Canigiani

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Il 28 aprile Vivanti Sara, maritata Moscati, si presentava alla Questura di Roma e denunciava che il 16 aprile 1944 Canigiani Remo ed un individuo non identificato, appartenente alle S.S. italiane, arrestarono in via degli Specchi suo fratello Vito, suo figlio Alberto Moscati, Zarfati vitale (suocero di Vito), Zarfati Settimio (cognato di Vito), tutti perché ebrei e li avevano portati al comando della P.A.I. in Piazza Farnese e quindi a Regina Coeli, donde il 20 maggio 1944 erano stati trasferiti dai tedeschi al Nord. (forse al campo di concentramento di Carpi Modenese) da dove non avevano dato più notizia.

La Questura nel trasmettere la denuncia al Procuratore del Regno con rapporto 25 giugno 1945 riferiva che il fascista Canigiani, già abitante in via S. Paolo alla Regola, [...], si era trasferito per ignota località forse a S. Giovanni Reatino presso la sua amante Feri Severina.

Con altro rapporto del 14 luglio 1945 la Questura identificava la persona arrestata di cui alla su indicata denuncia, ma riferiva che erano riuscite vane le ricerche del Canigiani.

A codesta prima denuncia faceva seguito altra, presentata il 19/6/1945 all’Alto Commissariato Aggiunto per la punizione dei delitti fascisti da parte di Di Consiglio Rosa, la quale narrava che il 16 aprile 1944 si era presentata in casa sua Canigiani remo delle S.S. fasciste ed aveva chiesto di vedere suo marito Di Consiglio Leone, dicendosi sicuro che egli era a letto ed essendo ebreo gli apparteneva; che nonostante le invocazioni di pietà di essa denunziante e dei suoi famigliari ed il pianto di 4 bambini che si vedevano privati del loro genitore, il Canigiani senz’altro lo aveva portato via, dicendo che sarebbe stato subito ricondotto a casa, mentre invece, portato a Regina Coeli, dopo un mese veniva avviato in Germania e dopo 4 giorni dalla sua partenza durante il viaggio nel tentativo di fuggire era stato ucciso, giusta notizia avutane dall’agente di P.S. Giannone. La denunzia veniva dall’alto Commissario trasmessa il 9 luglio 1945 alla Procura del Regno, la quale richiedeva accertamenti alla Questura, e questo con rapporto 11 settembre 1945 riferiva che il Canigiani aveva prestato servizio presso vari ospedali di Roma come infermiere e poi nell’Ospedale del Littorio fino al dicembre 1943, che nel febbraio 1944, richiamato alle armi, già rivedibile era stato dichiarato abile ed aveva prestato servizio anche come infermiere presso la caserma Romagnoli di Roma. Riferiva altresì la Questura che nel marzo del 1944 in Canigiani aveva disertato e si era messo poi a disposizione delle S.S. Nazifasciste quale attivo collaboratore, distinguendosi specialmente nella persecuzione di ebrei; che era ritenuto un fervente propagandista e conosciuto a Roma come spia dei nazi-fascisti.

Procedutosi ad istruzione sommaria venivano sentiti come testi la denunziante Di Consiglio Rosa e la Di Segni Ester, madre della denunziante e suocera del defunto Di Consiglio Leone. La prima confermava la sua denunzia ed aggiungeva le seguenti circostanze: a) che il Canigiani era da lei conosciuto di vista anche prima della occupazione tedesca ed era notorio che egli, abbandonato il suo impiego di infermiere all’ospedale Littorio si era dato alla caccia degli ebrei; b) che il Canigiani quando si presentò a prelevare suo marito perché ebreo, era armato di pistola ed era accompagnato da 4 fascisti in borghese, uno dei quali conduceva con sé il figlioletto di 12 anni; c) che il Canigiani rovistò tutta la sua casa e se non si impossessò di nulla fu perché non trovò nulla. Esibiva poi un certificato di morte del marito e indicava i nomi di coloro che si sarebbero trovati presenti alla uccisione del marito.

