Alianello

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Benché la Sezione Istruttoria non abbia dato carico al prevenuto di essere stato causa cosciente dell’arresto del Generale Soleti, attribuendo a costui di conoscere il luogo ove si era nascosto il Senise e di non volerlo palesare, tuttavia, poiché non è espressamente escluso che il prevenuto non abbia commesso il fatto, uopo è che su questo capo la Corte porti il suo esame.

La imputazione sorse su un semplice sospetto del detto Generale Soleti, Costui invero (f. 6 vol. II) depose che il 9 settembre 1943 consigliò il Senise di nascondersi e così avvenne, ma due giorni dopo Dolmann e Kappler cercarono il Senise e, non avendolo trovato, chiedero al Soleti ove fosse, dichiarandogli che egli doveva esserne a conoscenza. Durante l’abboccamento fecero il nome di Alianello, onde egli sospettò costui. Senonché lo stesso con dichiarazione scritta di suo pugno in data 26 agosto 1946 (f.80 vol. III) così si esprime:

che ero in relazione con l’Intelligence Service, cui feci conoscere subito, per radio, tutti i numeri dei detti moduli e dall’Intelligence Service di Bari mi fu risposto con un radiotelegramma di elogio con ulteriori istruzioni sul lavoro clandestino da compiere.”

Ciò permesso è manifesto che il fatto di avere richiesto e consegnato i moduli non può costituire favoreggiamento ai disegni dei tedeschi, in quanto ebbi soltanto l’apparenza del favoreggiamento e non la sostanza, poiché se i tedeschi si fossero serviti dei moduli sarebbero caduti nella rete ordita loro dall’Alianello. E che il comportamento dell’Alianello risponda a verità è provato dalla dichiarazione del teste Olivieri (f. 26 v. II) il quale afferma che l’Alianello nel rilasciare le carte in bianco indicò i numeri.

Non è da dubitare che l’Alianello, dopo l’8 settembre 1943, si mise – per quanto nascostamente – al servizio degli alleati e di Badoglio.

All’uopo le prove sono molteplici e diverse.

Il Ministero dell’Interno con nota 26. 10. 1946. al P. M. Sezione Speciale Corte d’Assise (f. 69 v. I) attesta che il 18 giugno 1944 il capitano Dinham, dell’Intelligence Service, gli aveva dichiarato che l’Alianello da otto mesi (cioè del precedente settembre 1943) forniva all’Intelligence Service utilissime informazioni. Che venivano trasmesse mediante radio clandestina, e che aveva chiesto di stringere rapporti sempre più confidenziali con Kappler e con Dollman per strappare loro quante più notizie fosse possibile e lo stesso Ministero conchiude che: egli è ora odiato da tutti i patrioti per gli apparenti amichevoli rapporti con le autorità tedesche.

Né è meno degna di rilievo la circostanza che il Partito Comunista italiano, il quale era avversato a più non posso dal tedesco invasore, sentì il dovere (f. 69 v. III) di affermare con espresso attestato che “l’Alianello nel periodo che va dal gennaio all’aprile 1944 (nel maggio gli alleati entrarono in Roma) è stato in legame con rappresentante del Partito ed ha reso dei servizi che hanno facilitato l’attività dei comunisti contro i tedeschi e i fascisti”.

Aggiungasi che il comando Polacco, con nota del 12. 6. 1945. (f.154 n. I) dichiarava che l’Alianello durante il periodo dell’occupazione tedesca rese molti servigi alla causa polacca, nascondendo dei disertori polacchi ed ottenendo il rilascio di alquanti arrestati.

Ma quel che più conta, sull’attività antitedesca dell’Alianello dopo l’8 settembre, sono le informazioni della Questura di Roma, di quella stessa Questura che, auspice un diverso Questore, lo aveva tempo prima descritto a foschi colori.

