti Guerrazzi, Kain in Rom. Judenverfolgung und Kollaboration unter deutscher Besatzung 1943/44, in “Vierteljährshefte für Zeitgeschichte”, aprile 2006,  pp.231-268.