L’altra denunziante Di Segni Ester spiegava di essere stata presente al momento in cui fu portato via suo genero Di Consiglio Leone, secondo le modalità narrate dalla Di Consiglio Rosa. Con rapporto 25 ottobre 1946 la Questura di Roma comunicava al P.M. presso la Sezione Speciale della Corte di Assise di Roma che la sera del 21 ottobre 1946 si era presentato a quell’ufficio il difensore del Canigiani per dichiarare che costui, ricercato dall’autorità di P.S. perché colpito da ordine di cattura emesso dal P.M. per collaborazionismo, era stato ricoverato al pronto soccorso del Policlinico a seguito di tentato suicidio e che causa di tale gesto pare fosse dovuta al fatto che il Canigiani doveva costituirsi, per consiglio della sua famiglia, al Carcere per potere beneficiare del condono contemplato nel D. di amnistia e di indulto del 22/6/1946. Il Canigiani veniva ricoverato in osservazione nella clinica psichiatrica dove veniva dichiarato in arresto e piantonato da agenti dell’ufficio di P.S. di S. Lorenzo. Da detta clinica veniva poi trasferito nell’Ospedale di S. Maria della Pietà il 22 ottobre 1946 con diagnosi di schizofrenia. Rinviato a giudizio avanti la Sezione Speciale della Corte d’appello di Roma con decreto di citazione del 30/1/1947 insieme con molti altri (Cialli Mezzaroma Giovanni, Di Porto Celeste, etc.) per rispondere di reati di cui in epigrafe, al dibattimento, nell’udienza del 14 marzo 1947, fu dalla Corte disposta la separazione del giudizio nei suoi confronti, essendo stata accertata la sua impossibilità a comparire per malattia.

Nuovamente fissata per giudizio separato l’udienza del 24 giugno 1948, essendosi accertato che l’imputato, sebbene ancora degente all’ospedale  di S. Maria della Pietà in Roma, era ormai in grado di essere  tradotto dinanzi alla corte e di provvedere alla propria difesa, il dibattimento veniva celebrato in sua presenza.

Egli nel suo interrogatorio ammetteva di aver per tre volte a distanza di tempo partecipato ai rastrellamenti degli ebrei, ma di esservi stato costretto con minaccie. Negava di essere entrato nell’abitazione dei catturandi ed escludeva comunque di avere agito a scopo di lucro.

Venivano poi emessi testi a carico e a discarico, e nell’accordo delle parti veniva data lettura delle deposizioni rese in istruttoria delle denunzianti Vivanti Sara e Di Segni Ester, nonché della cartella clinica del Canigiani e della perizia psichiatrica di ufficio fatta nel 1942 del dottor Mario Lembi, perizia che trovasi allegata nel processo contro Di Porto Celeste. deciso con sentenza di questura Corte nel m1947 contro cui pende ricorso in Cassazione. Nel corso del dibattimento la difesa, invocando le risultanze della cartella clinica compilata dai medici dell’ospedale, ove il Canigiani era ricoverato, e della predetta perizia psichiatrica, eseguita sulla persona nel 1942, in occasione di altro processo da lui subito per imputazione di truffa, e definito con sentenza di procioglimento per incapacità di intendere e di volere, chiedeva che la Corte disponesse una indagine sullo stato di mente dell’imputato, ma la Corte con sua ordinanza respingeva l’istanza  considerando che per u suo giudizio al riguardo potessero trarsi elementi sufficienti dalle stesse risultanze suddete.

Diritto

Niun dubbio sulla attività collaborazionistica spiegata dall’imputato per le sue stesse parziali ammissioni e per le dichiarazioni delle parti offese, le cui denunzie diedero luogo al procedimento penale. Attraverso i rapporti informativi della Questura, in relazione a tutte le risultanze processuali, si può stabilire che non si trattò di collaborazione semplicemente ideologica, propagandistica, ma attiva, faziosa ed operante ai fini della lotta contro gli ebrei, intesa a favorire i disegni politici del nemico attraverso delazioni, indicazioni e materiale partecipazione dell’imputato all’arresto di non pochi ebrei, la cui sorte si concluse o con la deportazione in Germania o col trucidamento alle Fosse Ardeatine.