Afferma infatti il Questore (con nota 15 ottobre 1946- f. 104 v. III) come appresso: “Non vi è in questi atti (gli atti dell’ufficio) alcuna risultanza che autorizzi ad affermare che l’Alianello sia rimasto a disposizione della polizia tedesca durante il periodo dell’occupazione e che si sia dimostrato zelante esecutore degli ordini dei tedesche e dei fascisti”.

La nota, continuando, discolpa l’Alianello da ogni accusa e sospetto e ne mette in luce le molteplici benemerenze, così dichiarando: “Ciò premesso, questo ufficio, riesaminati i fatti non ritiene che l’operato dell’Alianello, anche indipendentemente da quello che gli abbia fatto per la causa alleata, rivesta gli estremi della collaborazione e considera non esatta, nelle risultanze, la denunzia che a suo tempo fu redatta contro di lui. Si conferma circa i ripetuti interventi del capitano inglese Dinham, il quale impedì i vari tentativi di arresto dell’Alianello da parte della Questura”.

E se tutto ciò non bastasse, non si potrebbe lasciare inascoltate le voci di diecine e diecine di testi escussi, tutti affermanti di essersi salvati da rastrellamenti ed arresti tedeschi, per disinteressato ed opportuno intervento dell’Alianello in loro favore.

In merito al capo d’accusa di avere l’Alianello formato l’elenco suppletivo dei 50 fucilandi, basta l’asserzione autorevole di un moribondo, precisamente dal Questore Caruso, che poco prima di essere giustiziato discolpò l’Alianello, e conseguentemente è da inferire che il fatto non fu in modo alcuno commesso da costui.

Di vero il Caruso interrogato in carcere (f. 35 vol. allig.) dichiarò che fu lui ad indicare al comando tedesco ed a compilare la lista dei 50 nominativi per completare il numero di 320 destinati, per rappresaglia, alla fucilazione.

Per altro, la stessa commissione d’inchiesta, che si è mostrata tanto ostile contro l’Alianello, ha fatto, nel rilevare l’accusa nella compilazione dell’elenco, il seguente apprezzamento (f. 88 v. I): “E’ corsa voce che l’Alianello sarebbe stato l’artefice od almeno uno dei compilatori della lista delle note vittime della ferocia tedesca. In realtà non consta che tale addebito sia fondato, ed anzi lo si dovrebbe senz’altro ritenere destituito di fondamento, perché l’Alianello non possedeva un elenco di detenuti che si trovavano nelle carceri di Regina Coeli, dai quali furono tratte le vittime designate”.

E ciò è abbastanza per discriminarlo, avendosi prove materiali (confessione di Caruso) e argomentazioni logiche, sufficienti per affermare, con profonda convinzione, che l’Alianello non commise il fatto.

E poiché le prove illuminano e rendono evidente che l’Alianello non commise il fatto della compilazione dell’elenco, nè agi con dolo nel chiedere e consegnare le carte e le tessere, onde questi due fatti manifestamente non costituiscono reato, devesi pronunziare nel merito senza attender al decreto di amnistia del 22 giugno 1946 n. 4, in osservanza alle disposizioni di cui all’art. 152 cpv. C. P. P.

Del delitto di cui all’art.5 d.l.l. 27.7.1944 n° 159 in relazione all’art.58 c.p.m.g. per avere in Roma, fra il settembre 1943 e il maggio 1944 collaborato col tedesco invasore, prestandosi a funzionare da collegamento fra la polizia tedesca e quella italiana, fornendo alle SS tedesche carte d’identità in bianco e tessere annonarie da intestarsi a spie tedesche, ricevendo ordine dai tedeschi, e trasmettendolo ai funzionari italiani, di compilare un elenco di 50 detenuti politici da fucilare, poi in effetti fucilati alle Fosse Ardeatine, elenco da lui stesso portato alla Direzione delle Carceri di Regina Coeli e modificato nei nominativi delle vittime.

Il Comando di Polizia Alleata, il 20 agosto 1944, inviava al campo di concentramento di Afragola il Commissario di P. S. Alianello Raffaele sotto accusa di collaborazione coi tedeschi, del che esso Comando ebbe presto a ricredersi, come si vedrà.