Ma codesta attività collaborazionistica, inquadrata nelle violazioni di cui agli art. 5 D.L.L. 27/7/1944 n.159, 58 c.p.m.g. e 110 c.p. sarebbe coperta dalla amnistia (art. 3 d.p. 22 giugno 1946 n.4) se non fosse stata anche profittatrice, se cioè non ricorresse a carico dell’imputato la circostanza dello scopo di lucro, che è circostanza soggettiva concernente una maggiore intensità del dolo (art.70 n.2 c.p.9 che ne caratterizza una forma aggravata.

In base a dati forniti da testimonianze ineccepibili (questore Bottino) e da affermazioni di varie sentenze delle corti di merito, nei processi che della questione si sono già occupati, è risaputo che i tedeschi, durante il periodo della loro occupazione, ed in particolar modo in occasione della spietata lotta da essi ingaggiata contro gli Ebrei, quando si vedevano contrastati nei loro disegni politici e militari, dalle autorità Italiane, che dovevano fiancheggiare l’opera, ricorrevano ad elementi mercenari, per raggiungere il loro scopo, dando luogo alla formazione di apposite squadre che avevano compiti di persecuzione razziali. È altresì notorio (circostanza questa già emersa nel processo contro la Di Porto Celeste detta Pantera Nera) che i servizi nella campagna razziale per la cattura degli Ebrei venivano compensate dai tedeschi con un premio in denaro, variabile, a seconda del sesso e della età dei catturandi, (dalle 3 alle 5 mila lire per ogni ebreo indicato o catturato) molto lauto per i tempi in cui fu corrisposto, in funzione appunto di una attività straordinaria, che veniva accettata o sollecitata solo dai collaborazionisti profittatori, che non disdegnavano codesto turpe mercato, per locupletarsi a danno di tanta povera gente, favorendo così i disegni politici del nemico.

Risulta infatti che il Canigiani apparteneva ad una di codeste squadre criminose alle dipendenze delle S.S. tedesche, capeggiata dalla Di Porto, e non è ammissibile, neppure in via di ipotesi, che egli, disoccupato com’era, per avere lasciato l’impiego di infermiere, e privo di altri compensi per attività abituale, abbia fatto il gesto di rinunziare ad emolumenti che venivano corrisposti agli altri appartenenti alle stesse squadre.

E’ precisamente in funzione di siffatte particolari condizioni in cui versava il Canigiani che si può stabilire come egli nella cattura degli ebrei non fu spinto da altro movente che da quello del lucro. Per convincersene basta ricordarsi al rapporto 11 settembre 1945 della Questura di Roma, che pose in rilievo la sua personalità di spia nazi-fascista, di attivo collaboratore specializzato nella delazione e cattura degli ebrei. Risulta da quel rapporto che il Canigiani partecipò, insieme ad altri, a due distinte operazioni del genere, che portarono la data del 19 febbraio 1944 e del 16 aprile stesso anno, ed in cui si indicano le località ed i nominativi degli altri arrestati. Impressionante in proposito è il racconto della Di Consiglio Rosa, che, con esasperato dolore, narra come il Canigiani il 16 aprile 1944 si presentò in casa sua con la rivoltella in pugno seguito da altri 4 fascisti in borghese, si introdusse nella camera da letto, ove suo marito Di Consiglio Leone stava a riposare, lo fece alzare e gli disse che doveva andare con lui sol perché ebreo e che lo avrebbe rimandato subito a casa, ma egli a casa non fece più ritorno perché ucciso nel tentativo di fuga da un campo di concentramento ove era stato destinato. E’ da rilevare la circostanza riferita dalla Di Consiglio nel suo rapporto che il Canigiani, rimasto insensibile al pianto ed alle implorazioni di pietà che gli venivano rivolte per farlo desistere dalla sua criminosa azione, non mancò di fare un giro per la casa della denunziante, ma non prese nulla perché non trovò nulla.

Provata così la materialità del reato di collaborazionismo, aggravato dallo scopo di lucro, occorre esaminare se ne sussiste l’elemento intenzionale nel senso della volontà diretta all’evento (art. 43 c.p.). Secondo l’insegnamento del Supremo Collegio l’elemento intenzionale del reato d’aiuto politico del nemico consiste nella volontà dell’azione delittuosa e nella consapevolezza dell’aiuto che con tale azione si presta al nemico. Non può dubitarsene per l’imputato: egli previde e volle le conseguenze della sua azione criminosa, previde cioè che la cattura degli ebrei da lui operata avrebbe inevitabilmente condotto non solo alla loro destinazione ai campi di concentramento, ma anche alla loro eventuale deportazione, essendo notorio che i tedeschi consideravano gli ebrei come i più temibili loro nemici, che andavano per tanto eliminati e non soltanto isolati. Ne è prova il fatto che gli ebrei catturati pochissimi ritornarono alle loro case, perché la lotta contro di essi fu inesorabile ed implacabile. La difesa del Canigiani assume che nell’azione dell’imputato vi sia difetto di dolo, ma, provato e conclamato lo scopo di lucro che fu il movente della sua specifica attività, deve concludersi invece che vi fu intensità di dolo per il lucro, conseguito e per il danno prodotto.

Vero è che il Canigiani nel suo interrogatorio assume di esservi stato costretto e anzi di essere minacciato d’arresto dalla Di Porto (incontrata per caso a Piazza Cairoli di questa città) qualora non avesse aderito alla proposta di partecipare alla sua squadra. Anche se fosse vero in via di ipotesi tale circostanza di avere così agito per costrizione, è sempre a lui imputabile l’evento preveduto dalla legge come reato nel delitto di collaborazionismo quando a produrlo non sia mancata nella coazione fisica e psichica subita dall’autore del fatto la possibilità di autodeterminazione, pel principio: coactus tamen voluit. Ad escludere la costrizione sta poi il fatto che egli se avesse voluto sottrarvisi avrebbe avuto modo di farlo ritornando al suo impiego di infermiere, che gli avrebbe garantito i mezzi di sussistenza ed una relativa preservazione fisica da rischi di guerra, come avrebbe potuto ricorrere all’aiuto economico di suo padre, che aveva una fabbrica di piombo o di sua madre titolare di un negozio di mercerie. Gli è che egli volle porsi sotto la protezione delle SS di cui fece parte e volle specializzarsi nella cattura degli ebrei, attratto dalle laute mercedi che venivano profuse dai tedeschi a coloro che li coadiuvavano nella lotta razziale. Né si dica che mancherebbe una prova più concreta del danaro ricevuto a tale titolo, poiché è anche risaputo che i tedeschi versavano i loro premi in danaro senza che vi fosse la presenza di alcuno, quasi in modo clandestino per l’opinione non infondata che le autorità italiane contrastassero i loro disegni politici in ordine alla persecuzione degli ebrei. Non costringimento fisico (art. 46 c.p.) adunque, e tantomeno stato di necessità (art. 54 c.p.) in cui si sarebbe trovato il Canigiani; egli versò invece in stato di bisogno, a soddisfare il quale spiegò la sua attività collaborazionistica profittatrice. La difesa ha poi rilevato che in sostanza non sarebbero stati accertati nei confronti del Canigiani che pochi episodi di collaborazionismo, non certo bastevoli per integrare l’elemento materiale di tale reato, in quanto l’aiuto politico al nemico consiste normalmente in una pluralità di fatti diretti a favorirlo. L’obiezione non ha rilevanza poiché, secondo dottrina e giurisprudenza, l’aiuto politico al nemico può consistere anche in un unico fatto quando esso sia di rilevanza tale da essere indice non dubbio delle intenzioni della gente di favorire il nemico. A parte che il Canigiani ammette di avere partecipato per ben tre volte al rastrellamento degli ebrei, sarebbe bastato un solo episodio della gravità di quello che gli si fa carico per dover ritenere sussistente il delitto ascrittogli in tutta la sua interezza.