Sei giorni dopo (il 26 agosto 1944) il Questore di Roma, con triplice rapporto alla Procura del Regno, al Ministero dell’Interno (IV – I) e dal Tribunale Militare Alleato (F.79 V – I) denunziava l’Alianello, in istato d’arresto, quale colpevole di avere, dopo l’8 settembre 1943, attivamente collaborato coi tedeschi.

Leggesi nel rapporto dell’Alianello, entrato in carriera nel 1932, fu, nel novembre 1940, chiamato dal Capo della Polizia S. E. Senise nella sua segreteria particolare, ma nell’aprile 1943, quando successe al Senise il generale della milizia forestale Chierici, l’Alianello fu confermato nella carica perché affermò al Chierici ch’egli “non aveva abbracciato la causa di nessuno, onde non dovevasi sospettarlo di essere fedele al Senise, e di seguirne le idee”.

Or quest’ultima circostanza, che si mette in bocca all’Alianello, non solo è appoggiata ad alcuna prova, e però è da pensare che il Questore che l’ha affermata sia stato tratto in inganno, ma è per giunta smentita dal Senise istesso, il quale, scrivendo alla signora Alianello così esprimevasi (f.161): “Suo marito è stato per molti anni alla mia diretta dipendenza. Ebbi sempre in lui grande fiducia e non solamente per le sue non comuni doti d’intelligenza e di capacità professionale, ma anche, e potrei dire specialmente, per l’attaccamento alla mia persona, del quale mi dette costantemente prova. Fu per questo che nel riassumere – durante il governo Badoglio – l’ufficio di  Capo della Polizia gli affidai la funzioni di mio segretario particolare e anche nello esercizio di queste funzioni mi dette non dubbie prove della sua fedeltà e credo proprio di non errare ritenendolo assolutamente incapace di quanto non fosse ispirato a sentimento di personale devozione per me. Di tali sentimenti continuò a darmi prova anche durante la mia prigionia.

Ma la superiore circostanza era utile che venisse creata e posta in rilievo perché doveva servire in base ad un capo di accusa del quale – come si vedrà – la sezione istruttoria fece giustizia.

Con lo stesso rapporto il Questore, per illuminare appieno che l’Alianello si fosse dato anima e corpo ai tedeschi ( cioè a loro completa disposizione) mette in risalto che quando nell’ottobre 1943 fu comandato di partire per il nord (“tale ordine fu revocato, per interessamento dell’ambasciata tedesca, e per giunta gli fu dato l’incarico di funzionario di P. S. di collegamento tra la Direzione Generale della Polizia italiana e la polizia tedesca, che egli, zelante esecutore degli ordini dei fascisti, ha assolto in modo impeccabile (sic) stringendo intimi rapporti con il colonnello Kappler, a cui forniva tutte quelle informazioni che occorressero alla polizia germanica dai vari uffici governativi.

Ignorasi come abbia fatto il denunziante a conoscere che l’Alianello forniva tutte le informazioni chiestegli dai tedeschi, e come d’altro canto abbia potuto l’Alianello ficcare il naso in tutti gli uffici governativi per appurare ed indagare circa il merito delle notizie istesse. Evidentemente il Questore era male informato, come rilevano le sue manifeste esagerazioni, apprese da una relazione d’inchiesta nella quale egli avea potuto leggere (f.89) che l’Alianello – fra l’altro – avea fama di pederasta, ed all’uopo intenzionalmente si dà risalto ch’egli era molto intimo del colonnello Kappler e del comandante delle SS Dolmann, e per di più vi si aggiunge che corsa fama abbia prostituita la moglie e si conchiude che per le sue cattive qualità morali e per la fama procacciatasi non era più degno di rivestire la qualifica di funzionario di P. S. Laonde, se non la galera, almeno la destituzione! Giova rivelare che a piattaforma della galera gli si attribuivano i seguenti capi d’accusa:

  • di avere riferito alle SS tedesche, le quali il 10 settembre 1943 cercavano di conoscere il recapito di S. E. Senise, che il detto recapito era noto al generale Soleti, comandante del corpo degli agenti P. S., per cui, alle negative di costui, la polizia tedesca lo trasse in arresto;
  • di avere il 31 gennaio 1944 chieste ed ottenute della Direzione Generale di P. S. 50 carte d’identità in bianco, destinate indubbiamente – come dicesi nel rapporto – alle SS tedesche, al fine di potere occultare altrettante spie tedesche, perché potessero, senza correr rischio e senza essere scoperte, esercitare lo spionaggio ed atti di sabotaggio;
  • di avere chiesto ed ottenuto dalla stessa Direzione Generale di P. S. un quantitativo di tessere annonarie in bianco destinate ad essere intestate a falsi nominativi, ma in realtà a tedeschi;
  • di avere compilato l’elenco suppletivo di cinquanta cittadini, che i tedeschi dovevano fucilare, come in effetti fucilarono insieme ad altri 270, per rappresaglia (nella proporzione di uno a dieci) dei 32 tedeschi periti nell’attentato di Via Rasella.
In base a detta denunzia si procedette contro l’Alianello, al quale fu dato originario carico di collaborazione bellica col tedesco ai sensi dell’art.5 d.l.l. 27.7.1944 n° 159 in relazione all’art.58 c.p.m.g. e del quale reato si è protestato assolutamente innocente, sia nei suoi interrogatori, come nei lunghi memoriali – appoggiati a prove scritte – esibiti da lui e dalla difesa.

Egli ha affermato che ebbe l’incarico e l’ordine di esercitare la funzione di ufficiale di collegamento non per collaborare coi tedeschi in loro favore, ma per danneggiarli, ed al riguardo ha addotto una prova imponente.

Malgrado ciò, al termine della formale istruzione la Sezione Istruttoria, con sentenza 12 gennaio 1946, lo rinviò davanti questa Corte d’Assise Speciale per rispondere di collaborazione ai disegni politici del tedesco ai sensi dell’art. 58 c.p.m.g. per avere:

  • funzionato quale ufficiale di collegamento – 2) per avere fornito alle SS tedesche carte d’identità in bianco e tessere annonarie da intestarsi a spie – 3) per avere compilato il suppletivo elenco dei cinquanta detenuti da fucilare.
Al pubblico dibattimento, che ha avuto luogo il 16.11.1946, l’imputato ha iterato la protesta d’innocenza precisando di essere stato destinato, quale ufficiale di collegamento con le polizie straniere, fin dal 1936, e che dopo l’8 settembre 1943 si mise in contatto con l’Intelligence Service, da cui ebbe l’ordine di rimanere al suo posto, onde potè rendere agli alleati numerosi servizi. Aggiunse che la sua attività fu costantemente ed unicamente rivolta al bene della patria e mai ispirata ed orientata a collaborazione col tedesco, che considerava nemico del nostro paese.

Al termine della escussione dei testi e della lettura degli atti il P. M. chiese l’assoluzione con formula ampia e la difesa pienamente vi aderiva.

Visto l’art. 152 cpv. C. P. P. e 479 C. P. P. dichiara che Alianello Raffaele non ha commesso il fatto di aver compilato la suppletiva lista dei 50 fucilandi e che gli altri fatti addebitatigli non costituiscono reato e lo assolve.

ANNO:

1946

TRIBUNALE:

Corte di Assise di Roma – II Sezione Speciale

PRESIDENTE:

Galanti Salvatore

TIPOLOGIA DI ACCUSA:

Arresto,

ACCUSATI:

Alianello Raffaele

VITTIME:

COLLOCAZIONE:

Archivio Centrale dello Stato, Ministero dell'Interno, Personale fuori servizio, versamento 1985, f.478-2

BIBLIOGRAFIA:

Giacomo Debenedetti, Otto ebrei, Atlantica, Roma, 1944