Al Canigiani si deve però concedere la diminuente del vizio parziale di mente. Dalla perizia psichiatrica eseguita nella sua persona del 1942 in occasione di altro processo da lui subito per imputazione di truffa e definito con sentenza di proscioglimento per incapacità di intendere e di volere, si apprende che egli era affetto da schizofrenia, ma dalla cartella clinica in data 22 ottobre 1946 si rileva tuttavia che, pur persistendo a quella data segni di significante schizofrenia per un accertato stato delirante ed allucinatorio, in lui venne riscontrato un orientamento perfetto nel tempo e nello spazio, sì da dover ritenere che al momento, cui risale la sua attività collaborazionistica, il suo stato mentale era sensibilmente migliorato.

Non si può pertanto escludere del tutto la sua capacità di intendere e di volere a causa delle manifestazioni schizofreniche, che incisero nella sua sfera intellettiva e volitiva, ma deve però ammettersi che essa rimase minorata durante il travaglioso periodo in cui lo si vede peregrinare in vari ospedali, ora come infermiere ora come infermo in uno stato di inquietudine e di insofferenza per la vita grama che era costretto a vivere in tempi difficili (vedi deposizione teste Dottor Alessandrini).

Il suo stato di mente è anzi tendenzialmente portato a migliorare poiché egli, secondo il parere del professore russo Biondi, attraverso un periodo di remissione ed è per quanto che egli ha potuto comparire in giudizio e svolgere adeguatamente la propria difesa.

Si può restare perplessi a concedere le attenuanti generiche, invocate dalla difesa, ad un soggetto che si macchiò di così grave reato e che tanti lutti apportò a pacifiche famiglie, spinto da un abbietto motivo di lucro. Ma, qualunque circostanza, atta a porre l’imputato in luce favorevole, deve essere considerata dal giudice ai fini della motivazione sulla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62 bis c.p.), bastando per escludere la considerazione della gravità del reato, mentre deve invece valutarsi complessivamente tutta la personalità dell’imputato.

In tal senso è costante la giurisprudenza della suprema corte.

Stanno in vero a suo favore il fatto accertato che il Canigiani fu datore di sangue e la testimonianza dell’ebreo Della Torre Mario, sentito come teste, di avere ricevuto ospitalità dal Canigiani durante il periodo di persecuzioni 23-30 ottobre 1943.

Elementi codesti che, pur considerati al loro giusto valore, non cessano di porre in buona luce il Canigiani che seppe compiere anche gesti di generosità e seppe in omaggio all’amicizia preservare l’amico Della Torre delle persecuzioni, cui come ebreo era fatto segno.

Il Canigiani deve anche rispondere di sequestro di persona continuato di cui agli art. 605, 110, 81 c.p. Tale reato non rientra nella esecuzione del reato di collaborazionismo, così da costituire un indispensabile elemento costitutivo, ma concorre formalmente con esso ai sensi dell’articolo 81 c.p. in quanto con una sola azione si violano più disposizione di legge aventi diversa obiettività giuridica.

Quanto all’applicazione della pena per il delitto di collaborazionismo a scopo di lucro può partirsi da anni 15 di reclusione, che ridotti di un terzo per la diminuente del vizio parziale di mente e della congrua misura di un anno per le attenuanti generiche, si concretano in anni nove di reclusione. Per il delitto concorrente di sequestro di persona può partirsi da un anno e mesi sei di reclusione, che aumentati di 26 per la continuazione (art. 81 c.p.), ridotti di un terzo per la diminuente dell’articolo 89 c.p. e della congrua misura di mesi quattro per le attenuanti generiche, si concretano un anno di reclusione: in totale anni 10 di reclusione di quei condonati cinque anni per il d,.p. 22 giugno 1946 numero 4 e altri tre anni per il d.p. 9 febbraio 1948 numero 32 sotto le condizioni di legge. Alla condanna consegue l’interdizione dai pubblici uffici (art 29 c.p.) e l’interdizione legale durante la pena (art. 32 secondo capoverso p.c.), e poichè il condannato ha riportato una pena, diminuito per ragioni di infermità psichica, coordinato nei suoi confronti il ricovero in una casa di custodia di cura per un tempo non inferiore a tre anni (art. 219 cap.c.p.) dopo espiata la pena.

Il condannato è tenuto al pagamento delle spese processuali di mantenimento durante la custodia preventiva.

Imputato

a) Di collaborazione, a scopo di lucro, col tedesco invasore (art. 5 D.L.L. 27.7.1944 n.159, 58 C.P.M.G. e 110 C.P.) per avere in Roma dopo l’8 settembre 1943 in concorso con altri appartenenti alle S.S. italiane, favorito i disegni politici del nemico fornendo indicazioni e materialmente partecipando all’arresto degli ebrei Vivanti Vito, Moscati Alberto, Zarfati Vitale, Zarfati Settimio, Moresco Elisabetta, Zarfati Rina, Zarfati Milena, Zarfati Silvana, Ferraro Anita, Di Consiglio Leone ed altri, alcuni dei quali furono poi trucidati alle Fosse Ardeatine ed altri deportati in Germania.

b) Di sequestro di persona continuato (art. 605, 110, 81 C.P.) per avere, in concorso coi i predetti appartenenti alle S.S. italiane, privato le persone su nominate (e fra esse Sed Giuseppe, Sed Graziano, Di Segni Silvia) della libertà personale. In esito al pubblico ed orale dibattimento, sentite le conclusioni del P.M. e del difensore dell’imputato, che primo ed ultimo ebbe la parola

Per tali motivi

In applicazione degli art. 5 D.L.L. 27/7/1944 n.159; I del D.L.L. 22/4/1945 n.142; 58 c.p.m.g., 605, 110, 81, 29, 32, 89, 62 bis C.P., 483, 488, 591, cap.c.p.p. dichiara Canigiani remo colpevole dei reati a lui contestati come nel decreto di citazione con la minorante del vizio parziale di mente e con le attenuanti generiche dell’art. 62 bis c.p. Conseguentemente lo condanna alla complessiva pena della reclusione per anni 10 (dieci), alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, alla interdizione legale durante la pena, al pagamento delle spese processuali e di quelle del proprio mantenimento durante la custodia preventiva. Visto l’art. 219 c.p. ordina che dopo espiata la pena il Canigiani sia ricoverato in una casa di custodia e di cura per un tempo non inferiore a 3 anni.

Visti gli articoli 9 del d.p. 22/6/1946 n. 4 e 2 (IV) del d.l. 29/1/1948 n.28 dichiara condizionalmente condonati anni 8 della pena come sopra inflitto.

ANNO:

1948

TRIBUNALE:

Corte di Assise di Roma. Sezione speciale

PRESIDENTE:

Marantonio Luigi

TIPOLOGIA DI ACCUSA:

Arresto, Delazione,

ACCUSATI:

Canigiani Remo

VITTIME:

Di Consiglio Leone
Di Segni Silvia
Ferraro Anita
Moresco Elisabetta
Moscati Alberto
Sed Giuseppe
Sed Graziano
Vivanti Vito
Zarfati Milena
Zarfati Rina
Zarfati Settimio
Zarfati Silvana
Zarfati Vitale

COLLOCAZIONE:

Archivio di Stato di Roma, Corte di Assise Penale, Sezione Speciale, f.128

BIBLIOGRAFIA:

Silvia Haia Antonucci e Claudio Procaccia (a cura di), Dopo il 16 ottobre. Gli ebrei a Roma tra occupazione, resistenza, accoglienza e delazioni (1943-1944), Viella, Roma, 2017.   Su Milena Zarfati: Archivio Centrale dello Stato, Direzione Generale di PS, Divisione Affari Generali e riservati, II Guerra Mondiale, Ebrei internati, b.32. Su Rina Zarfati: Archivio Centrale dello Stato, Direzione Generale di PS, Divisione Affari Generali e riservati, II Guerra Mondiale, Ebrei internati, b.32. Su Silvana Zarfati: Archivio Centrale dello Stato, Direzione Generale di PS, Divisione Affari Generali e riservati, II Guerra Mondiale, Ebrei internati, b.32. Su Leone Di Consiglio: Maurizio Molinari, Alberto Di Consiglio, Il ribelle del Ghetto, s.l., s.d.